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Decisione

60.2015.286

Reclamo del terzo aggravato da atti procedurali contro la decisione del procuratore pubblico che non ha dissequestrato fondi allo scopo della procedura esecutiva. obbligo di motivazione

18 gennaio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

3.12.2009, nel contesto del procedimento penale promosso nei confronti, tra gli

altri, di PI 46 e di PI 2 – azionisti e direttore generale rispettivamente

direttore generale sostituto della PI 39 (fallita il 22.12.2009) – per (anche)

reati contro il patrimonio, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti

Perucchi ha disposto il sequestro, concretizzatosi con il blocco a registro

fondiario, delle part. PPP n. __________

e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 46.

b. Il

6.6.2011 RE 1, già impiegato presso la PI 39, imputato nel medesimo procedimento

penale, ha promosso una causa arbitrale nei confronti di PI 46 – che in data 15.11.2007

gli aveva venduto il 7.5% del capitale azionario dell’istituto bancario (pari a

840 azioni) per la somma di CHF 934'080.-- – chiedendo l’annullamento del

contratto di compravendita con contestuale restituzione del prezzo corrisposto.

Il

procedimento è sfociato nel lodo arbitrale 19.6.2013 con cui l’arbitro unico

avv. __________ ha accertato che il noto contratto di compravendita non

obbligava RE 1 perché viziato dal dolo di PI 46, il quale è stato condannato al

pagamento a favore di RE 1 dell’importo di CHF 934'080.-- quale restituzione

del prezzo versato, oltre interessi [decisione confermata in data 11.2.2014

dall’Alta Corte (inc. TF 4A_377/2013)].

Il

15.11.2013 il pretore del distretto di __________, preso atto del lodo

arbitrale 19.6.2013 quale titolo di credito, ha disposto il sequestro, in

applicazione dell’art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2, 4 e 6 LEF, della PPP n. __________

e della quota R della PPP n. __________, fondo base n. __________ RFD __________,

intestate ad PI 46 e, inoltre, di ogni bene mobile, titoli-cartevalori (nei

limiti della pignorabilità) presso l’appartamento del debitore, fino a concorrenza

del credito di CHF 934'080.--, oltre interessi, e di CHF 72'545.-- (tasse,

spese e ripetibili in seguito al lodo arbitrale), oltre interessi.

Il

22.5.2014 i predetti fondi, sotto sequestro, sono stati pignorati.

Di

seguito, il 27.11.2014 RE 1 ha chiesto al competente Ufficio di esecuzione la

realizzazione dei beni immobili pignorati.

Il

24.2.2015 l’Ufficio di esecuzione gli ha comunicato che, in ragione del blocco

disposto dal magistrato inquirente, la procedura di realizzazione rimaneva sospesa

fino a revoca del blocco stesso.

c. Con

istanza 9/10.3.2015 RE 1, riassunti i fatti e trasmessi gli atti a sostegno

della domanda, tra i quali la copia del lodo arbitrale 19.6.2013, ha chiesto al

procuratore pubblico la revoca del blocco a registro fondiario, per permettere

all’Ufficio di esecuzione la realizzazione dei fondi oggetto di pignoramento.

d. Con

pronuncia 6.8.2015 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza: secondo

costante giurisprudenza (DTF 115 III 1, 120 IV 365, 131 III 652 e 139 III 44)

il sequestro penale aveva il sopravvento su qualsiasi misura adottata in

applicazione della LEF.

e. Con

gravame 14/17.8.2015 RE 1 postula che, in suo accoglimento, sia fatto ordine al

pubblico ministero di revocare il blocco a registro fondiario sulle PPP n. __________

e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, intestate ad PI 46.

Il

reclamante, ricordati i fatti, contesta che il sequestro penale prevalga sulle

misure secondo la LEF: giusta l’art. 71 cpv. 3 CP il sequestro non fonderebbe

alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione

forzata, come avrebbe confermato anche il Tribunale federale [DTF 126 I 97

consid. d)dd)]. Nel caso di specie, non essendo stato sequestrato provento di

reato, non ci sarebbe alcun privilegio nei confronti del sequestro penale. La

giurisprudenza menzionata dal magistrato inquirente nella decisione impugnata

non sarebbe pertinente.

Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà se necessario in seguito.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Il gravame inoltrato il 14/17.8.2015 contro la decisione

6.8.2015

in materia di (dis-)sequestro è proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263

CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393.

CPP n. 15) e tempestivo [siccome presentato nel termine di dieci giorni (art.

396.

cpv. 1 CPP)].

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

2.2

RE

1, parimenti imputato nel procedimento penale in questione, ha presentato

l’istanza di dissequestro quale creditore di PI 46 in ragione del lodo

arbitrale 19.6.2013, con cui l’arbitro unico, accertato che il contratto di

compravendita 15.11.2007 era viziato da dolo, ha condannato PI 46 al pagamento

a suo favore della somma di CHF 934'080.-- quale restituzione del prezzo

versato, oltre interessi [decisione confermata l’11.2.2014 dall’Alta Corte

(inc. TF 4A_377/2013)].

Al

reclamante può essere riconosciuta la qualità di terzo aggravato da atti procedurali

[art. 105 cpv. 1 lit. f CPP (decisione TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 2.2.;

BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op.

cit., art. 105 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 105 CPP

n. 9)]: il mantenimento della

misura provvisionale blocca infatti la realizzazione dei fondi e quindi il

proseguimento della procedura esecutiva nei confronti di PI 46, suo creditore

in considerazione del noto lodo arbitrale.

RE

1, in queste circostanze, che gli impediscono di vedere soddisfatto il suo credito,

ha di conseguenza un interesse giuridicamente

protetto in applicazione dell’art. 382 CPP (in combinazione con l’art. 105 cpv.

2.

CPP) all’annullamento o alla modifica della decisione del magistrato

inquirente con la quale ha mantenuto il sequestro, che si concretizza nel

blocco a registro fondiario dei fondi di proprietà di PI 46, suo creditore.

Il

Tribunale federale – sulla questione inerente ai conflitti tra misure

conservative penali ed esecutive, di cui si dirà a breve – ammette peraltro

esplicitamente la facoltà per l’amministrazione del fallimento o per i singoli

creditori di impugnare la decisione penale concernente segnatamente il

sequestro (decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; DTF 131 III 652

consid. 3.1.).

Di

modo che RE 1 è legittimato a contestare la pronuncia 6.8.2015 del magistrato

inquirente in materia di (dis-)sequestro.

2.3

Il gravame è – in questa situazione – ricevibile in

ordine.

3.

3.1.

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del

19.3.2015

consid. 3.1.; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP

– solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti

indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;

1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti

non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se

l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione

tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di

istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid.

2.1

; decisione TPF BB.2015.29

del 10.9.2015 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

3.2

In

caso di sequestro di immobili (come descritti all’art. 655 cpv. 2 CC) è

disposto un blocco al registro fondiario; il blocco – che concerne unicamente i

diritti reali relativi all’immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o

la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art.

266.

CPP n. 4) e che è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario,

che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo in

questione (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n.

8; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 266 CPP n. 5) – è

menzionato nel registro (art. 266 cpv. 3 CPP).

4.

4.1.

Giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato

oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo

l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di

un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un

reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di

ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

4.2

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di

impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF

1993.

III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.;1B_1/2015

del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

La

competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in

vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato

(imputato oppure, anche, entro certi limiti, terza persona) “(…), prodotto

diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a

concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisioni TF

1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.;1B_114/2015 dell’1.7.2015 consid.

4.4.1

]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura

d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura,

mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato”

(FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.;

1B_170/2015 del 29.6.2015 consid. 3.1.; DTF

140.

IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F.

BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).

Il risarcimento compensativo, quale provvedimento

sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF

1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op.

cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes

Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i

valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione

del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere

pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati

disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato

l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il

quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è

separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti

all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di

un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del

risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il

crimine non paga” (decisione TF 6B_1099/2014 del 19.8.2015 consid. 2.2.;

DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti

valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi

parimenti nella diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

Questa conclusione è confermata dal Tribunale federale

che, negando il vincolo di solidarietà tra gli autori di un reato al risarcimento

compensativo, ritiene che ciascuno sia responsabile soltanto per quanto ha

ricevuto, soluzione che – oltre che per ragioni giuridiche (la legge non

prevede in effetti un vincolo di solidarietà) – si giustifica per motivi logici

[DTF 119 IV 17 consid. 2b): “Si, à la suite d'une infraction, un seul

des participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature,

il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre

et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure.

Il a été rappelé que la

créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage

illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des

participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est

évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que

l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les

désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela

irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un

substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci,

engendrer ni avantage ni inconvénient.” (DTF 140 IV 57

consid. 4.3.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71

CP n. 1; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 111)].

Il

fatto che l’accusatore privato abbia sofferto un danno in considerazione dei

reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente per ordinare il sequestro a fini

di risarcimento compensativo: questa è infatti questione soltanto di carattere

civile secondo gli art. 41 ss. CO

(decisione TF 6B_938/2013 del 10.2.2014 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht I – F.

BAUMANN, op. cit., art. 73 CP n. 6 ss.).

4.3

La

realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale

oppure in virtù della legge dell’1.10.2010 sulla restituzione degli averi di

provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali

o cantonali (art. 44 LEF).

La

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, nel suo giudizio del

23.3.2015

(consid. 5., inc. 15.2014.138), ha esposto – con riferimento alla giurisprudenza

del Tribunale federale – che questa riserva di legge vale per la confisca di

oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali (art. 70, 72 CP) [decisione

TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.] e, anche, per i sequestri penali

eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art.

263.

cpv. 1 lit. c-d CPP) [DTF 131 III 652 consid. 3.1.] [cfr. anche decisione

TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; DTF 120 IV 365 2.a); 115 III 1 consid.

3.

a); ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 174]. Ha

aggiunto che si tratta di misure provvisionali destinate a garantire una

prospettata (o prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale

sequestrato a favore dello Stato o del danneggiato, espropriazione che

sottraendolo al patrimonio del suo proprietario o titolare attuale (solitamente

l’imputato o il condannato) specularmente lo porrà al di fuori della portata

dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in ragione della riserva

dell’art. 44 LEF, conferisce allo stato o al danneggiato un diritto di distrazione

a scapito degli altri creditori, in deroga al principio esecutivo del pari

trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF). La Camera di esecuzione e

fallimenti ha sottolineato che non entra nel campo di applicazione dell’art. 44

LEF il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento

equivalente giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo

le disposizioni della LEF, visto il chiaro tenore dell’art. 71 cpv. 3 CP

(decisione TF 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.), lex specialis

rispetto all’art. 44 LEF [DTF 126 I 97 consid. 3.d)bb)].

Si

ha quindi che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, nel corso di un

procedimento penale un’eventuale realizzazione forzata secondo la LEF di beni

sequestrati in applicazione delle norme penali è – di principio (ma: art. 71

cpv. 3 CP) – esclusa, riservata un’autorizzazione della competente autorità penale,

che decide sulle condizioni e sugli effetti della misura penale. La loro “realizzazione”, ovvero la loro sorte, è infatti disciplinata

dal diritto penale (art. 44 LEF). Le autorità di esecuzione e fallimenti sono

vincolate dalle decisioni dell’autorità penale, a meno che esse siano

manifestamente nulle (sentenza CEF 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.1.). Riservati i casi di

nullità, gli Uffici di esecuzione e fallimenti non hanno di conseguenza il

diritto di opporre ad una decisione penale una propria decisione dal contenuto

contrario (decisioni TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.;5A_893/2010

del 5.5.2011 consid. 2.1.; DTF 139 III 44 consid. 3.2.1.; 131 III 652 consid.

3.

).

5.

5.1.

Il

diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. –

garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame,

riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e

davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le

erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di

reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre

tra le altre facoltà al diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare

o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una

decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno

brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di

impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo

(decisione TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di un ordine di sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP

n. 6) e – più in generale – di una decisione in tema di sequestro, sebbene

l’art. 263 cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta.

La motivazione deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il

controllo della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di

reato a carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e

l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o

di confisca (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi

comprovanti la sua proporzionalità. Si deve aggiungere che, con il trascorrere

del tempo, la “verosimiglianza” di una confisca, garantita in corso di

procedura dalla misura del sequestro, deve essere valutata con maggior rigore

rispetto all’inizio del procedimento (decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015

consid. 3.1.; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 3.2.), momento in

cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto alle sue

fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3). Postulato,

questo, che si riflette necessariamente anche sui requisiti di motivazione di

una decisione che mantiene la misura cautelare: al magistrato inquirente, con

il passare del tempo, incombe un obbligo accresciuto di motivazione, che deve

riferirsi a tutti gli elementi a sostegno del provvedimento coercitivo.

5.2

Si

è detto che un sequestro ordinato dal procuratore pubblico blocca la realizzazione

di un fondo secondo la LEF (art. 44 LEF), riservato il caso di un sequestro conservativo in vista

dell’esecuzione di un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP,

risarcimento che va fatto valere secondo le disposizioni della LEF (decisione

TF 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.).

La

decisione impugnata non effettua la predetta distinzione: si limita ad addurre

che il sequestro penale ha il sopravvento su qualsiasi misura pronunciata in applicazione

della LEF. Questa conclusione, come esposto più sopra, è nondimeno imprecisa.

Il

procuratore pubblico, nella pronuncia 6.8.2015, non ha indicato la finalità del

sequestro in essere. Nelle osservazioni 4.9.2015 al gravame ha precisato che il

blocco delle quote PPP n. __________ e n. __________, fondo base n. __________

RFD __________, intestate ad PI 46 andava inteso ai sensi degli art. 263 ss.

CPP: questi attivi erano utilizzati quali mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lit.

a CPP), per garantire spese procedurali, multe o indennità (art. 263 cpv. 1

lit. b CPP), per risarcire i danneggiati oppure per essere confiscati

dall’autorità giudicante (art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [p. 3].

Non

ha fatto alcun esplicito riferimento alla finalità di cui all’art. 71 cpv. 3

CP. Non si può però non chiedersi se lo scopo indicato in “per risarcire i

danneggiati” non sia stato inteso secondo detta norma. Il risarcimento ai

danneggiati è tuttavia questione differente dalla restituzione ai danneggiati

giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP, norma che deve essere interpretata in

relazione all’art. 267 (cpv. 1/2) CPP e all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (BSK StPO

F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 48; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 2/10/20 s.; N. SCHMID – StPO

Praxiskommentar, op. cit., art. 263 CPP n. 3).

Il

sequestro non può peraltro avere finalità di risarcimento del danno causato dal

reato: come riporta E. MELI (in Commentario CPP, art. 263 CPP n. 1), citando la

giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto e dell’allora

Camera dei ricorsi penali, che continua a mantenere la sua validità anche con

il nuovo diritto, “il risarcimento compensativo previsto all’art. 71 CP è

cosa diversa dal risarcimento del danno causato alle eventuali vittime,

questione di carattere meramente civile che – laddove possibile – viene sì

decisa dalla prima istanza penale ma contestualmente all’accertamento di,

eventuale, colpevolezza”.

Gli

averi sequestrati giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello

Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso

con il reato perseguito: il provvedimento a’ sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP si

differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d

CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione

con gli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un

nesso tra quanto sequestrato e il reato (decisioni TF 1B_208/2015 del 2.11.2015

consid. 4.3.;1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid.

4.1.2

; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo

l’art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è

la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la

via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa

privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata,

trattandosi di un credito di terza classe (decisione TF 1B_208/2015 del

2.11.2015

consid. 4.3.).

La

restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP) è quindi finalità

differente dal risarcimento secondo l’art. 71 cpv. 3 CP.

La

questione non è meramente accademica. Qualora il sequestro dei noti mappali fosse

stato disposto, premesso che ne fossero e ne siano ancora oggi dati i

presupposti di legge, in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 CP, esso non potrebbe

ostare alla realizzazione dei fondi, ovvero alla continuazione della procedura

esecutiva promossa da RE 1 contro PI 46.

Si

impone dunque di annullare la pronuncia 6.8.2015 del pubblico ministero e di

ritornargli gli atti affinché chiarisca, motivando, la finalità precisa del

sequestro in essere, circostanza che – a distanza di sei anni da quando è stato

disposto – si può certamente pretendere. Si deve peraltro aggiungere che,

qualora nel corso del procedimento penale muti la finalità del sequestro, deve

essere revocato l’ordine originario di sequestro e deve essere emanato un nuovo

ordine con l’indicazione della modificata finalità, di modo che possa essere

impugnato dagli interessati dallo stesso (decisione TPF BB.2014.169 del

14.9.2015

consid. 6.3.).

Il

procuratore pubblico si esprimerà poi nuovamente sull’istanza di dissequestro

presentata da RE 1. A proposito del credito di quest’ultimo nei confronti di PI

46.

si deve aggiungere che un credito può essere sequestrato [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH

/ M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 2; decisione TF 6B_2/2012

dell’1.2.2013 consid. 8.4.; decisione CRP 60.2013.68 del 4.12.2013 consid.

6.3

, giudizio confermato il 5.2.2014 dall’Alta Corte (inc. TF 1B_3/2014)], di

modo che il magistrato inquirente valuterà se procedere in questo senso (in

particolare se il sequestro delle particelle sia in essere con lo scopo di cui

all’art. 71 cpv. 3 CP e quindi non impedisca la realizzazione secondo le norme LEF).

6.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, parzialmente vincente,

adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 ss. CP e

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ La

decisione 6.8.2015 del procuratore pubblico Andrea Gianini, nel contesto

dell’inc. MP 2009.287, è annullata.

§§ Gli

atti dell’inc. MP 2009.287 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti

ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, già in __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo

di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera