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Decisione

60.2015.288

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

14 settembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato

presso questa Corte;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal

Ministero pubblico a questa Corte – il sindaco e la segretaria del __________

domandano, in nome e per conto del IS 1, per i loro atti, la trasmissione in

copia delle verbalizzazioni riguardanti il summenzionato procedimento penale (doc.

CRP 1.a);

che,

come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni

in merito alla richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento

penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in

giudicato), essendo il IS 1 qui istante stato parte (in qualità di accusatore

privato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte

dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

Considerandi

nel presente caso, pur essendo stato il IS 1 qui istante parte (in qualità di accusatore

privato) nel procedimento nel frattempo terminato, il medesimo deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo del IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) [in

cui sono contenuti gli interrogatori esperiti dalla polizia], poiché il

procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in

veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che il IS 1 istante necessiterebbe della surriferita documentazione

a completazione dei suoi atti;

che

di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc.

MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente

decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il IS 1 qui istante

già stato parte al procedimento penale sfociato nel NLP __________ (passato in

giudicato).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera