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Decisione

60.2015.276

Istanza di ispezione degli atti. autorità (aiuto alle vittime) quale istante

12 agosto 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

26.02.2007 a favore di __________ e di __________ per le ipotesi di reato di violenza carnale e favoreggiamento (NLP __________)

rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a

favore di __________ per l’ipotesi di reato di violenza carnale (NLP __________).

A seguito dello scritto 8/9.03.2007

della madre della presunta vittima inviato al Ministero pubblico – da

intendersi quale richiesta di motivazione delle citate decisioni – in data

30.03.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha motivato i

summenzionati decreti in un unico decreto (motivazione dei decreti di non luogo

a procedere 30.03.2007, NLP __________ – NLP __________).

In data 14.05.2007 l’allora Camera dei

ricorsi penali ha stralciato dai ruoli l’istanza di promozione dell’accusa ai

sensi del previgente art. 186 CPP TI 5/6.04.2007 presentata da PI 2 avverso il

predetto decreto motivato, non avendo corretto, in lingua italiana, il suo

gravame entro il termine assegnatole (inc. CRP __________).

Il decreto motivato 30.03.2007 (NLP __________

– NLP __________) è dunque passato in giudicato.

2.Con la

presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa

Corte – la sezione aiuto alle vittime della IS 1 (di seguito IS 1) domanda

l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori del

summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, allegando

parimenti la relativa procura rilasciata da PI 2. A sostegno della sua richiesta

precisa che PI 2 ha presentato un’istanza per ottenere delle prestazioni in

base alla LAV, sostenendo di essere stata vittima di una violenza carnale

nell’anno __________ a __________.

3. Questa

Corte ha rinunciato ad interpellare le altre parti del procedimento penale, nel

frattempo archiviato, essendo PI 2 stata parte (in qualità di presunta vittima)

al medesimo.

4. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

Considerandi

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

5.1.

La IS 1 del Canton __________ si occupa

delle mansioni che le sono state attribuite tramite la legge e le risoluzioni

concrete del potere legislativo ed esecutivo. Ha in particolare il compito di occuparsi

di problemi in ambito sociale, tra cui anche l’aiuto alle vittime. La sezione

aiuto alle vittime (__________) è competente per l’esecuzione della LAV e

decide, tra l’altro, le richieste in ambito d’indennizzo e di riparazione

morale presentate dalla vittima oppure dal suo rappresentante legale (cfr. __________).

5.2

Nella fattispecie in esame – visti in

particolare le mansioni attribuite alla IS 1, il contenuto e l’esito del

procedimento penale, nel frattempo archiviato, in cui PI 2 era vittima e si era

costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI, e ritenuto inoltre che

quest’ultima ha presentato un’istanza di prestazioni ai sensi della LAV alla IS

1.

– appare dato un interesse giuridico di PI 2 rispettivamente dell’autorità

istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sui diritti personali

delle altre persone coinvolte, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli

atti istruttori degli incarti in questione.

In effetti, i documenti ivi presenti [in

particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.02.2007 e la

motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007 (NLP __________ – __________)]

sono indubbiamente utili alla IS 1 per decidere sull’istanza presentata da PI 2

riguardo ai fatti accaduti, a __________, il __________.

Di conseguenza, gli atti istruttori

dell’incarto NLP __________ e gli atti istruttori dell’incarto NLP __________

vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente

decisione.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che PI 2 si è

costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI al procedimento penale

in questione, nel frattempo archiviato, e stante inoltre la natura della

richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera