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60.2015.243

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 arresti subiti, ciò che, a suo avviso e a questo stadio dell’esecuzione

della pena − ossia dopo quasi 7 mesi di detenzione ininterrotta in

sezione chiusa −, non sarebbe “sufficiente per ammettere il grave e

concreto rischio di recidiva, che impedirebbe conseguentemente il collocamento

in sezione aperta” (reclamo 9/10.07.2015, p. 8).

Evidenzia

dipoi che “oggetto della decisione qui impugnata è il collocamento del

condannato e non un’eventuale richiesta di libertà per la quale è necessario

interrogarsi sul futuro - anche - professionale di RE 1” (reclamo

9/10.07.2015, p. 10). Sostiene quindi che “il collocamento in sezione

aperta, a questo stadio dell’esecuzione della pena, in nulla muta la situazione

economica del ricorrente, che continua ad essere detenuto e quindi impossibilitato

a percorrere quella strada del «guadagno facile»” (reclamo 9/10.07.2015, p.

11), che, secondo le argomentazioni della Corte del merito e riprese nella

decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, farebbe passare all’atto

(illecito) il qui reclamante.

Assevera

altresì che il rischio di recidiva, così come sostenuto dal giudice dei

provvedimenti coercitivi, “non può essere desunto solo dalla

protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto”

(reclamo 9/10.07.2015, p. 12). Come pure detto rischio, a suo avviso − facendo

un’analogia alle condizioni della detenzione preventiva −, non può

essere giustificato dalla sola gravità delle accuse, stante che secondo

giurisprudenza federale il pericolo di recidiva “è dato con una certa

verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul

detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi” (reclamo

9/10.07.2015, p. 12). Infatti “per reati di natura puramente economica, non

può giustificare il collocamento in sezione chiusa, se non vi è il concreto

rischio di compromettere seriamente la sicurezza altrui attraverso crimini o

delitti gravi” (reclamo 9/10.07.2015, p. 13).

Infine,

pur nella denegata e contestata ipotesi dell’esistenza di un pericolo di recidiva,

contesta che in concreto il collocamento in sezione aperta “e quindi

un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, sia

atta ad aumentare un rischio per la collettività” (reclamo 9/10.07.2015, p.

14). Nel contempo pone in risalto la seria volontà “di attenersi al quadro

normativo istituzionale e di sapersi sottomettere alle regole, oltre che

realizzare gli obbiettivi di risocializzazione” (reclamo 9/10.07.2015, p.

15), così come dimostrato nel periodo di carcerazione in sezione chiusa già

subito di oltre 14 mesi, di cui quasi 7 mesi ininterrotti. Conclude osservando

come il collocamento in sezione aperta, dopo aver già eseguito 1/3 della pena,

sarebbe “indubbiamente positivo, oltre che più rispettoso del principio di

proporzionalità”, come pure costituirebbe un “periodo di adattamento ad

un regime maggiormente flessibile e soprattutto quale periodo di osservazione

per un eventuale futuro lavoro esterno, nonché scarcerazione condizionale”

(reclamo 9/10.07.2015, p. 15).

d. Nelle

proprie osservazioni 17/20.07.2015 il procuratore pubblico PI 1 chiede la

reiezione del gravame.

Evidenzia in concreto l’esistenza di un elevato e

concreto rischio di recidiva “non fosse altro che egli ha dimostrato in

tutti questi anni di non essere capace di attenersi alle regole, né a quelle

imposte dalla società, né a quelle che lui stesso ha chiesto gli venissero

imposte” e pone altresì in risalto il fatto che il reclamante “è stato

rimesso in libertà con l’adozione di norme di condotta da egli stesso suggerite,

norme di condotta che egli ha violato praticamente immediatamente dopo la sua

scarcerazione e che hanno in seguito portato nuovamente al suo arresto”.

e. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, dal canto suo, con osservazioni

21/22.07.2015, postulando la conferma della decisione impugnata, rileva che il

serio e concreto pericolo di recidiva valutato nel caso in esame emergerebbe “oltre

che dalla sentenza di condanna, dalla storia processuale degli ultimi anni

dell’imputato che, nonostante il ripetersi dell’apertura di procedimenti penali

nei suoi confronti e di periodi di carcerazione preventiva (anche recenti), ha

continuato a reiterare nel commettere reati (crimini). Pertanto sostiene

che la prognosi al riguardo è “chiaramente negativa”. Infine ricorda che

con il suo agire RE 1 “ha danneggiato diverse persone, anche per importi

considerevoli, mettendo a rischio anche la loro libertà di movimento in caso di

controlli all’estero, ove l’auto da loro condotta risultava (o forse risulta ancora)

ricercata in quanto oggetto di un reato contro il patrimonio”.

f. Delle

ulteriori argomentazioni del reclamante e/o delle altre parti, si dirà, laddove

necessario, nei considerandi in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10

cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena

- funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei

provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a

decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il gravame, inoltrato il 9/10.07.2015, contro la decisione 26.06.2015

del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 30.06.2015, è

tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

RE

1.

censura in primo luogo una

violazione dell’obbligo di motivazione, così che la sentenza qui impugnata

dovrebbe, a suo avviso, essere annullata.

Asserisce

al riguardo che il “grave e concreto pericolo di recidiva” su cui il

giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe fondato il proprio giudizio (pericolo

ritenuto inesistente per la difesa), non sarebbe stato “minimamente

circostanziato nella decisione impugnata” (reclamo 9/10.07.2015, p. 6).

Quest’ultima in particolare, contrariamente alla giurisprudenza dell’Alta

Corte, non sarebbe infatti sgorgata “da una valutazione globale

individualizzata della situazione del richiedente” (reclamo 9/10.07.2015,

p. 7), bensì riprenderebbe soltanto estratti della sentenza della Corte del

merito, in parte, a suo dire, nemmeno pertinenti.

2.2

Il

diritto di essere sentito, sancito dagli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2

Cost. − la cui violazione, trattandosi di una garanzia di

natura formale, comporta l’annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in

cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la

parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati

(cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF

1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) − comprende, tra l’altro, il diritto di ottenere una

decisione motivata.

L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase

CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto

l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisioni TF 1B_281/2015

del 15.09.2015 consid. 4.1.;6B_1237/2014 del 24.03.2015 consid. 3.1. e 6B_1204/2013

del 6.10.2014 consid. 2.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 80 CPP n.

2). Esso non implica l’obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di

prova e le censure invocate dalle parti ma può al contrario limitarsi ad esaminare

le questioni decisive per l’esito del litigio (decisioni TF 1B_281/2015 del

15.09.2015

consid. 4.1. e 6B_1237/2014 del 24.03.2015 consid. 3.1.).

2.3

Come

esposto nei considerandi in fatto della presente decisione (consid. b.), il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua decisione del 26.06.2015, ha

ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo constatato la

sussistenza di un grave e concreto pericolo di recidiva. Conclusione questa a

cui è giunto, dopo aver ripreso i precedenti penali del reclamante, la cronologia

e le circostanze dei di lui diversi arresti nonché le argomentazioni della

Corte del merito − non con un rinvio generale bensì ritrascrivendole

interamente − in relazione alla valutazione della sua colpa nel delinquere

nell’ambito della commisurazione della pena, ai suoi periodi di carcerazione

preventiva e al suo comportamento in pendenza dei procedimenti penali aperti a

suo carico e alle conclusioni circa le sue ricadute nel delinquere.

Nelle

sue osservazioni del 21/22.07.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ancora

precisato che il valutato pericolo di recidiva oltre che dalla sentenza di

condanna, sarebbe pure emerso dalla storia processuale degli ultimi anni

dell’imputato, ed ha pertanto contestato di aver ritenuto detto pericolo in modo

astratto.

Da

ciò si ha che il reclamante è stato adeguatamente messo in condizione di capire

sulla base di quali punti di questione il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa. In particolare

perché il magistrato ha ritenuto realizzato in concreto uno dei due presupposti

richiesti dall’art. 76 cpv. 2 CP, ovverossia il pericolo che il detenuto

commetta nuovi reati. Pericolo questo che ha considerato grave e concreto dopo

aver valutato, sulla base di quanto in atti e delle motivazioni espresse nella

sentenza della Corte delle assise criminali, dei precedenti penali del

reclamante così come del di lui comportamento nella commissione dei reati e dell’atteggiamento

da lui tenuto nelle varie inchieste e al dibattimento davanti ai giudici del

merito.

La difesa ha potuto, con cognizione di causa, interporre reclamo davanti

a questa Corte, contrapponendo ai motivi esposti nella decisione qui impugnata le

proprie argomentazioni − supportandole altresì con riferimenti a contributi

giurisprudenziali e dottrinali −, per sostenere una diversa valutazione e conclusione

rispetto a quella presa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Censurare,

così come ha fatto la difesa in questa sede, la mancanza e/o l’insufficienza

dei presupposti atti a giustificare la conclusione presa dal giudice dei

provvedimenti coercitivi (ossia il collocamento in sezione chiusa sulla base di

un grave e concreto rischio di recidiva) e/o un’errato modo di valutare la

situazione del reclamante, non costituisce, dal punto di vista formale, una

carente motivazione della decisione del magistrato, bensì si tratta di argomenti

di merito tendenti a sovvertire l’esito del giudizio impugnato (ovvero

l’assenza di un rischio di recidiva e pertanto la legittimità del collocamento

in sezione aperta).

Ne

discende che la censura sollevata dalla difesa in quanto inconsistente deve

essere respinta.

3.

3.1.

Punto

di contestazione davanti a questa Corte è quindi in buona sostanza l’esistenza

o meno di un concreto pericolo di recidiva che giustifichi il collocamento in

sezione chiusa, così come ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi

nella decisione qui impugnata.

3.1.1

Giusta

l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o

aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un

reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga

o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere

meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv.

1.

CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario

per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia

e in lavoro esterno.

In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP

prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale

competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli

stabilimenti del Cantone Ticino.

Una simile norma non è stata adottata nella

revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.

Pure è stata abbandonata la distinzione,

posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati

primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni

di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e

quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti

per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP

i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.

ed., art. 76 CP n. 2).

A

livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani

adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione

penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene

e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007),

relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno

stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza

sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono

essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la

fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).

L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del

carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.

2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una

struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra

l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione

di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre

che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo

Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in

particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene

eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite

in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata

eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un

rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi

reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

3.1.2

Il

criterio giuridico determinante di distinzione fra i suddetti tipi di

stabilimento (chiuso e aperto) è il grado di sicurezza. Nella decisione di

collocamento accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale acquistano

sempre più importanza anche i cosiddettti motivi di prevenzione generale (“Als

Einweisungskriterien sind neben sog. spezialpräventiven Überlegungen immer mehr

auch sog. generalpräventive Gesichtspunkte für den Platzierungsent-scheid

wesentlich”, BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).

3.1.3

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).

In

definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i

delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche

Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione

carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i

condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei

condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.

BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B.

VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in

generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come

visto più sopra, non sono cumulativi

(Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998,

op. cit., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

3.1.4

La

nozione di “pericolosità” (“Gefährlichkeit”), che ricorre in più parti

del diritto penale, consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi

(“erneute”), ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”)

reati (“Straftaten”). A tale pericolo vengono correlate determinate

conseguenze, fra cui il collocamento in sezione chiusa ex art. 76 cpv. 2 CP, il

rifiuto di concedere aperture al regime d’esecuzione (art. 77a CP e art. 84

cpv. 6 CP) e la non concessione della liberazione condizionale di cui all’art.

86.

CP (U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und

Asuführungsgefahr, in ZStrR 132/2014, p. 371).

A

dipendenza di quale ambito penale ci si trovi, il concetto di pericolosità acquista

un diverso significato e i suoi presupposti devono essere esaminati in funzione

del campo d’applicazione, della formulazione e del principio di proporzionalità

nel singolo caso. Di regola la nozione di pericolosità presuppone la commissione

di un qualsiasi reato o per lo meno di un crimine o di un delitto, tuttavia nel

caso dell’internamento ex art. 64 CP oppure dell’apertura del regime

d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”)

e del passaggio all’atto (“Ausführungsgefahr) nel caso della carcerazione

preventiva o di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2

CPP, i presupposti di tale concetto si restringono, richiedendo che il reato di

cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di reati atti a

pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra

persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che l’atto illecito

possa essere perpetrato. Si

parla in questo senso di una pericolosità qualificata (U. WEBER, Die

gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Asuführungsgefahr,

in ZStrR 132/2014, p. 370-371).

Al di fuori di queste situazioni la nozione di

pericolosità a cui determinate norme penali, tra cui, come visto più sopra,

anche il collocamento in sezione chiusa regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP, fanno

riferimento, consiste nel pericolo che l’interessato possa commettere degli

altri reati (“irgendwelche weitere Straftaten”; Trechsel/Pieth,

Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed. 2013, ad art. 75a CP, n. 2 in

fine); dunque anche reati patrimoniali, purché a livello di crimini o delitti.

La

nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il

risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e

condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete

violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la

modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF

1999.

II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).

Per

giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e

formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in

ZStrR 132/2014, p. 372).

Trattasi

di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom

Tat und Täter”, BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67).

3.2

Da

quanto in atti, emerge che RE 1 (__________1966) è nato e cresciuto nel __________.

Minore di una fratria di tre, il padre, responsabile di un supermercato, è

deceduto nel 2006 mentre la madre è casalinga. Dopo le scuole dell’obbligo ha

conseguito l’attestato di capacità commerciale ed ha poi iniziato l’apprendistato

di meccanico, che però non ha concluso essendosi infortunato. Ha quindi intrapreso

un nuovo apprendistato quale verniciatore di carrozzeria per il quale ha

ottenuto il relativo diploma. Nel seguito ha lavorato per alcune carrozzerie, anche

della Svizzera interna per un paio di anni. Al suo rientro in Ticino egli ha

controllato la disoccupazione per all’incirca un anno e mezzo ed in seguito ha

iniziato l’attività di venditore di automobili. Dopo un paio di anni ha avviato

un’attività da indipendente e ha aperto un proprio garage unitamente ad un socio

fino al 1994. Dopodiché si è separato dal socio, mettendosi in proprio e costituendo

una nuova ditta individuale fino al 2011. Nel contempo nel 2009 ha avviato

l’attività di un’altra officina di carrozzeria e compravendita di veicoli, alla

cui gestione lavora a tempo parziale pure la moglie, sposata nel 2006. Dalla

loro unione sono nati due figli nel 2006 e nel 2010.

In

occasione di una gara su un circuito per macchine da corsa (suo hobby personale)

il qui reclamante ha riportato una frattura alla colonna vertebrale, per la

quale, al momento del giudizio di merito, percepiva un’indennità d’infortunio

del 30 % del proprio stipendio, stipendio che ha dichiarato aggirarsi sui CHF

8'000.-- mensili. Tale infortunio gli avrebbe causato una perdita di udito e

frequenti vuoti di memoria.

In

data 23.11.2006 egli è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali

alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 5 anni, essendo stato riconosciuto colpevole di truffa e falsità in

documenti.

Nell’ambito

di un procedimento penale aperto da una banca privata di Zurigo per

appropriazione indebita di una vettura, RE 1 è stato arrestato una prima volta

il 19.05.2009 (rimanendo in carcere sino all’8.06.2009) e, nel corso delle

indagini, una seconda volta il 31.07.2009 (restando in detenzione sino al

27.08

) a motivo del suo comportamento collusivo. Le indagini si sono

concretizzate nei reati di ripetuta truffa qualificata per avere egli, in

correità con terzi, fraudolentemente ottenuto da varie compagnie di

finanziamento delle somme di denaro a favore di terze persone per l’acquisto,

in realtà fasullo, di vetture sulla base di documentazione falsa, nel periodo

tra il febbraio 2007 e il giugno 2008, quindi a meno di una anno dopo la sua

prima condanna.

A

seguito di una nuova segnalazione fatta in Polizia in relazione ad una vettura

oggetto di reato patrimoniale in Italia riconducibile a RE 1, nei suoi confronti

il 10.10.2013 è stato aperto un ulteriore procedimento penale. Il 7.11.2013 è

giunta poi una seconda segnalazione relativa alla presenza in Ticino di

un’ulteriore autovettura oggetto di reato patrimoniale all’estero, che era

risultata essere stata importata nel nostro paese dal qui reclamante. Nel corso

delle verifiche effettuate dagli inquirenti sono per finire emerse altre vetture

oggetto di reato all’estero. Vetture immatricolate a nome di una società

riconducibile a RE 1, così che in data 13.11.2013, dopo perquisizione, egli è

stato arrestato per la terza volta. Soltanto il 18.02.2014 è stato rilasciato,

alla condizione di rispettare delle norme di condotta −

a valere quali misure sostitutive della carcerazione −

e segnatamente l’obbligo di restare a disposizione degli inquirenti e il divieto

di avere contatti con le persone coinvolte nella fattispecie.

In

esito ad una laboriosa inchiesta è infine emerso che il qui reclamante ha concorso

nell’importare nel nostro cantone illecitamente sulla base di documentazione

falsa diverse vetture oggetto di reati contro il patrimonio, così che contro di

lui sono stati concretizzati i reati di ripetuta ricettazione qualificata

(siccome commessa per mestiere) nel periodo tra l’ottobre 2012 e il novembre

2013, di ripetuta falsità in documenti nel periodo tra il luglio 2013 e il novembre

2013.

e di abuso della licenza o delle targhe.

Il

21.05.2014

sulla base di una nuova segnalazione da parte dell’Amministrazione

federale delle dogane, sezione antifrode doganale, è stato aperto un ulteriore

procedimento penale che ha nuovamente coinvolto il qui reclamante. L’inchiesta

ha permesso di accertare che RE 1 nel periodo fra il maggio 2014 e l’inizio del

luglio 2014 − e dunque a distanza di pochi mesi dal suo ultimo

rilascio avvenuto il 18.02.2014 − ha ricommesso fatti analoghi, segnatamente in

correità con un terzo ha realizzato i reati di ricettazione qualificata (per mestiere),

per avere acquistato 4 veicoli che sapeva o doveva presumere essere stati

ottenuti da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Sulla base di tali

risultanze il 9.07.2014 RE 1 è incorso nel suo quarto arresto. In data

19.09.2014

il giudice dei provvedimenti coercitivi lo ha nuovamente posto in

libertà, adottando nei suoi confronti una misura sostitutiva proposta dallo

stesso reclamante, ovverossia il divieto di esercitare attività di qualsiasi

genere, sia a titolo personale che presso un garage o terzi, sia direttamente

che per il tramite di terze persone, nell’ambito del commercio e della compravendita

di autoveicoli in Svizzera e all’estero.

Tuttavia

nell’ottobre 2014 il qui reclamante ha inoltrato alla Cassa malati CSS una

richiesta di indennità malattia, per inabilità al lavoro, a far tempo dal

22.09

, ossia dopo 3 giorni dalla sua ultima scarcerazione, sulla base di

certificati medici e di salario dei mesi di settembre e ottobre 2014 di una

società a lui riconducibile, e ha nondimeno continuato la sua attività professionale,

almeno parzialmente, nell’ambito della compravendita di autovetture,

contravvenendo altresì alla misura sostitutiva che gli era stata imposta al suo

rilascio il 19.09.2014. Nel dicembre 2014 è pertanto stato aperto un nuovo

procedimento penale nei suoi confronti, nell’ambito del quale il 15.12.2014 è stato

arrestato per la quinta volta, per giungere poi in stato di detenzione al processo

di merito. Dalle indagini è altresì emerso che RE 1 nel novembre 2014 ha

cercato di ingannare due compagnie d’assicurazione annunciando loro incidenti

della circolazione in realtà mai avvenuti al fine di ottenere il denaro corrispondente

ai danni per la riparazione dei veicoli effettuata, contrariamente al vero,

dalla sua ditta individuale. Tutto ciò si è concretizzato nei reati di ripetuta

tentata truffa.

Per

tutti questi reati conseguenti all’apertura dei suddetti diversi procedimenti

penali il qui reclamante sta attualmente espiando, in carcere chiuso, la pena detentiva

di 3 anni e 6 mesi (dedotti i vari periodi di carcere preventivo sofferti),

inflittagli il 23.02.2015 dalla Corte delle assise criminali.

Corte

quest’ultima che ha valutato la colpa di RE 1 oggettivamente e soggettivamente

grave, sia in considerazione della gravità oggettiva dei reati patrimoniali

commessi, della loro reiterazione e numero, e sia perché con il suo agire, pur

essendo, con la sua attività di vendita di auto usate, garante del mercato, ha

danneggiato molti acquirenti di buona fede, che si sono ritrovati con un’auto

di cui non possono pienamente disporre e con la quale non possono recarsi

all’estero.

Malgrado la precedente condanna del 2006 per

reati analoghi e il susseguirsi dei diversi arresti e periodi di carcerazione,

conseguenti alle svariate inchieste aperte a suo carico, il qui reclamante ha

continuato a percorrere, come hanno accertato i giudici del merito, “la

strada del facile guadagno, la strada dell’affare di auto «appetitose», la strada del delinquere e della

reiterazione di comportamenti illeciti che lo avevano già portato in carcere,

con una spregiudicatezza ed assenza di scrupoli impressionante” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle

assise criminali, p. 262, inc. TPC 72.2014.132/74/154/72.2015.6). Ciò che

dimostra con la commissione delle 3 tentate truffe nell’ottobre/novembre 2014,

oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo pervenuto alla Corte del merito poco

tempo prima della celebrazione del processo, “che per RE 1 è difficile

abbandonare questa strada che ha percorso e continato a percorrere accecato

dall’affare, obnubilato dal danaro, perché è questa la molla che fa scattare RE

1, è il denaro al quale è particolarmente sensibile e legato, denaro che

tuttavia - va detto - non è dettato dal bisogno o dalla necessità, bensì solo

dall’averne sempre a disposizione per il superfluo, per viaggi, vacanze, auto e

quant’altro” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 262,

inc. TPC 72.2014.132/74/154/ 72.2015.6).

Al

dibattimento pubblico davanti alla Corte del merito RE 1 ha acconsentito alla

restituzione delle auto sequestrate, ha riconosciuto il principio del

risarcimento in favore degli accusatori privati, si è scusato e si è detto

dispiaciuto per quanto commesso, dichiarandosi fermamente convinto di voler

abbandonare la strada finora percorsa.

Questi

suoi buoni propositi, ribaditi anche in sede di reclamo, vanno tuttavia a

scontrarsi con la pervicacia ed audacia del suo reiterato illecito agire commesso

sull’arco di all’incirca 8 anni, malgrado una prima condanna all’età di 40 anni

ed il susseguirsi dei diversi arresti con i relativi periodi di detenzione

preventiva anche per svariate settimane, oltre all’aver trasgredito senza remore

alle norme di condotta da lui stesso proposte dopo aver già subito 4 arresti

conseguenti a diversi procedimenti penali aperti nei suoi confronti.

La

sua prontezza e determinazione nel ricadere nel delinquere è ancor più dimostrata,

allorquando RE 1 dopo il suo quarto rilascio del 19.09.2014, come ha appurato

la Corte di prime cure, “ha lavorato ancora con le auto malgrado il divieto

impostogli dal GPC e pensando bene - per non essere scoperto - di ricorrere

all’utilizzo di tre schede telefoniche germaniche per farla agli inquirenti;

inoltre, sempre in spregio alle norme di condotta che gli erano state ordinate,

RE 1 si è incontrato con __________ (un coimputato, ndr) poco fuori dal

confine per discutere di auto che questi gli aveva ancora offerto, ha poi avuto

contatti con __________ (un altro coimputato, ndr) sempre per questioni

legate alle auto e sempre con __________ ha cercato di concretizzare il

tentativo di collusione relativamente alle dichiarazioni da questi rilasciate

in merito ai prezzi che pagava per l’acquisto delle diverse vetture”

(sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 261, inc. TPC

72.2014

/74/154/ 72.2015.6).

A

ogni suo rilascio è dunque sempre conseguita una ricaduta nell’illecito agire

per reati analoghi contro il patrimonio ritenuti gravi, facendone mestiere,

coinvolgendo terzi e danneggiando diverse persone di buona fede per alcune

decine di migliaia di franchi. È la detenzione che ha interrotto il suo

delinquere.

A

fronte di tutto ciò la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti

coercitivi − in cui è stato ordinato il collocamento in

sezione chiusa − intervenuta a distanza di all’incirca 4 mesi

dal giudizio di condanna ad una pena ferma, non poteva che fondarsi su una

prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva in forza all’art. 76 cpv. 2

CP. E ciò malgrado i buoni propositi espressi in aula dal qui reclamante e il

buon comportamento da lui tenuto in carcere sino a quel momento.

L’alleggerimento

del grado di sicurezza previsto con il collocamento in sezione aperta, nel caso

in esame, a fronte della caparbietà e spregiudicatezza nel reiterare reati

(gravi) contro il patrimonio a danno di numerosi terzi di buona fede, dimostrata

dal qui reclamante negli ultimi 8 anni, non è atto a contenere la sua pericolosità

e a mitigare il concreto e alto rischio di recidiva, valutato dalla Corte del

merito e, nel seguito, dal giudice dei provvedimenti coercitivi, così che la

decisione qui impugnata merita tutela.

4.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 74ss, 76, 377 CP,

3 cpv. 2 lit. c, 80 cpv. 2, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM,

il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie,

Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera