60.2015.288
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
14 settembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.288
Lugano
14 settembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 16.07./20.08.2015
presentata dal
IS
1
tendente ad ottenere, copia, delle verbalizzazioni
di un incarto nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 16.07.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 17.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 19/20.08.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della querela __________ sporta dal IS 1, per il tramite del __________
(rappr. dal __________ __________), nei confronti di ignoti per l’ipotesi di
reato di danneggiamento giusta l’art. 144 CP in relazione ai fatti accaduti a __________,
__________, nel periodo compreso tra il __________ e il __________, segnatamente
al danneggiamento della lamiera del __________ adibito al __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.06.2015 a favore di PI 2 (NLP __________);
che
Fatti
il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato
presso questa Corte;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal
Ministero pubblico a questa Corte – il sindaco e la segretaria del __________
domandano, in nome e per conto del IS 1, per i loro atti, la trasmissione in
copia delle verbalizzazioni riguardanti il summenzionato procedimento penale (doc.
CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in
giudicato), essendo il IS 1 qui istante stato parte (in qualità di accusatore
privato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte
dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
Considerandi
nel presente caso, pur essendo stato il IS 1 qui istante parte (in qualità di accusatore
privato) nel procedimento nel frattempo terminato, il medesimo deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo del IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) [in
cui sono contenuti gli interrogatori esperiti dalla polizia], poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in
veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il IS 1 istante necessiterebbe della surriferita documentazione
a completazione dei suoi atti;
che
di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc.
MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente
decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il IS 1 qui istante
già stato parte al procedimento penale sfociato nel NLP __________ (passato in
giudicato).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera