60.2015.269
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale amministrativo quale istante
7 ottobre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.269
Lugano
7 ottobre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/23.7.2015 presentata
da
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza emanata a
seguito dell’istanza di restituzione in intero 30.4.2015 inoltrata da __________,
__________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per infrazione
alla LCStr sfociato nel DA __________ del 18.12.2014 (inc. MP __________)
[inc. Pretura penale __________];
premesso che la richiesta datata 21.7.2015 è giunta il
22.7.2015 alla Pretura penale, che l’ha trasmessa - per competenza - a questa
Corte in medesima data, senza formulare osservazioni in merito;
considerato che, interpellato, __________ non ha
presentato osservazioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
In data 18.12.2014 il procuratore pubblico Antonio
Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ (__________),
siccome ritenuto colpevole di guida senza
autorizzazione, per avere, a __________, il 31.10.2014, “condotto
l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data
09.09.2014, per un periodo indeterminato”, proponendo la sua condanna alla
pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni)
di 70 aliquote giornaliere da CHF 610.-- cadauna, ed alla multa di CHF
2’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 20 giorni. Il magistrato inquirente ha altresì
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 650.-- ciascuna, decretata nei
suoi confronti il 26.2.2014 (decreto di accusa 18.12.2014, p. 1-2, DA __________,
AI 3, inc. MP __________).
1.2.
In assenza di tempestiva opposizione, al
decreto di accusa 18.12.2014 è stato apposto il timbro di crescita in giudicato
il 5.2.2015 (cfr. timbro sulla prima pagina dell’atto, cfr. AI 3, inc. MP __________).
1.3.
Con scritto 30.4.2015, l’avv. __________,
in nome e per conto di RE 1, ha inoltrato al Ministero pubblico un’istanza di
restituzione in intero, sostenendo che l’istante non avrebbe ritirato la raccomandata
contenente il citato DA in quanto si trovava all’estero ed in ogni caso “non
poteva immaginarsi, né tantomeno attendersi la notifica del predetto decreto di
accusa essendo patrocinato dall’avv. __________” nell’ambito della
parallela procedura amministrativa di revoca della licenza (istanza di restituzione
in intero 30.4.2015, p. 3, doc. 1, inc. Pretura penale __________).
Contestualmente all’inoltro dell’istanza RE 1 ha formulato opposizione al DA __________.
1.4.
Con decreto 18.6.2015 il presidente
della Pretura penale ha respinto l’istanza di restituzione del termine,
ritenendo non sufficienti i motivi addotti dall’istante, e di conseguenza, ha dichiarato
irricevibile l’opposizione inoltrata contestualmente all’istanza e definitivo
il decreto di accusa DA __________ (doc. 9, inc. Pretura penale __________).
1.5.
Adita con reclamo 2/3.7.2015 presentato
da __________, questa Corte con sentenza 14.9.2015 ha confermato il decreto
18.6.2015 del presidente della Pretura penale, respingendo il gravame [inc. CRP
__________].
2. Con la
presente istanza il IS 1, per il tramite del giudice delegato Stefano Bernasconi,
chiede di ottenere una copia della sentenza prolata a seguito dell’istanza
30.4.2015 di restituzione in intero contro il lasso dei termini.
A sostegno
della sua richiesta il giudice delegato precisa che è pendente dinanzi al IS 1 una
pratica relativa alla revoca della licenza di condurre di __________ (doc. CRP
1a – inc. 60.2015.269).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come
ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza
ammette la richiesta se:
(i) si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
4. La
competenza del IS 1 a statuire in materia di revoca della licenza di condurre
discende dall’art. 10 cpv. 2 Legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24.9.1985 (LACS;
RL 7.4.2.1.).
Nel caso in
esame è certamente data una connessione tra il procedimento penale sfociato nel
DA __________ del 18.12.2014, dichiarato definitivo con sentenza 14.9.2015 di
questa Corte (non ancora passata in giudicato), ed il procedimento amministrativo
pendente presso il IS 1 (inc. __________).
Entrambi i
procedimenti traggono infatti le loro origini dalla medesima fattispecie,
segnatamente il fermo di __________ in data 31.10.2014 per infrazione alla
LCStr.
La richiesta
è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo dell’autorità istante ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Come esposto sopra, il giudice Stefano Bernasconi è il
giudice delegato dell’autorità
giudiziaria richiedente, e i documenti quali mezzi di prova sono previsti
dall’art. 28 cpv. 1 lit. a LPamm.
5. In
siffatte circostanze, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 14.9.2015
di questa Corte (inc. CRP __________), una copia verrà trasmessa all’autorità
istante.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Visti la natura e la finalità della richiesta, si prescinde dal
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
Considerandi
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:__________
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera