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Decisione

60.2015.280

Istanza di ispezione degli atti. Compagnia di assicurazione quale istante

14 settembre 2015Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con

la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dalla __________ a questa

Corte – la IS 1 (di seguito IS 1) afferma che __________ era un suo assicurato

in relazione alla previdenza professionale. Necessiterebbe quindi della

summenzionata decisione allo scopo di "(…) stabilire il diritto alle

prestazioni di decesso" (istanza 26.06./7.08.2015, doc. CRP 1.a).

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il

testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Nella

fattispecie in esame – visti in particolare i motivi addotti nella presente richiesta,

il contenuto della postulata sentenza, la LPGA [in particolare il suo art. 21

Considerandi

cpv. 2 (secondo cui le prestazioni dovute ai congiunti e ai superstiti

dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto)],

nonché gli art. 18 ss. LPP (norme concernenti le prestazioni per i superstiti)

– appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4

LOG da parte della IS 1 prevalente sui diritti personali delle persone

coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Il contenuto della

sentenza in questione potrebbe, in effetti, essere utile all’istante per

stabilire il diritto alle prestazioni dei superstiti della vittima, già suo

assicurato.

Di

conseguenza la sentenza __________ (inc. __________) viene trasmessa, in copia,

all’istante unitamente alla presente decisione nondimeno alle seguenti

condizioni: i collaboratori della IS 1 che si occuperanno del presente caso devono

mantenere il segreto nei confronti di terzi e hanno l’obbligo di tutelare/rispettare

gli interessi privati preponderanti e la sfera personale delle persone

coinvolte. La sentenza in questione potrà essere utilizzata soltanto per

l’obiettivo perseguito e non potrà essere trasmessa a terze persone.

5.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità

della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la LPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera