60.2015.338
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di rivalutazione della concessione della liberazione condizionale. Pericolo di recidiva: prognosi sfavorevole per il bisogno di sostegno, i precedenti pe
11 aprile 2016Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.338
Lugano
11 aprile 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 28/29.9.2015 presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 15.9.2015 emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di
applicazione della pena, mediante la quale ha negato la liberazione
condizionale (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 8/9.10.2015 e lo scritto
20/21.10.2015 di duplica del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui
conferma le proprie argomentazioni e conclusioni;
richiamata la replica 15/16.10.2015, mediante la quale
RE 1 si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni;
visto lo scritto 30.9./1.10.2015 con cui il
procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da
formulare, postulando nel contempo la conferma del giudizio impugnato;
preso atto dello scritto 4/7.12.2015, con relativi
allegati, del qui reclamante;
preso altresì atto dello
scritto 11/14.12.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. In data
27.1.2009 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto RE 1 (__________1989),
cittadino croato e svizzero (dal 2005), autore colpevole di omicidio
intenzionale e pornografia e l’ha condannato (unitamente ad altri due
coimputati) alla pena detentiva di 10 anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto dal 2.2.2008 al 27.1.2009 (inc. TPC 72.2008.141).
La
sentenza è passata in giudicato, essendo stati respinti i ricorsi interposti
dal condannato davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale
(inc. CCRP 17.2009.16-17) e successivamente davanti al Tribunale federale
(sentenza TF 6B_656/2009 dell’11.3.2010).
b. Come previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale
(PES), approvato dalle competenti autorità di esecuzione il 17.11.2009 e a cui
il qui reclamante ha aderito, quest’ultimo è stato trasferito presso il
penitenziario di __________ (__________), dove è giunto il 16.2.2010 (AI 10,
inc. GPC __________).
c. Arrestato il 2.2.2008 e considerati 360 giorni di
detenzione preventiva, RE 1 ha raggiunto il 1/3 dell’esecuzione della pena il
3.6.2011, la metà pena l’1.1.2013 e i 2/3, per la liberazione condizionale, il
2.10.2014.
L’1.2.2018
terminerà l’espiazione della pena.
d. Con
decisione 16.9.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una
richiesta di primo congedo del condannato e il suo trasferimento in sezione aperta,
viste le quattro sanzioni disciplinari inflittegli tra il maggio 2010 ed il
giugno 2011, a dimostrazione di come quest’ultimo non avesse fino a quel
momento intrapreso il necessario progresso personale e come non sapesse
controllare a quel momento la propria impulsività, che contribuiva alla sua
pericolosità sociale (inc. GPC __________).
e. Il
3/12.1.2012 RE 1 ha nuovamente chiesto la concessione del primo congedo, che
questa volta il giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione 4.4.2012,
gli ha accordato, assortendolo tuttavia a delle condizioni restrittive, non ritenendo
essere del tutto scongiurato il pericolo di recidiva (inc. GPC __________). Tra
queste restrizioni vi era in particolare il divieto di svolgere detto congedo
(così come quelli successivi) nel Cantone Ticino (AI 10, inc. GPC __________).
f. In
data 19.7.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo la domanda
volta in tal senso di RE 1, ha autorizzato il trasferimento di quest’ultimo
nella sezione aperta del carcere di __________ a partire dal 23.7.2012, per
permettergli di riprendere il suo apprendistato di montatore di impianti
sanitari presso la scuola professionale di __________ (allegato 1, inc. GPC __________)].
g. La
progressione nell’esecuzione della pena si è poi bruscamente interrotta allorquando
con scritto del 23.5.2013 la Direzione del penitenziario di __________ ha
comunicato alle preposte autorità ticinesi di non voler più autorizzare la formazione
professionale del qui reclamante all’esterno dello stabilimento, non ritenendolo
più degno della loro fiducia. Ciò dopo che quest’ultimo aveva violato in due
occasioni il regolamento carcerario, come pure visto il di lui disinteresse e
arroganza riguardo ai corsi di cultura generale e di lingua francese impartiti
all’interno della struttura carceraria e considerati i risultati di tirocinio
giudicati appena sufficienti (allegato 82, inc. GPC __________).
Constatato altresì che il detenuto, contravvenendo
alla vigente restrizione territoriale in occasione di un congedo era venuto in
Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 21.6.2013 ha
confermato il ricollocamento del reclamante in carcere chiuso e la privazione
del beneficio dei permessi di uscita (inc. GPC __________).
h. Al
fine di permettere a RE 1 di riprendere il tirocinio interrotto, considerato fondamentale
ai fini della sua risocializzazione, il 10.3.2014 egli è stato trasferito
presso la sezione aperta dello stabilimento carcerario di __________ a __________
nel Canton __________, in quanto sufficientemente vicino alla scuola professionale
di __________ (inc. GPC __________).
In data 27.6.2014 il magistrato ha poi delegato alla
Direzione del carcere di __________ la competenza a decidere la concessione dei
congedi, tuttavia ancora da sottoporre alla restrizione geografica imposta nel proprio
giudizio del 4.4.2012 (inc. GPC __________).
Fatti
i. Con
decisione 4.8.2014 questa Corte ha tolto
la limitazione geografica, che impediva a RE 1 di trascorrere i congedi in
territorio ticinese (inc. CRP 60.2013.342).
j. In
data 18.9.2014, dopo aver raccolto i preavvisi di rito, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha negato la liberazione condizionale a RE 1, ritenuta a quel
momento prematura sussistendo a suo avviso ancora un rischio di recidiva. Nel
contempo il magistrato ha confermato il collocamento del qui reclamante in carcere
aperto e lo ha posto al beneficio del regime del lavoro esterno (inc. GPC __________).
Contro
tale giudizio il 29.9.2014 RE 1 è insorto davanti a questa Corte.
k. Il
12.3.2015 RE 1 è stato trasferito nella “Aussenwohngruppe (AWG)” del carcere __________,
continuando a godere del regime dei congedi (iniziato il 27.6.2014), che
prevede − in base alle norme concordatarie − 2 uscite
di 5 ore al mese e 1 congedo di 56 ore ogni 6 settimane. Congedo questo che il
reclamante ha sempre trascorso in Ticino presso la propria famiglia (rapporto
2.7.2015 della Direzione del carcere __________, p. 2, inc. GPC __________).
l. In data 27.5.2015 questa Corte ha respinto il reclamo
29.9.2014 interposto da RE 1, avendo concluso per la sussistenza di una
prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva.
m. Aggravatosi
egli nel seguito davanti al Tribunale federale, con decisione 1.10.2015 l’Alta
Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto il giudizio di questa
Corte.
n. Nel frattempo avvicinatisi i termini di cui all’art. 86
cpv. 3 CP il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giugno 2015 ha dato avvio
alla procedura di rivalutazione della liberazione condizionale. Raccolti i rapporti
della Direzione del penitenziario __________, dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa come pure il parere della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, con decisione 15.9.2015 egli ha nuovamente rifiutato a RE 1 la
concessione della liberazione condizionale.
In
particolare il magistrato, richiamate la sua precedente decisione del 18.9.2014
− di cui ha riportato in esteso le motivazioni −, la
decisione del 27.5.2015 di questa Corte, i preavvisi delle competenti autorità
da lui interpellate − dei quali ha ripreso dei passaggi e/o le conclusioni − e preso
atto delle osservazioni scritte formulate dal qui reclamante (avendo quest’ultimo
rinunciato ad essere sentito di persona),
ha valutato la sussistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di
recidiva in caso di rilascio anticipato. Ciò pure nell’eventualità di una
liberazione condizionale sostenuta da assistenza riabilitativa e sottoposta a
delle norme di condotta. Infatti per il giudice, malgrado la buona integrazione
di RE 1 nel nuovo regime di lavoro esterno (AWG-Gruppe), la valutazione
positiva del lavoro svolto nell’ambito dell’attività agricola in seno al
penitenziario __________, l’esito negativo dei test tesi a verificare il
consumo di alcolici e di sostanze stupefacenti e nonostante il comportamento
adeguato e cooperativo del reclamante nei confronti del personale dell’istituto
penale, continuerebbero ad emergere “gli aspetti, più preoccupanti, dalla personalità
di RE 1 legati alla sua testardaggine ed alla sua incapacità ad assumersi le
proprie responsabilità in occasione di conflitti e diverbi ed anche ad
accettare le decisioni delle autorità di esecuzione della pena, che considera
come delle ingiustizie, sentendosi vittima di una congiura” (decisione
15.9.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________).
Inoltre
per il giudice il qui reclamante non sembrerebbe “aver ancora acquisito il
necessario grado di sicurezza per una vita integrata sociale ed autonoma e questo
a motivo delle sue fragilità e difficoltà da ricondurre in particolare ai comportamenti
reattivi di difesa verso un esterno problematico, che si esprimerebbe con
atteggiamenti anche di carattere aggressivo”, come pure sarebbe altresì riscontrabile
“la difficoltà di RE 1 ad assumere il proprio ruolo nel crimine commesso e
riconoscerlo verso la vittima” (decisione 15.9.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC
__________).
Il
magistrato ha dipoi constatato che nel periodo successivo al suo giudizio di data
18.9.2014 il qui reclamante non è riuscito a trovare un posto per concludere
l’apprendistato di montatore di impianti sanitari e nemmeno un qualsiasi altro
contratto di lavoro, come pure non si è concretizzato quello “dato per certo
al momento della decisione sulla liberazione condizionale con la ditta __________”
(decisione 15.09.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________). Situazione di stallo
questa, ha egli rilevato sulla base del rapporto stilato dai responsabili
dell’istituto penale __________, da ricondurre all’assenza di ogni esperienza
lavorativa, alla mancata conclusione di un apprendistato ed al passato
delinquenziale del qui reclamante.
Il
giudice ha altresì evidenziato di non disporre di alcun elemento oggettivo in
grado di inficiare la fondatezza e la validità del parere espresso dalla Commissione
per l’esame dei condannati pericolosi e di pertanto condividere le conclusioni
della stessa, ossia il permanere della pericolosità sociale di RE 1. Pericolosità,
che, a giudizio del magistrato, non può essere contenuta da misure alternative
alla detenzione in corso.
Ha
concluso dando rilievo al fatto che il qui reclamante “deve effettuare uno
sforzo decisamente importante per tentare di colmare il gap negativo che lui
solo si è scavato con il suo scellerato comportamento, negli scorsi anni” e
che per trovare una collocazione nel mondo del lavoro deve “progredire anche
sul piano personale, abbandonando i comportamenti aggressivi e rivendicativi,
assumendosi le proprie responsabilità (anche rispetto al grave reato commesso)
senza continuamente gettare la responsabilità su altri degli errori personali e
sviluppando una coscienza critica individuale” (decisione 15.9.2015 del
GPC, p. 6, inc. GPC __________). D’altronde tali obiettivi vengono pure indicati
dal PES e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, come mete da raggiungere
prima di procedere ad una liberazione condizionale, che allo stadio attuale,
appare in definitva, a suo avviso, ancora prematura.
o. Con
gravame 28/29.9.2015 RE 1 insorge avverso la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento
della stessa e quindi la concessione della liberazione condizionale con
l’immediata scarcerazione.
In
modo particolare il reclamante esordisce ricordando le conclusioni esposte
nella decisione 27.5.2015 di questa Corte, secondo cui, in buona sostanza, in
occasione della rivalutazione della liberazione condizionale dovranno essere
accuratamente accertati i motivi di un eventuale ritardo nella progressione e
lo svolgimento degli alleggerimenti di pena concessi dopo l’ultimo giudizio
(negativo) del giudice dei provvedimenti coercitivi in merito alla liberazione
anticipata.
Riprendendo
per esteso alcuni passaggi dei considerandi alla base della decisione del
giudice dei provvedimenti coercitivi, qui impugnata, e ricordate le norme e la
giurisprudenza applicabili, pone in evidenza il buon comportamento tenuto in
esecuzione di pena nel corso dell’ultimo anno di detenzione, ad esclusione
dell’ammonimento che sarebbe stato pronunciato nei suoi confronti in data
22.1.2015, ma a proposito del quale, non essendovi alcuna traccia negli atti, gli
sarebbe impossibile formulare eventuali osservazioni.
Rileva
altresì il buon decorso di esecuzione della pena, stante la rapida integrazione
nel gruppo AWG, il buon rapporto costruito con gli altri detenuti, segnatamente
l’atteggiamento più rilassato, positivo ed amichevole dopo il suddetto ammonimento
− anche nei confronti del personale del penitenziario −, l’esito
negativo dei test dell’alcol e delle urine eseguiti secondo il principio di casualità
nonché lo svolgimento dei congedi concessigli senza lamentele di sorta.
Situazione questa attestata sia dalla Direzione del penitenziario __________ (che
in esito al proprio rapporto, senza formulare un preavviso positivo o negativo,
chiede di decidere sul rilascio condizionato del reclamante sulla base delle
loro osservazioni e dell’intero incarto), e sia dall’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa che ha infatti accertato un’evoluzione positiva nel comportamento
del reclamante.
Contestualizza
la propria asserzione secondo cui egli si sentirebbe oggetto di una congiura
politica, mettendola in relazione al rifiuto di concedere l’attinenza comunale
alla madre e producendo una lettera anonima indirizzata alla difesa a proposito
di tale questione, in cui vengono espressi degli epiteti e degli apprezzamenti
negativi circa l’origine straniera della naturalizzanda e del qui reclamante
così come del patrocinatore di quest’ultimo.
Riconduce
a “reazioni del tutto normali e comprensibili, a maggior ragione se si
considera la particolare situazione in cui si trova il ricorrente e più in
generale qualsiasi detenuto posto nelle sue condizioni”, le osservazioni esternate
dal giudice dei provvedimenti coercitivi (riprese dal rapporto allestito
dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa) circa le ancora presenti fragilità
di carattere e difficoltà del reclamante ad assumere le proprie responsabilità
nei confronti della vittima e ad affrontare “un esterno problematico
(minaccioso)”, che, a mente del magistrato, il detenuto esprimerebbe con
atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia e persino aggressività
(reclamo 28/29.9.2015, p. 10-11, AI 1).
Chiede
il chiarimento delle conclusioni dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa,
laddove esprime preavviso favorevole alla liberazione “in tempi non troppo
dilatati”, ritenuto che non sarebbe chiaro se detto Ufficio si
determinerebbe in funzione di una prognosi favorevole rispettivamente di una
prognosi non sfavorevole.
Pone
in risalto i continui sforzi da lui profusi nella ricerca di un posto di
lavoro.
Contesta
l’esistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, che il
giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe al contrario ritenuto senza
fondarla su elementi oggettivi. Rileva del pari come la decisione qui impugnata
non indicherebbe i motivi per cui nemmeno una liberazione condizionale
assortita da norme di condotta e sostenuta da assistenza riabilitativa sarebbe possibile.
Sostiene
che il preavviso (negativo) espresso dalla Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi non sarebbe oggettivo in relazione all’impegno profuso
dal ricorrente nella ricerca di un impiego. Come pure contesta le conclusioni
di detta Commissione circa la pericolosità sociale del reclamante, evidenziando
altresì un’incongruenza, laddove, da un lato, la Commissione conclude per la
sussistenza di una pericolosità sociale e, dall’altro lato, ritiene necessario far
esperire accertamenti peritali in tal senso, posto che nemmeno in vista del
giudizio di primo grado detta necessità è stata rilevata.
Postula
infine la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
p. Con osservazioni 8/9.10.2015 il giudice dei
provvedimenti coercitivi si riconferma integralmente nelle proprie
argomentazioni e conclusioni, evidenziando come nel testo del reclamo non vi
sia “nessuna traccia di un qualsiasi ravvedimento personale e di una
qualsiasi capacità introspettiva in relazione alle conseguenze del grave atto
da lui commesso” (osservazioni 8/9.10.2015, p. 1, AI 4) e sottolineando il
carattere rivendicativo, freddo e superficiale del reclamante, che riverserebbe
sugli altri le proprie colpe. Così che in tali circostanze “un’eventuale liberazione
condizionale, prima ancora della messa alla prova di RE 1 in regime di lavoro
esterno e di lavoro e alloggio esterno, non può trovare applicazione” (osservazioni
8/9.10.2015, p. 2, AI 4).
q. In
sede di replica la difesa, con scritto 15/16.10.2015, ha evidenziato come
l’esame circa la rivalutazione della concessione della liberazione condizionale
“deve essere effettuto tenendo in particolare conto del comportamento di RE
1 successivamente all’ultima decisione negativa sulla concessione della
liberazione condizionale” (scritto 15/16.10.2015, p. 1, AI 6). Essa ha
inoltre sostenuto la propria obiettività nel citare i passaggi dei rapporti
acquisiti agli atti delle autorità intervenute.
Infine ha asserito che i fatti alla base della
condanna non sono stati dimenticati, e che, comunque −
riprendendo un passaggio del preavviso dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa − la difficoltà ancora presente nel reclamante di assumere
il proprio ruolo e riconoscerlo verso la vittima non sarebbe rilevante dal
punto di vista della recidiva, a fronte dei progressi rilevati.
r. Delle
ulteriori argomentazioni così come della duplica si dirà, laddove necessario,
in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 28/29.9.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 15.9.2015 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata il
16.9
, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv.
1.
lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha scontato
i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente
lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della
pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o
delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
L’art.
87.
cpv. 1 CP stabilisce inoltre che al liberato condizionalmente è imposto un
periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non
può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
Per
la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola
un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87
cpv. 2 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre condizioni: il
detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.1.2007, si è passati dall'esigenza di una
prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una
prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015 consid. 3.1.;
6B_745/2013 del 10.10.2013 consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012 consid.
3.1
;6B_900/2010 del 20.12.2010 consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), così
che non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in
libertà, ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o
delitti. Ciò che rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale
costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione (decisione TF 6B_684/2015
dell’1.10.2015 consid. 4.2.).
Come
ancora recentemente confermato dall’Alta Corte, la prognosi relativa al
comportamento futuro del detenuto deve essere formulata procedendo ad una
valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità
e del suo comportamento durante l’esecuzione della pena, come pure del suo
nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto del reato, del suo eventuale
miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione
(decisione TF 6B_684/2015 dell’1.10.2015 consid. 4.2.; DTF 133 IV 201 consid.
2.3
; 124 IV 193 consid. 3.).
Per determinare se è possibile correre il rischio di
recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva,
bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato
venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato.
Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore
ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al
caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata
limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,
rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente
scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata
dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione
TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.; 124 IV 193 consid. 4.).
3.
3.1.
Anche in (questa) sede di rivalutazione della concessione
della liberazione condizionale l’unico punto di contestazione è la valutazione
di una prognosi non negativa circa un concreto pericolo di recidiva in caso di
liberazione anticipata, fondato sulla pericolosità del qui reclamante, che per
il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe dato, mentre che la difesa lo nega,
non fondandosi lo stesso, a suo avviso, su sufficienti elementi oggettivi.
Pacifici − e nemmeno contestati − sono infatti, nel caso in
esame, gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 86 CP.
In
data 2.10.2014 il detenuto ha raggiunto i 2/3 dell’esecuzione della pena, e il
primo giudizio (negativo) in punto alla concessione della liberazione condizionale
risale al 18.9.2014.
L’ulteriore
nuovo severo richiamo del 22.1.2015 pronunciato dalla Direzione delle strutture
carcerarie __________ nei confronti del qui reclamante − in cui
gli viene rimproverata un’attitudine rivendicativa al limite delle regole e
dell’educazione −, non è di una gravità tale da avere valenza autonoma
per escludere la liberazione condizionale, secondo quanto stabilito dalla
giurisprudenza dell’Alta Corte e dei lavori preparatori relativi alla revisione
della parte generale del CP (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.; Messaggio del CF
del 21.9.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.2
La
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi interpellata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi, in data 3.9.2015 ha, in modo lapidario, espresso
preavviso negativo alla liberazione condizionale “poiché, senza un lavoro e
senza un alloggio, in un contesto famigliare comunque collusivo e in uno
sociale (quello della regione dove si trova attualmente) a lui avulso, senza
una rete sociale solida pronto ad accoglierlo, permane la pericolosità del
soggetto” (preavviso 3.9.2015 della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, allegato 16, p. 2, inc. GPC __________).
Essa
ha in buona sostanza rilevato che, nel periodo successivo al maggio 2015 (data
della decisione di questa Corte in merito alla prima procedura volta alla
concessione della liberazione anticipata), nei fatti non sarebbero emerse
novità, nel senso che il reclamante non avrebbe ancora un lavoro e nemmeno
avrebbe fatto degli sforzi particolari per procacciarsene uno. In lui permarrebbero
i tratti rivendicativi e acritici, come pure avrebbe continuato ad avere un
comportamento poco incline alle regole (anche avuto riguardo al nuovo richiamo
del gennaio 2015) e opportunistico, e non si renderebbe conto di essere il solo
responsabile del suo difficile percorso nell’esecuzione della pena, tant’è che il
reclamante avrebbe sostenuto di essere vittima di una “cospirazione politica”
contro di lui e della sua famiglia. Tutto ciò, secondo la Commissione,
suggerirebbe la necessità, in vista di una rivalutazione ex art. 86 CP, di
esperire degli “accertamenti peritali in punto alla sua pericolosità, tenuto
conto del fatto che, appunto, tutti i fallimenti sin qui inanellati nell’ambito
dell’esecuzione della pena, sono riconducibili alle gravi difficoltà del
condannato di stare alle regole” (preavviso 3.9.2015 della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi, allegato 16, p. 2, inc. GPC __________).
3.3
L’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa dal canto suo in data 21.7.2015 ha dato un
preavviso “di principio” favorevole “ad una liberazione in tempi non
troppo dilatati, ma condizionati dall’integrazione lavorativa, dalla
definizione del luogo del reinserimento sociale in particolare tramite
l’alloggio e l’aggancio con referenti/servizi di sostegno”, aggiungendo altresì
che “in linea generale stimiamo che le condizioni per una liberazione
possono essere date dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi sul
posto di lavoro, dei quali uno in regime di lavoro esterno e due di alloggio
esterno” (preavviso 21.7.2015, p. 2, allegato 6, inc. GPC __________).
Quali condizioni particolari ha posto: un contratto di lavoro a tempo
indeterminato e l’obbligo di continuità dell’attività professionale, un
alloggio proprio, l’affidamento all’assistenza riabilitativa con seguito di
sostegno socio-educativo, il divieto di contattare la cerchia famigliare o di
amicizia della vittima.
In buona sostanza gli operatori di detto Ufficio hanno constatato un’evoluzione
generale positiva nel comportamento del qui reclamante e nell’attitudine e approccio
verso il suo futuro, in particolare dopo il severo richiamo impartitogli dalla
Direzione del carcere il 22.1.2015, con cui gli veniva rimproverata “l’attitudine
rivendicativa al limite delle regole e dell’educazione” e gli veniva
intimato “di assumere un comportamento più collaborativo, rispettoso e
consono” (preavviso 21.7.2015, p. 2, allegato 6, inc. GPC __________). Hanno
valutato buona l’evoluzione del programma dei congedi con i rientri in Ticino,
come pure buono il supporto familiare, sempre presente ma anche troppo
protettivo. Hanno invece considerato carente la rete sociale esterna mentre hanno
constatato come il reclamante, negli ultimi mesi precedenti il loro rapporto, è
stato molto determinato e attivo nella ricerca di un posto di lavoro.
Sulla
base di tutto ciò l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha evidenziato che “il
percorso in esecuzione, segnato da momenti di progressione e regressione, da evoluzioni e
regressioni, ha messo in luce le capacità dell’interessato, ma anche le
fragilità e difficoltà. Notiamo a questo proposito, come i cambiamenti, riconducibili
in esecuzione di pena alle aperture con il corollario di nuovi luoghi di vita e
di riferimento, acuiscano e creino insicurezza ed ansia, percezioni alle quali
l’interessato risponde con chiusura su sé stesso e comportamenti reattivi di
difesa verso un esterno problematico (minaccioso) che esprime con atteggiamenti
di messa a distanza, mancanza di fiducia fino anche ad essere aggressivi” (preavviso 21.7.2015, p. 3, allegato 6, inc. GPC
400.2015
). La fase progressiva di RE 1 verso una maggiore
responsabilizzazione ed autonomia sarebbe, a mente dell’Ufficio, in evoluzione
positiva ma “è agli esordi e lungi dall’essere conclusa”, così da
ritenere che “una prognosi positiva o non negativa nel caso
dell’interessato, sia funzione dell’acquisizione di stabilità, sicurezza e
fiducia in sé stesso e le proprie risorse, struttura e assunzione di una
coscienza critica individuale, slegata da condizionamenti esterni (famiglia -
amici o gruppo di amici - istituzione)” (preavviso 21.7.2015, p. 4, allegato
6, inc. GPC 400.2015.38).
Infine
ha rilevato ancora la presenza nel reclamante della difficoltà di assumere il
proprio ruolo e di riconoscerlo verso la vittima, “anche se non forzatamente
ha la medesima rilevanza nel rischio di recidiva a fronte dei progressi
rilevati” (preavviso 21.7.2015, p. 4, allegato 6, inc. GPC 400.2015.38).
3.4
Il
rapporto 2.7.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie __________, in modo
del tutto acritico, fa stato della situazione di RE 1 nel periodo successivo al
21.7.2014
(data dell’ultimo rapporto) e particolarmente del periodo dopo il di
lui inserimento il 12.3.2015 nella “Aussenwohngruppe (AWG)” della sezione
aperta del carcere __________. Infatti conclude senza dare un preavviso
positivo o negativo in merito alla liberazione condizionale, bensì invitando a
prendere una decisione al proposito sulla base di quanto esposto e di tutto
quanto agli atti (“Wir bitten Sie bezüglich seiner bedingten Entlassung auf
dem Hintergrund unserer Ausführungen sowie gemäss der gesamten Aktenlage zu
entscheiden”, Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________).
La
Direzione del carcere __________ ha innanzitutto evidenziato come RE 1 si sia
velocemente inserito nel suo gruppo AWG, costruendo un buon contatto con i
codetenuti nonché rapporti amichevoli e cooperativi con il personale dell’istituto
penale, tant’è che l’interessato avrebbe dichiarato di sentirsi più tranquillo
(“ruhiger”) ed equilibrato (“ausgeglichener”) rispetto ai primi mesi trascorsi nella sezione centrale (“Zentralanstalt”)
del medesimo penitenziario.
I permessi di uscita (svolti nei dintorni del penitenziario, accompagnato
dal padre) e i congedi (trascorsi in Ticino presso la sua famiglia), di cui il
qui reclamante dal 27.6.2014 ha goduto, si sono svolti senza dar adito ad
alcuna reclamazione.
A causa di una frattura al ginocchio procuratasi giocando a calcio, da
metà ottobre 2014 fino alla fine di marzo 2015, RE 1 è stato inabile al lavoro
dapprima al 100% e poi al 50%. Solo da aprile 2015 egli ha potuto riprendere la
propria occupazione nel settore agricolo dell’istituto penale, svolgendola nondimeno
con soddisfazione dei responsabili, essendosi egli dimostrato puntuale,
diligente, disponibile e ben integrato nel proprio gruppo.
Sull’arco di all’incirca due mesi, a partire dal 30.4.2015, in accordo
con l’operatrice sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ticinese,
egli è stato sottoposto sporadicamente e casualmente a dei test dell’alcool ed
al controllo delle urine, ai quali egli è sempre risultato negativo.
La Difesa in questa sede ha prodotto tutta una serie di lettere di candidature
spontanee a numerosi datori di lavoro nel Canton __________. Invero solo sei
scritti, datati tutti 25.5.2015, costituiscono delle nuove ricerche di lavoro;
tutte le altre, risalenti al 2013, in realtà concernono il periodo d’esecuzione
precedente la prima domanda di liberazione condizionale. Al di là di ciò, si da
atto che la Direzione delle Strutture carcerarie __________ ha evidenziato come
RE 1, in collaborazione con i responsabili del gruppo AWG, ha dato prova di grandi
sforzi per trovare un posto di lavoro, allestendo ed aggiornando un dossier di
candidature, e contattando telefonicamente dei datori di lavoro.
La
sua ricerca non ha tuttavia avuto esito positivo né per trovare entro agosto
2015.
un posto per il prosieguo del suo apprendistato né per un’occupazione generica
nel mercato del lavoro. La Direzione ha al proposito precisato come sia
estremamente difficile per RE 1, oggi ventiseienne, senza esperienza lavorativa,
senza aver concluso un tirocinio e con un passato delinquenziale, trovare un
impiego appropriato. A ciò si aggiunge il fatto che il reclamante ha difficoltà
ad affrontare il suo attuale stato detentivo, che cerca di tenere nascosto ai
potenziali datori di lavoro, ma che nell’ambito del lavoro esterno deve loro essere
reso noto.
In
conclusione la Direzione ha attestato per quanto riguarda il comportamento in
generale di RE 1 un’evoluzione positiva, in quanto accetta le regole
impostegli, è educato, lavora in modo cooperativo, diligente ed impegnato in
seno al suo gruppo AWG con soddisfazione dei responsabili.
Nel
contempo però essa ha evidenziato una serie di situazioni, in cui il reclamante
presenta, sia dal profilo delle questioni pratiche di tutti i giorni e sia da
quello personale e sociale, delle lacune importanti, per le quali egli
necessita una stretta assistenza ed un sostegno per affrontarle, malgrado il di
lui impegno. Segnatamente la Direzione ha segnalato che RE 1 presenta dei
deficit, per i quali egli “benötigt in vielen Bereichen eine eng geführte
Betreuung sowie auch Unterstützung in seinen alltäglichen Sachgeschäften”
(Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________). Per quanto
attiene alle ricerche di lavoro, pur avendole egli condotte in parte
autonomamente e tempestivamente, “jedoch muss ihm praktisch jeder Schritt
vorerst genau erklärt werden”, stante che “diesbezüglich hat er unter
anderem durch seine lange Vollzugszeit einige Defizite vorzuweisen” (Führungsbericht
2.7
, p. 2, allegato 5, inc. GPC __________). Anche per semplicemente poter
far capo ai mezzi moderni di comunicazione come computer, Internet o persino il
cellulare egli si dimostra “dabei sehr unbeholfen und benötigt von unserer
Seite auch da viel Unterstützung” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato
5, inc. GPC __________).
In relazione al suo comportamento sociale all’interno del gruppo AWG durante
il tempo libero la Direzione ha constatato nel reclamante ancora delle
difficoltà caratteriali che hanno richiesto il pronto intervento dei responsabili
del gruppo, al fine di sedare sul nascere dei conflitti. Segnatamente essa ha
riferito che “bei Meinungsverschiedenheiten mit anderen Gefangenen zeigt
sich RE 1 weiterhin von seiner dickköpfigen Seite und ist dann anschliessend
oft beleidigt. Ohne diverse Interventionen seitens der AWG-Leitung erkennt er
seinen Beitrag zu Konflikten in der AWG grösstenteils nicht” (Führungsbericht
2.7
, p. 2, allegato 5, inc. GPC __________).
Infine
per quanto riguarda il suo atteggiamento verso il mondo esterno ed in particolare
verso le istituzioni, la Direzione ha posto in evidenza che “bei unvorhergesehene
Entscheidungen durch Behörden welche seine Person betreffen, fühlt er sich
stets ungerecht behandelt und spricht von einer politischen Verschwöhrung gegen
ihn und seiner Familie” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc.
GPC __________).
4.
Da
quanto agli atti emerge che RE 1, posto in un ambiente più aperto ma ancora sotto
controllo istituzionale ha avuto in maniera generale un’evoluzione positiva, integrandosi
bene nel proprio gruppo, instaurando un buon rapporto con il personale del penitenziario
e svolgendo il proprio lavoro (seppure limitato nel tempo a seguito del suo
infortunio) in modo soddisfacente, dimostrando altresì impegno nella ricerca di
un posto di lavoro. Ricerca tuttavia non andata a buon fine non per un’inagire
da parte delle autorità coinvolte (e nemmeno del reclamante stesso), bensì per
il pesante bagaglio di cui egli si deve far oggi carico conseguente al suo
passato scolastico, formativo, professionale e delinquenziale, in un mercato
del lavoro difficile.
Nel nuovo ambiente in esecuzione pena lui stesso, ha dichiarato
alla Direzione del penitenziario, di sentirsi più tranquillo e più a suo agio.
Tuttavia, nel periodo intercorso dopo la pronuncia
della prima decisione in merito alla liberazione condizionale, secondo quanto
rilevato dalla Direzione del carcere e dagli operatori sociali dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, anche nella nuova situazione più aperta, in RE 1
permangono le fragilità di carattere e i deficit personali, già presenti in
precedenza, e che continuano a preoccupare nell’ottica di una prognosi non
negativa circa la sua liberazione anticipata.
Se
dal lato lavorativo egli ha dimostrato costanza, diligenza, impegno e la capacità
di rispettare le regole valide in quest’ambito, dal lato sociale e ricreativo
egli ha ancora presentato delle serie difficoltà nel confrontarsi con gli altri.
Collocato nella nuova condizione della AWG il reclamante ha tenuto inizialmente
un comportamento sociale giudicato inappropriato, a tal punto che la Direzione
delle Strutture carcerarie è dovuta intervenire (in un’unica occasione) con un
chiaro richiamo, e solo da allora egli ha avuto un atteggiamento più positivo e
socievole. In caso di opinioni discordanti ancora emerge il suo carattere
testardo e facilmente si sente offeso, così che senza il pronto intervento dei
responsabili del gruppo AWG egli per la maggior parte non è in grado di riconoscere
il suo contributo nel far sorgere conflitti.
Ciò
appare molto preoccupante ove si pon mente che i gravi fatti di sangue alla
base della condanna di RE 1 sono scaturiti da una particolare violenza nel reclamante
che non ha trovato alcun tipo di giustificazione, stante che nell’ambito di una
manifestazione carnascialesca ha posto fine alla vita di un giovane inerme che
nulla di provocatorio aveva fatto.
Ancora
più grave appare tutto ciò se viene posto in relazione ad un soggetto, che
ancora oggi ha difficoltà ad assumere il proprio ruolo in tali fatti ed a
riconoscerlo verso la vittima, e che si ritiene essere sempre trattato
ingiustamente dalle autorità, e financo si considera essere oggetto di un
complotto politico ordito nei confronti suoi e dei suoi familiari.
Nella
situazione testé descritta, considerato il carattere rivendicativo e impulsivo di
RE 1 − che si ritiene piuttosto lui la vittima anziché il
possibile artefice di un conflitto in caso di divergenze di opinioni così da
richiedere la presenza stretta ed il pronto intervento di un organo di tipo
istituzionale nelle sue relazioni sociali − permane, anche a questo stadio dell’esecuzione della
pena, la sua pericolosità sociale.
A
tutt’oggi egli non ha acquisito una sufficiente stabilità, autonomia e
coscienza critica individuale, per affrontare le difficoltà e i problemi che
comporta la vita in libertà senza il rischio di recidivare. Difficoltà queste presenti
sia dal profilo professionale (in cui egli deve inserirsi, con i più sopra
visti deficit anche solo di tipo pratico e quotidiano, in un mercato del lavoro
critico caratterizzato da una forte richiesta di posti di lavoro ed una scarsa
offerta di un’adeguata occupazione per un giovane con un passato delinquenziale,
senza pregresse esperienze lavorative e senza una formazione conclusa), sia dal
profilo economico (senza entrate finanziarie sicure, vuoi per l’assenza di
un’attività lavorativa e vuoi per il limitato sostegno possibile da parte dei
genitori, laddove il padre è senza occupazione e con problemi di salute e la
madre ha un’occupazione stagionale nella ristorazione e per il resto controlla
la disoccupazione, tant’è che anche in questa sede il reclamante ha chiesto di
poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria), e sia da quello sociale (con
una scarsa rete di contatti e attività sociali che gli rendano meno avulso
l’ambiente esterno, a cui egli reagisce con comportamenti reattivi di difesa
che esprime con atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia fino ad
essere aggressivi).
Ciò
tanto più vale per il Ticino, in cui, come ha rilevato la Difesa stessa, egli deve
confrontarsi con un ambiente particolarmente difficoltoso se non ostile, stante
che il ricordo dei tragici fatti del febbraio 2008 è ancora molto vivo ed egli
è a tutt’oggi al centro dell’interesse mediatico e dell’opinione pubblica,
oltre che essere oggetto di lettere anonime dal contenuto offensivo e provocatorio.
In questa valutazione complessiva la prognosi in caso di una sua
liberazione condizionale a questo stadio dell’espiazione della pena non può non
essere che negativa circa il pericolo di recidiva, avverso un bene giuridico
importante qual è la vita e l’integrità fisica.
Di
conseguenza la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela
ed il reclamo deve essere respinto.
5.
La
giurisprudenza federale impone al giudice competente di esaminare se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da
norme di condotta, non sia più favorevole alla risocializzazione dell’agente, che
non l’esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015
consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4.).
Si
ritiene infatti che giunti a questo stadio, l’espiazione dell’ulteriore resto
di pena serve ad impedire la perpetrazione di nuovi reati durante tale periodo
ma non oltre, così che non deve essere un modo per semplicemente spostare il
problema della recidiva ad altra data, segnatamente a fine pena.
Dal
punto di vista della prevenzione speciale qualora la liberazione condizionale
offrisse dei vantaggi circa la duratura risoluzione o la disattivazione del
problema, che al contrario l’espiazione completa non offrirebbe, la prima
situazione (la liberazione condizionale) ha priorità sulla seconda (l’espiazione,
che in realtà non risolve il problema ma lo rimanda temporaneamente), in tutti
quei casi in cui tali vantaggi sono accertati e appaiono sensati. Nei casi in
cui l’espiazione del resto di pena minaccia soltanto di aggravare l’incapacità
dell’agente a tenere un comportamento conforme alle norme in libertà, la
liberazione condizionale accompagnata da appropriate norme di condotta e dall’assistenza
riabilitativa permette di evitare tali aspetti nocivi con un tempestivo e
graduale accompagnamento nella vita in libertà. Ciò comporta due ulteriori
vantaggi: da un lato il liberato condizionalmente è stimolato a rispettare le
norme di condotta impostegli poiché sa che in caso di un suo comportamento errato
si espone all’espiazione integrale della pena, e dall’altro lato l’autorità ha
la possibilità di intervenire nel caso in cui in libertà dovessero sorgere dei
problemi, ripristinando l’esecuzione della pena o impartendo nuove norme di
condotta di ordine sociale e terapeutico atte a risolvere o rendere inefficaci
tali problemi (DTF 124 IV 193 consid. 4.bb).
Questa
Corte auspica quindi che, giunti a questo stadio dell’esecuzione della pena, le
preposte autorità realizzino in tempi brevi un concreto e chiaro programma di
inserimento sociale e professionale del reclamante in un luogo ben definito prendendo
contatto con i competenti servizi e organi (e parrebbe che lo scritto 15.1.2016
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, prodotto dalla Difesa, vada in
questo senso), in modo che il giudice dei provvedimenti coercitivi in occasione
del prossimo termine utile per la valutazione della libertà condizionale, o se
del caso prima, vagli compiutamente se la concessione della liberazione anticipata
accompagnata dall’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e da precise norme di
condotta giusta l’art. 94 CP offre una migliore soluzione dal punto di vista
della prevenzione speciale (offrendo al reclamante un valido sostegno nei
deficit in lui riscontrati e migliorando altresì la sua prognosi circa il
rischio di recidiva) rispetto alla prospettiva di eseguire il resto di pena, ai
sensi della giurisprudenza più sopra descritta. In caso di rifiuto il
magistrato è inoltre tenuto ad esporne chiaramente i motivi.
6.
Il
reclamante ha chiesto anche in questa sede di poter beneficiare dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Essendo rimaste immutate le sue (ristrette) condizioni
economiche, già constatate nel precedente giudizio di questa Corte del
27.5.2015
(inc. CRP 60.2014.327), richiamate le ivi esposte considerazioni, e
visto che il gravame non appariva d’acchito privo di possibilità di successo,
anche in questa sede si giustifica l’assistenza di un legale, rispettivamente, la
concessione del beneficio del gratuito patrocinio, oltre il prescindere dal
prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86, 93 segg. CP, 379 segg., 439
CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante
è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 2'500.-- a titolo di indennità
per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera