60.2015.210
Istanza di ispezione degli atti. madre di una vittima quale istante
22 luglio 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.210
Lugano
22 luglio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/16.06.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto
penale nel frattempo archiviato, in via subordinata ad ottenere l’autorizza-zione
ad esaminarlo;
premesso che la richiesta datata 12.06.2015, spedita
il 14.06.2015, è giunta al Ministero pubblico il 15.06.2015, che – per il
tramite del procuratore pubblico Andrea
Pagani – l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 16.06.2015, comunicando parimenti che nulla osta al postulato
accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di __________ avvenuto il __________,
è stato aperto d’ufficio un procedimento penale per stabilirne l’esatta causa
della sua morte. I periti incaricati dal procuratore pubblico Andrea Pagani hanno
stabilito la causa del decesso e hanno escluso l’intervento di terzi. L’incarto
penale è stato quindi archiviato (inc. NLP __________).
2. Con la
presente istanza IS 1, madre della vittima, chiede di ottenere la trasmissione
dell’incarto penale riguardante suo figlio, in via subordinata di ottenere l’autorizzazione
ad accedervi.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta di
accedere agli atti del summenzionato incarto penale archiviato.
3. L’art. 62
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. In
casu, a giudizio di questa Corte, è dato
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte
della madre di ┼__________ ad
accedere all’incarto penale in questione.
Di conseguenza IS 1 viene autorizzata da
questa Corte ad esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti istruttori
dell’incarto NLP __________ (già incarto MP __________), senza la facoltà di
estrarne delle copie, concordando le modalità e i tempi di accesso con i
collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della
fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera