60.2015.258
Istanza di ispezione degli atti. già imputati quali istanti
3 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.258
Lugano
3 agosto 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.07.2015 presentata da
IS 1
IS 2
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e
a fotocopiare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che li concerne
personalmente;
premesso che la richiesta datata 15.07.2015, spedita
il 16.07.2015, è giunta al Ministero pubblico il 20.07.2015, che – per il
tramite del segretario giudiziario Andrea
Rigamonti – l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 20/21.07.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dell’esposto 17/19.12.2013 inoltrato dal Comune di __________, per il
tramite del Municipio, nei confronti di IS 1 e di IS 2 in relazione al contenuto
della risoluzione municipale no. __________ del __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa
27.02.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 2, e dall’altro lato, nel
decreto di accusa di medesima data mediante il quale lo stesso magistrato
inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1, siccome
ritenuti entrambi colpevoli di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta
l’art. 292 CP "(…), per non avere ottemperato all’ordine municipale
“Divieto uso abitazione”, risoluzione municipale n. __________ del __________,
con il quale veniva vietato l’uso dell’abitazione di cui al mappale n. __________
RFD __________, sotto comminatoria del presente articolo" ed ha
proposto la loro condanna alla multa di CHF 100.-- ciascuno e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________
rispettivamente nel DA __________;
che
l’11.12.2014 il giudice della Pretura penale Flavio Biaggi – preso in particolare
atto del ritiro delle opposizioni datate 5.03.2014 interposte ai suddetti
decreti di accusa da entrambi gli imputati durante il dibattimento – ha
stralciato dai ruoli i procedimenti e dichiarato esecutivi i due decreti di
accusa in questione (decreto di stralcio 11.12.2014, inc. __________);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 e IS 2 domandano l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare
gli atti istruttori del summenzionato incarto penale, essendo intenzionati a
presentare una denuncia nei confronti del Comune di __________ per un’asserita
condotta scorretta nei loro confronti;
che,
come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni
in merito;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Comune di __________,
essendo i qui istanti stati parte (in qualità di imputati) al procedimento
penale sfociato nei DA __________ e DA __________ (passati in giudicato);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (in qualità di imputati)
nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e di IS 2 giusta l’art.
62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale __________,
nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale sfociato nei due
decreti di accusa, passati in giudicato, di cui si è detto poc’anzi, li ha interessati
personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essi necessiterebbero di esaminare l’incarto in questione allo
scopo di eventualmente avviare un procedimento penale nei confronti del Comune
di __________;
che
di conseguenza IS 1 e IS 2 sono autorizzati ad esaminare, per motivi di praticità
presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto __________ (composto da
una cartelletta marrone), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori
della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che
gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili per
le loro incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti
già stati parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera