60.2015.25
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di fuga (straniero senza legami rilevanti con la Svizzera) e pericolo di recidiva (visti i precedenti penali) c
20 luglio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.25
Lugano
20 luglio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 22/23.1.2015 presentato da
RE
1
contro
la decisione di collocamento iniziale 19.1.2015
emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in
materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamati
lo scritto 26/27.1.2015 del Presidente della Corte penale del Tribunale penale
federale, in cui ha comunicato di non avere osservazioni da presentare nonché la
lettera 29/30.1.2015 del Ministero pubblico della Confederazione, in cui
dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 2/3.2.2015 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, con cui dichiara di non avere osservazioni
particolari da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;
preso
atto dello scritto 5/6.2.2015 con cui il reclamante dichiara di non avere nulla
da replicare;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Con
sentenza 28.10.2014 il Tribunale penale federale, con procedura abbreviata
(art. 358 ss. CPP), ha riconosciuto RE 1 (__________1971) autore colpevole di
rapina, furto d’uso di un veicolo, guida senza licenza di circolazione, senza
autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile, infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, tentata infrazione alla LF sulle armi e
ricettazione, e lo ha condannato ad una pena detentiva di 4 anni, dedotto il
carcere preventivo sofferto (dal 30.7.2013 al 28.10.2014), oltre al pagamento
di una multa di CHF 500.-- (inc. TPF SK.2014.31).
Il Tribunale penale federale ha designato il Cantone Ticino quale cantone
d’esecuzione ex art. 74 LOAP.
La
sentenza è passata in giudicato.
b. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena,
dovendosi determinare sul collocamento iniziale di RE 1, con decisione
19.1.2015 ha ordinato il collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa.
In
particolare il giudice ha ritenuto concreto il rischio di fuga del reclamante,
essendo egli cittadino straniero e senza alcun legame rilevante con il nostro
territorio. Inoltre, visto il di lui passato recidivistico in Italia, ha altresì
concluso per l’esistenza di un concreto rischio di recidiva.
Nel
medesimo giudizio il magistrato, dedotti 456 giorni di carcere preventivo e ritenuto
che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 28.10.2014, ha determinato i
seguenti termini di espiazione della pena:
1/3 27.11.2014
1/2 29.07.2015
2/3 28.03.2016
Fine pena 28.07.2017.
c. Contro
tale decisione insorge RE 1 con reclamo 22/23.1.2015.
Egli contesta di non avere legami con il nostro
territorio ed evidenzia che a __________ risiedono la sua ex moglie e la loro figlia
comune di 13 anni di età, come pure, in un appartamento contiguo il loro figlio
ventunenne. Figli questi con i quali egli assevera di avere contatti regolari
(telefonici e con visite in carcere). Inoltre, nell’anno precedente il suo
arresto, egli sostiene di avere vissuto a __________ presso la sua attuale
compagna. Delle precedenti carcerazioni subite in Italia, pone in risalto il buon
comportamento tenuto in detenzione e il percorso rieducativo fatto, a suo
avviso ottimo, avendo egli ottenuto dapprima dei congedi, poi gli arresti
domiciliari e quindi un periodo in affidamento ai servizi sociali. Dal suo
ultimo rilascio in Italia rileva come siano passati 8 anni prima di incorrere
nell’arresto nel nostro paese. Infine pone in evidenza la collaborazione
fornita agli inquirenti e la serietà dei suoi buoni propositi per il futuro.
d. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi non formula osservazioni particolari, a seguito
del reclamo, e nemmeno il Presidente della Corte penale del Tribunale penale
federale, né il Ministero pubblico della Confederazione.
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 74
della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della
Confederazione del 19.3.2010 (LOAP, RS 173.71), il Tribunale penale federale,
al punto 6 del dispositivo della sentenza 28.10.2014 (inc. TPF SK.2014.31), ha
incaricato il Cantone Ticino di eseguire le pene e misure pronunciate in tale
giudizio.
1.2.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011. L'art. 10
cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena
- funzione questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei
provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a
decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.3.
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.4.
Il gravame, inoltrato il 22/23.1.2015, contro la decisione 19.1.2015
del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 20.1.2015, è
tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2. 2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o
aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga
o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
L’art. 377 cpv.
1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP
prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale
competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli
stabilimenti del Cantone del Ticino.
Una simile norma non è stata adottata nella
revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.
Pure è stata abbandonata la distinzione,
posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati
primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni
di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e
quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti
per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP
i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).
2.2.
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK
Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).
A
livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani
adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione
penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene
e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007),
relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno
stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza
sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono
essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la
fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).
L'esecuzione
della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha
come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale
concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del
carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.
2).
Il cpv. 3 della medesima norma prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una
struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
L'art.
3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra
l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione
di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre
che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo
Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in
particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene
eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite
in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata
eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un
rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi
reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.3.
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in
generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come
visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p.
1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
2.3.1.
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio
di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie
al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),
Fatti
i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione
professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché
le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può
concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità
astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata
su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga
all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del
26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del
12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da
espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere
considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile
fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un
rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando
l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia
quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio
viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
2.3.2.
Per
quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente,
che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.
Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati
devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non
entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici
contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,
art. 76 CP nota 3).
3.3.1.
Nel
presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il reclamante
in sezione chiusa in considerazione, a suo avviso, dell’esistenza di un pericolo
di fuga, stante la cittadinanza straniera (__________) del qui reclamante e
l’assenza di legami rilevanti con il territorio elvetico. Il giudice ha altresì
concluso per l’esistenza di un rischio di recidiva, avuto riguardo al passato
recidivistico di RE 1 in __________, per reati, fra cui la rapina e il traffico
d’armi, e considerato come l’ivi espiazione della pena non abbia avuto “effetto
dissuasivo quo alla commissione di reati” (decisione 19.1.2015 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, consid. 3.).
Dal
canto suo il reclamante, in buona sostanza, contesta di non avere legami con il
nostro territorio, stante la presenza della ex moglie e dei due figli, di 13 rispettivamente
21 anni, con cui manterrebbe contatti telefonici regolari. Sostiene inoltre di
avere in __________ positivamente svolto il proprio percorso rieducativo e di
non avere più delinquito negli ultimi 8 anni precedenti l’arresto in Ticino.
3.2.
In
base al recente Piano dell’esecuzione della pena (PES) allestito nell’aprile
2015, si ha che RE 1, cittadino italiano, oggi alla soglia dei 44 anni, è
cresciuto in una zona poco distante dal confine svizzero, spesso teatro di
eventi di cronaca nera, in seno ad una famiglia numerosa (6 fratelli). La sua infanzia
è stata caratterizzata dalle difficoltà. I genitori avrebbero usato le maniere
forti nei confronti dei figli, mentre i familiari da parte della madre
avrebbero avuto precedenti penali. All’età di 14 anni RE 1 sarebbe quindi
uscito di casa, per poi vivere nel precariato, così che ha finito per imboccare
la via del crimine. Poco più che ventenne ha conosciuto la donna con la quale
poi si è unito in matrimonio e dalla quale ha avuto due figli, che risiedono
attualmente a __________. Il figlio, oggi ventunenne, conduce vita autonoma, e
la figlia tredicenne vive con la madre. Dopo il divorzio dalla madre, egli ha
conosciuto l’attuale sua compagna, che risiede a __________ e che gli ha spesso
reso visita in carcere.
In
possesso della sola licenza di scuola media, nel suo paese d’origine, egli ha
svolto vari lavori tra cui il carpentiere e il parrucchiere.
In
Svizzera non beneficia di alcun permesso di soggiorno. Nei suoi confronti non risulta
tuttavia sia stata emanata sinora alcuna decisione di allontanamento.
In
Italia RE 1 vanta diversi precedenti penali fra il 1991 e il 2006. Tra questi
spiccano ben 4 condanne tra il 1994 e il 2006 per rapine commesse nelle regioni
del Piemonte e della Lombardia fra il 1993 e il 2000 in concorso con reati inerenti la detenzione illegale di armi e/o di munizioni come pure la ricettazione,
oltre che una condanna per associazione per delinquere nel 2002, per le quali
gli sono state comminate pene detentive varianti tra 1 anno e i 5 anni di
reclusione, oltre multe per alcune migliaia di Euro. Pene detentive che gli
Considerandi
sono poi state ridotte per aver ottenuto la liberazione anticipata così come per
aver beneficiato dell’indulto.
Il
PES non contempla l’avvio del regime progressivo sino alla liberazione condizionale
“considerata la natura del reato e la recidiva” (PES p. 8 sub punto 12),
così che dalla fase 1 della sezione chiusa passa direttamente alla fase 4 della
liberazione condizionale, qualora il progetto di rientro in Italia (lavoro e alloggio)
sia stato ben definito e siano stati raggiunti gli obiettivi posti nella fase 1
(scelta ed elaborazione di un progetto professionale, definizione di
un’attività di tempo libero, modellismo, creazione di una rete di riferimento
positiva, sviluppo delle relazioni famigliari primarie e del suo ruolo,
responsabilità e doveri genitoriali verso i figli, rivisitazione e
rielaborazione del passato e delle scelte), come pure egli abbia tenuto un buon
comportamento ed abbia accettato di lasciare la Svizzera.
Contro
il mancato inserimento nel PES del regime progressivo, il reclamante si è
opposto, osservando che “la mia capacità introspettiva, nonché i forti
agganci famigliari sul territorio, siano elementi che prevalgono sul rischio di
recidiva” (PES p. 10).
Visti
i suoi precedenti difficilmente RE 1 avrà la possibilità di lecitamente soggiornare
sul nostro territorio e, di riflesso, di inserirsi professionalmente nel nostro
tessuto sociale.
Per
quanto visto sopra e da ciò che risulta dagli atti, il centro degli interessi del
reclamante è e rimane l’Italia, suo paese d’origine, dove è cresciuto ed ha sempre
risieduto, e dove − al di là dei suoi soggiorni in carcere − ha
svolto le sue attività lavorative.
In
Svizzera egli non ha risieduto per svolgere un lavoro onesto ma vi è, in buona
sostanza, venuto per delinquere, trafficando illecitamente in seno ad una banda
marijuana e hashish nel maggio/luglio 2013 e perpetrando in correità la rapina
ai danni di un distributore di benzina a __________ a fine luglio 2013.
La
Corte penale del Tribunale penale federale, nella sua sentenza del 28.10.2014,
ha in particolare rilevato la gravità delle infrazioni commesse dal reclamante avuto
riguardo al suo ruolo di primo piano specialmente “per quanto attiene al
reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la fase
organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza
ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al
volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte” (sentenza TPF
del 28.10.2014, p. 10). La Corte ha poi aggiunto che “assumono inoltre
particolare rilevanza l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
e la tentata infrazione alla legge federale sulle armi, che denotano, in capo
al qui imputato, una non trascurabile propensione a delinquere” (sentenza
TPF del 28.10.2014, p. 10).
La
presenza sul nostro territorio della ex moglie e dei due figli − situazione
esistente anche al momento dell’agire illecito del reclamante e rimasta immutata
− anche agli occhi di questa Corte, non appare un legame di intensità
tale da scongiurare il pericolo che egli si dia alla fuga o possa commettere
altri reati. Infatti con l’ex coniuge − da cui è divorziato da anni − e con la
figlia adolescente, comunque egli non conviveva prima del suo arresto in Ticino
mentre che il figlio ormai maggiorenne conduce vita autonoma. La loro vicinanza
non l’hanno ad ogni modo trattenuto dal delinquere. Neppure l’aver risieduto nell’ultimo anno a __________
con la sua attuale compagna, pure di origine italiana, secondo quanto da lui
sostenuto “per avvicinarmi di più ai miei figli”, quantunque fosse
comprovato, costituisce in qualche modo uno stretto legame con il nostro territorio
atto ad evitare i pericoli di cui si è detto. Invero l’appartamento a __________
è servito ad ospitare i correi, tutti residenti in Italia, la notte precedente
la rapina a __________, mentre che la sua compagna, di fatto, ha pure
partecipato in tale rapina in qualità di “palo” e in parte di autista, venendo
condannata alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni sospesi per un
periodo di 3 anni e 6 mesi da espiare, da cui è stato poi dedotto il carcere
preventivo sofferto di pari periodo (sentenza TPF SK.2014.11 del 27.5.2014).
Pertanto essa si trova attualmente a piede libero e risiede nelle vicinanze del
confine svizzero, mantenendo stretti contatti con il qui reclamante.
In
conclusione stante la nazionalità straniera del qui reclamante, la sua personalità,
i suoi precedenti penali, la sua difficile situazione economica, i suoi legami
stretti con il suo paese d’origine in cui ancora non è stato elaborato un
progetto concreto di rientro con una concreta prospettiva lavorativa come
previsto nel PES, a fronte dell’assenza di un possibile inserimento sociale sul
nostro territorio, e visti altresì i suoi contatti con l’ambiente malavitoso
radicatosi sulla fascia di confine con la Svizzera (come emerge dalla sentenza
28.10.2014
del Tribunale penale federale), è in concreto alta la probabilità
che egli possa darsi alla latitanza per sottrarsi al resto di pena, come pure che
egli venendosi a trovare in una situazione di precarietà, nonostante le sue responsabilità
di padre ultraquarantenne, possa tornare a delinquere onde procurarsi di che
sostentarsi. Saranno pure trascorsi diversi anni dalla sua ultima carcerazione
in Italia, come assevera il reclamante, ciò non toglie che le precedenti
condanne, i passati periodi di detenzione e l’aver beneficiato di liberazioni
anticipate e riduzioni di pena, non sono stati un monito sufficiente per
impedirgli di ricadere nel crimine, venendo nel nostro paese a commettere
infrazioni giudicate gravi.
In
tali circostanze la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata,
merita tutela.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, sono poste a carico del
qui reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 LOAP, 76, 377 CP, 379 ss., 393
ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie
del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--
(trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario
La Stampa, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera