60.2015.328
Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante
30 settembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.328
Lugano
30 settembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.08.2015 – completata il 21/22.09.2015 – presentata
da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un incarto
penale nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 18/24.10.2013 sporta da PI 1 nei confronti dell’ex compagno
IS 1 per l’ipotesi di reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento riguardo
al mancato versamento del contributo alimentare mensile pari a CHF 780.--
stabilito dal pretore a favore della figlia __________, relativi ai mesi di agosto,
settembre e ottobre 2013, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono 12.11.2014 emanato
dal procuratore pubblico Andrea Pagani, non essendo adempiute le condizioni
soggettive del reato ipotizzato (ABB __________).
2. ll
18/19.11.2014 PI 1 ha impugnato presso questa Corte il summenzionato decreto, postulandone
l’annullamento (inc. CRP __________).
In
data 23.02.2015 questa Corte ha stralciato dai ruoli il suddetto procedimento
penale, poiché divenuto privo d’oggetto (inc. CRP __________). L’ABB __________
è quindi passato in giudicato.
3. Con
la presente istanza – completata su richiesta 18.08.2015 di questa Corte il
21/22.09.2015 – IS 1 postula di ottenere la trasmissione, in copia,
dell’incarto CRP __________ "(…)
in quanto mi serve per una causa" (scritto di emendamento
21/22.09.2015, doc. CRP 4).
4. Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 1, reclamante nel procedimento
penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato, essendo il
qui istante stato parte (in qualità di imputato/parte opponente) al medesimo.
5. 5.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato/parte
opponente) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Nella
fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare ai fini di quale
causa egli necessiterebbe la documentazione richiesta – appare, di principio, dato
un interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad
ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto in
questione (corrispondente in sostanza allo scambio degli allegati e alla relativa
decisione), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessato personalmente in veste di parte.
A ciò
aggiungasi che trattasi in ogni caso di documentazione che questa Corte aveva
già intimato al qui istante e quindi può nuovamente essere trasmessa, eccettuata
la documentazione bancaria relativa all’accusatrice privata, a tutela della sua
sfera privata/personale (essendo alla presenza di dati sensibili).
Di
conseguenza copia della seguente documentazione dell’incarto penale CRP __________,
ovverossia:
- reclamo
18/19.11.2014 [senza allegati] (doc. CRP 1);
- termine
per osservazioni 20.11.2014 (doc. CRP 2);
- osservazioni
21.11.2014 del procuratore pubblico (doc. CRP 3);
- osservazioni
26.11./1.12.2014 di IS 1 [con allegati] (doc. CRP 4);
- scritto
1.12.2014 di questa Corte (doc. CRP 5);
- replica
3/5.12.2014 di PI 1 [senza allegato] (doc. CRP 6);
- scritto
5.12.2014 di questa Corte (doc. CRP 7);
- osservazioni
di duplica 9.12.2014 del procuratore pubblico (doc. CRP 8);
- osservazioni
di duplica 11/15.12.2014 di IS 1 (doc. CRP 9);
- scritto
18.12.2014 di PI 1 [senza allegati] (doc. CRP 10);
- sentenza
23.02.2015 della Corte dei reclami penali (inc. CRP __________),
viene
trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
7. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al
procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
Considerandi
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera