60.2015.280
Istanza di ispezione degli atti. Compagnia di assicurazione quale istante
14 settembre 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.280
Lugano
14 settembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.06./7.08.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza
(passata in giudicato);
premesso che la richiesta datata 26.06.2015 è stata
inviata alla __________, cui è giunta il 30.06.2015, che – per il tramite del PI
1 –
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4/7.08.2015, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________ il __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico di __________
riguardo ai fatti accaduti il __________, a __________, ai danni del __________
__________ __________ (inc. __________).
La surriferita decisione è passata in
giudicato, non essendo stata impugnata.
Fatti
2. Con
la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dalla __________ a questa
Corte – la IS 1 (di seguito IS 1) afferma che __________ era un suo assicurato
in relazione alla previdenza professionale. Necessiterebbe quindi della
summenzionata decisione allo scopo di "(…) stabilire il diritto alle
prestazioni di decesso" (istanza 26.06./7.08.2015, doc. CRP 1.a).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – visti in particolare i motivi addotti nella presente richiesta,
il contenuto della postulata sentenza, la LPGA [in particolare il suo art. 21
Considerandi
cpv. 2 (secondo cui le prestazioni dovute ai congiunti e ai superstiti
dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto)],
nonché gli art. 18 ss. LPP (norme concernenti le prestazioni per i superstiti)
– appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4
LOG da parte della IS 1 prevalente sui diritti personali delle persone
coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Il contenuto della
sentenza in questione potrebbe, in effetti, essere utile all’istante per
stabilire il diritto alle prestazioni dei superstiti della vittima, già suo
assicurato.
Di
conseguenza la sentenza __________ (inc. __________) viene trasmessa, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione nondimeno alle seguenti
condizioni: i collaboratori della IS 1 che si occuperanno del presente caso devono
mantenere il segreto nei confronti di terzi e hanno l’obbligo di tutelare/rispettare
gli interessi privati preponderanti e la sfera personale delle persone
coinvolte. La sentenza in questione potrà essere utilizzata soltanto per
l’obiettivo perseguito e non potrà essere trasmessa a terze persone.
5.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità
della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la LPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera