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Decisione

60.2015.264

Istanza di ispezione degli atti. già imputato, anche in nome e per conto di una compagnia di assicurazione (controparte in sede civile), quale istante. ricevibilità. legittimazione

7 agosto 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di

giustizia e spese, rinviando al competente foro civile l’accusatore privato __________,

e meglio come descritto nel DA __________. Avverso il predetto decreto l’imputato

ha presentato opposizione.

Il

medesimo giorno il magistrato inquirente ha contestualmente emanato un decreto

di abbandono a favore di IS 1 per le ipotesi di reato di lesioni gravi, lesioni

colpose gravi, vie di fatto, aggressione, ingiuria e minaccia, e meglio come descritto

nell’ABB __________, che non è stato impugnato.

Il

12.01.2015 il giudice della Pretura penale Siro Quadri, richiamando l’opposizione

al DA __________ dell’imputato, il verbale del dibattimento 23.07.2014 e la

relativa transazione, preso inoltre atto del ritiro della querela da parte di __________

con scritto 8.01.2015, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale ed ha

restituito l’incarto al procuratore pubblico per quanto di sua competenza

(decreto di stralcio 12.01.2015, AI 16 – inc. __________).

2. Il

20.07.2015, in sede civile dinanzi al segretario assessore Daniela Galfetti,

nell’ambito del procedimento ex art. 197 ss. CPC promosso con istanza 5.06.2015

dalla __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro IS

1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), avente quale oggetto un’azione

di risarcimento del danno per pretese fatte valere a seguito di subrogazione

legale ex art. 72 LPGA, è stato chiesto di esperire un tentativo di

conciliazione in merito alle richieste di condanna della parte convenuta al

pagamento della somma di CHF 113’5512.10 (recte 113'512.10?) oltre interessi, e

di reiezione in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________

dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili, riguardo ai fatti

accaduti il __________ ai danni di __________ (assicurato della parte istante),

che ne ha comportato un danno alla salute, con conseguente incapacità

lavorativa e danni economici assunti dall’istante.

Durante l’udienza di conciliazione è stato pattuito

quanto segue:

"Le parti comunicano di essere

intenzionate a esaminare gli atti della procedura penale di cui agli inc. __________

e __________ (recte DA __________) relativi alla procedura avviata su

querela del sig. __________ nei confronti del qui convenuto sig. IS 1 e

conclusasi con accordo di transazione 23.7.2014 avanti alla Pretura penale di __________.

Ciò per garantire alla parte istante di meglio conoscere la situazione che ha

originato l’incidente del sig. __________, con tutti i relativi costi che le sono

poi derivati, e fare le sue valutazioni, nell’interesse di entrambe le parti.

L’istanza verrà presentata alla Corte dei reclami penali a cura dello stesso

convenuto, e ciò sulla base dell’istanza e del presente verbale. Per il caso in

cui l’incarto fosse particolarmente voluminoso, egli chiederà che lo stesso

possa essere esaminato dalla parte istante anche sul posto. Ciò posto essi chiedono

di sospendere la procedura. (…)" (verbale di udienza di conciliazione

20.07.2015, p. 2, inc. __________).

3. Da

qui la presente richiesta (trasmessa dalla Pretura penale, per competenza, a questa

Corte), mediante la quale l’avv. PR 1, quale patrocinatore di IS 1, afferma in

particolare di aver autorizzato la __________ ad esaminare gli atti istruttori

dell’incarto penale in questione, dandole parimenti la facoltà di compulsarli

presso la Pretura penale o presso il Ministero pubblico.

4. Come

esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la

Considerandi

richiesta, mentre la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito.

5.

5.1.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27.

CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

5.2

Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in

qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste

di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.

6.1.

Nella

fattispecie in esame – visti i motivi alla base della presente richiesta – appare

pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo

patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad

esaminare il summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, poiché il

procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte.

A

ciò aggiungasi che IS 1 necessita di questa documentazione, poiché diversi atti

istruttori dell’incarto penale in questione sono, in effetti, potenzialmente utili

in sede civile (in cui egli è parte convenuta).

Di

conseguenza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, è autorizzato

ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto DA __________

(un raccoglitore blu) e dell’incarto __________ della Pretura penale (una

cartelletta bianca), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori

della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

Il

legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue

incombenze.

6.2

Come

visto al considerando 2., la Pretura di __________, nell’ambito dell’udienza di

conciliazione, ha conferito l’incarico alla parte convenuta di inoltrare la

presente istanza (anche) in nome e per conto della __________ (parte istante).

Trattasi nondimeno di una procedura irrita, poiché

disattende la disposizione di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG. È lo stesso segretario

assessore che durante l’udienza avrebbe potuto e dovuto richiamare l’incarto penale

in questione e presentare la relativa istanza a questa Corte (in ossequio a

quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di

questa Corte). Eventualmente la stessa __________ avrebbe potuto inoltrare la

presente istanza (sempre in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG). Di

conseguenza questa Corte non può dare seguito alla domanda dell’avv. PR 1, su

incarico della Pretura civile, volta ad ottenere l’autorizzazione, in nome e

per conto della controparte __________ (la quale in sede civile è patrocinata

da un altro legale), ad esaminare l’incarto penale in parola. Tale richiesta è

dunque irricevibile in difetto di legittimazione.

7.

L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 stato parte al summenzionato procedimento

penale, nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera