60.2015.224
Reclamo della proprietaria di un'automobile e del coniuge imputato di infrazione grave alle norme della circolazione contro l'ordine di sequestro della vettura emanato dal procuratore pubblico. infraz
18 settembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.224
Lugano
18 settembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo
Iazeolla, vicecancelliere
sedente
per statuire sul reclamo 24/25.6.2015 presentato
da
RE
1
RE
2
entrambi
patr. da: PR 1
contro
l’ordine di sequestro 15.6.2015 emanato dal procuratore
pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale a carico di RE
1 per titolo di infrazione grave alle norme della circolazione (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 30.6/1°.7.2015 e
10/13.7.2015 (duplica) del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la
reiezione del gravame, nonché la replica 7/8.7.2015 mediante la quale i
reclamanti si riconfermano nelle loro allegazioni;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Alla
01:58 del 14.6.2015 RE 1 ‒ a bordo di una __________ targata __________
intestata alla moglie RE 2 ‒ stava circolando a __________ in __________, dove
vige il limite di velocità di 50 km/h, in direzione di __________, quando un
apparecchio della polizia comunale ha rilevato la sua velocità effettiva in 117
km/h e la sua velocità punibile, dedotti 6 km/h di tolleranza, in 111 km/h
(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.6.2015, p. 1, AI 7, inc. MP __________).
b. RE
1 è stato prontamente fermato. Nell’immediato gli sono state trattenute la licenza
di condurre e la vettura, mentre alle 13:30 del 15.6.2015 è stato interrogato
presso la sede di polizia di Lugano. Ha ammesso di aver superato di molto il
limite di velocità prescritto su quel tratto di strada, spiegando che “giunto
in __________, avendo davanti un veicolo che continuava a frenare ed accelerare
a bassa velocità, ho eseguito il sorpasso subito dopo la rotonda __________
posta su __________. Proseguendo su questa arteria, circa 150 metri dopo venivo
rilevato dal radar” (verbale d’interrogatorio 15.6.2015, p. 2-3, allegato
ad AI 7).
c. Il
15.6.2015 il procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’automobile. Ha
addotto che, in conseguenza della grave infrazione alle norme della circolazione,
si giustificava il sequestro del veicolo quale mezzo di prova, a garanzia della
copertura dei costi e perché soggetto a confisca (AI 2).
d. Con
reclamo 24/25.6.2015 RE 1 e RE 2 postulano l’annullamento dell’ordine di sequestro
impugnato.
Essendo
l’infrazione grave alle norme della
circolazione integralmente ammessa dall’imputato, non sarebbe necessario che la
vettura resti a diposizione degli inquirenti quale mezzo di prova (reclamo 24/25.6.2015,
p. 2).
In
quanto proprietà di RE 2, totalmente estranea ai fatti, il veicolo “non può
quindi essere trattenuto a titolo di garanzia per la copertura dei costi del
procedimento penale, che dovranno essere semmai accollati all'autore del reato,
non a terzi” (reclamo 24/25.6.2015, p. 3).
L’automobile,
poi, non costituirebbe un oggetto pericoloso a’ sensi dell’art. 69 cpv. 2 CP,
per cui non sarebbe soggetta a confisca (reclamo
24/25.6.2015, p. 3).
Infine,
RE 2 necessiterebbe urgentemente la restituzione della vettura, dotata di
cambio automatico, in quanto il suo stato di salute non le permetterebbe di condurre
un’automobile con cambio manuale. I reclamanti chiedono pertanto che al reclamo
venga concesso effetto sospensivo (reclamo
24/25.6.2015, p. 4).
e. Delle
osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di
motivazione nei considerandi successivi.
1. 1.1.
Con
scritto 25.6.2015 questa Corte ha comunicato alle parti che al reclamo non è
concesso effetto sospensivo.
1.2.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014
consid. 3.1.).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 24/25.6.2015 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro 15.6.2015
(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale imputato nel procedimento e destinatario della decisione
impugnata, e RE 2, quale proprietaria del veicolo sequestrato, sono pacificamente
legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza
lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le
decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella
prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove
(sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione
di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP
(sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF
1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica
(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre
salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio
(decisione TF 1B_127/2013
dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263
CPP n. 16 ss.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art.
263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
3. 3.1.
Per
l’art. 90 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Secondo
il cpv. 3 è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate
con veicoli a motore.
Il
cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di
almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (cpv. 4 lit. b).
3.2.
Fatti
I
cpv. 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, entrati in vigore il 1°.1.2013, fanno parte del programma
d’intervento della Confederazione denominato “Via sicura”, volto ad aumentare
la sicurezza stradale (messaggio concernente Via sicura del 20.10.2010, in FF
2010 p. 7455 ss.; di seguito: messaggio).
Nel
medesimo ambito, il 1°.1.2013 è pure entrato in vigore l’art. 90a LCStr, inerente
alla confisca e realizzazione di veicoli a motore. Per il cpv. 1 di
quest’ultimo disposto di legge, il giudice può ordinare la confisca di un
veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e
senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si
può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della
circolazione (lit. b).
Il
giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e
stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali
(art. 90a cpv. 2 LCStr).
L’art.
90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli e la loro realizzazione,
che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della circolazione stradale,
sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il giudice, indipendentemente
dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono
serviti o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto
di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la
moralità o l’ordine pubblico).
La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella
garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del
genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del
veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi
eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire
ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti
dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme
della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a
motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la
violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se
la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni
gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare
una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenze TF 1B_193/2014 del
2.9.2014 consid. 2.3.1.;1B_275/2013 del 28.10.2013 consid. 2.3.3.; DTF 139 IV
250 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore in
base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012
dell’8.5.2012 consid. 2).
La confisca è assicurata con il sequestro
giusta l’art. 263 CPP.
3.2.1.
Una
violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in
una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad
esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate
in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria dei
reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio, FF
2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente
attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di
sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a
motore”) non è esaustivo.
3.2.2.
Nella
procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera
definitiva se le condizioni di confisca dell'art. 90a cpv. 1 lit. a e b LCStr
sono adempiute. Per un sequestro è sufficiente che in quel momento del
procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute
le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di
un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi
dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr
di massima sono adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la
condizione cumulativa dell'assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il
profilo dell'art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se
in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo
la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del
veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni
gravi alle norme della circolazione (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014,
Considerandi
parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3 e 4).
Pertanto,
sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore
dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui
non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza
di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in:
AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM,
Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen,
in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und
Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012,
p. 417 ss.).
3.2.3
Un
sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima
ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del
conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle
norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o a renderle
più difficili (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata
in DTF 140 IV 133, consid. 3.5. e 4.3.). Se il veicolo è stato ottenuto in
leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al
proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi
delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare,
caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione
(messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).
È
possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione
grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla
legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore
(J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).
4.
4.1.
In
concreto risulta incontestato che alla 01:58 del 14.6.2015 RE 1 è circolato a __________
in __________, vigente il limite di 50 km/h, alla velocità ‒ dedotto
il margine di tolleranza ‒ di 111 km/h. Trattasi di un caso di applicazione
dell’art. 90 cpv. 4 lit. b LCStr e, di riflesso, dell’art. 90 cpv. 3 LCStr.
4.2
I
reclamanti contestano la liceità del sequestro confiscatorio.
4.2.1
Un’infrazione
grave delle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lit. b
LCStr, come quella di cui alla presente fattispecie, configura una “violazione
grave e senza scrupoli delle norme della circolazione” in applicazione
dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr. Bastano poche parole per constatare che in
concreto RE 1, con la propria manovra, ha oggettivamente messo gravemente in
pericolo la sicurezza della circolazione stradale, e soggettivamente, già solo
in considerazione del motivo per cui ha compiuto un’accelerazione tanto
accentuata per la circolazione cittadina (“avendo davanti un veicolo che
continuava a frenare ed accelerare a bassa velocità, ho eseguito il sorpasso”)
ha compiuto senza scrupoli detta infrazione, del tutto incurante ‒ oltre
che della necessità della moglie RE 2 di far capo a quell’automobile ‒ anche
dell’incolumità non solo propria e degli altri utenti della strada, ma anche
del proprio figlio e di due amiche di quest’ultimo che pure si trovavano a
bordo della vettura.
4.2.2
Anche
il presupposto di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, per il quale con la
confisca “si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi
delle norme della circolazione”, trova applicazione al caso concreto.
L’imputato ha a suo carico già due decreti d’accusa per infrazioni gravi alle
norme della circolazione, in entrambe le circostanze per velocità eccessiva (in
data 11.3.2008: 56 km/h punibili sul limite di 30 km/h, DA __________; il
giorno 25.8.2009: 83 km/h punibili sul limite di 50 km/h, DA __________).
Nonostante queste precedenti condanne, RE 1 ha nuovamente ignorato, stavolta
ancor più gravemente, le norme della circolazione. Se ne deve dedurre che, a questo
stadio del procedimento, l’eventualità di una futura confisca della __________
da parte del giudice di merito non appare affatto esclusa.
4.3
4.3.1
Dal
profilo del requisito di proporzionalità, sempre considerando l’attuale stadio
di procedura, con i fatti rilevanti documentati ed ammessi dall’imputato, il sequestro
del veicolo in questione è anche adatto in quanto mezzo di prova, in applicazione
dell’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP, e a garanzia di copertura delle spese procedurali,
così come di un’eventuale multa, conformemente all’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP.
4.3.2
Il sequestro qui in discussione appare anche
necessario poiché, ritenuta l’infrazione alla base dell’ordine di sequestro
15.6.2015
e viste le due precedenti infrazioni gravi delle norme della circolazione
commesse da RE 1, vi è seriamente da temere che l’imputato, se nuovamente in
possesso della vettura sequestrata, possa nuovamente mettere in grave pericolo
la sicurezza della circolazione stradale; per evitare che ciò accada perlomeno
nel corso del procedimento penale che qui interessa, il sequestro
dell’automobile risulta necessario ed anche in tal senso rispettoso del
principio di proporzionalità.
5.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 90 s. LCStr, 263 ss., 385 e 393
ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.--
e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste, in
solido, a carico di RE 1 e RE 2,.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente Il cancelliere