60.2015.218
Istanza di ispezione degli atti. Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante
22 luglio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.218
Lugano
22 luglio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.06.2015 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli
atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;
richiamato lo scritto 30.06./1.07.2015 del procuratore
pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da
formulare e di non avere motivi per opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.07.2015 di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali comunica di non opporsi
alla richiesta di accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia sporta da una persona nei
confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza giusta l’art.
307 CP in relazione alla sua deposizione resa in qualità di testimone in sede civile, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di
accusa __________ siccome ritenuto colpevole del predetto reato (DA __________).
Il __________ il presidente della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione interposta dall’imputato, ha confermato l’imputazione
contenuta nel decreto d’accusa e lo ha conseguentemente condannato (inc. __________).
La
summenzionata sentenza è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata
impugnata.
2. Con la presente richiesta l’IS 1 informa di aver appreso che con sentenza __________ emanata dalla Pretura penale PI 2, fiduciario
autorizzato, è stato condannato per il reato di falsa testimonianza nell’ambito
di una causa civile inerente a uno o più suoi clienti. Per valutare
un’eventuale revoca del diritto di esercitare la professione di fiduciario
giusta l’art. 20 LFid postula l’autorizzazione ad accedere agli atti istruttori
dell’incarto penale in questione.
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico e PI 2 non si sono opposti alla
presente istanza.
4. L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel
Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a
titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid).
L’autorizzazione
è rilasciata dall’autorità di vigilanza a chi adempie i requisiti posti dall’art.
8 LFid: l’istante deve, tra gli altri presupposti, godere di ottima reputazione
e garantire un’attività irreprensibile (art. 8 cpv. 1 lit. b LFid).
L’art.
8 cpv. 2 LFid precisa che non è considerato godere di ottima reputazione
rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in particolare colui che è
stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità
professionale negli ultimi dieci anni a una pena pecuniaria superiore a 180
aliquote o ad una pena detentiva superiore a sei mesi (lit. a) oppure negli
ultimi cinque anni al massimo a una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere o a una pena detentiva fino a sei mesi (lit. b). Questa disposizione
si applica, per analogia, nel caso di condanne subite all’estero per reati
contemplati dal diritto svizzero (art. 8 cpv. 3 LFid).
Giusta
l’art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all’esercizio della professione è revocata
dall’autorità di vigilanza se il fiduciario non adempie più i presupposti per
il rilascio (cfr. art. 8 LFid). Le norme concernenti il procedimento
disciplinare si applicano per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).
Le
autorità giudiziarie e amministrative informano l’autorità di vigilanza
riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca
dell’autorizzazione, così come per l’avvio di un procedimento per esercizio
abusivo, e le trasmettono i relativi atti; in particolare esse comunicano le
decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di
carattere penale emanate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero
(art. 26 cpv. 1 LFid). Vi è dunque un obbligo da parte delle autorità
giudiziarie e amministrative (tra cui le autorità penali) di segnalare le circostanze
che potrebbero giustificare il sospetto di esercizio abusivo della professione
(Messaggio no. 5896 del 6.03.2007, commento all’art. 26 LFid).
Nell’ambito
di procedimenti riguardanti il rilascio dell’autorizza-zione, la sospensione
cautelare, la revoca dell’autorizzazione, l’accertamento dell’attività, le misure
disciplinari e le misure contravvenzionali, l’autorità di vigilanza può avvalersi,
oltre che dei mezzi di prova previsti dalla LPAmm, anche delle facoltà di eseguire
d’ufficio ispezioni e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e
agli interessati i documenti e le informazioni necessarie (art. 27 LFid).
Il
fiduciario, dal canto suo, è tenuto a fornire all’autorità di vigilanza, in
maniera completa e veritiera, ogni informazione e documentazione richiesta o
necessaria per la vigilanza (art. 15 cpv. 1 LFid). L’autorità di vigilanza,
sentito l’interessato, può revocare l’autorizzazione nel caso in cui non siano
fornite le informazioni e la documentazione richiesta (art. 15 cpv. 2 LFid).
Il
fiduciario è dunque sottoposto all’obbligo di informare l’autorità di vigilanza
e di trasmetterle la necessaria documentazione: la violazione di tale obbligo
può portare alla revoca dell’autorizzazione (Messaggio no. 5896 del 6.03.2007,
commento all’art. 15 LFid).
6. Nella
fattispecie in esame – visti i motivi alla base della presente richiesta, il contenuto
e l’esito del procedimento penale nel frattempo terminato a carico di PI 2
nonché le summenzionate disposizioni della LFid – si deve, di principio, ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte
dell’IS 1 – cui compete autonomamente la sorveglianza dell’attività dei
fiduciari mediante in particolare il rilascio, la sospensione e la revoca delle
autorizzazioni, l’adozione di misure disciplinari e di provvedimenti
contravvenzionali (Messaggio no. 5896 del 6.03.2007 ad consid. 4.) – prevalente
sugli interessi personali di PI 2, il quale peraltro non si è opposto alla presente
richiesta.
In
effetti l’autorità istante deve conoscere il contenuto dell’incarto penale in
questione per poter stabilire se revocare o meno il diritto da parte di PI 2 di
esercitare la professione di fiduciario in particolare in applicazione
dell’art. 20 LFid in relazione all’art. 8 LFid.
Di
conseguenza questa Corte autorizza un membro dell’IS 1 ad esaminare, presso la
Pretura penale, gli atti istruttori dell’incarto penale __________, concordando
Fatti
i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente
con i loro impegni.
Egli
è, se del caso, autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti utili e necessari
per le sue incombenze.
Considerandi
Va
da sé che i membri e i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio
(art. 15 del Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza
sulle professioni di fiduciario).
7.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LFid ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera