60.2015.286
Reclamo del terzo aggravato da atti procedurali contro la decisione del procuratore pubblico che non ha dissequestrato fondi allo scopo della procedura esecutiva. obbligo di motivazione
18 gennaio 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.286
Lugano
18 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 14/17.8.2015 presentato da
RE 1, già
in,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 6.8.2015 del procuratore pubblico
Andrea Gianini con cui ha respinto la sua istanza di revoca del blocco a
registro fondiario sulle part. PPP n. __________ e n. __________, fondo base
n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 46 (patr. da: avv. PR 38, __________),
nel contesto dell’inc. MP 2009.287;
richiamati gli scritti 26/27.8.2015 e 22/23.10.2015
(duplica) di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che ha comunicato di non
avere osservazioni –, 26/27.8.2015 di PI 6 (patr. da: avv. PR 6, __________) –
che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte –, 4.9.2015 e
26.10.2015 (duplica) del magistrato inquirente – che, esposte le sue
considerazioni, ha postulato la reiezione dell’impugnativa –, 7/8.9.2015 e
2/3.11.2015 (duplica) del PI 25 (patr. da: avv. PR 22, __________) – che,
osservato, ha chiesto il non accoglimento del ricorso –, 7/8.9.2015 e
5/6.11.2015 (duplica) della PI 39 (rappr. dal liquidatore fallimentare avv. __________,
__________) – che, indicate le sue ragioni, ha parimenti domandato la reiezione
del reclamo –, 7/8.9.2015 della PI 45 (patr. da: avv. PR 37, __________) – che,
senza osservazioni, si è rimessa al giudizio di questa Corte –, 14/15.9.2015 e
30.10/2.11.2015 (duplica) di PI 46 – che, osservato, ha postulato il non
accoglimento del gravame – e 20/21.10.2015 (replica) di RE 1 – che si è
confermato nelle sue allegazioni –;
preso atto che gli ulteriori interessati, interpellati
il 24.8.2015, non si sono pronunciati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
3.12.2009, nel contesto del procedimento penale promosso nei confronti, tra gli
altri, di PI 46 e di PI 2 – azionisti e direttore generale rispettivamente
direttore generale sostituto della PI 39 (fallita il 22.12.2009) – per (anche)
reati contro il patrimonio, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti
Perucchi ha disposto il sequestro, concretizzatosi con il blocco a registro
fondiario, delle part. PPP n. __________
e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 46.
b. Il
6.6.2011 RE 1, già impiegato presso la PI 39, imputato nel medesimo procedimento
penale, ha promosso una causa arbitrale nei confronti di PI 46 – che in data 15.11.2007
gli aveva venduto il 7.5% del capitale azionario dell’istituto bancario (pari a
840 azioni) per la somma di CHF 934'080.-- – chiedendo l’annullamento del
contratto di compravendita con contestuale restituzione del prezzo corrisposto.
Il
procedimento è sfociato nel lodo arbitrale 19.6.2013 con cui l’arbitro unico
avv. __________ ha accertato che il noto contratto di compravendita non
obbligava RE 1 perché viziato dal dolo di PI 46, il quale è stato condannato al
pagamento a favore di RE 1 dell’importo di CHF 934'080.-- quale restituzione
del prezzo versato, oltre interessi [decisione confermata in data 11.2.2014
dall’Alta Corte (inc. TF 4A_377/2013)].
Il
15.11.2013 il pretore del distretto di __________, preso atto del lodo
arbitrale 19.6.2013 quale titolo di credito, ha disposto il sequestro, in
applicazione dell’art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2, 4 e 6 LEF, della PPP n. __________
e della quota R della PPP n. __________, fondo base n. __________ RFD __________,
intestate ad PI 46 e, inoltre, di ogni bene mobile, titoli-cartevalori (nei
limiti della pignorabilità) presso l’appartamento del debitore, fino a concorrenza
del credito di CHF 934'080.--, oltre interessi, e di CHF 72'545.-- (tasse,
spese e ripetibili in seguito al lodo arbitrale), oltre interessi.
Il
22.5.2014 i predetti fondi, sotto sequestro, sono stati pignorati.
Di
seguito, il 27.11.2014 RE 1 ha chiesto al competente Ufficio di esecuzione la
realizzazione dei beni immobili pignorati.
Il
24.2.2015 l’Ufficio di esecuzione gli ha comunicato che, in ragione del blocco
disposto dal magistrato inquirente, la procedura di realizzazione rimaneva sospesa
fino a revoca del blocco stesso.
c. Con
istanza 9/10.3.2015 RE 1, riassunti i fatti e trasmessi gli atti a sostegno
della domanda, tra i quali la copia del lodo arbitrale 19.6.2013, ha chiesto al
procuratore pubblico la revoca del blocco a registro fondiario, per permettere
all’Ufficio di esecuzione la realizzazione dei fondi oggetto di pignoramento.
d. Con
pronuncia 6.8.2015 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza: secondo
costante giurisprudenza (DTF 115 III 1, 120 IV 365, 131 III 652 e 139 III 44)
il sequestro penale aveva il sopravvento su qualsiasi misura adottata in
applicazione della LEF.
e. Con
gravame 14/17.8.2015 RE 1 postula che, in suo accoglimento, sia fatto ordine al
pubblico ministero di revocare il blocco a registro fondiario sulle PPP n. __________
e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, intestate ad PI 46.
Il
reclamante, ricordati i fatti, contesta che il sequestro penale prevalga sulle
misure secondo la LEF: giusta l’art. 71 cpv. 3 CP il sequestro non fonderebbe
alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione
forzata, come avrebbe confermato anche il Tribunale federale [DTF 126 I 97
consid. d)dd)]. Nel caso di specie, non essendo stato sequestrato provento di
reato, non ci sarebbe alcun privilegio nei confronti del sequestro penale. La
giurisprudenza menzionata dal magistrato inquirente nella decisione impugnata
non sarebbe pertinente.
Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle
dupliche, si dirà se necessario in seguito.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Il gravame inoltrato il 14/17.8.2015 contro la decisione
6.8.2015
in materia di (dis-)sequestro è proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263
CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
393.
CPP n. 15) e tempestivo [siccome presentato nel termine di dieci giorni (art.
396.
cpv. 1 CPP)].
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
2.2
RE
1, parimenti imputato nel procedimento penale in questione, ha presentato
l’istanza di dissequestro quale creditore di PI 46 in ragione del lodo
arbitrale 19.6.2013, con cui l’arbitro unico, accertato che il contratto di
compravendita 15.11.2007 era viziato da dolo, ha condannato PI 46 al pagamento
a suo favore della somma di CHF 934'080.-- quale restituzione del prezzo
versato, oltre interessi [decisione confermata l’11.2.2014 dall’Alta Corte
(inc. TF 4A_377/2013)].
Al
reclamante può essere riconosciuta la qualità di terzo aggravato da atti procedurali
[art. 105 cpv. 1 lit. f CPP (decisione TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 2.2.;
BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op.
cit., art. 105 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 105 CPP
n. 9)]: il mantenimento della
misura provvisionale blocca infatti la realizzazione dei fondi e quindi il
proseguimento della procedura esecutiva nei confronti di PI 46, suo creditore
in considerazione del noto lodo arbitrale.
RE
1, in queste circostanze, che gli impediscono di vedere soddisfatto il suo credito,
ha di conseguenza un interesse giuridicamente
protetto in applicazione dell’art. 382 CPP (in combinazione con l’art. 105 cpv.
2.
CPP) all’annullamento o alla modifica della decisione del magistrato
inquirente con la quale ha mantenuto il sequestro, che si concretizza nel
blocco a registro fondiario dei fondi di proprietà di PI 46, suo creditore.
Il
Tribunale federale – sulla questione inerente ai conflitti tra misure
conservative penali ed esecutive, di cui si dirà a breve – ammette peraltro
esplicitamente la facoltà per l’amministrazione del fallimento o per i singoli
creditori di impugnare la decisione penale concernente segnatamente il
sequestro (decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; DTF 131 III 652
consid. 3.1.).
Di
modo che RE 1 è legittimato a contestare la pronuncia 6.8.2015 del magistrato
inquirente in materia di (dis-)sequestro.
2.3
Il gravame è – in questa situazione – ricevibile in
ordine.
3.
3.1.
A’
sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –
tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del
19.3.2015
consid. 3.1.; ZK
StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP
– solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti
indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;
1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti
non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se
l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione
tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di
istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid.
2.1
; decisione TPF BB.2015.29
del 10.9.2015 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
3.2
In
caso di sequestro di immobili (come descritti all’art. 655 cpv. 2 CC) è
disposto un blocco al registro fondiario; il blocco – che concerne unicamente i
diritti reali relativi all’immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o
la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art.
266.
CPP n. 4) e che è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario,
che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo in
questione (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n.
8; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 266 CPP n. 5) – è
menzionato nel registro (art. 266 cpv. 3 CPP).
4.
4.1.
Giusta
l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato
oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo
l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di
ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
4.2
Se
i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili
(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.
71.
cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di
impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali
soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF
1993.
III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.;1B_1/2015
del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).
La
competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in
vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato
(imputato oppure, anche, entro certi limiti, terza persona) “(…), prodotto
diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a
concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisioni TF
1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.;1B_114/2015 dell’1.7.2015 consid.
4.4.1
]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura
d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura,
mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato”
(FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.;
1B_170/2015 del 29.6.2015 consid. 3.1.; DTF
140.
IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F.
BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).
Il risarcimento compensativo, quale provvedimento
sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF
1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op.
cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i
valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione
del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere
pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati
disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato
l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il
quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è
separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti
all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di
un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del
risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali
soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il
crimine non paga” (decisione TF 6B_1099/2014 del 19.8.2015 consid. 2.2.;
DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti
valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi
parimenti nella diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH
/ M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).
Questa conclusione è confermata dal Tribunale federale
che, negando il vincolo di solidarietà tra gli autori di un reato al risarcimento
compensativo, ritiene che ciascuno sia responsabile soltanto per quanto ha
ricevuto, soluzione che – oltre che per ragioni giuridiche (la legge non
prevede in effetti un vincolo di solidarietà) – si giustifica per motivi logici
[DTF 119 IV 17 consid. 2b): “Si, à la suite d'une infraction, un seul
des participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature,
il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre
et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure.
Il a été rappelé que la
créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage
illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des
participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est
évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que
l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les
désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela
irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un
substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci,
engendrer ni avantage ni inconvénient.” (DTF 140 IV 57
consid. 4.3.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71
CP n. 1; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 111)].
Il
fatto che l’accusatore privato abbia sofferto un danno in considerazione dei
reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente per ordinare il sequestro a fini
di risarcimento compensativo: questa è infatti questione soltanto di carattere
civile secondo gli art. 41 ss. CO
(decisione TF 6B_938/2013 del 10.2.2014 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht I – F.
BAUMANN, op. cit., art. 73 CP n. 6 ss.).
4.3
La
realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale
oppure in virtù della legge dell’1.10.2010 sulla restituzione degli averi di
provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali
o cantonali (art. 44 LEF).
La
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, nel suo giudizio del
23.3.2015
(consid. 5., inc. 15.2014.138), ha esposto – con riferimento alla giurisprudenza
del Tribunale federale – che questa riserva di legge vale per la confisca di
oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali (art. 70, 72 CP) [decisione
TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.] e, anche, per i sequestri penali
eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art.
263.
cpv. 1 lit. c-d CPP) [DTF 131 III 652 consid. 3.1.] [cfr. anche decisione
TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; DTF 120 IV 365 2.a); 115 III 1 consid.
3.
a); ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 174]. Ha
aggiunto che si tratta di misure provvisionali destinate a garantire una
prospettata (o prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale
sequestrato a favore dello Stato o del danneggiato, espropriazione che
sottraendolo al patrimonio del suo proprietario o titolare attuale (solitamente
l’imputato o il condannato) specularmente lo porrà al di fuori della portata
dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in ragione della riserva
dell’art. 44 LEF, conferisce allo stato o al danneggiato un diritto di distrazione
a scapito degli altri creditori, in deroga al principio esecutivo del pari
trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF). La Camera di esecuzione e
fallimenti ha sottolineato che non entra nel campo di applicazione dell’art. 44
LEF il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento
equivalente giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo
le disposizioni della LEF, visto il chiaro tenore dell’art. 71 cpv. 3 CP
(decisione TF 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.), lex specialis
rispetto all’art. 44 LEF [DTF 126 I 97 consid. 3.d)bb)].
Si
ha quindi che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, nel corso di un
procedimento penale un’eventuale realizzazione forzata secondo la LEF di beni
sequestrati in applicazione delle norme penali è – di principio (ma: art. 71
cpv. 3 CP) – esclusa, riservata un’autorizzazione della competente autorità penale,
che decide sulle condizioni e sugli effetti della misura penale. La loro “realizzazione”, ovvero la loro sorte, è infatti disciplinata
dal diritto penale (art. 44 LEF). Le autorità di esecuzione e fallimenti sono
vincolate dalle decisioni dell’autorità penale, a meno che esse siano
manifestamente nulle (sentenza CEF 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.1.). Riservati i casi di
nullità, gli Uffici di esecuzione e fallimenti non hanno di conseguenza il
diritto di opporre ad una decisione penale una propria decisione dal contenuto
contrario (decisioni TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.;5A_893/2010
del 5.5.2011 consid. 2.1.; DTF 139 III 44 consid. 3.2.1.; 131 III 652 consid.
3.
).
5.
5.1.
Il
diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –
garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,
riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e
davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le
erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di
reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre
tra le altre facoltà al diritto di esprimersi prima che una decisione sia
presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare
o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una
decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo
(decisione TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi
principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla
motivazione di un ordine di sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP
n. 6) e – più in generale – di una decisione in tema di sequestro, sebbene
l’art. 263 cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta.
La motivazione deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il
controllo della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di
reato a carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e
l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o
di confisca (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi
comprovanti la sua proporzionalità. Si deve aggiungere che, con il trascorrere
del tempo, la “verosimiglianza” di una confisca, garantita in corso di
procedura dalla misura del sequestro, deve essere valutata con maggior rigore
rispetto all’inizio del procedimento (decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015
consid. 3.1.; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 3.2.), momento in
cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto alle sue
fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3). Postulato,
questo, che si riflette necessariamente anche sui requisiti di motivazione di
una decisione che mantiene la misura cautelare: al magistrato inquirente, con
il passare del tempo, incombe un obbligo accresciuto di motivazione, che deve
riferirsi a tutti gli elementi a sostegno del provvedimento coercitivo.
5.2
Si
è detto che un sequestro ordinato dal procuratore pubblico blocca la realizzazione
di un fondo secondo la LEF (art. 44 LEF), riservato il caso di un sequestro conservativo in vista
dell’esecuzione di un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP,
risarcimento che va fatto valere secondo le disposizioni della LEF (decisione
TF 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.).
La
decisione impugnata non effettua la predetta distinzione: si limita ad addurre
che il sequestro penale ha il sopravvento su qualsiasi misura pronunciata in applicazione
della LEF. Questa conclusione, come esposto più sopra, è nondimeno imprecisa.
Il
procuratore pubblico, nella pronuncia 6.8.2015, non ha indicato la finalità del
sequestro in essere. Nelle osservazioni 4.9.2015 al gravame ha precisato che il
blocco delle quote PPP n. __________ e n. __________, fondo base n. __________
RFD __________, intestate ad PI 46 andava inteso ai sensi degli art. 263 ss.
CPP: questi attivi erano utilizzati quali mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lit.
a CPP), per garantire spese procedurali, multe o indennità (art. 263 cpv. 1
lit. b CPP), per risarcire i danneggiati oppure per essere confiscati
dall’autorità giudicante (art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [p. 3].
Non
ha fatto alcun esplicito riferimento alla finalità di cui all’art. 71 cpv. 3
CP. Non si può però non chiedersi se lo scopo indicato in “per risarcire i
danneggiati” non sia stato inteso secondo detta norma. Il risarcimento ai
danneggiati è tuttavia questione differente dalla restituzione ai danneggiati
giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP, norma che deve essere interpretata in
relazione all’art. 267 (cpv. 1/2) CPP e all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (BSK StPO
–
F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 48; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 2/10/20 s.; N. SCHMID – StPO
Praxiskommentar, op. cit., art. 263 CPP n. 3).
Il
sequestro non può peraltro avere finalità di risarcimento del danno causato dal
reato: come riporta E. MELI (in Commentario CPP, art. 263 CPP n. 1), citando la
giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto e dell’allora
Camera dei ricorsi penali, che continua a mantenere la sua validità anche con
il nuovo diritto, “il risarcimento compensativo previsto all’art. 71 CP è
cosa diversa dal risarcimento del danno causato alle eventuali vittime,
questione di carattere meramente civile che – laddove possibile – viene sì
decisa dalla prima istanza penale ma contestualmente all’accertamento di,
eventuale, colpevolezza”.
Gli
averi sequestrati giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello
Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso
con il reato perseguito: il provvedimento a’ sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP si
differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d
CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione
con gli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un
nesso tra quanto sequestrato e il reato (decisioni TF 1B_208/2015 del 2.11.2015
consid. 4.3.;1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid.
4.1.2
; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo
l’art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è
la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la
via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa
privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata,
trattandosi di un credito di terza classe (decisione TF 1B_208/2015 del
2.11.2015
consid. 4.3.).
La
restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP) è quindi finalità
differente dal risarcimento secondo l’art. 71 cpv. 3 CP.
La
questione non è meramente accademica. Qualora il sequestro dei noti mappali fosse
stato disposto, premesso che ne fossero e ne siano ancora oggi dati i
presupposti di legge, in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 CP, esso non potrebbe
ostare alla realizzazione dei fondi, ovvero alla continuazione della procedura
esecutiva promossa da RE 1 contro PI 46.
Si
impone dunque di annullare la pronuncia 6.8.2015 del pubblico ministero e di
ritornargli gli atti affinché chiarisca, motivando, la finalità precisa del
sequestro in essere, circostanza che – a distanza di sei anni da quando è stato
disposto – si può certamente pretendere. Si deve peraltro aggiungere che,
qualora nel corso del procedimento penale muti la finalità del sequestro, deve
essere revocato l’ordine originario di sequestro e deve essere emanato un nuovo
ordine con l’indicazione della modificata finalità, di modo che possa essere
impugnato dagli interessati dallo stesso (decisione TPF BB.2014.169 del
14.9.2015
consid. 6.3.).
Il
procuratore pubblico si esprimerà poi nuovamente sull’istanza di dissequestro
presentata da RE 1. A proposito del credito di quest’ultimo nei confronti di PI
46.
si deve aggiungere che un credito può essere sequestrato [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH
/ M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 2; decisione TF 6B_2/2012
dell’1.2.2013 consid. 8.4.; decisione CRP 60.2013.68 del 4.12.2013 consid.
6.3
, giudizio confermato il 5.2.2014 dall’Alta Corte (inc. TF 1B_3/2014)], di
modo che il magistrato inquirente valuterà se procedere in questo senso (in
particolare se il sequestro delle particelle sia in essere con lo scopo di cui
all’art. 71 cpv. 3 CP e quindi non impedisca la realizzazione secondo le norme LEF).
6.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, parzialmente vincente,
adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 ss. CP e
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ La
decisione 6.8.2015 del procuratore pubblico Andrea Gianini, nel contesto
dell’inc. MP 2009.287, è annullata.
§§ Gli
atti dell’inc. MP 2009.287 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti
ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, già in __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo
di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera