60.2015.29
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
11 febbraio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.29
Lugano
11 febbraio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 17/26.01.2015
presentata da
RE
1
tendente ad ottenere la trasmissione di due rapporti
allestiti dalla polizia;
premesso che la richiesta datata 15.01.2015, spedita
il 17.01.2015, è giunta al Ministero pubblico il 21.01.2015, che l’ha trasmessa
alla Pretura penale cui è giunta il 23.01.2015, che a sua volta l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte il
23/26.01.2015, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela 9/10.09.2013 sporta da PI 3 nei confronti di RE
1 per le ipotesi di reato di sequestro di persona e rapimento, sottrazione di
minorenne e violazione del dovere di assistenza o educazione in relazione alla scomparsa di quest’ultima
unitamente al figlio minorenne __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.09.2014
mediante il quale il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di sottrazione
di minorenne giusta l’art. 220 CP "per avere sottratto il figlio
minorenne (…) al padre PI 3 che esercita l’autorità parentale congiunta (…)"
ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote da CHF 110.--
cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da
CHF 120.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--, decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico il 10.06.2013, ma prolungandone il
periodo di prova di un anno, e meglio come descritto nel DA __________;
che l’8.01.2015 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni
Tommasini ha dichiarato definitivo il summenzionato decreto di accusa, stralciando
dai ruoli il procedimento penale susseguente al medesimo (inc. __________);
che
con la presente istanza RE 1 chiede di ottenere la trasmissione di due rapporti
di polizia allestiti dall’ispettore Mantovani nell’ambito del citato
procedimento penale necessitandoli urgentemente per una (non meglio precisata)
udienza (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in
merito alla presente richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, accusatore privato nel
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________,
essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei due rapporti
di polizia richiesti, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessata personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe tale documentazione nell’ambito di una
(non meglio specificata) udienza;
che
di conseguenza il "rapporto richiesta accertamento tecnico di telefonia
mobile" 13.09.2013 (AI 6) e il rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 27.05.2014 (AI 19) vengono trasmessi, in copia, alla qui istante unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera