60.2015.276
Istanza di ispezione degli atti. autorità (aiuto alle vittime) quale istante
12 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.276
Lugano
12 agosto 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 29/31.07.2015
presentata dalla
IS
1
tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto
penale, nel frattempo archiviato, in relazione ad una domanda di prestazioni
ai sensi della LAV;
premesso che la richiesta datata 29.07.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 30.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 31.07.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
della segnalazione __________ da parte di PI 2 in relazione ai fatti accaduti
la stessa notte, a __________, apparentemente ai suoi danni, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, per
insufficienza di prove, dapprima nel decreto di non luogo a procedere (non motivato)
Fatti
26.02.2007 a favore di __________ e di __________ per le ipotesi di reato di violenza carnale e favoreggiamento (NLP __________)
rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a
favore di __________ per l’ipotesi di reato di violenza carnale (NLP __________).
A seguito dello scritto 8/9.03.2007
della madre della presunta vittima inviato al Ministero pubblico – da
intendersi quale richiesta di motivazione delle citate decisioni – in data
30.03.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha motivato i
summenzionati decreti in un unico decreto (motivazione dei decreti di non luogo
a procedere 30.03.2007, NLP __________ – NLP __________).
In data 14.05.2007 l’allora Camera dei
ricorsi penali ha stralciato dai ruoli l’istanza di promozione dell’accusa ai
sensi del previgente art. 186 CPP TI 5/6.04.2007 presentata da PI 2 avverso il
predetto decreto motivato, non avendo corretto, in lingua italiana, il suo
gravame entro il termine assegnatole (inc. CRP __________).
Il decreto motivato 30.03.2007 (NLP __________
– NLP __________) è dunque passato in giudicato.
2.Con la
presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa
Corte – la sezione aiuto alle vittime della IS 1 (di seguito IS 1) domanda
l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori del
summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, allegando
parimenti la relativa procura rilasciata da PI 2. A sostegno della sua richiesta
precisa che PI 2 ha presentato un’istanza per ottenere delle prestazioni in
base alla LAV, sostenendo di essere stata vittima di una violenza carnale
nell’anno __________ a __________.
3. Questa
Corte ha rinunciato ad interpellare le altre parti del procedimento penale, nel
frattempo archiviato, essendo PI 2 stata parte (in qualità di presunta vittima)
al medesimo.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
Considerandi
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.
5.1.
La IS 1 del Canton __________ si occupa
delle mansioni che le sono state attribuite tramite la legge e le risoluzioni
concrete del potere legislativo ed esecutivo. Ha in particolare il compito di occuparsi
di problemi in ambito sociale, tra cui anche l’aiuto alle vittime. La sezione
aiuto alle vittime (__________) è competente per l’esecuzione della LAV e
decide, tra l’altro, le richieste in ambito d’indennizzo e di riparazione
morale presentate dalla vittima oppure dal suo rappresentante legale (cfr. __________).
5.2
Nella fattispecie in esame – visti in
particolare le mansioni attribuite alla IS 1, il contenuto e l’esito del
procedimento penale, nel frattempo archiviato, in cui PI 2 era vittima e si era
costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI, e ritenuto inoltre che
quest’ultima ha presentato un’istanza di prestazioni ai sensi della LAV alla IS
1.
– appare dato un interesse giuridico di PI 2 rispettivamente dell’autorità
istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sui diritti personali
delle altre persone coinvolte, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli
atti istruttori degli incarti in questione.
In effetti, i documenti ivi presenti [in
particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.02.2007 e la
motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007 (NLP __________ – __________)]
sono indubbiamente utili alla IS 1 per decidere sull’istanza presentata da PI 2
riguardo ai fatti accaduti, a __________, il __________.
Di conseguenza, gli atti istruttori
dell’incarto NLP __________ e gli atti istruttori dell’incarto NLP __________
vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente
decisione.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che PI 2 si è
costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI al procedimento penale
in questione, nel frattempo archiviato, e stante inoltre la natura della
richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera