60.2015.271
Istanza di ispezione degli atti. già vittima quale istante
5 ottobre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.271
Lugano
5 ottobre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.07.2015 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e
a fotocopiare gli atti istruttori di un procedimento penale, nel frattempo archiviato,
che lo riguarda personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
la presente istanza, richiamando il suo precedente scritto 15/16.06.2015 (doc.
CRP 1 – inc. CRP __________), l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo
assistito IS 1 (__________), di poter esaminare e fotocopiare gli atti istruttori
di un procedimento penale nel frattempo archiviato, in cui il suo patrocinato è
stato parte in qualità di vittima e che riguarda perlomeno l’ipotesi di reato
di atti sessuali con fanciulli (scritto 27/28.07.2015,
doc. CRP 1 – inc. __________).
A
sostegno della sua richiesta il legale afferma in particolare che all’epoca IS
1 non era rappresentato e che oggi vorrebbe accedere agli atti di quel
procedimento concluso. Ciò rappresenterebbe per lui una tappa importante del suo
cammino terapeutico. Precisa inoltre che le informazioni inerenti al
procedimento penale saranno fornite in un ambiente protetto con il sostegno di
professionisti (scritto 15/16.06.2015, doc. 1 CRP, inc. __________).
2. Il
Ministero pubblico (per il tramite dei procuratori pubblici titolari
dell’inchiesta), in base alle richieste 30.07.2015 di questa Corte, ha
trasmesso l’incarto NLP __________ (già inc. MP __________), l’incarto NLP __________
(già inc. MP __________) e l’incarto ABB __________ (già inc. MP __________),
tutti riguardanti IS 1 e l’ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli.
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti dei summenzionati
procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo IS 1 stato parte [in
qualità di (presunta) vittima] agli stessi.
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte [in qualità di (presunta) vittima]
nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4. Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto
degli incarti penali in questione – appare certamente dato un interesse
giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente della sua patrocinatrice avv. PR 1)
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad accedere agli atti dei procedimenti penali nel
frattempo archiviati che l’hanno toccato personalmente in veste di (presunta) vittima,
poiché contengono indubbiamente elementi utili per il cammino terapeutico che
sta seguendo.
Di
conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzata ad esaminare presso questa Corte tutti
gli atti istruttori dell’incarto NLP __________
(già inc. MP __________), dell’incarto NLP __________ (già inc. MP __________)
e dell’incarto ABB __________ (già inc. MP __________). Il medesimo legale è
autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.
Va da sé che la (eventuale) documentazione fotocopiata potrà essere
utilizzata nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera
privata/personale delle altre parti coinvolte e del segreto professionale.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai citati
procedimenti penali nel frattempo archiviati.
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera