60.2015.243
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 ottobre 2015Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.243
Lugano
26 ottobre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 9/10.07.2015 presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 26.06.2015 di collocamento iniziale in
sezione chiusa del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente
in materia di applicazione della pena (inc. GPC 850.2015.493);
richiamate le osservazioni 17/20.07.2015 del
procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, con cui postula la reiezione del
gravame, sostenendo l’esistenza di un concreto ed elevato pericolo di recidiva;
richiamate altresì le osservazioni 21/22.07.2015 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali chiede la conferma
della propria decisione impugnata e quindi la reiezione del reclamo, evidenziando
la prognosi negativa ed il serio e concreto pericolo di recidiva;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. In
data 23.02.2015 la Corte delle assise criminali, unitamente a 7 coimputati, ha
condannato RE 1 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, avendolo riconosciuto autore colpevole di ricettazione
qualificata (per aver acquistato autovetture ottenute mediante reato contro il
patrimonio), truffa qualificata (per avere ingannato con astuzia organi e/o
collaboratori di alcune società finanziarie inducendoli a compiere atti
pregiudizievoli al patrimonio), ripetuta truffa (in parte tentata, per avere
ingannato con astuzia i funzionari di alcune assicurazioni per indurli a
risarcire un danno), infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli
infortuni, ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti e
abuso della licenza o delle targhe (inc. TPC 72.2014.132; 72.2014.74;
72.2014.154; 72.2015.6).
La sentenza è passata in giudicato, non essendo stato interposto appello.
In
precedenza, con sentenza 23.11.2006, la Corte delle assise correzionali aveva
condannato RE 1 per truffa e falsità in documenti alla pena di 8 mesi di detenzione,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.
b. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi in data 26.06.2015, ritenuto che
l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 23.02.2015, verificato che il qui
reclamante non ha interposto appello contro il giudizio dei primi giudici e
considerati altresì i periodi di carcerazione preventiva sofferti per
complessivi 290 giorni, ha determinato i seguenti termini di esecuzione della
pena:
1/3 l’8.07.2015
1/2 l’8.02.2016
2/3 l’8.09.2016
Fine
pena l’8.11.2017.
Nel
seguito il giudice ha rilevato il precedente penale di RE 1 ed ha evidenziato
come, nell’ambito dei fatti per i quali quest’ultimo si trova in carcere, egli “è
stato arrestato ben 5 volte, praticamente sempre in quanto accusato/imputato di
avere commesso lo stesso tipo di reati”. Ha quindi esposto l’elenco
cronologico di detti arresti con una breve descrizione delle cicostanze in cui gli
stessi sono avvenuti.
Il
magistrato ha poi riportato ampi passaggi della sentenza 23.02.2015 della Corte
delle assise criminali in merito alle circostanze dell’ultimo arresto di RE 1 del
dicembre 2014 (sentenza 26.06.2015 del GPC, p. 2-3), alla di lui colpa per l’illecito
agire valutata grave dalla Corte (sentenza 26.06.2015 del GPC, p. 3-4), al di
lui comportamento e la reiterazione dei reati nell’ambito della commisurazione
della pena (sentenza 23.02.2015 del GPC, p. 4) e le considerazioni della Corte
riguardo la pronuncia di una pena ferma (sentenza 23.02.2015 del GPC, p. 4).
Il
giudice, sulla base di ciò, ha quindi concluso per un grave e concreto pericolo
di recidiva ed ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, e meglio:
“ne discende che, constatato un grave e concreto pericolo di recidiva in
capo a RE 1 (che ha commesso reati anche durante il recente periodo di libertà
provvisoria in uno con la violazione delle misure sostitutive da lui stesso
proposte al GPC) egli deve essere collocato in sezione chiusa” (sentenza
26.06.2015 del GPC, p. 4).
c. Contro
tale decisione insorge RE 1 con esposto 9/10.07.2015, postulando che questa
Corte, in accoglimento del suo reclamo, ordini il collocamento in sezione
aperta.
Dopo avere brevemente esposto i fatti e riassunto la regolamentazione
inerente il regime aperto facendo riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina, sostiene, in primo luogo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi,
nella sentenza qui impugnata, avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.
Contesta
nel seguito l’esistenza in concreto del pericolo di recidiva, valutato, a suo
dire, dal giudice dei provvedimenti coercitivi “solo sulla base di una possibilità
astratta”, senza avere proceduto ad “una valutazione globale
individualizzata della situazione del richiedente” e ad “un’opportuna
ponderazione degli interessi del reclamante” (reclamo 9/10.07.2015, p. 7-8),
in violazione del principio della proporzionalità. Il giudice si sarebbe
limitato a trascrivere estratti della sentenza di condanna, mettendo in risalto
Fatti
i 5 arresti subiti, ciò che, a suo avviso e a questo stadio dell’esecuzione
della pena − ossia dopo quasi 7 mesi di detenzione ininterrotta in
sezione chiusa −, non sarebbe “sufficiente per ammettere il grave e
concreto rischio di recidiva, che impedirebbe conseguentemente il collocamento
in sezione aperta” (reclamo 9/10.07.2015, p. 8).
Evidenzia
dipoi che “oggetto della decisione qui impugnata è il collocamento del
condannato e non un’eventuale richiesta di libertà per la quale è necessario
interrogarsi sul futuro - anche - professionale di RE 1” (reclamo
9/10.07.2015, p. 10). Sostiene quindi che “il collocamento in sezione
aperta, a questo stadio dell’esecuzione della pena, in nulla muta la situazione
economica del ricorrente, che continua ad essere detenuto e quindi impossibilitato
a percorrere quella strada del «guadagno facile»” (reclamo 9/10.07.2015, p.
11), che, secondo le argomentazioni della Corte del merito e riprese nella
decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, farebbe passare all’atto
(illecito) il qui reclamante.
Assevera
altresì che il rischio di recidiva, così come sostenuto dal giudice dei
provvedimenti coercitivi, “non può essere desunto solo dalla
protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto”
(reclamo 9/10.07.2015, p. 12). Come pure detto rischio, a suo avviso − facendo
un’analogia alle condizioni della detenzione preventiva −, non può
essere giustificato dalla sola gravità delle accuse, stante che secondo
giurisprudenza federale il pericolo di recidiva “è dato con una certa
verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul
detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi” (reclamo
9/10.07.2015, p. 12). Infatti “per reati di natura puramente economica, non
può giustificare il collocamento in sezione chiusa, se non vi è il concreto
rischio di compromettere seriamente la sicurezza altrui attraverso crimini o
delitti gravi” (reclamo 9/10.07.2015, p. 13).
Infine,
pur nella denegata e contestata ipotesi dell’esistenza di un pericolo di recidiva,
contesta che in concreto il collocamento in sezione aperta “e quindi
un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, sia
atta ad aumentare un rischio per la collettività” (reclamo 9/10.07.2015, p.
14). Nel contempo pone in risalto la seria volontà “di attenersi al quadro
normativo istituzionale e di sapersi sottomettere alle regole, oltre che
realizzare gli obbiettivi di risocializzazione” (reclamo 9/10.07.2015, p.
15), così come dimostrato nel periodo di carcerazione in sezione chiusa già
subito di oltre 14 mesi, di cui quasi 7 mesi ininterrotti. Conclude osservando
come il collocamento in sezione aperta, dopo aver già eseguito 1/3 della pena,
sarebbe “indubbiamente positivo, oltre che più rispettoso del principio di
proporzionalità”, come pure costituirebbe un “periodo di adattamento ad
un regime maggiormente flessibile e soprattutto quale periodo di osservazione
per un eventuale futuro lavoro esterno, nonché scarcerazione condizionale”
(reclamo 9/10.07.2015, p. 15).
d. Nelle
proprie osservazioni 17/20.07.2015 il procuratore pubblico PI 1 chiede la
reiezione del gravame.
Evidenzia in concreto l’esistenza di un elevato e
concreto rischio di recidiva “non fosse altro che egli ha dimostrato in
tutti questi anni di non essere capace di attenersi alle regole, né a quelle
imposte dalla società, né a quelle che lui stesso ha chiesto gli venissero
imposte” e pone altresì in risalto il fatto che il reclamante “è stato
rimesso in libertà con l’adozione di norme di condotta da egli stesso suggerite,
norme di condotta che egli ha violato praticamente immediatamente dopo la sua
scarcerazione e che hanno in seguito portato nuovamente al suo arresto”.
e. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, dal canto suo, con osservazioni
21/22.07.2015, postulando la conferma della decisione impugnata, rileva che il
serio e concreto pericolo di recidiva valutato nel caso in esame emergerebbe “oltre
che dalla sentenza di condanna, dalla storia processuale degli ultimi anni
dell’imputato che, nonostante il ripetersi dell’apertura di procedimenti penali
nei suoi confronti e di periodi di carcerazione preventiva (anche recenti), ha
continuato a reiterare nel commettere reati (crimini). Pertanto sostiene
che la prognosi al riguardo è “chiaramente negativa”. Infine ricorda che
con il suo agire RE 1 “ha danneggiato diverse persone, anche per importi
considerevoli, mettendo a rischio anche la loro libertà di movimento in caso di
controlli all’estero, ove l’auto da loro condotta risultava (o forse risulta ancora)
ricercata in quanto oggetto di un reato contro il patrimonio”.
f. Delle
ulteriori argomentazioni del reclamante e/o delle altre parti, si dirà, laddove
necessario, nei considerandi in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10
cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena
- funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei
provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a
decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il gravame, inoltrato il 9/10.07.2015, contro la decisione 26.06.2015
del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 30.06.2015, è
tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
RE
1.
censura in primo luogo una
violazione dell’obbligo di motivazione, così che la sentenza qui impugnata
dovrebbe, a suo avviso, essere annullata.
Asserisce
al riguardo che il “grave e concreto pericolo di recidiva” su cui il
giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe fondato il proprio giudizio (pericolo
ritenuto inesistente per la difesa), non sarebbe stato “minimamente
circostanziato nella decisione impugnata” (reclamo 9/10.07.2015, p. 6).
Quest’ultima in particolare, contrariamente alla giurisprudenza dell’Alta
Corte, non sarebbe infatti sgorgata “da una valutazione globale
individualizzata della situazione del richiedente” (reclamo 9/10.07.2015,
p. 7), bensì riprenderebbe soltanto estratti della sentenza della Corte del
merito, in parte, a suo dire, nemmeno pertinenti.
2.2
Il
diritto di essere sentito, sancito dagli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2
Cost. − la cui violazione, trattandosi di una garanzia di
natura formale, comporta l’annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in
cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la
parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati
(cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF
1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) − comprende, tra l’altro, il diritto di ottenere una
decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase
CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto
l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisioni TF 1B_281/2015
del 15.09.2015 consid. 4.1.;6B_1237/2014 del 24.03.2015 consid. 3.1. e 6B_1204/2013
del 6.10.2014 consid. 2.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 80 CPP n.
2). Esso non implica l’obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di
prova e le censure invocate dalle parti ma può al contrario limitarsi ad esaminare
le questioni decisive per l’esito del litigio (decisioni TF 1B_281/2015 del
15.09.2015
consid. 4.1. e 6B_1237/2014 del 24.03.2015 consid. 3.1.).
2.3
Come
esposto nei considerandi in fatto della presente decisione (consid. b.), il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua decisione del 26.06.2015, ha
ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo constatato la
sussistenza di un grave e concreto pericolo di recidiva. Conclusione questa a
cui è giunto, dopo aver ripreso i precedenti penali del reclamante, la cronologia
e le circostanze dei di lui diversi arresti nonché le argomentazioni della
Corte del merito − non con un rinvio generale bensì ritrascrivendole
interamente − in relazione alla valutazione della sua colpa nel delinquere
nell’ambito della commisurazione della pena, ai suoi periodi di carcerazione
preventiva e al suo comportamento in pendenza dei procedimenti penali aperti a
suo carico e alle conclusioni circa le sue ricadute nel delinquere.
Nelle
sue osservazioni del 21/22.07.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ancora
precisato che il valutato pericolo di recidiva oltre che dalla sentenza di
condanna, sarebbe pure emerso dalla storia processuale degli ultimi anni
dell’imputato, ed ha pertanto contestato di aver ritenuto detto pericolo in modo
astratto.
Da
ciò si ha che il reclamante è stato adeguatamente messo in condizione di capire
sulla base di quali punti di questione il giudice dei provvedimenti coercitivi
ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa. In particolare
perché il magistrato ha ritenuto realizzato in concreto uno dei due presupposti
richiesti dall’art. 76 cpv. 2 CP, ovverossia il pericolo che il detenuto
commetta nuovi reati. Pericolo questo che ha considerato grave e concreto dopo
aver valutato, sulla base di quanto in atti e delle motivazioni espresse nella
sentenza della Corte delle assise criminali, dei precedenti penali del
reclamante così come del di lui comportamento nella commissione dei reati e dell’atteggiamento
da lui tenuto nelle varie inchieste e al dibattimento davanti ai giudici del
merito.
La difesa ha potuto, con cognizione di causa, interporre reclamo davanti
a questa Corte, contrapponendo ai motivi esposti nella decisione qui impugnata le
proprie argomentazioni − supportandole altresì con riferimenti a contributi
giurisprudenziali e dottrinali −, per sostenere una diversa valutazione e conclusione
rispetto a quella presa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Censurare,
così come ha fatto la difesa in questa sede, la mancanza e/o l’insufficienza
dei presupposti atti a giustificare la conclusione presa dal giudice dei
provvedimenti coercitivi (ossia il collocamento in sezione chiusa sulla base di
un grave e concreto rischio di recidiva) e/o un’errato modo di valutare la
situazione del reclamante, non costituisce, dal punto di vista formale, una
carente motivazione della decisione del magistrato, bensì si tratta di argomenti
di merito tendenti a sovvertire l’esito del giudizio impugnato (ovvero
l’assenza di un rischio di recidiva e pertanto la legittimità del collocamento
in sezione aperta).
Ne
discende che la censura sollevata dalla difesa in quanto inconsistente deve
essere respinta.
3.
3.1.
Punto
di contestazione davanti a questa Corte è quindi in buona sostanza l’esistenza
o meno di un concreto pericolo di recidiva che giustifichi il collocamento in
sezione chiusa, così come ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi
nella decisione qui impugnata.
3.1.1
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga
o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere
meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un
penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o
alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP
prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale
competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli
stabilimenti del Cantone Ticino.
Una simile norma non è stata adottata nella
revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.
Pure è stata abbandonata la distinzione,
posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati
primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni
di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e
quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti
per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP
i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a.
ed., art. 76 CP n. 2).
A
livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani
adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione
penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene
e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007),
relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno
stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza
sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono
essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la
fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).
L'esecuzione
della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha
come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale
concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del
carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.
2).
Il cpv. 3 della medesima norma prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una
struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,
in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra
l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione
di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre
che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo
Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in
particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene
eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite
in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata
eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un
rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi
reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
3.1.2
Il
criterio giuridico determinante di distinzione fra i suddetti tipi di
stabilimento (chiuso e aperto) è il grado di sicurezza. Nella decisione di
collocamento accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale acquistano
sempre più importanza anche i cosiddettti motivi di prevenzione generale (“Als
Einweisungskriterien sind neben sog. spezialpräventiven Überlegungen immer mehr
auch sog. generalpräventive Gesichtspunkte für den Platzierungsent-scheid
wesentlich”, BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).
3.1.3
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK
Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).
In
definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i
delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche
Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione
carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i
condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei
condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.
BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B.
VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in
generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come
visto più sopra, non sono cumulativi
(Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998,
op. cit., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
3.1.4
La
nozione di “pericolosità” (“Gefährlichkeit”), che ricorre in più parti
del diritto penale, consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi
(“erneute”), ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”)
reati (“Straftaten”). A tale pericolo vengono correlate determinate
conseguenze, fra cui il collocamento in sezione chiusa ex art. 76 cpv. 2 CP, il
rifiuto di concedere aperture al regime d’esecuzione (art. 77a CP e art. 84
cpv. 6 CP) e la non concessione della liberazione condizionale di cui all’art.
86.
CP (U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und
Asuführungsgefahr, in ZStrR 132/2014, p. 371).
A
dipendenza di quale ambito penale ci si trovi, il concetto di pericolosità acquista
un diverso significato e i suoi presupposti devono essere esaminati in funzione
del campo d’applicazione, della formulazione e del principio di proporzionalità
nel singolo caso. Di regola la nozione di pericolosità presuppone la commissione
di un qualsiasi reato o per lo meno di un crimine o di un delitto, tuttavia nel
caso dell’internamento ex art. 64 CP oppure dell’apertura del regime
d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”)
e del passaggio all’atto (“Ausführungsgefahr) nel caso della carcerazione
preventiva o di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2
CPP, i presupposti di tale concetto si restringono, richiedendo che il reato di
cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di reati atti a
pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra
persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che l’atto illecito
possa essere perpetrato. Si
parla in questo senso di una pericolosità qualificata (U. WEBER, Die
gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Asuführungsgefahr,
in ZStrR 132/2014, p. 370-371).
Al di fuori di queste situazioni la nozione di
pericolosità a cui determinate norme penali, tra cui, come visto più sopra,
anche il collocamento in sezione chiusa regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP, fanno
riferimento, consiste nel pericolo che l’interessato possa commettere degli
altri reati (“irgendwelche weitere Straftaten”; Trechsel/Pieth,
Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed. 2013, ad art. 75a CP, n. 2 in
fine); dunque anche reati patrimoniali, purché a livello di crimini o delitti.
La
nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il
risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e
condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete
violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la
modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF
1999.
II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).
Per
giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e
formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in
ZStrR 132/2014, p. 372).
Trattasi
di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom
Tat und Täter”, BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67).
3.2
Da
quanto in atti, emerge che RE 1 (__________1966) è nato e cresciuto nel __________.
Minore di una fratria di tre, il padre, responsabile di un supermercato, è
deceduto nel 2006 mentre la madre è casalinga. Dopo le scuole dell’obbligo ha
conseguito l’attestato di capacità commerciale ed ha poi iniziato l’apprendistato
di meccanico, che però non ha concluso essendosi infortunato. Ha quindi intrapreso
un nuovo apprendistato quale verniciatore di carrozzeria per il quale ha
ottenuto il relativo diploma. Nel seguito ha lavorato per alcune carrozzerie, anche
della Svizzera interna per un paio di anni. Al suo rientro in Ticino egli ha
controllato la disoccupazione per all’incirca un anno e mezzo ed in seguito ha
iniziato l’attività di venditore di automobili. Dopo un paio di anni ha avviato
un’attività da indipendente e ha aperto un proprio garage unitamente ad un socio
fino al 1994. Dopodiché si è separato dal socio, mettendosi in proprio e costituendo
una nuova ditta individuale fino al 2011. Nel contempo nel 2009 ha avviato
l’attività di un’altra officina di carrozzeria e compravendita di veicoli, alla
cui gestione lavora a tempo parziale pure la moglie, sposata nel 2006. Dalla
loro unione sono nati due figli nel 2006 e nel 2010.
In
occasione di una gara su un circuito per macchine da corsa (suo hobby personale)
il qui reclamante ha riportato una frattura alla colonna vertebrale, per la
quale, al momento del giudizio di merito, percepiva un’indennità d’infortunio
del 30 % del proprio stipendio, stipendio che ha dichiarato aggirarsi sui CHF
8'000.-- mensili. Tale infortunio gli avrebbe causato una perdita di udito e
frequenti vuoti di memoria.
In
data 23.11.2006 egli è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali
alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 5 anni, essendo stato riconosciuto colpevole di truffa e falsità in
documenti.
Nell’ambito
di un procedimento penale aperto da una banca privata di Zurigo per
appropriazione indebita di una vettura, RE 1 è stato arrestato una prima volta
il 19.05.2009 (rimanendo in carcere sino all’8.06.2009) e, nel corso delle
indagini, una seconda volta il 31.07.2009 (restando in detenzione sino al
27.08
) a motivo del suo comportamento collusivo. Le indagini si sono
concretizzate nei reati di ripetuta truffa qualificata per avere egli, in
correità con terzi, fraudolentemente ottenuto da varie compagnie di
finanziamento delle somme di denaro a favore di terze persone per l’acquisto,
in realtà fasullo, di vetture sulla base di documentazione falsa, nel periodo
tra il febbraio 2007 e il giugno 2008, quindi a meno di una anno dopo la sua
prima condanna.
A
seguito di una nuova segnalazione fatta in Polizia in relazione ad una vettura
oggetto di reato patrimoniale in Italia riconducibile a RE 1, nei suoi confronti
il 10.10.2013 è stato aperto un ulteriore procedimento penale. Il 7.11.2013 è
giunta poi una seconda segnalazione relativa alla presenza in Ticino di
un’ulteriore autovettura oggetto di reato patrimoniale all’estero, che era
risultata essere stata importata nel nostro paese dal qui reclamante. Nel corso
delle verifiche effettuate dagli inquirenti sono per finire emerse altre vetture
oggetto di reato all’estero. Vetture immatricolate a nome di una società
riconducibile a RE 1, così che in data 13.11.2013, dopo perquisizione, egli è
stato arrestato per la terza volta. Soltanto il 18.02.2014 è stato rilasciato,
alla condizione di rispettare delle norme di condotta −
a valere quali misure sostitutive della carcerazione −
e segnatamente l’obbligo di restare a disposizione degli inquirenti e il divieto
di avere contatti con le persone coinvolte nella fattispecie.
In
esito ad una laboriosa inchiesta è infine emerso che il qui reclamante ha concorso
nell’importare nel nostro cantone illecitamente sulla base di documentazione
falsa diverse vetture oggetto di reati contro il patrimonio, così che contro di
lui sono stati concretizzati i reati di ripetuta ricettazione qualificata
(siccome commessa per mestiere) nel periodo tra l’ottobre 2012 e il novembre
2013, di ripetuta falsità in documenti nel periodo tra il luglio 2013 e il novembre
2013.
e di abuso della licenza o delle targhe.
Il
21.05.2014
sulla base di una nuova segnalazione da parte dell’Amministrazione
federale delle dogane, sezione antifrode doganale, è stato aperto un ulteriore
procedimento penale che ha nuovamente coinvolto il qui reclamante. L’inchiesta
ha permesso di accertare che RE 1 nel periodo fra il maggio 2014 e l’inizio del
luglio 2014 − e dunque a distanza di pochi mesi dal suo ultimo
rilascio avvenuto il 18.02.2014 − ha ricommesso fatti analoghi, segnatamente in
correità con un terzo ha realizzato i reati di ricettazione qualificata (per mestiere),
per avere acquistato 4 veicoli che sapeva o doveva presumere essere stati
ottenuti da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Sulla base di tali
risultanze il 9.07.2014 RE 1 è incorso nel suo quarto arresto. In data
19.09.2014
il giudice dei provvedimenti coercitivi lo ha nuovamente posto in
libertà, adottando nei suoi confronti una misura sostitutiva proposta dallo
stesso reclamante, ovverossia il divieto di esercitare attività di qualsiasi
genere, sia a titolo personale che presso un garage o terzi, sia direttamente
che per il tramite di terze persone, nell’ambito del commercio e della compravendita
di autoveicoli in Svizzera e all’estero.
Tuttavia
nell’ottobre 2014 il qui reclamante ha inoltrato alla Cassa malati CSS una
richiesta di indennità malattia, per inabilità al lavoro, a far tempo dal
22.09
, ossia dopo 3 giorni dalla sua ultima scarcerazione, sulla base di
certificati medici e di salario dei mesi di settembre e ottobre 2014 di una
società a lui riconducibile, e ha nondimeno continuato la sua attività professionale,
almeno parzialmente, nell’ambito della compravendita di autovetture,
contravvenendo altresì alla misura sostitutiva che gli era stata imposta al suo
rilascio il 19.09.2014. Nel dicembre 2014 è pertanto stato aperto un nuovo
procedimento penale nei suoi confronti, nell’ambito del quale il 15.12.2014 è stato
arrestato per la quinta volta, per giungere poi in stato di detenzione al processo
di merito. Dalle indagini è altresì emerso che RE 1 nel novembre 2014 ha
cercato di ingannare due compagnie d’assicurazione annunciando loro incidenti
della circolazione in realtà mai avvenuti al fine di ottenere il denaro corrispondente
ai danni per la riparazione dei veicoli effettuata, contrariamente al vero,
dalla sua ditta individuale. Tutto ciò si è concretizzato nei reati di ripetuta
tentata truffa.
Per
tutti questi reati conseguenti all’apertura dei suddetti diversi procedimenti
penali il qui reclamante sta attualmente espiando, in carcere chiuso, la pena detentiva
di 3 anni e 6 mesi (dedotti i vari periodi di carcere preventivo sofferti),
inflittagli il 23.02.2015 dalla Corte delle assise criminali.
Corte
quest’ultima che ha valutato la colpa di RE 1 oggettivamente e soggettivamente
grave, sia in considerazione della gravità oggettiva dei reati patrimoniali
commessi, della loro reiterazione e numero, e sia perché con il suo agire, pur
essendo, con la sua attività di vendita di auto usate, garante del mercato, ha
danneggiato molti acquirenti di buona fede, che si sono ritrovati con un’auto
di cui non possono pienamente disporre e con la quale non possono recarsi
all’estero.
Malgrado la precedente condanna del 2006 per
reati analoghi e il susseguirsi dei diversi arresti e periodi di carcerazione,
conseguenti alle svariate inchieste aperte a suo carico, il qui reclamante ha
continuato a percorrere, come hanno accertato i giudici del merito, “la
strada del facile guadagno, la strada dell’affare di auto «appetitose», la strada del delinquere e della
reiterazione di comportamenti illeciti che lo avevano già portato in carcere,
con una spregiudicatezza ed assenza di scrupoli impressionante” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle
assise criminali, p. 262, inc. TPC 72.2014.132/74/154/72.2015.6). Ciò che
dimostra con la commissione delle 3 tentate truffe nell’ottobre/novembre 2014,
oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo pervenuto alla Corte del merito poco
tempo prima della celebrazione del processo, “che per RE 1 è difficile
abbandonare questa strada che ha percorso e continato a percorrere accecato
dall’affare, obnubilato dal danaro, perché è questa la molla che fa scattare RE
1, è il denaro al quale è particolarmente sensibile e legato, denaro che
tuttavia - va detto - non è dettato dal bisogno o dalla necessità, bensì solo
dall’averne sempre a disposizione per il superfluo, per viaggi, vacanze, auto e
quant’altro” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 262,
inc. TPC 72.2014.132/74/154/ 72.2015.6).
Al
dibattimento pubblico davanti alla Corte del merito RE 1 ha acconsentito alla
restituzione delle auto sequestrate, ha riconosciuto il principio del
risarcimento in favore degli accusatori privati, si è scusato e si è detto
dispiaciuto per quanto commesso, dichiarandosi fermamente convinto di voler
abbandonare la strada finora percorsa.
Questi
suoi buoni propositi, ribaditi anche in sede di reclamo, vanno tuttavia a
scontrarsi con la pervicacia ed audacia del suo reiterato illecito agire commesso
sull’arco di all’incirca 8 anni, malgrado una prima condanna all’età di 40 anni
ed il susseguirsi dei diversi arresti con i relativi periodi di detenzione
preventiva anche per svariate settimane, oltre all’aver trasgredito senza remore
alle norme di condotta da lui stesso proposte dopo aver già subito 4 arresti
conseguenti a diversi procedimenti penali aperti nei suoi confronti.
La
sua prontezza e determinazione nel ricadere nel delinquere è ancor più dimostrata,
allorquando RE 1 dopo il suo quarto rilascio del 19.09.2014, come ha appurato
la Corte di prime cure, “ha lavorato ancora con le auto malgrado il divieto
impostogli dal GPC e pensando bene - per non essere scoperto - di ricorrere
all’utilizzo di tre schede telefoniche germaniche per farla agli inquirenti;
inoltre, sempre in spregio alle norme di condotta che gli erano state ordinate,
RE 1 si è incontrato con __________ (un coimputato, ndr) poco fuori dal
confine per discutere di auto che questi gli aveva ancora offerto, ha poi avuto
contatti con __________ (un altro coimputato, ndr) sempre per questioni
legate alle auto e sempre con __________ ha cercato di concretizzare il
tentativo di collusione relativamente alle dichiarazioni da questi rilasciate
in merito ai prezzi che pagava per l’acquisto delle diverse vetture”
(sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 261, inc. TPC
72.2014
/74/154/ 72.2015.6).
A
ogni suo rilascio è dunque sempre conseguita una ricaduta nell’illecito agire
per reati analoghi contro il patrimonio ritenuti gravi, facendone mestiere,
coinvolgendo terzi e danneggiando diverse persone di buona fede per alcune
decine di migliaia di franchi. È la detenzione che ha interrotto il suo
delinquere.
A
fronte di tutto ciò la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti
coercitivi − in cui è stato ordinato il collocamento in
sezione chiusa − intervenuta a distanza di all’incirca 4 mesi
dal giudizio di condanna ad una pena ferma, non poteva che fondarsi su una
prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva in forza all’art. 76 cpv. 2
CP. E ciò malgrado i buoni propositi espressi in aula dal qui reclamante e il
buon comportamento da lui tenuto in carcere sino a quel momento.
L’alleggerimento
del grado di sicurezza previsto con il collocamento in sezione aperta, nel caso
in esame, a fronte della caparbietà e spregiudicatezza nel reiterare reati
(gravi) contro il patrimonio a danno di numerosi terzi di buona fede, dimostrata
dal qui reclamante negli ultimi 8 anni, non è atto a contenere la sua pericolosità
e a mitigare il concreto e alto rischio di recidiva, valutato dalla Corte del
merito e, nel seguito, dal giudice dei provvedimenti coercitivi, così che la
decisione qui impugnata merita tutela.
4.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 74ss, 76, 377 CP,
3 cpv. 2 lit. c, 80 cpv. 2, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM,
il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,
l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie,
Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera