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Decisione

60.2015.259

Reclamo contro la decisione di dissequestro

21 dicembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a.A seguito

dell’estradizione in Svizzera di __________ (alias __________) per titolo di

falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una

falsa attestazione e infrazione alla legge federale sugli stranieri, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, nei confronti, fra gli altri,

di RE 1 e di suo marito PI 1 (inc. MP __________).

Dall’inchiesta sarebbe emerso che __________

si sarebbe stabilito in Ticino utilizzando la falsa identità di __________.

Egli avrebbe ottenuto il permesso di dimora presentando alle autorità preposte

un contratto di lavoro fittizio sottoscritto con la __________ SA di __________

di cui PI 1 era l’amministratore unico. Ottenuto il permesso egli avrebbe

aperto alcune relazioni bancarie, compreso un credito ipotecario per l’acquisto

da parte di RE 1 di un’abitazione a __________, e avrebbe acquistato in leasing

o a noleggio autovetture di alto livello.

Sarebbe inoltre stato accertato che

altri membri della famiglia __________ avrebbero agito nello stesso modo,

sottoscrivendo contratti di lavoro fittizi con società di cui PI 1 era

l’amministratore unico.

b.

Con esposto 21.3.2012

l’assicurazione PI 3 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 ed __________

per appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti e sviamento della

giustizia in relazione all’autovettura Mercedes Benz ML 350, presa in leasing

dalla società __________ Sagl (di cui PI 1 era socio e gerente) e oggetto di

furto il 29.6.2010 a __________. La denunciante ha presentato una richiesta di

risarcimento di CHF 95'487.--, oltre interessi (inc. MP __________).

c.Il

procuratore pubblico, in data 16.4.2012, ha dunque aperto l’istruzione nei confronti

di PI 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una

falsa attestazione e infrazione alla legge federale sugli stranieri in

relazione ad alcuni fatti commessi a partire dal 2008 sia personalmente che per

il tramite di società e di terze persone, in correità/complicità con loro; a

dire del magistrato inquirente egli avrebbe, con altri, allestito ed utilizzato

documenti falsi, per, segnatamente, sottoscrivere contratti di leasing e

d’assicurazione di autovetture, denunciandone successivamente la sottrazione

per furto o rapina, ottenendo o tentando di ottenere il versamento del relativo

indennizzo; egli, sempre in correità/complicità con altri, avrebbe pure

favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di alcuni stranieri a

lui vicini ed avrebbe effettuato alcune transazioni con diverse carte di

credito risultate poi falsificate. PI 1 è stato arrestato il 19.4.2012 (verbale

di interrogatorio 19.4.2012, AI 9). È stato poi rilasciato il giorno seguente

(verbale di interrogatorio 20.4.2012, AI 10).

Il magistrato inquirente, in data 16.4.2012,

ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per titolo di appropriazione

indebita, truffa, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione (decreto di apertura dell’istruzione 16.4.2012, AI 1, inc. MP __________).

d.

Con ordine di sequestro

17.8.2012 il procuratore pubblico ha ordinato il blocco a registro fondiario

della particella __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 affermando

che “(…) nel corso del procedimento penale contro PI 1 e altri, (…), è

emerso che l’acquisto della summenzionata proprietà intestata alla moglie (…),

era stato finanziato con almeno fr. 220'000.- dall’imputato, sia direttamente

(con versamenti a contanti) che tramite terzi (…). La provenienza di questo

denaro non è mai stata chiarita dall’imputato, (…). Sono inoltre emersi gravi

indizi di reato a carico dell’imputato (…), in relazione ad una truffa commessa

ai danni della PI 3 per un’autovettura marca Mercedes Benz ML 350, per la quale

l’accusatrice privata chiede agli imputati un risarcimento di oltre fr.

95'000.- (…)” (ordine di sequestro 17.8.2012, AI 16, inc. MP __________).

Tale proprietà è poi stata venduta in

data 24.10.2012 (AI 24, inc. MP __________) e la somma di CHF 220'000.-- è

stata posta sotto sequestro (AI 25, inc. MP __________).

e.Il 4.4.2014

ed il 9.5.2014 la società RE 1 ha formulato una richiesta di risarcimento di

complessivi CHF 190'188.80, oltre interessi, a seguito della risoluzione anticipata

di quattro contratti leasing sottoscritti con società e/o persone “riconducibili”,

a suo dire, a PI 1 (AI 117/119, inc. MP __________).

f. Con

numerosi solleciti, sia verbali che scritti, PI 1 ha chiesto il dissequestro,

parziale o totale, della somma posta sotto sequestro, affermando di trovarsi,

sia lui che la moglie, in una precaria situazione finanziaria (AI 131/132/133,

inc. MP __________).

g. Con

decisione 9.7.2015 il procuratore pubblico ha comunicato a PI 1 “(…) che

l’importo tuttora sotto sequestro ammonta a CHF 141'801.- circa. (…). (…) le comunico

che è mia intenzione mantenere il sequestro sull’importo di fr. 100'000.-, e

questo fino al termine del procedimento penale, per garantire da un lato

l’eventuale risarcimento a favore dell’assicurazione PI 3, rispettivamente a

copertura delle spese procedurali, di eventuali multe, ecc., conformemente a

quanto previsto dall’art. 263 CPP. Per quanto attiene alla richiesta formulata

dalla RE 1, (…), rilevo che i contratti leasing in oggetto sono stati

sottoscritti da __________ per la società __________ Sagl, __________, rispettivamente

da __________, __________ e __________, per cui la pretesa di risarcimento non

può essere garantita con il denaro sequestrato al suo assistito e a sua moglie

(…)” (decisione 9.7.2015, AI 135, inc. MP __________).

h. Con

gravame 20/21.7.2015 RE 1 postula l’annullamento della decisione di parziale

dissequestro pronunciata dal magistrato inquirente in data 9.7.2015. A suo

dire, benché i contratti di leasing siano stati firmati da terze persone,

quest’ultime sarebbero solamente dei prestanome, ciò che emergerebbe anche

dalle loro stesse testimonianze: “(…) vi sono (…) innumerevoli elementi a

sostegno dell’impronta e di un coinvolgimento determinante di PI 1 nei fatti

che hanno portato alla stipulazione dei contratti di leasing con RE 1 (…), ciò

che ha comportato un danno economico ingente proprio a quest’ultima società

(…)” (reclamo 20/21.7.2015, p. 6).

i. Delle

ulteriori osservazioni, replica e duplica si dirà, se necessario, in seguito in

corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014

consid. 3.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 20/21.7.2015 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione di dissequestro

9.7

, è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

La

legittimazione di RE 1 ad

impugnare la decisione di dissequestro 9.7.2015

non risulta a priori pacifica; detta questione può tuttavia rimanere aperta,

viste le motivazioni alla base della presente decisione.

L’impugnativa è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.

2.1.

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del

19.3.2015

consid. 3.1.; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP

– solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti

indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;

1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti

non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se

l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione

tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di

istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid.

2.1

; BSK StPO – F. BOMMER /

P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

Spetta al magistrato inquirente di verificare

d’ufficio e regolarmente se con il progredire dell’inchiesta le condizioni del

mantenimento del sequestro, tra le quali anche la sussistenza di sufficienti

indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere, se del caso, a dissequestri

(totali o parziali) quando i motivi alla base della misura provvisionale

vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011

consid. 2.2.; Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4].

2.2

Secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP, il sequestro

deve essere levato non appena le condizioni che hanno giustificato la sua messa

in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta più essere

necessaria. L’autorità penale ha quindi l’obbligo di togliere la misura

allorquando: lo scopo per il quale il sequestro è stato ordinato non è più

giustificato; il legame di connessione tra l’oggetto sequestrato e l’infrazione

non può essere dimostrato durante il corso d’inchiesta; le responsabilità

penali ritenute nei confronti del prevenuto si appalesano come infondate e/o

gli oggetti o valori patrimoniali non possono essere oggetto di confisca; una

misura meno incisiva può essere sostituita; la durata della misura diventa

sproporzionata (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 1; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3).

L’autorità

competente per levare il sequestro è quella dinanzi alla quale la procedura è

pendente, ossia il pubblico ministero, oppure il tribunale di merito. La decisione

di dissequestro deve consistere in una decisione formale e motivata, suscettibile

di reclamo (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 1).

2.3

Giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato

oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo

l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di

un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un

reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di

ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.4

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di

impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF

1993.

III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.;1B_1/2015

del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

L’autorità

– in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione

può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro

certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure

quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento

del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura

d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura,

mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato”

(FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.;

1B_300/2013 del 14.4.2014 consid. 5.3.1.;1B_163/2013 del 4.11.2013 consid.

4.1.4

;1B_711/2012 del 14.3.2013 consid. 4.1.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP

n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).

Il risarcimento compensativo, quale provvedimento

sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF

1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op.

cit., art. 70/71 CP n. 65) qualora i valori patrimoniali provento di reato non

sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il

risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori

patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata.

Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei

confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali

dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i

valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto

presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è

attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è

liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato

rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF

6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)],

circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti.

L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella

diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.

JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

3.

3.1.

In concreto il procuratore

pubblico ha aperto in data 16.4.2012 un procedimento penale nei confronti di PI

1.

ed altri per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto

per l’elaborazione di dati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di

una falsa attestazione ed infrazione alla legge federale sugli stranieri in

relazione ai fatti “(…) commessi a

partire dall’anno 2008, a __________ e in altre località del Cantone Ticino,

sia personalmente che per il tramite di società e di terze persone, in

correità/complicità con loro, in particolare allestendo e utilizzando documenti

falsi o rilasciando attestazioni di comodo a terze persone, per poi compiere

atti di rilevanza giuridica, segnatamente sottoscrivendo contratti di leasing e

d’assicurazione di autovetture, denunciandone successivamente la sottrazione

per furto o rapina, ottenendo o tentando di ottenere il versamento del relativo

indennizzo; come pure per aver favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in

Svizzera di __________ (…) e altre persone; nonché per avere, (…), effettuato

almeno 45 transazioni con 11 diverse carte di credito risultate falsificate

(…)” (decreto di apertura

dell’istruzione 16.4.2012, AI 1, inc. MP __________).

Dagli atti emergerebbe inoltre che siano

stati aperti ulteriori procedimenti penali nei confronti, fra gli altri, di __________,

__________ ed __________, sempre in merito allo stesso complesso di fatti.

3.2

In data 4.4.2014 la RE 1 ha inviato al

magistrato inquirente uno scritto con la dicitura “insinuazione del credito”

in cui chiedeva a quest’ultimo di “(…) inserire il nostro credito

all’interno della graduatoria” (scritto 4.4.2014, AI 117, inc. MP __________).

La qui reclamante ha allegato quattro contratti di leasing, con i relativi

verbali di consegna e conteggi, in merito alle risoluzioni anticipate dei contratti

di leasing per un ammontare complessivo di CHF 190’188.80. I quattro contratti

in oggetto erano stati stipulati con la __________ Sagl (con firma di __________),

__________, __________ ed __________.

3.3

Con scritto 9.5.2014 l’avv. PR 1 ha

comunicato al magistrato inquirente di patrocinare la RE 1 ed ha confermato che

quest’ultima intendeva notificarsi quale accusatrice privata nell’ambito del

procedimento aperto nei confronti di PI 1 (scritto 9.5.2014, AI 119, inc. MP __________).

In tale scritto, inoltre, veniva segnalato che “(…) chi ha sottoscritto quei

contratti – persona giuridica o persona fisica – risulta essere chiaramente riconducibile

al signor PI 1 ed implicato, congiuntamente con altre persone, nei diversi

procedimenti in essere (…)” (scritto 9.5.2014, p. 2, AI 119, inc. MP __________).

3.4

Il procuratore pubblico, con decisione

di data 9.7.2015, ha deciso di mantenere il sequestro sull’importo di CHF

100'000.-- (sui CHF 141'801.-- ancora sotto sequestro) per garantire la pretesa

dalla PI 3 (sequestro risarcitorio) ed a copertura delle spese procedurali. Ha

tuttavia dissequestrato l’importo di CHF 41'000.-- in favore dell’imputato PI 1.

In merito alla richiesta formulata da RE 1 il magistrato inquirente si è

limitato ad affermare che “(…) i contratti leasing in oggetto sono stati sottoscritti

da __________ per la società __________ Sagl, __________, rispettivamente da __________,

__________ e __________, per cui la pretesa di risarcimento non può essere garantita

con il denaro sequestrato (…)” a PI 1 ed a PI 2 (decisione 9.7.2015, p. 2).

3.5

Ora, la qui reclamante sostiene che “(…)

tutti i procedimenti penali avviati e in essere nei confronti anche delle

sopraccitate persone, sia fisiche, sia giuridiche, che hanno di proprio pugno

sottoscritto i contratti di leasing sulla base dei quali la reclamante basa la

propria pretesa di risarcimento, sono strettamente correlati – tanto da farne

parte – al procedimento principale e di riferimento che trova come attore

principale il signor PI 1. Non ci troviamo infatti confrontati con una serie di

reati scollegati e indipendenti fra di loro, ma bensì con un unico disegno

criminale, nel quale l’attore principale (…) disponeva le proprie pedine con un

intento ben preciso e finalizzato all’ottenimento di vantaggi economici, dei

quali nel corso degli anni quest’ultimo ha sicuramente beneficiato (…)”

(reclamo 20/21.7.2015, p. 3).

Il

magistrato inquirente si limita ad affermare che i contratti sarebbero stati

firmati da altre persone e non dallo stesso PI 1 senza tuttavia chinarsi sulla

pretesa sollevata da RE 1. In particolar modo egli non analizza la qualità di

accusatrice privata di quest’ultima e neppure l’esistenza (o meno) di un

indebito profitto di carattere patrimoniale da parte di PI 1. Peraltro non si

comprende nemmeno quale reato sarebbe prospettato all’imputato in merito ai

fatti descritti dalla RE 1 (se non il reato di truffa giusta l’art. 146 CP); ma

nulla vi è agli atti. Il procuratore pubblico non ha peraltro analizzato le

connessioni fra i diversi attori dei procedimenti penali sopraindicati e

firmatari dei contratti di leasing oggetto della segnalazione della qui reclamante;

persone che peraltro emergono più volte nei molteplici procedimenti aperti nei

confronti di PI 1 e che sembrerebbero anch’essi coinvolti nei fatti a

quest’ultimo imputati. Tali aspetti, centrali, avrebbero dovuto essere affrontati

dal magistrato inquirente nella decisione impugnata, non potendo questa Corte

esprimersi, per prima, in quanto autorità di reclamo.

La

conclusione del procuratore pubblico, che ha disposto il dissequestro, almeno

in parte, dei fondi di PI 1 perché i contratti di leasing in oggetto sarebbero

stati firmati da terze persone e non dall’imputato è dunque – oggi – senz’altro

prematura e non può essere condivisa.

4.

La decisione 9.7.2015 del procuratore pubblico Nicola Respini emanata

nell’ambito dell’inc. MP __________ è annullata. Gli atti gli sono ritornati

per i suoi incombenti.

Il

gravame è accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante

adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263, 267 , 379 ss., 393 ss. CPP ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 9.7.2015 emanata dal procuratore

pubblico Nicola Respini è annullata.

§§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono rinviati

al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2.Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino

rifonderà a, RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera