60.2015.264
Istanza di ispezione degli atti. già imputato, anche in nome e per conto di una compagnia di assicurazione (controparte in sede civile), quale istante. ricevibilità. legittimazione
7 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.264
Lugano
7 agosto 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/27.07.2015 presentata
da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ad
un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente
anche in nome e per conto di una compagnia di assicurazione;
premesso che la richiesta datata 21.07.2015 è giunta
alla Pretura penale il 22.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 24/27.07.2015, allegando il relativo incarto, senza formulare
osservazioni in merito;
ritenuto inoltre che con scritto 27/28.07.2015 il
procuratore pubblico Nicola Corti, in nome e per conto del procuratore pubblico
Moreno Capella, preavvisa favorevolmente la richiesta, producendo parimenti
l’incarto DA __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dei fatti accaduti il __________ a __________ ai danni di __________, è
stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato,
nel decreto di accusa 10.09.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Moreno
Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome
ritenuto colpevole di lesioni semplici e di lesioni colpose ed ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da CHF 90.-- ciascuna,
corrispondenti a complessivi CHF 8'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo
Fatti
di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di
giustizia e spese, rinviando al competente foro civile l’accusatore privato __________,
e meglio come descritto nel DA __________. Avverso il predetto decreto l’imputato
ha presentato opposizione.
Il
medesimo giorno il magistrato inquirente ha contestualmente emanato un decreto
di abbandono a favore di IS 1 per le ipotesi di reato di lesioni gravi, lesioni
colpose gravi, vie di fatto, aggressione, ingiuria e minaccia, e meglio come descritto
nell’ABB __________, che non è stato impugnato.
Il
12.01.2015 il giudice della Pretura penale Siro Quadri, richiamando l’opposizione
al DA __________ dell’imputato, il verbale del dibattimento 23.07.2014 e la
relativa transazione, preso inoltre atto del ritiro della querela da parte di __________
con scritto 8.01.2015, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale ed ha
restituito l’incarto al procuratore pubblico per quanto di sua competenza
(decreto di stralcio 12.01.2015, AI 16 – inc. __________).
2. Il
20.07.2015, in sede civile dinanzi al segretario assessore Daniela Galfetti,
nell’ambito del procedimento ex art. 197 ss. CPC promosso con istanza 5.06.2015
dalla __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro IS
1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), avente quale oggetto un’azione
di risarcimento del danno per pretese fatte valere a seguito di subrogazione
legale ex art. 72 LPGA, è stato chiesto di esperire un tentativo di
conciliazione in merito alle richieste di condanna della parte convenuta al
pagamento della somma di CHF 113’5512.10 (recte 113'512.10?) oltre interessi, e
di reiezione in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________
dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili, riguardo ai fatti
accaduti il __________ ai danni di __________ (assicurato della parte istante),
che ne ha comportato un danno alla salute, con conseguente incapacità
lavorativa e danni economici assunti dall’istante.
Durante l’udienza di conciliazione è stato pattuito
quanto segue:
"Le parti comunicano di essere
intenzionate a esaminare gli atti della procedura penale di cui agli inc. __________
e __________ (recte DA __________) relativi alla procedura avviata su
querela del sig. __________ nei confronti del qui convenuto sig. IS 1 e
conclusasi con accordo di transazione 23.7.2014 avanti alla Pretura penale di __________.
Ciò per garantire alla parte istante di meglio conoscere la situazione che ha
originato l’incidente del sig. __________, con tutti i relativi costi che le sono
poi derivati, e fare le sue valutazioni, nell’interesse di entrambe le parti.
L’istanza verrà presentata alla Corte dei reclami penali a cura dello stesso
convenuto, e ciò sulla base dell’istanza e del presente verbale. Per il caso in
cui l’incarto fosse particolarmente voluminoso, egli chiederà che lo stesso
possa essere esaminato dalla parte istante anche sul posto. Ciò posto essi chiedono
di sospendere la procedura. (…)" (verbale di udienza di conciliazione
20.07.2015, p. 2, inc. __________).
3. Da
qui la presente richiesta (trasmessa dalla Pretura penale, per competenza, a questa
Corte), mediante la quale l’avv. PR 1, quale patrocinatore di IS 1, afferma in
particolare di aver autorizzato la __________ ad esaminare gli atti istruttori
dell’incarto penale in questione, dandole parimenti la facoltà di compulsarli
presso la Pretura penale o presso il Ministero pubblico.
4. Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la
Considerandi
richiesta, mentre la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito.
5.
5.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27.
CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
5.2
Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in
qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste
di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.
6.1.
Nella
fattispecie in esame – visti i motivi alla base della presente richiesta – appare
pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo
patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad
esaminare il summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, poiché il
procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A
ciò aggiungasi che IS 1 necessita di questa documentazione, poiché diversi atti
istruttori dell’incarto penale in questione sono, in effetti, potenzialmente utili
in sede civile (in cui egli è parte convenuta).
Di
conseguenza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, è autorizzato
ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto DA __________
(un raccoglitore blu) e dell’incarto __________ della Pretura penale (una
cartelletta bianca), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori
della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Il
legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue
incombenze.
6.2
Come
visto al considerando 2., la Pretura di __________, nell’ambito dell’udienza di
conciliazione, ha conferito l’incarico alla parte convenuta di inoltrare la
presente istanza (anche) in nome e per conto della __________ (parte istante).
Trattasi nondimeno di una procedura irrita, poiché
disattende la disposizione di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG. È lo stesso segretario
assessore che durante l’udienza avrebbe potuto e dovuto richiamare l’incarto penale
in questione e presentare la relativa istanza a questa Corte (in ossequio a
quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di
questa Corte). Eventualmente la stessa __________ avrebbe potuto inoltrare la
presente istanza (sempre in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG). Di
conseguenza questa Corte non può dare seguito alla domanda dell’avv. PR 1, su
incarico della Pretura civile, volta ad ottenere l’autorizzazione, in nome e
per conto della controparte __________ (la quale in sede civile è patrocinata
da un altro legale), ad esaminare l’incarto penale in parola. Tale richiesta è
dunque irricevibile in difetto di legittimazione.
7.
L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 stato parte al summenzionato procedimento
penale, nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera