60.2015.311
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della circolazione stradale e della navigazione quale istante
25 settembre 2015Italiano5 min
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Incarto n.
60.2015.311
Lugano
25 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.08./7.09.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un decreto di non luogo a procedere (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 19.08.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 20.08.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
7.09.2015, comunicando parimenti di non aver nulla in contrario a dare seguito positivamente
all’istanza;
rilevato che PI 2, interpellato da questa Corte, non
ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela sporta il __________ da __________ nei confronti del
marito PI 2 per l’ipotesi di reato di furto, sub. furto d’uso del __________,
targato __________, di proprietà della querelante, nonché per l’ipotesi di reato
di furto del suo telefono cellulare, rispettivamente a seguito del fatto che,
la mattina del __________, a __________, è stato trovato dagli agenti di polizia
all’interno della citata autovettura PI 2, il quale è poi stato ricoverato
coattamente presso il __________ di __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. MP __________) per le ipotesi di reato di furto
giusta l’art. 139 cifra 1 CP, furto d’uso giusta l’art. 94 cpv. 1 LCStr ed
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida giusta l’art.
94 cpv. 1 lit. a LCStr, sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________
emanato dal procuratore pubblico Margherita Lanzillo, per ritiro di querela da
parte della moglie rispettivamente in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 CP (NLP __________).
Il
predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato
presso questa Corte.
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il IS
1 del Canton __________ (Ufficio della circolazione stradale e della
navigazione) [di seguito IS 1] chiede la trasmissione, in copia, del
summenzionato decreto di non luogo a procedere, poiché a carico di PI 2 è
pendente un procedimento amministrativo (doc. CRP 1).
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. PI 2,
dal canto suo, non ha presentato osservazioni.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella
fattispecie in esame – viste le mansioni attribuite all’IS 1 [che si occupa,
tra l’altro, di provvedimenti amministrativi a carico di conducenti (quali ritiro
della patente di guida oppure ammonimenti) ai sensi della LCStr, cfr., al
proposito, l’art. 16 StrVV del Canton __________; cfr. anche __________], ritenuti
inoltre i motivi alla base della richiesta e la sua finalità, il contenuto e l’esito
del NLP __________ – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv.
4 LOG dell’autorità istante prevalente sui diritti personali di PI 2 ad
ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto richiesto. In effetti, è data una stretta connessione tra il
procedimento amministrativo pendente presso l’autorità istante e il procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere in questione (passato in
giudicato), il cui contenuto ed esito è potenzialmente utile all’IS 1 ai fini
del procedimento amministrativo aperto a carico di PI 2.
Ne
discende che – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – il NLP
__________ richiesto verrà trasmesso, in copia, all’autorità istante.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Visti la natura e la finalità della
richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
Considerandi
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera