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Decisione

60.2015.224

Reclamo della proprietaria di un'automobile e del coniuge imputato di infrazione grave alle norme della circolazione contro l'ordine di sequestro della vettura emanato dal procuratore pubblico. infraz

18 settembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

cpv. 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, entrati in vigore il 1°.1.2013, fanno parte del programma

d’intervento della Confederazione denominato “Via sicura”, volto ad aumentare

la sicurezza stradale (messaggio concernente Via sicura del 20.10.2010, in FF

2010 p. 7455 ss.; di seguito: messaggio).

Nel

medesimo ambito, il 1°.1.2013 è pure entrato in vigore l’art. 90a LCStr, inerente

alla confisca e realizzazione di veicoli a motore. Per il cpv. 1 di

quest’ultimo disposto di legge, il giudice può ordinare la confisca di un

veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e

senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si

può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della

circolazione (lit. b).

Il

giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e

stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali

(art. 90a cpv. 2 LCStr).

L’art.

90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli e la loro realizzazione,

che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della circolazione stradale,

sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il giudice, indipendentemente

dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono

serviti o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto

di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la

moralità o l’ordine pubblico).

La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella

garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del

genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del

veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi

eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire

ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti

dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme

della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a

motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la

violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se

la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni

gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare

una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenze TF 1B_193/2014 del

2.9.2014 consid. 2.3.1.;1B_275/2013 del 28.10.2013 consid. 2.3.3.; DTF 139 IV

250 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore in

base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012

dell’8.5.2012 consid. 2).

La confisca è assicurata con il sequestro

giusta l’art. 263 CPP.

3.2.1.

Una

violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in

una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad

esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate

in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria dei

reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio, FF

2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente

attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di

sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a

motore”) non è esaustivo.

3.2.2.

Nella

procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera

definitiva se le condizioni di confisca dell'art. 90a cpv. 1 lit. a e b LCStr

sono adempiute. Per un sequestro è sufficiente che in quel momento del

procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute

le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di

un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi

dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr

di massima sono adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la

condizione cumulativa dell'assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il

profilo dell'art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se

in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo

la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del

veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni

gravi alle norme della circolazione (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014,

Considerandi

parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3 e 4).

Pertanto,

sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore

dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui

non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza

di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in:

AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM,

Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen,

in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und

Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012,

p. 417 ss.).

3.2.3

Un

sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima

ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del

conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle

norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o a renderle

più difficili (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata

in DTF 140 IV 133, consid. 3.5. e 4.3.). Se il veicolo è stato ottenuto in

leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al

proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi

delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare,

caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione

(messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).

È

possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione

grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla

legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore

(J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).

4.

4.1.

In

concreto risulta incontestato che alla 01:58 del 14.6.2015 RE 1 è circolato a __________

in __________, vigente il limite di 50 km/h, alla velocità ‒ dedotto

il margine di tolleranza ‒ di 111 km/h. Trattasi di un caso di applicazione

dell’art. 90 cpv. 4 lit. b LCStr e, di riflesso, dell’art. 90 cpv. 3 LCStr.

4.2

I

reclamanti contestano la liceità del sequestro confiscatorio.

4.2.1

Un’infrazione

grave delle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lit. b

LCStr, come quella di cui alla presente fattispecie, configura una “violazione

grave e senza scrupoli delle norme della circolazione” in applicazione

dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr. Bastano poche parole per constatare che in

concreto RE 1, con la propria manovra, ha oggettivamente messo gravemente in

pericolo la sicurezza della circolazione stradale, e soggettivamente, già solo

in considerazione del motivo per cui ha compiuto un’accelerazione tanto

accentuata per la circolazione cittadina (“avendo davanti un veicolo che

continuava a frenare ed accelerare a bassa velocità, ho eseguito il sorpasso”)

ha compiuto senza scrupoli detta infrazione, del tutto incurante ‒ oltre

che della necessità della moglie RE 2 di far capo a quell’automobile ‒ anche

dell’incolumità non solo propria e degli altri utenti della strada, ma anche

del proprio figlio e di due amiche di quest’ultimo che pure si trovavano a

bordo della vettura.

4.2.2

Anche

il presupposto di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, per il quale con la

confisca “si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi

delle norme della circolazione”, trova applicazione al caso concreto.

L’imputato ha a suo carico già due decreti d’accusa per infrazioni gravi alle

norme della circolazione, in entrambe le circostanze per velocità eccessiva (in

data 11.3.2008: 56 km/h punibili sul limite di 30 km/h, DA __________; il

giorno 25.8.2009: 83 km/h punibili sul limite di 50 km/h, DA __________).

Nonostante queste precedenti condanne, RE 1 ha nuovamente ignorato, stavolta

ancor più gravemente, le norme della circolazione. Se ne deve dedurre che, a questo

stadio del procedimento, l’eventualità di una futura confisca della __________

da parte del giudice di merito non appare affatto esclusa.

4.3

4.3.1

Dal

profilo del requisito di proporzionalità, sempre considerando l’attuale stadio

di procedura, con i fatti rilevanti documentati ed ammessi dall’imputato, il sequestro

del veicolo in questione è anche adatto in quanto mezzo di prova, in applicazione

dell’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP, e a garanzia di copertura delle spese procedurali,

così come di un’eventuale multa, conformemente all’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP.

4.3.2

Il sequestro qui in discussione appare anche

necessario poiché, ritenuta l’infrazione alla base dell’ordine di sequestro

15.6.2015

e viste le due precedenti infrazioni gravi delle norme della circolazione

commesse da RE 1, vi è seriamente da temere che l’imputato, se nuovamente in

possesso della vettura sequestrata, possa nuovamente mettere in grave pericolo

la sicurezza della circolazione stradale; per evitare che ciò accada perlomeno

nel corso del procedimento penale che qui interessa, il sequestro

dell’automobile risulta necessario ed anche in tal senso rispettoso del

principio di proporzionalità.

5.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 90 s. LCStr, 263 ss., 385 e 393

ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.--

e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste, in

solido, a carico di RE 1 e RE 2,.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente Il cancelliere