Lexipedia

Decisione

60.2015.25

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di fuga (straniero senza legami rilevanti con la Svizzera) e pericolo di recidiva (visti i precedenti penali) c

20 luglio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché

le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può

concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità

astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata

su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga

all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del

26.10.2012, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del

12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da

espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere

considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile

fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

2.3.2.

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente,

che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità.

Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati

devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non

entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici

contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,

art. 76 CP nota 3).

3.3.1.

Nel

presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il reclamante

in sezione chiusa in considerazione, a suo avviso, dell’esistenza di un pericolo

di fuga, stante la cittadinanza straniera (__________) del qui reclamante e

l’assenza di legami rilevanti con il territorio elvetico. Il giudice ha altresì

concluso per l’esistenza di un rischio di recidiva, avuto riguardo al passato

recidivistico di RE 1 in __________, per reati, fra cui la rapina e il traffico

d’armi, e considerato come l’ivi espiazione della pena non abbia avuto “effetto

dissuasivo quo alla commissione di reati” (decisione 19.1.2015 del giudice

dei provvedimenti coercitivi, consid. 3.).

Dal

canto suo il reclamante, in buona sostanza, contesta di non avere legami con il

nostro territorio, stante la presenza della ex moglie e dei due figli, di 13 rispettivamente

21 anni, con cui manterrebbe contatti telefonici regolari. Sostiene inoltre di

avere in __________ positivamente svolto il proprio percorso rieducativo e di

non avere più delinquito negli ultimi 8 anni precedenti l’arresto in Ticino.

3.2.

In

base al recente Piano dell’esecuzione della pena (PES) allestito nell’aprile

2015, si ha che RE 1, cittadino italiano, oggi alla soglia dei 44 anni, è

cresciuto in una zona poco distante dal confine svizzero, spesso teatro di

eventi di cronaca nera, in seno ad una famiglia numerosa (6 fratelli). La sua infanzia

è stata caratterizzata dalle difficoltà. I genitori avrebbero usato le maniere

forti nei confronti dei figli, mentre i familiari da parte della madre

avrebbero avuto precedenti penali. All’età di 14 anni RE 1 sarebbe quindi

uscito di casa, per poi vivere nel precariato, così che ha finito per imboccare

la via del crimine. Poco più che ventenne ha conosciuto la donna con la quale

poi si è unito in matrimonio e dalla quale ha avuto due figli, che risiedono

attualmente a __________. Il figlio, oggi ventunenne, conduce vita autonoma, e

la figlia tredicenne vive con la madre. Dopo il divorzio dalla madre, egli ha

conosciuto l’attuale sua compagna, che risiede a __________ e che gli ha spesso

reso visita in carcere.

In

possesso della sola licenza di scuola media, nel suo paese d’origine, egli ha

svolto vari lavori tra cui il carpentiere e il parrucchiere.

In

Svizzera non beneficia di alcun permesso di soggiorno. Nei suoi confronti non risulta

tuttavia sia stata emanata sinora alcuna decisione di allontanamento.

In

Italia RE 1 vanta diversi precedenti penali fra il 1991 e il 2006. Tra questi

spiccano ben 4 condanne tra il 1994 e il 2006 per rapine commesse nelle regioni

del Piemonte e della Lombardia fra il 1993 e il 2000 in concorso con reati inerenti la detenzione illegale di armi e/o di munizioni come pure la ricettazione,

oltre che una condanna per associazione per delinquere nel 2002, per le quali

gli sono state comminate pene detentive varianti tra 1 anno e i 5 anni di

reclusione, oltre multe per alcune migliaia di Euro. Pene detentive che gli

Considerandi

sono poi state ridotte per aver ottenuto la liberazione anticipata così come per

aver beneficiato dell’indulto.

Il

PES non contempla l’avvio del regime progressivo sino alla liberazione condizionale

“considerata la natura del reato e la recidiva” (PES p. 8 sub punto 12),

così che dalla fase 1 della sezione chiusa passa direttamente alla fase 4 della

liberazione condizionale, qualora il progetto di rientro in Italia (lavoro e alloggio)

sia stato ben definito e siano stati raggiunti gli obiettivi posti nella fase 1

(scelta ed elaborazione di un progetto professionale, definizione di

un’attività di tempo libero, modellismo, creazione di una rete di riferimento

positiva, sviluppo delle relazioni famigliari primarie e del suo ruolo,

responsabilità e doveri genitoriali verso i figli, rivisitazione e

rielaborazione del passato e delle scelte), come pure egli abbia tenuto un buon

comportamento ed abbia accettato di lasciare la Svizzera.

Contro

il mancato inserimento nel PES del regime progressivo, il reclamante si è

opposto, osservando che “la mia capacità introspettiva, nonché i forti

agganci famigliari sul territorio, siano elementi che prevalgono sul rischio di

recidiva” (PES p. 10).

Visti

i suoi precedenti difficilmente RE 1 avrà la possibilità di lecitamente soggiornare

sul nostro territorio e, di riflesso, di inserirsi professionalmente nel nostro

tessuto sociale.

Per

quanto visto sopra e da ciò che risulta dagli atti, il centro degli interessi del

reclamante è e rimane l’Italia, suo paese d’origine, dove è cresciuto ed ha sempre

risieduto, e dove − al di là dei suoi soggiorni in carcere − ha

svolto le sue attività lavorative.

In

Svizzera egli non ha risieduto per svolgere un lavoro onesto ma vi è, in buona

sostanza, venuto per delinquere, trafficando illecitamente in seno ad una banda

marijuana e hashish nel maggio/luglio 2013 e perpetrando in correità la rapina

ai danni di un distributore di benzina a __________ a fine luglio 2013.

La

Corte penale del Tribunale penale federale, nella sua sentenza del 28.10.2014,

ha in particolare rilevato la gravità delle infrazioni commesse dal reclamante avuto

riguardo al suo ruolo di primo piano specialmente “per quanto attiene al

reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la fase

organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza

ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al

volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte” (sentenza TPF

del 28.10.2014, p. 10). La Corte ha poi aggiunto che “assumono inoltre

particolare rilevanza l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

e la tentata infrazione alla legge federale sulle armi, che denotano, in capo

al qui imputato, una non trascurabile propensione a delinquere” (sentenza

TPF del 28.10.2014, p. 10).

La

presenza sul nostro territorio della ex moglie e dei due figli − situazione

esistente anche al momento dell’agire illecito del reclamante e rimasta immutata

− anche agli occhi di questa Corte, non appare un legame di intensità

tale da scongiurare il pericolo che egli si dia alla fuga o possa commettere

altri reati. Infatti con l’ex coniuge − da cui è divorziato da anni − e con la

figlia adolescente, comunque egli non conviveva prima del suo arresto in Ticino

mentre che il figlio ormai maggiorenne conduce vita autonoma. La loro vicinanza

non l’hanno ad ogni modo trattenuto dal delinquere. Neppure l’aver risieduto nell’ultimo anno a __________

con la sua attuale compagna, pure di origine italiana, secondo quanto da lui

sostenuto “per avvicinarmi di più ai miei figli”, quantunque fosse

comprovato, costituisce in qualche modo uno stretto legame con il nostro territorio

atto ad evitare i pericoli di cui si è detto. Invero l’appartamento a __________

è servito ad ospitare i correi, tutti residenti in Italia, la notte precedente

la rapina a __________, mentre che la sua compagna, di fatto, ha pure

partecipato in tale rapina in qualità di “palo” e in parte di autista, venendo

condannata alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni sospesi per un

periodo di 3 anni e 6 mesi da espiare, da cui è stato poi dedotto il carcere

preventivo sofferto di pari periodo (sentenza TPF SK.2014.11 del 27.5.2014).

Pertanto essa si trova attualmente a piede libero e risiede nelle vicinanze del

confine svizzero, mantenendo stretti contatti con il qui reclamante.

In

conclusione stante la nazionalità straniera del qui reclamante, la sua personalità,

i suoi precedenti penali, la sua difficile situazione economica, i suoi legami

stretti con il suo paese d’origine in cui ancora non è stato elaborato un

progetto concreto di rientro con una concreta prospettiva lavorativa come

previsto nel PES, a fronte dell’assenza di un possibile inserimento sociale sul

nostro territorio, e visti altresì i suoi contatti con l’ambiente malavitoso

radicatosi sulla fascia di confine con la Svizzera (come emerge dalla sentenza

28.10.2014

del Tribunale penale federale), è in concreto alta la probabilità

che egli possa darsi alla latitanza per sottrarsi al resto di pena, come pure che

egli venendosi a trovare in una situazione di precarietà, nonostante le sue responsabilità

di padre ultraquarantenne, possa tornare a delinquere onde procurarsi di che

sostentarsi. Saranno pure trascorsi diversi anni dalla sua ultima carcerazione

in Italia, come assevera il reclamante, ciò non toglie che le precedenti

condanne, i passati periodi di detenzione e l’aver beneficiato di liberazioni

anticipate e riduzioni di pena, non sono stati un monito sufficiente per

impedirgli di ricadere nel crimine, venendo nel nostro paese a commettere

infrazioni giudicate gravi.

In

tali circostanze la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata,

merita tutela.

4.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, sono poste a carico del

qui reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 LOAP, 76, 377 CP, 379 ss., 393

ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie

del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--

(trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario

La Stampa, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera