60.2015.312
Reclamo per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico
1 febbraio 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.312
Lugano
1 febbraio 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Raffaele Guffi, assente)
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.9.2015 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
per denegata e ritardata giustizia del
procuratore pubblico Roberta Arnold nell’ambito del procedimento penale di
cui all’incarto MP __________;
preso atto delle osservazioni 16.9.2015 del
procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
viste la replica 22.9.2015 di RE 1 e la duplica
24.9.2015 del magistrato inquirente;
considerato
Fatti
a. All’inizio del 2010 il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale contro organi e dipendenti della società __________, __________.
Ad essi viene rimproverato di avere, tra il 2003 e gennaio 2010, quali responsabili
tabulari ed operativi della società, malversato ai danni di decine di clienti
della stessa, effettuando investimenti che esulavano dal profilo
dell’investimento prescelto dai clienti (investimenti eseguiti essenzialmente
per generare retrocessioni milionarie), rispettivamente procedendo ad illeciti
addebiti sulle relazioni bancarie riconducibili ai clienti ed allestendo falsi
estratti patrimoniali (che attestavano una situazione migliore rispetto a
quella reale). Il danno ammonterebbe a circa EUR 10 mio. Nell’ambito di tale
procedimento penale, con ordine del 20.1.2010, è stata posta sotto sequestro
penale, fra le altre, la relazione bancaria riconducibile a RE 1 (relazione bancaria
n. __________ presso __________ __________, ordine di perquisizione e sequestro
20.1.2010, AI 30, inc. MP __________). Lo stesso è stato sentito in data
27.1.2010 dal procuratore pubblico e nei suoi confronti è stata promossa
l’accusa per i reati di correità, subordinatamente complicità, in appropriazione
indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele
qualificata, subordinatamente semplice, truffa qualificata, subordinatamente
semplice e falsità in documenti (verbale di interrogatorio 27.1.2010, AI 1,
inc. MP __________).
b.Con scritto 25.10.2010 RE 1 ha comunicato al
procuratore pubblico di essere a disposizione per essere nuovamente interrogato
alfine di collaborare, chiarire la propria posizione e dimostrare l’estraneità
della relazione bancaria sotto sequestro (scritto 25.10.2010, AI 383, inc. MP __________).
Il 27.5.2011 l’imputato, non avendo
ricevuto alcun riscontro al suo scritto, ha ribadito che “(…) la relazione
bancaria (…) risulta tuttora sotto sequestro nonostante la stessa non appare
aver beneficiato di importi connessi con le presunte attività illecite. A tal
proposito si ribadisce la disponibilità (…) ad essere interrogato al fine di
dimostrare l’estraneità della relazione in parola (…)” (scritto 27.5.2011,
AI 498, inc. MP __________).
Con scritto 12.9.2011 RE 1, non
ricevendo ancora nessuna risposta, ha richiesto il dissequestro della relazione
bancaria e “(…) nel caso in cui la nostra richiesta non dovesse essere accolta,
chiediamo già sin d’ora l’emanazione di una decisione motivata (…)”
(scritto 12.9.2011, AI 537, inc. MP __________).
In data 27.11.2013 l’imputato ha
nuovamente richiesto il dissequestro della sua relazione bancaria (scritto
27.11.2013, AI 619, inc. MP __________).
Non ricevendo ancora alcuna risposta, il
10.3.2014 RE 1 ha un'altra volta richiesto il dissequestro della relazione
bancaria e, in ogni caso, l’emanazione di una decisione motivata, ribadendo che
“(…) se entro il 25 marzo 2014 non dovessimo ancora ricevere riscontro,
saremo costretti ad inoltrare ricorso per denegata giustizia (…)” (scritto
10.3.2014, AI 634, inc. MP __________).
L’allora procuratore pubblico Natalia
Ferrara Micocci, nel frattempo titolare dell’inchiesta, ha così risposto a
quest’ultimo affermando: “(…) sono ad informarla di avere ora espressamente
incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al
fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione (…)
a lui intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267
CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. La ringrazio
pertanto per voler pazientare ancora qualche settimana, garantendole che, non
appena possibile, certamente non prima della fine del mese prossimo in ogni
caso, sarà mia premura emanare una decisione motivata (…)” (scritto
21.3.2014, AI 635, inc. MP __________).
Non avendo il magistrato inquirente dato
seguito alle garanzie sopraindicate, RE 1, in data 2/3.10.2014, ha presentato
reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia.
c. Con sentenza 11.12.2014 questa Corte ha accolto il
reclamo sopraindicato sollecitando l’allora magistrato inquirente a procedere
senza indugio nelle proprie incombenze: “Il fatto quindi, come sostenuto dall’allora
procuratore pubblico, che la ricostruzione non sia ancora stata effettuata o
sia difficoltosa, così come la circostanza secondo la quale l’incarto “(…) è
stato istruito da diversi Magistrati (…)”, o ancora il fatto che l’allora
magistrato inquirente abbia dovuto “privilegiare” la chiusura di “(…) incarti datati”
(come se questo non lo fosse), in vista della sua imminente partenza, sono
circostanze manifestamente irrilevanti e non possono giustificare una ritardata
giustizia a danno del reclamante (…)” (sentenza CRP 11.12.2014, inc. __________).
d. In
data 9.9.2015 RE 1 ha nuovamente
presentato reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia, constatando l’inattività dell’attuale
procuratore pubblico Roberta Arnold nel decidere in merito all’istanza di
dissequestro: “(…) Ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi nove mesi dalla
decisione della CRP e nonostante ulteriori nostri solleciti (…), il Ministero
Pubblico non ha ancora emesso alcuna decisione” (reclamo 9/10.9.2015, p.
1).
e. Con
osservazioni 16.9.2015 il nuovo magistrato inquirente ha affermato: “(…) La
scrivente PP è entrata in funzione il 01.02.2015 e si è immediatamente attivata
per esaminare, tra i numerosi dossier ereditati, anche quello oggetto del
presente reclamo, composto da oltre 600 atti. In risposta alla richiesta di aggiornamento
di alcune Parti, in particolare sul tanto atteso ‘rapporto dell’équipe
finanziaria’ (EFIN) del Ministero Pubblico, con scritto del 14.04.2015 la PP,
oltre ad informarle di aver assunto la conduzione del procedimento, segnalava
ad alcune di esse che vi doveva esser stato un malinteso circa la natura e la
tempistica di tale rapporto in quanto quest’ultimo sarebbe stato disponibile
solo ad istruzione terminata. La PP informava altresì che onde decidere del
prosieguo, un incontro era comunque già stato concordato con l’équipe
finanziaria ‘EFIN’ per la fine del mese (…). (…). In occasione dell’incontro
con l’EFIN, svoltosi il 05.05.2015, quest’ultima, oltre a fornire le prime
delucidazioni sul caso, segnalava alla PP l’esigenza di ricevere istruzioni
dettagliate circa gli ulteriori passi istruttori da intraprendere e l’impianto
accusatorio ipotizzato, in quanto da questo sarebbero dipese le ricostruzioni finanziarie
ancora necessarie. Si concludeva pertanto che, a tal fine, sarebbe stato
necessario (ri)sentire alcune Parti, tra cui il reclamante. Veniva quindi
concordato con l’EFIN che il conteggio di cui sopra, unitamente alle relative
valutazioni, sarebbero stati presentati contestualmente all’interrogatorio del
reclamante, in data da concordare idealmente per fine estate/inizio autunno
2015. Ne deriva che una decisione circa l’istanza del 2011 da parte dello
scrivente Magistrato è imprescindibile da un interrogatorio dello stesso (…).
(…). Agli occhi dello scrivente Magistrato, non solo onde poter dare nuovo
impulso all’istruttoria e portarla a termine, ma anche per poter infine
decidere dell’istanza di dissequestro del 2011, è quindi, come detto,
indispensabile sentire il reclamante (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 1 s).
Il procuratore pubblico ha dunque comunicato di aver citato RE 1 per il 21.10.2015.
f. L’interrogatorio
del 21.10.2015 ha dovuto essere interrotto per “un errore nella preparazione
dei documenti da contestare all’imputato” (scritto
15.1.2016, AI 698, inc. MP __________).
g. L’interrogatorio
è poi stato aggiornato per l’11.12.2015. E’ poi stato rinviato, sempre ad opera
del Ministero pubblico, prima al 15.1.2016, poi al 3.2.2016.
h. Delle
ulteriori argomentazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,
contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 9/10.9.2015 da RE 1, censura denegata e ritardata
giustizia del procuratore pubblico: esso non soggiace ad alcun termine (art.
396.
cpv. 2 CPP). E’ tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, imputato nel procedimento penale promosso anche a suo carico, è legittimato
a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’avanzamento e alla conclusione del procedimento penale.
2.
2.1.
Commette
diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad
evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a
natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole
nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (cfr., in merito, decisione
TF 6B_865/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.; decisione TF 6B_25/2014 del 29.8.2014
consid. 1; decisione TF 6B_274/2014 del 28.7.2014).
2.2
Il
principio di celerità, sancito in generale per esempio dagli art. 29 cpv. 1 Cost.,
10.
cpv. 3 Cost. TI, 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1
CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva, dagli art. 31 cpv. 3
Cost., 5 cifra 3 CEDU (cfr., sul tema, M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.) e 5 cpv. 2 CPP, impone
alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è
informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo
inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione
TF 6B_751/2014 del 24.3.2015 consid. 1.4.; decisione TF 6B_1036/2013
dell’1.5.2014 consid. 3.3.2.; decisione TF 6B_274/2014 del 28.7.2014; BSK StPO
– S. SUMMERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 1).
L’art.
5.
CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.
Questi
principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.
12.
/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisione
TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.3.], dal momento in cui l’imputato
viene a conoscenza del procedimento e fino al momento in cui cresce in
giudicato la sentenza di ultima istanza (ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5
CPP n. 6 s.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2).
La
questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in
base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi
morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è
l’apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente,
la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti
istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità
(decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; decisione TF 1B_261/2014
dell’8.9.2014 consid. 2.1.; decisione TF 6B_397/2014 del 28.8.2014 consid.
3.3
; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W.
WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in
materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo
trascorso tra il rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento a suo
carico deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso
(decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).
L’art.
5.
CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell’imperativo di celerità.
La sua lesione può nondimeno comportare, segnatamente, l’accertamento della
violazione del principio, l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento
del danno, la riparazione del torto morale o l’archiviazione del procedimento
penale (cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15
ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
2.
ed., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia
penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.; in materia di carcerazione, decisione
TF 1B_291/2014 dell’8.9.2014 consid. 3.2.).
3.3.1
In sostanza il reclamante chiede
di ordinare al procuratore pubblico di procedere nelle proprie incombenze,
ossia di pronunciarsi, con decisione formale, sul sequestro del conto a lui intestato.
3.2
Il procedimento penale che qui ci occupa
ha preso avvio all’inizio del 2010, allorquando è stata messa sotto sequestro,
fra le altre, la relazione bancaria del qui reclamante. RE 1 è stato sentito
dal procuratore pubblico, la prima ed ultima volta, il 27.1.2010.
Il procuratore pubblico
allora competente aveva così risposto ad una richiesta di dissequestro del 10.3.2014
del qui reclamante: “(…) sono ad informarla di avere ora espressamente
incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al fine
di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione (…) a lui
intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è
possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. La ringrazio pertanto per
voler pazientare ancora qualche settimana, garantendole che, non appena possibile,
certamente non prima della fine del mese prossimo in ogni caso, sarà mia
premura emanare una decisione motivata (…)” (scritto 21.3.2014, AI 635,
inc. MP __________).
Già con sentenza 11.12.2014 questa Corte
aveva constatato una denegata e ritardata giustizia, invitando l’allora
procuratore pubblico a procedere senza indugio nelle proprie incombenze
(sentenza 11.12.2014, inc. CRP 60.2014.331). In quell’occasione l’allora
procuratore pubblico competente dell’inchiesta aveva affermato che “(…) Come
detto (…), è stato incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del
Signor RE 1, al fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani
la relazione nr. __________ a lui intestata, ossia se, nelle more del
procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente
sulla stessa. Purtroppo ad oggi, non è stato possibile approfondire detto
aspetto, avendo chi scrive privilegiato la chiusura di incarti datati e
prossimi alla prescrizione, in vista dell’imminente partenza (…)”
(osservazioni 13.10.2014, p. 1 s., inc. CRP 60.2014.331).
Tuttavia, come affermato dallo stesso
magistrato inquirente ora competente, solo in occasione del suo incontro con
l’EFIN di data 5.5.2015 è emersa la necessità di sentire nuovamente il qui
reclamante [come peraltro lui stesso aveva più volte richiesto ed auspicato
senza mai ricevere risposta (scritto 25.10.2010, AI 383, inc. MP __________;
scritto 27.5.2011, AI 498, inc. MP __________)], e ciò al fine di permettere a
quest’ultimo di “(…) prender posizione sul conteggio delle movimentazioni
della relazione n. __________ e sulle valutazioni dell’EFIN in merito (…)” (osservazioni
16.9
, p. 2). Il procuratore pubblico ha inoltre aggiunto che “(…) solo
in seguito sarà possibile decidere sia dell’istanza, sia della futura direzione
del procedimento (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 2).
L’interrogatorio di RE 1 era stato
dapprima previsto per il 21.10.2015. Tuttavia, a causa di “(…) un errore
nella preparazione dei documenti da contestare all’imputato (…)” (scritto
15.1
, AI 698, inc. MP __________), è stato necessario interrompere il
verbale e rinviarlo. L’interrogatorio è stato quindi aggiornato per
l’11.12.2015 (citazione 11.11.2015, AI 692, inc. MP __________). Lo stesso è
stato poi nuovamente rinviato per il 15.1.2016 (rinvio citazione 4.12.2015, AI
694, inc. MP __________), ed infine per il 3.2.2016 (rinvio citazione
12.1
, AI 696, inc. MP __________).
3.3
Ora, a prescindere dai ritardi con cui
sono stati eseguiti i singoli atti istruttori (come il mandato all’EFIN), e a
prescindere dai molteplici rinvii dell’interrogatorio del qui reclamante
(peraltro prima non necessario e poi resosi indispensabile), come ricordato, è
comunque determinante una valutazione globale della durata del procedimento
penale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.). Nel caso in esame, dalla data
dell’apertura del procedimento penale in oggetto (14.1.2010) sono oramai trascorsi
più di sei anni e quest’ultimo si trova ancora nella fase istruttoria dinanzi
al procuratore pubblico. Si deve inoltre considerare che RE 1 aveva chiesto il
dissequestro in oggetto una prima volta in data 12.9.2011, domandando di essere
interrogato alfine di spiegare e chiarire la propria posizione e l’estraneità
della relazione bancaria sotto sequestro; tuttavia, fino ad ora, non ha
ricevuto alcuna decisione in merito. Una tale durata per chiarire il buon fondamento
di un sequestro è incompatibile con l’imperativo di celerità e viola pertanto
gli art. 5 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (sentenza TF 6B_411/2015 del
9.9
).
Una decisione da parte del procuratore
pubblico in merito alla domanda di dissequestro della relazione bancaria
riconducibile a RE 1 è dunque, al più presto, necessaria.
3.4
Si
deve aggiungere che – anche se il sequestro può essere mantenuto fintanto che
sussiste la probabilità di una confisca, la totalità dei fondi dovendo rimanere
a disposizione fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe
provenire da attività criminale (decisioni TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid.
3.1
;1B_7/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.;1B_298/2014 del 21.11.2014 consid.
2.2
) – con il trascorrere del tempo la “verosimiglianza” di una
confisca deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del
procedimento: gli indizi di reato devono consolidarsi in corso di inchiesta
(decisioni TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.;1B_422/2013 del 13.2.2014
consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 13), con la
precisazione che, se il provvedimento provvisorio di sequestro si prolunga indebitamente,
può però ancora essere fissato all’autorità penale un termine ragionevole per
procedere agli atti necessari al procedimento ed alla chiusura dell’inchiesta
penale (decisione TF 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Si deve inoltre
rilevare che giusta la giurisprudenza un sequestro può apparire
disproporzionato quando la procedura penale di cui fa parte si prolunga senza
motivi sufficienti (DTF 132 I 229).
4.
Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al
reclamante CHF 400.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 Cost., 5 e 393 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è accolto.
§ È constatata la denegata
e ritardata giustizia nel procedimento di cui all’inc. MP __________.
§§ Il procuratore
pubblico procederà senza indugio nelle proprie incombenze ai sensi dei
considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera