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Decisione

60.2015.312

Reclamo per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico

1 febbraio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. All’inizio del 2010 il Ministero pubblico ha aperto

un procedimento penale contro organi e dipendenti della società __________, __________.

Ad essi viene rimproverato di avere, tra il 2003 e gennaio 2010, quali responsabili

tabulari ed operativi della società, malversato ai danni di decine di clienti

della stessa, effettuando investimenti che esulavano dal profilo

dell’investimento prescelto dai clienti (investimenti eseguiti essenzialmente

per generare retrocessioni milionarie), rispettivamente procedendo ad illeciti

addebiti sulle relazioni bancarie riconducibili ai clienti ed allestendo falsi

estratti patrimoniali (che attestavano una situazione migliore rispetto a

quella reale). Il danno ammonterebbe a circa EUR 10 mio. Nell’ambito di tale

procedimento penale, con ordine del 20.1.2010, è stata posta sotto sequestro

penale, fra le altre, la relazione bancaria riconducibile a RE 1 (relazione bancaria

n. __________ presso __________ __________, ordine di perquisizione e sequestro

20.1.2010, AI 30, inc. MP __________). Lo stesso è stato sentito in data

27.1.2010 dal procuratore pubblico e nei suoi confronti è stata promossa

l’accusa per i reati di correità, subordinatamente complicità, in appropriazione

indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele

qualificata, subordinatamente semplice, truffa qualificata, subordinatamente

semplice e falsità in documenti (verbale di interrogatorio 27.1.2010, AI 1,

inc. MP __________).

b.Con scritto 25.10.2010 RE 1 ha comunicato al

procuratore pubblico di essere a disposizione per essere nuovamente interrogato

alfine di collaborare, chiarire la propria posizione e dimostrare l’estraneità

della relazione bancaria sotto sequestro (scritto 25.10.2010, AI 383, inc. MP __________).

Il 27.5.2011 l’imputato, non avendo

ricevuto alcun riscontro al suo scritto, ha ribadito che “(…) la relazione

bancaria (…) risulta tuttora sotto sequestro nonostante la stessa non appare

aver beneficiato di importi connessi con le presunte attività illecite. A tal

proposito si ribadisce la disponibilità (…) ad essere interrogato al fine di

dimostrare l’estraneità della relazione in parola (…)” (scritto 27.5.2011,

AI 498, inc. MP __________).

Con scritto 12.9.2011 RE 1, non

ricevendo ancora nessuna risposta, ha richiesto il dissequestro della relazione

bancaria e “(…) nel caso in cui la nostra richiesta non dovesse essere accolta,

chiediamo già sin d’ora l’emanazione di una decisione motivata (…)”

(scritto 12.9.2011, AI 537, inc. MP __________).

In data 27.11.2013 l’imputato ha

nuovamente richiesto il dissequestro della sua relazione bancaria (scritto

27.11.2013, AI 619, inc. MP __________).

Non ricevendo ancora alcuna risposta, il

10.3.2014 RE 1 ha un'altra volta richiesto il dissequestro della relazione

bancaria e, in ogni caso, l’emanazione di una decisione motivata, ribadendo che

“(…) se entro il 25 marzo 2014 non dovessimo ancora ricevere riscontro,

saremo costretti ad inoltrare ricorso per denegata giustizia (…)” (scritto

10.3.2014, AI 634, inc. MP __________).

L’allora procuratore pubblico Natalia

Ferrara Micocci, nel frattempo titolare dell’inchiesta, ha così risposto a

quest’ultimo affermando: “(…) sono ad informarla di avere ora espressamente

incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al

fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione (…)

a lui intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267

CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. La ringrazio

pertanto per voler pazientare ancora qualche settimana, garantendole che, non

appena possibile, certamente non prima della fine del mese prossimo in ogni

caso, sarà mia premura emanare una decisione motivata (…)” (scritto

21.3.2014, AI 635, inc. MP __________).

Non avendo il magistrato inquirente dato

seguito alle garanzie sopraindicate, RE 1, in data 2/3.10.2014, ha presentato

reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia.

c. Con sentenza 11.12.2014 questa Corte ha accolto il

reclamo sopraindicato sollecitando l’allora magistrato inquirente a procedere

senza indugio nelle proprie incombenze: “Il fatto quindi, come sostenuto dall’allora

procuratore pubblico, che la ricostruzione non sia ancora stata effettuata o

sia difficoltosa, così come la circostanza secondo la quale l’incarto “(…) è

stato istruito da diversi Magistrati (…)”, o ancora il fatto che l’allora

magistrato inquirente abbia dovuto “privilegiare” la chiusura di “(…) incarti datati”

(come se questo non lo fosse), in vista della sua imminente partenza, sono

circostanze manifestamente irrilevanti e non possono giustificare una ritardata

giustizia a danno del reclamante (…)” (sentenza CRP 11.12.2014, inc. __________).

d. In

data 9.9.2015 RE 1 ha nuovamente

presentato reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia, constatando l’inattività dell’attuale

procuratore pubblico Roberta Arnold nel decidere in merito all’istanza di

dissequestro: “(…) Ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi nove mesi dalla

decisione della CRP e nonostante ulteriori nostri solleciti (…), il Ministero

Pubblico non ha ancora emesso alcuna decisione” (reclamo 9/10.9.2015, p.

1).

e. Con

osservazioni 16.9.2015 il nuovo magistrato inquirente ha affermato: “(…) La

scrivente PP è entrata in funzione il 01.02.2015 e si è immediatamente attivata

per esaminare, tra i numerosi dossier ereditati, anche quello oggetto del

presente reclamo, composto da oltre 600 atti. In risposta alla richiesta di aggiornamento

di alcune Parti, in particolare sul tanto atteso ‘rapporto dell’équipe

finanziaria’ (EFIN) del Ministero Pubblico, con scritto del 14.04.2015 la PP,

oltre ad informarle di aver assunto la conduzione del procedimento, segnalava

ad alcune di esse che vi doveva esser stato un malinteso circa la natura e la

tempistica di tale rapporto in quanto quest’ultimo sarebbe stato disponibile

solo ad istruzione terminata. La PP informava altresì che onde decidere del

prosieguo, un incontro era comunque già stato concordato con l’équipe

finanziaria ‘EFIN’ per la fine del mese (…). (…). In occasione dell’incontro

con l’EFIN, svoltosi il 05.05.2015, quest’ultima, oltre a fornire le prime

delucidazioni sul caso, segnalava alla PP l’esigenza di ricevere istruzioni

dettagliate circa gli ulteriori passi istruttori da intraprendere e l’impianto

accusatorio ipotizzato, in quanto da questo sarebbero dipese le ricostruzioni finanziarie

ancora necessarie. Si concludeva pertanto che, a tal fine, sarebbe stato

necessario (ri)sentire alcune Parti, tra cui il reclamante. Veniva quindi

concordato con l’EFIN che il conteggio di cui sopra, unitamente alle relative

valutazioni, sarebbero stati presentati contestualmente all’interrogatorio del

reclamante, in data da concordare idealmente per fine estate/inizio autunno

2015. Ne deriva che una decisione circa l’istanza del 2011 da parte dello

scrivente Magistrato è imprescindibile da un interrogatorio dello stesso (…).

(…). Agli occhi dello scrivente Magistrato, non solo onde poter dare nuovo

impulso all’istruttoria e portarla a termine, ma anche per poter infine

decidere dell’istanza di dissequestro del 2011, è quindi, come detto,

indispensabile sentire il reclamante (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 1 s).

Il procuratore pubblico ha dunque comunicato di aver citato RE 1 per il 21.10.2015.

f. L’interrogatorio

del 21.10.2015 ha dovuto essere interrotto per “un errore nella preparazione

dei documenti da contestare all’imputato” (scritto

15.1.2016, AI 698, inc. MP __________).

g. L’interrogatorio

è poi stato aggiornato per l’11.12.2015. E’ poi stato rinviato, sempre ad opera

del Ministero pubblico, prima al 15.1.2016, poi al 3.2.2016.

h. Delle

ulteriori argomentazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 9/10.9.2015 da RE 1, censura denegata e ritardata

giustizia del procuratore pubblico: esso non soggiace ad alcun termine (art.

396.

cpv. 2 CPP). E’ tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, imputato nel procedimento penale promosso anche a suo carico, è legittimato

a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’avanzamento e alla conclusione del procedimento penale.

2.

2.1.

Commette

diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad

evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a

natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole

nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (cfr., in merito, decisione

TF 6B_865/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.; decisione TF 6B_25/2014 del 29.8.2014

consid. 1; decisione TF 6B_274/2014 del 28.7.2014).

2.2

Il

principio di celerità, sancito in generale per esempio dagli art. 29 cpv. 1 Cost.,

10.

cpv. 3 Cost. TI, 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1

CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva, dagli art. 31 cpv. 3

Cost., 5 cifra 3 CEDU (cfr., sul tema, M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.) e 5 cpv. 2 CPP, impone

alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è

informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo

inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione

TF 6B_751/2014 del 24.3.2015 consid. 1.4.; decisione TF 6B_1036/2013

dell’1.5.2014 consid. 3.3.2.; decisione TF 6B_274/2014 del 28.7.2014; BSK StPO

– S. SUMMERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 1).

L’art.

5.

CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisione

TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.3.], dal momento in cui l’imputato

viene a conoscenza del procedimento e fino al momento in cui cresce in

giudicato la sentenza di ultima istanza (ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5

CPP n. 6 s.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l’apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente,

la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti

istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità

(decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; decisione TF 1B_261/2014

dell’8.9.2014 consid. 2.1.; decisione TF 6B_397/2014 del 28.8.2014 consid.

3.3

; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in

materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo

trascorso tra il rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento a suo

carico deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso

(decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).

L’art.

5.

CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell’imperativo di celerità.

La sua lesione può nondimeno comportare, segnatamente, l’accertamento della

violazione del principio, l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento

del danno, la riparazione del torto morale o l’archiviazione del procedimento

penale (cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15

ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

2.

ed., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia

penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.; in materia di carcerazione, decisione

TF 1B_291/2014 dell’8.9.2014 consid. 3.2.).

3.3.1

In sostanza il reclamante chiede

di ordinare al procuratore pubblico di procedere nelle proprie incombenze,

ossia di pronunciarsi, con decisione formale, sul sequestro del conto a lui intestato.

3.2

Il procedimento penale che qui ci occupa

ha preso avvio all’inizio del 2010, allorquando è stata messa sotto sequestro,

fra le altre, la relazione bancaria del qui reclamante. RE 1 è stato sentito

dal procuratore pubblico, la prima ed ultima volta, il 27.1.2010.

Il procuratore pubblico

allora competente aveva così risposto ad una richiesta di dissequestro del 10.3.2014

del qui reclamante: “(…) sono ad informarla di avere ora espressamente

incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al fine

di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione (…) a lui

intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è

possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. La ringrazio pertanto per

voler pazientare ancora qualche settimana, garantendole che, non appena possibile,

certamente non prima della fine del mese prossimo in ogni caso, sarà mia

premura emanare una decisione motivata (…)” (scritto 21.3.2014, AI 635,

inc. MP __________).

Già con sentenza 11.12.2014 questa Corte

aveva constatato una denegata e ritardata giustizia, invitando l’allora

procuratore pubblico a procedere senza indugio nelle proprie incombenze

(sentenza 11.12.2014, inc. CRP 60.2014.331). In quell’occasione l’allora

procuratore pubblico competente dell’inchiesta aveva affermato che “(…) Come

detto (…), è stato incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del

Signor RE 1, al fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani

la relazione nr. __________ a lui intestata, ossia se, nelle more del

procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente

sulla stessa. Purtroppo ad oggi, non è stato possibile approfondire detto

aspetto, avendo chi scrive privilegiato la chiusura di incarti datati e

prossimi alla prescrizione, in vista dell’imminente partenza (…)”

(osservazioni 13.10.2014, p. 1 s., inc. CRP 60.2014.331).

Tuttavia, come affermato dallo stesso

magistrato inquirente ora competente, solo in occasione del suo incontro con

l’EFIN di data 5.5.2015 è emersa la necessità di sentire nuovamente il qui

reclamante [come peraltro lui stesso aveva più volte richiesto ed auspicato

senza mai ricevere risposta (scritto 25.10.2010, AI 383, inc. MP __________;

scritto 27.5.2011, AI 498, inc. MP __________)], e ciò al fine di permettere a

quest’ultimo di “(…) prender posizione sul conteggio delle movimentazioni

della relazione n. __________ e sulle valutazioni dell’EFIN in merito (…)” (osservazioni

16.9

, p. 2). Il procuratore pubblico ha inoltre aggiunto che “(…) solo

in seguito sarà possibile decidere sia dell’istanza, sia della futura direzione

del procedimento (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 2).

L’interrogatorio di RE 1 era stato

dapprima previsto per il 21.10.2015. Tuttavia, a causa di “(…) un errore

nella preparazione dei documenti da contestare all’imputato (…)” (scritto

15.1

, AI 698, inc. MP __________), è stato necessario interrompere il

verbale e rinviarlo. L’interrogatorio è stato quindi aggiornato per

l’11.12.2015 (citazione 11.11.2015, AI 692, inc. MP __________). Lo stesso è

stato poi nuovamente rinviato per il 15.1.2016 (rinvio citazione 4.12.2015, AI

694, inc. MP __________), ed infine per il 3.2.2016 (rinvio citazione

12.1

, AI 696, inc. MP __________).

3.3

Ora, a prescindere dai ritardi con cui

sono stati eseguiti i singoli atti istruttori (come il mandato all’EFIN), e a

prescindere dai molteplici rinvii dell’interrogatorio del qui reclamante

(peraltro prima non necessario e poi resosi indispensabile), come ricordato, è

comunque determinante una valutazione globale della durata del procedimento

penale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.). Nel caso in esame, dalla data

dell’apertura del procedimento penale in oggetto (14.1.2010) sono oramai trascorsi

più di sei anni e quest’ultimo si trova ancora nella fase istruttoria dinanzi

al procuratore pubblico. Si deve inoltre considerare che RE 1 aveva chiesto il

dissequestro in oggetto una prima volta in data 12.9.2011, domandando di essere

interrogato alfine di spiegare e chiarire la propria posizione e l’estraneità

della relazione bancaria sotto sequestro; tuttavia, fino ad ora, non ha

ricevuto alcuna decisione in merito. Una tale durata per chiarire il buon fondamento

di un sequestro è incompatibile con l’imperativo di celerità e viola pertanto

gli art. 5 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (sentenza TF 6B_411/2015 del

9.9

).

Una decisione da parte del procuratore

pubblico in merito alla domanda di dissequestro della relazione bancaria

riconducibile a RE 1 è dunque, al più presto, necessaria.

3.4

Si

deve aggiungere che – anche se il sequestro può essere mantenuto fintanto che

sussiste la probabilità di una confisca, la totalità dei fondi dovendo rimanere

a disposizione fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe

provenire da attività criminale (decisioni TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid.

3.1

;1B_7/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.;1B_298/2014 del 21.11.2014 consid.

2.2

) – con il trascorrere del tempo la “verosimiglianza” di una

confisca deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del

procedimento: gli indizi di reato devono consolidarsi in corso di inchiesta

(decisioni TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.;1B_422/2013 del 13.2.2014

consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 13), con la

precisazione che, se il provvedimento provvisorio di sequestro si prolunga indebitamente,

può però ancora essere fissato all’autorità penale un termine ragionevole per

procedere agli atti necessari al procedimento ed alla chiusura dell’inchiesta

penale (decisione TF 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Si deve inoltre

rilevare che giusta la giurisprudenza un sequestro può apparire

disproporzionato quando la procedura penale di cui fa parte si prolunga senza

motivi sufficienti (DTF 132 I 229).

4.

Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al

reclamante CHF 400.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 Cost., 5 e 393 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è accolto.

§ È constatata la denegata

e ritardata giustizia nel procedimento di cui all’inc. MP __________.

§§ Il procuratore

pubblico procederà senza indugio nelle proprie incombenze ai sensi dei

considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera