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Decisione

60.2015.338

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di rivalutazione della concessione della liberazione condizionale. Pericolo di recidiva: prognosi sfavorevole per il bisogno di sostegno, i precedenti pe

11 aprile 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con

decisione 4.8.2014 questa Corte ha tolto

la limitazione geografica, che impediva a RE 1 di trascorrere i congedi in

territorio ticinese (inc. CRP 60.2013.342).

j. In

data 18.9.2014, dopo aver raccolto i preavvisi di rito, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha negato la liberazione condizionale a RE 1, ritenuta a quel

momento prematura sussistendo a suo avviso ancora un rischio di recidiva. Nel

contempo il magistrato ha confermato il collocamento del qui reclamante in carcere

aperto e lo ha posto al beneficio del regime del lavoro esterno (inc. GPC __________).

Contro

tale giudizio il 29.9.2014 RE 1 è insorto davanti a questa Corte.

k. Il

12.3.2015 RE 1 è stato trasferito nella “Aussenwohngruppe (AWG)” del carcere __________,

continuando a godere del regime dei congedi (iniziato il 27.6.2014), che

prevede − in base alle norme concordatarie − 2 uscite

di 5 ore al mese e 1 congedo di 56 ore ogni 6 settimane. Congedo questo che il

reclamante ha sempre trascorso in Ticino presso la propria famiglia (rapporto

2.7.2015 della Direzione del carcere __________, p. 2, inc. GPC __________).

l. In data 27.5.2015 questa Corte ha respinto il reclamo

29.9.2014 interposto da RE 1, avendo concluso per la sussistenza di una

prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva.

m. Aggravatosi

egli nel seguito davanti al Tribunale federale, con decisione 1.10.2015 l’Alta

Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto il giudizio di questa

Corte.

n. Nel frattempo avvicinatisi i termini di cui all’art. 86

cpv. 3 CP il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giugno 2015 ha dato avvio

alla procedura di rivalutazione della liberazione condizionale. Raccolti i rapporti

della Direzione del penitenziario __________, dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa come pure il parere della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, con decisione 15.9.2015 egli ha nuovamente rifiutato a RE 1 la

concessione della liberazione condizionale.

In

particolare il magistrato, richiamate la sua precedente decisione del 18.9.2014

− di cui ha riportato in esteso le motivazioni −, la

decisione del 27.5.2015 di questa Corte, i preavvisi delle competenti autorità

da lui interpellate − dei quali ha ripreso dei passaggi e/o le conclusioni − e preso

atto delle osservazioni scritte formulate dal qui reclamante (avendo quest’ultimo

rinunciato ad essere sentito di persona),

ha valutato la sussistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di

recidiva in caso di rilascio anticipato. Ciò pure nell’eventualità di una

liberazione condizionale sostenuta da assistenza riabilitativa e sottoposta a

delle norme di condotta. Infatti per il giudice, malgrado la buona integrazione

di RE 1 nel nuovo regime di lavoro esterno (AWG-Gruppe), la valutazione

positiva del lavoro svolto nell’ambito dell’attività agricola in seno al

penitenziario __________, l’esito negativo dei test tesi a verificare il

consumo di alcolici e di sostanze stupefacenti e nonostante il comportamento

adeguato e cooperativo del reclamante nei confronti del personale dell’istituto

penale, continuerebbero ad emergere “gli aspetti, più preoccupanti, dalla personalità

di RE 1 legati alla sua testardaggine ed alla sua incapacità ad assumersi le

proprie responsabilità in occasione di conflitti e diverbi ed anche ad

accettare le decisioni delle autorità di esecuzione della pena, che considera

come delle ingiustizie, sentendosi vittima di una congiura” (decisione

15.9.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________).

Inoltre

per il giudice il qui reclamante non sembrerebbe “aver ancora acquisito il

necessario grado di sicurezza per una vita integrata sociale ed autonoma e questo

a motivo delle sue fragilità e difficoltà da ricondurre in particolare ai comportamenti

reattivi di difesa verso un esterno problematico, che si esprimerebbe con

atteggiamenti anche di carattere aggressivo”, come pure sarebbe altresì riscontrabile

“la difficoltà di RE 1 ad assumere il proprio ruolo nel crimine commesso e

riconoscerlo verso la vittima” (decisione 15.9.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC

__________).

Il

magistrato ha dipoi constatato che nel periodo successivo al suo giudizio di data

18.9.2014 il qui reclamante non è riuscito a trovare un posto per concludere

l’apprendistato di montatore di impianti sanitari e nemmeno un qualsiasi altro

contratto di lavoro, come pure non si è concretizzato quello “dato per certo

al momento della decisione sulla liberazione condizionale con la ditta __________”

(decisione 15.09.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________). Situazione di stallo

questa, ha egli rilevato sulla base del rapporto stilato dai responsabili

dell’istituto penale __________, da ricondurre all’assenza di ogni esperienza

lavorativa, alla mancata conclusione di un apprendistato ed al passato

delinquenziale del qui reclamante.

Il

giudice ha altresì evidenziato di non disporre di alcun elemento oggettivo in

grado di inficiare la fondatezza e la validità del parere espresso dalla Commissione

per l’esame dei condannati pericolosi e di pertanto condividere le conclusioni

della stessa, ossia il permanere della pericolosità sociale di RE 1. Pericolosità,

che, a giudizio del magistrato, non può essere contenuta da misure alternative

alla detenzione in corso.

Ha

concluso dando rilievo al fatto che il qui reclamante “deve effettuare uno

sforzo decisamente importante per tentare di colmare il gap negativo che lui

solo si è scavato con il suo scellerato comportamento, negli scorsi anni” e

che per trovare una collocazione nel mondo del lavoro deve “progredire anche

sul piano personale, abbandonando i comportamenti aggressivi e rivendicativi,

assumendosi le proprie responsabilità (anche rispetto al grave reato commesso)

senza continuamente gettare la responsabilità su altri degli errori personali e

sviluppando una coscienza critica individuale” (decisione 15.9.2015 del

GPC, p. 6, inc. GPC __________). D’altronde tali obiettivi vengono pure indicati

dal PES e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, come mete da raggiungere

prima di procedere ad una liberazione condizionale, che allo stadio attuale,

appare in definitva, a suo avviso, ancora prematura.

o. Con

gravame 28/29.9.2015 RE 1 insorge avverso la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento

della stessa e quindi la concessione della liberazione condizionale con

l’immediata scarcerazione.

In

modo particolare il reclamante esordisce ricordando le conclusioni esposte

nella decisione 27.5.2015 di questa Corte, secondo cui, in buona sostanza, in

occasione della rivalutazione della liberazione condizionale dovranno essere

accuratamente accertati i motivi di un eventuale ritardo nella progressione e

lo svolgimento degli alleggerimenti di pena concessi dopo l’ultimo giudizio

(negativo) del giudice dei provvedimenti coercitivi in merito alla liberazione

anticipata.

Riprendendo

per esteso alcuni passaggi dei considerandi alla base della decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi, qui impugnata, e ricordate le norme e la

giurisprudenza applicabili, pone in evidenza il buon comportamento tenuto in

esecuzione di pena nel corso dell’ultimo anno di detenzione, ad esclusione

dell’ammonimento che sarebbe stato pronunciato nei suoi confronti in data

22.1.2015, ma a proposito del quale, non essendovi alcuna traccia negli atti, gli

sarebbe impossibile formulare eventuali osservazioni.

Rileva

altresì il buon decorso di esecuzione della pena, stante la rapida integrazione

nel gruppo AWG, il buon rapporto costruito con gli altri detenuti, segnatamente

l’atteggiamento più rilassato, positivo ed amichevole dopo il suddetto ammonimento

− anche nei confronti del personale del penitenziario −, l’esito

negativo dei test dell’alcol e delle urine eseguiti secondo il principio di casualità

nonché lo svolgimento dei congedi concessigli senza lamentele di sorta.

Situazione questa attestata sia dalla Direzione del penitenziario __________ (che

in esito al proprio rapporto, senza formulare un preavviso positivo o negativo,

chiede di decidere sul rilascio condizionato del reclamante sulla base delle

loro osservazioni e dell’intero incarto), e sia dall’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa che ha infatti accertato un’evoluzione positiva nel comportamento

del reclamante.

Contestualizza

la propria asserzione secondo cui egli si sentirebbe oggetto di una congiura

politica, mettendola in relazione al rifiuto di concedere l’attinenza comunale

alla madre e producendo una lettera anonima indirizzata alla difesa a proposito

di tale questione, in cui vengono espressi degli epiteti e degli apprezzamenti

negativi circa l’origine straniera della naturalizzanda e del qui reclamante

così come del patrocinatore di quest’ultimo.

Riconduce

a “reazioni del tutto normali e comprensibili, a maggior ragione se si

considera la particolare situazione in cui si trova il ricorrente e più in

generale qualsiasi detenuto posto nelle sue condizioni”, le osservazioni esternate

dal giudice dei provvedimenti coercitivi (riprese dal rapporto allestito

dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa) circa le ancora presenti fragilità

di carattere e difficoltà del reclamante ad assumere le proprie responsabilità

nei confronti della vittima e ad affrontare “un esterno problematico

(minaccioso)”, che, a mente del magistrato, il detenuto esprimerebbe con

atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia e persino aggressività

(reclamo 28/29.9.2015, p. 10-11, AI 1).

Chiede

il chiarimento delle conclusioni dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa,

laddove esprime preavviso favorevole alla liberazione “in tempi non troppo

dilatati”, ritenuto che non sarebbe chiaro se detto Ufficio si

determinerebbe in funzione di una prognosi favorevole rispettivamente di una

prognosi non sfavorevole.

Pone

in risalto i continui sforzi da lui profusi nella ricerca di un posto di

lavoro.

Contesta

l’esistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, che il

giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe al contrario ritenuto senza

fondarla su elementi oggettivi. Rileva del pari come la decisione qui impugnata

non indicherebbe i motivi per cui nemmeno una liberazione condizionale

assortita da norme di condotta e sostenuta da assistenza riabilitativa sarebbe possibile.

Sostiene

che il preavviso (negativo) espresso dalla Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi non sarebbe oggettivo in relazione all’impegno profuso

dal ricorrente nella ricerca di un impiego. Come pure contesta le conclusioni

di detta Commissione circa la pericolosità sociale del reclamante, evidenziando

altresì un’incongruenza, laddove, da un lato, la Commissione conclude per la

sussistenza di una pericolosità sociale e, dall’altro lato, ritiene necessario far

esperire accertamenti peritali in tal senso, posto che nemmeno in vista del

giudizio di primo grado detta necessità è stata rilevata.

Postula

infine la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

p. Con osservazioni 8/9.10.2015 il giudice dei

provvedimenti coercitivi si riconferma integralmente nelle proprie

argomentazioni e conclusioni, evidenziando come nel testo del reclamo non vi

sia “nessuna traccia di un qualsiasi ravvedimento personale e di una

qualsiasi capacità introspettiva in relazione alle conseguenze del grave atto

da lui commesso” (osservazioni 8/9.10.2015, p. 1, AI 4) e sottolineando il

carattere rivendicativo, freddo e superficiale del reclamante, che riverserebbe

sugli altri le proprie colpe. Così che in tali circostanze “un’eventuale liberazione

condizionale, prima ancora della messa alla prova di RE 1 in regime di lavoro

esterno e di lavoro e alloggio esterno, non può trovare applicazione” (osservazioni

8/9.10.2015, p. 2, AI 4).

q. In

sede di replica la difesa, con scritto 15/16.10.2015, ha evidenziato come

l’esame circa la rivalutazione della concessione della liberazione condizionale

“deve essere effettuto tenendo in particolare conto del comportamento di RE

1 successivamente all’ultima decisione negativa sulla concessione della

liberazione condizionale” (scritto 15/16.10.2015, p. 1, AI 6). Essa ha

inoltre sostenuto la propria obiettività nel citare i passaggi dei rapporti

acquisiti agli atti delle autorità intervenute.

Infine ha asserito che i fatti alla base della

condanna non sono stati dimenticati, e che, comunque −

riprendendo un passaggio del preavviso dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa − la difficoltà ancora presente nel reclamante di assumere

il proprio ruolo e riconoscerlo verso la vittima non sarebbe rilevante dal

punto di vista della recidiva, a fronte dei progressi rilevati.

r. Delle

ulteriori argomentazioni così come della duplica si dirà, laddove necessario,

in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni

la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e

delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −

in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni

relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrato

il 28/29.9.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 15.9.2015 del

giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata il

16.9

, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv.

1.

lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha scontato

i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente

lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della

pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o

delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

L’art.

87.

cpv. 1 CP stabilisce inoltre che al liberato condizionalmente è imposto un

periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non

può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.

Per

la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola

un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87

cpv. 2 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre condizioni: il

detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.1.2007, si è passati dall'esigenza di una

prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una

prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015 consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013 consid. 2.1.;6B_451/2012 del 29.10.2012 consid.

3.1

;6B_900/2010 del 20.12.2010 consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), così

che non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in

libertà, ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o

delitti. Ciò che rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale

costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione (decisione TF 6B_684/2015

dell’1.10.2015 consid. 4.2.).

Come

ancora recentemente confermato dall’Alta Corte, la prognosi relativa al

comportamento futuro del detenuto deve essere formulata procedendo ad una

valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità

e del suo comportamento durante l’esecuzione della pena, come pure del suo

nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto del reato, del suo eventuale

miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione

(decisione TF 6B_684/2015 dell’1.10.2015 consid. 4.2.; DTF 133 IV 201 consid.

2.3

; 124 IV 193 consid. 3.).

Per determinare se è possibile correre il rischio di

recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva,

bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato

venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato.

Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore

ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al

caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.).

Di fronte a pene privative della libertà di durata

limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,

rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente

scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata

dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione

TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.; 124 IV 193 consid. 4.).

3.

3.1.

Anche in (questa) sede di rivalutazione della concessione

della liberazione condizionale l’unico punto di contestazione è la valutazione

di una prognosi non negativa circa un concreto pericolo di recidiva in caso di

liberazione anticipata, fondato sulla pericolosità del qui reclamante, che per

il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe dato, mentre che la difesa lo nega,

non fondandosi lo stesso, a suo avviso, su sufficienti elementi oggettivi.

Pacifici − e nemmeno contestati − sono infatti, nel caso in

esame, gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 86 CP.

In

data 2.10.2014 il detenuto ha raggiunto i 2/3 dell’esecuzione della pena, e il

primo giudizio (negativo) in punto alla concessione della liberazione condizionale

risale al 18.9.2014.

L’ulteriore

nuovo severo richiamo del 22.1.2015 pronunciato dalla Direzione delle strutture

carcerarie __________ nei confronti del qui reclamante − in cui

gli viene rimproverata un’attitudine rivendicativa al limite delle regole e

dell’educazione −, non è di una gravità tale da avere valenza autonoma

per escludere la liberazione condizionale, secondo quanto stabilito dalla

giurisprudenza dell’Alta Corte e dei lavori preparatori relativi alla revisione

della parte generale del CP (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.; Messaggio del CF

del 21.9.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3.2

La

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi interpellata dal giudice dei

provvedimenti coercitivi, in data 3.9.2015 ha, in modo lapidario, espresso

preavviso negativo alla liberazione condizionale “poiché, senza un lavoro e

senza un alloggio, in un contesto famigliare comunque collusivo e in uno

sociale (quello della regione dove si trova attualmente) a lui avulso, senza

una rete sociale solida pronto ad accoglierlo, permane la pericolosità del

soggetto” (preavviso 3.9.2015 della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, allegato 16, p. 2, inc. GPC __________).

Essa

ha in buona sostanza rilevato che, nel periodo successivo al maggio 2015 (data

della decisione di questa Corte in merito alla prima procedura volta alla

concessione della liberazione anticipata), nei fatti non sarebbero emerse

novità, nel senso che il reclamante non avrebbe ancora un lavoro e nemmeno

avrebbe fatto degli sforzi particolari per procacciarsene uno. In lui permarrebbero

i tratti rivendicativi e acritici, come pure avrebbe continuato ad avere un

comportamento poco incline alle regole (anche avuto riguardo al nuovo richiamo

del gennaio 2015) e opportunistico, e non si renderebbe conto di essere il solo

responsabile del suo difficile percorso nell’esecuzione della pena, tant’è che il

reclamante avrebbe sostenuto di essere vittima di una “cospirazione politica”

contro di lui e della sua famiglia. Tutto ciò, secondo la Commissione,

suggerirebbe la necessità, in vista di una rivalutazione ex art. 86 CP, di

esperire degli “accertamenti peritali in punto alla sua pericolosità, tenuto

conto del fatto che, appunto, tutti i fallimenti sin qui inanellati nell’ambito

dell’esecuzione della pena, sono riconducibili alle gravi difficoltà del

condannato di stare alle regole” (preavviso 3.9.2015 della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi, allegato 16, p. 2, inc. GPC __________).

3.3

L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa dal canto suo in data 21.7.2015 ha dato un

preavviso “di principio” favorevole “ad una liberazione in tempi non

troppo dilatati, ma condizionati dall’integrazione lavorativa, dalla

definizione del luogo del reinserimento sociale in particolare tramite

l’alloggio e l’aggancio con referenti/servizi di sostegno”, aggiungendo altresì

che “in linea generale stimiamo che le condizioni per una liberazione

possono essere date dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi sul

posto di lavoro, dei quali uno in regime di lavoro esterno e due di alloggio

esterno” (preavviso 21.7.2015, p. 2, allegato 6, inc. GPC __________).

Quali condizioni particolari ha posto: un contratto di lavoro a tempo

indeterminato e l’obbligo di continuità dell’attività professionale, un

alloggio proprio, l’affidamento all’assistenza riabilitativa con seguito di

sostegno socio-educativo, il divieto di contattare la cerchia famigliare o di

amicizia della vittima.

In buona sostanza gli operatori di detto Ufficio hanno constatato un’evoluzione

generale positiva nel comportamento del qui reclamante e nell’attitudine e approccio

verso il suo futuro, in particolare dopo il severo richiamo impartitogli dalla

Direzione del carcere il 22.1.2015, con cui gli veniva rimproverata “l’attitudine

rivendicativa al limite delle regole e dell’educazione” e gli veniva

intimato “di assumere un comportamento più collaborativo, rispettoso e

consono” (preavviso 21.7.2015, p. 2, allegato 6, inc. GPC __________). Hanno

valutato buona l’evoluzione del programma dei congedi con i rientri in Ticino,

come pure buono il supporto familiare, sempre presente ma anche troppo

protettivo. Hanno invece considerato carente la rete sociale esterna mentre hanno

constatato come il reclamante, negli ultimi mesi precedenti il loro rapporto, è

stato molto determinato e attivo nella ricerca di un posto di lavoro.

Sulla

base di tutto ciò l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha evidenziato che “il

percorso in esecuzione, segnato da momenti di progressione e regressione, da evoluzioni e

regressioni, ha messo in luce le capacità dell’interessato, ma anche le

fragilità e difficoltà. Notiamo a questo proposito, come i cambiamenti, riconducibili

in esecuzione di pena alle aperture con il corollario di nuovi luoghi di vita e

di riferimento, acuiscano e creino insicurezza ed ansia, percezioni alle quali

l’interessato risponde con chiusura su sé stesso e comportamenti reattivi di

difesa verso un esterno problematico (minaccioso) che esprime con atteggiamenti

di messa a distanza, mancanza di fiducia fino anche ad essere aggressivi” (preavviso 21.7.2015, p. 3, allegato 6, inc. GPC

400.2015

). La fase progressiva di RE 1 verso una maggiore

responsabilizzazione ed autonomia sarebbe, a mente dell’Ufficio, in evoluzione

positiva ma “è agli esordi e lungi dall’essere conclusa”, così da

ritenere che “una prognosi positiva o non negativa nel caso

dell’interessato, sia funzione dell’acquisizione di stabilità, sicurezza e

fiducia in sé stesso e le proprie risorse, struttura e assunzione di una

coscienza critica individuale, slegata da condizionamenti esterni (famiglia -

amici o gruppo di amici - istituzione)” (preavviso 21.7.2015, p. 4, allegato

6, inc. GPC 400.2015.38).

Infine

ha rilevato ancora la presenza nel reclamante della difficoltà di assumere il

proprio ruolo e di riconoscerlo verso la vittima, “anche se non forzatamente

ha la medesima rilevanza nel rischio di recidiva a fronte dei progressi

rilevati” (preavviso 21.7.2015, p. 4, allegato 6, inc. GPC 400.2015.38).

3.4

Il

rapporto 2.7.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie __________, in modo

del tutto acritico, fa stato della situazione di RE 1 nel periodo successivo al

21.7.2014

(data dell’ultimo rapporto) e particolarmente del periodo dopo il di

lui inserimento il 12.3.2015 nella “Aussenwohngruppe (AWG)” della sezione

aperta del carcere __________. Infatti conclude senza dare un preavviso

positivo o negativo in merito alla liberazione condizionale, bensì invitando a

prendere una decisione al proposito sulla base di quanto esposto e di tutto

quanto agli atti (“Wir bitten Sie bezüglich seiner bedingten Entlassung auf

dem Hintergrund unserer Ausführungen sowie gemäss der gesamten Aktenlage zu

entscheiden”, Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________).

La

Direzione del carcere __________ ha innanzitutto evidenziato come RE 1 si sia

velocemente inserito nel suo gruppo AWG, costruendo un buon contatto con i

codetenuti nonché rapporti amichevoli e cooperativi con il personale dell’istituto

penale, tant’è che l’interessato avrebbe dichiarato di sentirsi più tranquillo

(“ruhiger”) ed equilibrato (“ausgeglichener”) rispetto ai primi mesi trascorsi nella sezione centrale (“Zentralanstalt”)

del medesimo penitenziario.

I permessi di uscita (svolti nei dintorni del penitenziario, accompagnato

dal padre) e i congedi (trascorsi in Ticino presso la sua famiglia), di cui il

qui reclamante dal 27.6.2014 ha goduto, si sono svolti senza dar adito ad

alcuna reclamazione.

A causa di una frattura al ginocchio procuratasi giocando a calcio, da

metà ottobre 2014 fino alla fine di marzo 2015, RE 1 è stato inabile al lavoro

dapprima al 100% e poi al 50%. Solo da aprile 2015 egli ha potuto riprendere la

propria occupazione nel settore agricolo dell’istituto penale, svolgendola nondimeno

con soddisfazione dei responsabili, essendosi egli dimostrato puntuale,

diligente, disponibile e ben integrato nel proprio gruppo.

Sull’arco di all’incirca due mesi, a partire dal 30.4.2015, in accordo

con l’operatrice sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ticinese,

egli è stato sottoposto sporadicamente e casualmente a dei test dell’alcool ed

al controllo delle urine, ai quali egli è sempre risultato negativo.

La Difesa in questa sede ha prodotto tutta una serie di lettere di candidature

spontanee a numerosi datori di lavoro nel Canton __________. Invero solo sei

scritti, datati tutti 25.5.2015, costituiscono delle nuove ricerche di lavoro;

tutte le altre, risalenti al 2013, in realtà concernono il periodo d’esecuzione

precedente la prima domanda di liberazione condizionale. Al di là di ciò, si da

atto che la Direzione delle Strutture carcerarie __________ ha evidenziato come

RE 1, in collaborazione con i responsabili del gruppo AWG, ha dato prova di grandi

sforzi per trovare un posto di lavoro, allestendo ed aggiornando un dossier di

candidature, e contattando telefonicamente dei datori di lavoro.

La

sua ricerca non ha tuttavia avuto esito positivo né per trovare entro agosto

2015.

un posto per il prosieguo del suo apprendistato né per un’occupazione generica

nel mercato del lavoro. La Direzione ha al proposito precisato come sia

estremamente difficile per RE 1, oggi ventiseienne, senza esperienza lavorativa,

senza aver concluso un tirocinio e con un passato delinquenziale, trovare un

impiego appropriato. A ciò si aggiunge il fatto che il reclamante ha difficoltà

ad affrontare il suo attuale stato detentivo, che cerca di tenere nascosto ai

potenziali datori di lavoro, ma che nell’ambito del lavoro esterno deve loro essere

reso noto.

In

conclusione la Direzione ha attestato per quanto riguarda il comportamento in

generale di RE 1 un’evoluzione positiva, in quanto accetta le regole

impostegli, è educato, lavora in modo cooperativo, diligente ed impegnato in

seno al suo gruppo AWG con soddisfazione dei responsabili.

Nel

contempo però essa ha evidenziato una serie di situazioni, in cui il reclamante

presenta, sia dal profilo delle questioni pratiche di tutti i giorni e sia da

quello personale e sociale, delle lacune importanti, per le quali egli

necessita una stretta assistenza ed un sostegno per affrontarle, malgrado il di

lui impegno. Segnatamente la Direzione ha segnalato che RE 1 presenta dei

deficit, per i quali egli “benötigt in vielen Bereichen eine eng geführte

Betreuung sowie auch Unterstützung in seinen alltäglichen Sachgeschäften”

(Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________). Per quanto

attiene alle ricerche di lavoro, pur avendole egli condotte in parte

autonomamente e tempestivamente, “jedoch muss ihm praktisch jeder Schritt

vorerst genau erklärt werden”, stante che “diesbezüglich hat er unter

anderem durch seine lange Vollzugszeit einige Defizite vorzuweisen” (Führungsbericht

2.7

, p. 2, allegato 5, inc. GPC __________). Anche per semplicemente poter

far capo ai mezzi moderni di comunicazione come computer, Internet o persino il

cellulare egli si dimostra “dabei sehr unbeholfen und benötigt von unserer

Seite auch da viel Unterstützung” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato

5, inc. GPC __________).

In relazione al suo comportamento sociale all’interno del gruppo AWG durante

il tempo libero la Direzione ha constatato nel reclamante ancora delle

difficoltà caratteriali che hanno richiesto il pronto intervento dei responsabili

del gruppo, al fine di sedare sul nascere dei conflitti. Segnatamente essa ha

riferito che “bei Meinungsverschiedenheiten mit anderen Gefangenen zeigt

sich RE 1 weiterhin von seiner dickköpfigen Seite und ist dann anschliessend

oft beleidigt. Ohne diverse Interventionen seitens der AWG-Leitung erkennt er

seinen Beitrag zu Konflikten in der AWG grösstenteils nicht” (Führungsbericht

2.7

, p. 2, allegato 5, inc. GPC __________).

Infine

per quanto riguarda il suo atteggiamento verso il mondo esterno ed in particolare

verso le istituzioni, la Direzione ha posto in evidenza che “bei unvorhergesehene

Entscheidungen durch Behörden welche seine Person betreffen, fühlt er sich

stets ungerecht behandelt und spricht von einer politischen Verschwöhrung gegen

ihn und seiner Familie” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc.

GPC __________).

4.

Da

quanto agli atti emerge che RE 1, posto in un ambiente più aperto ma ancora sotto

controllo istituzionale ha avuto in maniera generale un’evoluzione positiva, integrandosi

bene nel proprio gruppo, instaurando un buon rapporto con il personale del penitenziario

e svolgendo il proprio lavoro (seppure limitato nel tempo a seguito del suo

infortunio) in modo soddisfacente, dimostrando altresì impegno nella ricerca di

un posto di lavoro. Ricerca tuttavia non andata a buon fine non per un’inagire

da parte delle autorità coinvolte (e nemmeno del reclamante stesso), bensì per

il pesante bagaglio di cui egli si deve far oggi carico conseguente al suo

passato scolastico, formativo, professionale e delinquenziale, in un mercato

del lavoro difficile.

Nel nuovo ambiente in esecuzione pena lui stesso, ha dichiarato

alla Direzione del penitenziario, di sentirsi più tranquillo e più a suo agio.

Tuttavia, nel periodo intercorso dopo la pronuncia

della prima decisione in merito alla liberazione condizionale, secondo quanto

rilevato dalla Direzione del carcere e dagli operatori sociali dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, anche nella nuova situazione più aperta, in RE 1

permangono le fragilità di carattere e i deficit personali, già presenti in

precedenza, e che continuano a preoccupare nell’ottica di una prognosi non

negativa circa la sua liberazione anticipata.

Se

dal lato lavorativo egli ha dimostrato costanza, diligenza, impegno e la capacità

di rispettare le regole valide in quest’ambito, dal lato sociale e ricreativo

egli ha ancora presentato delle serie difficoltà nel confrontarsi con gli altri.

Collocato nella nuova condizione della AWG il reclamante ha tenuto inizialmente

un comportamento sociale giudicato inappropriato, a tal punto che la Direzione

delle Strutture carcerarie è dovuta intervenire (in un’unica occasione) con un

chiaro richiamo, e solo da allora egli ha avuto un atteggiamento più positivo e

socievole. In caso di opinioni discordanti ancora emerge il suo carattere

testardo e facilmente si sente offeso, così che senza il pronto intervento dei

responsabili del gruppo AWG egli per la maggior parte non è in grado di riconoscere

il suo contributo nel far sorgere conflitti.

Ciò

appare molto preoccupante ove si pon mente che i gravi fatti di sangue alla

base della condanna di RE 1 sono scaturiti da una particolare violenza nel reclamante

che non ha trovato alcun tipo di giustificazione, stante che nell’ambito di una

manifestazione carnascialesca ha posto fine alla vita di un giovane inerme che

nulla di provocatorio aveva fatto.

Ancora

più grave appare tutto ciò se viene posto in relazione ad un soggetto, che

ancora oggi ha difficoltà ad assumere il proprio ruolo in tali fatti ed a

riconoscerlo verso la vittima, e che si ritiene essere sempre trattato

ingiustamente dalle autorità, e financo si considera essere oggetto di un

complotto politico ordito nei confronti suoi e dei suoi familiari.

Nella

situazione testé descritta, considerato il carattere rivendicativo e impulsivo di

RE 1 − che si ritiene piuttosto lui la vittima anziché il

possibile artefice di un conflitto in caso di divergenze di opinioni così da

richiedere la presenza stretta ed il pronto intervento di un organo di tipo

istituzionale nelle sue relazioni sociali − permane, anche a questo stadio dell’esecuzione della

pena, la sua pericolosità sociale.

A

tutt’oggi egli non ha acquisito una sufficiente stabilità, autonomia e

coscienza critica individuale, per affrontare le difficoltà e i problemi che

comporta la vita in libertà senza il rischio di recidivare. Difficoltà queste presenti

sia dal profilo professionale (in cui egli deve inserirsi, con i più sopra

visti deficit anche solo di tipo pratico e quotidiano, in un mercato del lavoro

critico caratterizzato da una forte richiesta di posti di lavoro ed una scarsa

offerta di un’adeguata occupazione per un giovane con un passato delinquenziale,

senza pregresse esperienze lavorative e senza una formazione conclusa), sia dal

profilo economico (senza entrate finanziarie sicure, vuoi per l’assenza di

un’attività lavorativa e vuoi per il limitato sostegno possibile da parte dei

genitori, laddove il padre è senza occupazione e con problemi di salute e la

madre ha un’occupazione stagionale nella ristorazione e per il resto controlla

la disoccupazione, tant’è che anche in questa sede il reclamante ha chiesto di

poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria), e sia da quello sociale (con

una scarsa rete di contatti e attività sociali che gli rendano meno avulso

l’ambiente esterno, a cui egli reagisce con comportamenti reattivi di difesa

che esprime con atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia fino ad

essere aggressivi).

Ciò

tanto più vale per il Ticino, in cui, come ha rilevato la Difesa stessa, egli deve

confrontarsi con un ambiente particolarmente difficoltoso se non ostile, stante

che il ricordo dei tragici fatti del febbraio 2008 è ancora molto vivo ed egli

è a tutt’oggi al centro dell’interesse mediatico e dell’opinione pubblica,

oltre che essere oggetto di lettere anonime dal contenuto offensivo e provocatorio.

In questa valutazione complessiva la prognosi in caso di una sua

liberazione condizionale a questo stadio dell’espiazione della pena non può non

essere che negativa circa il pericolo di recidiva, avverso un bene giuridico

importante qual è la vita e l’integrità fisica.

Di

conseguenza la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela

ed il reclamo deve essere respinto.

5.

La

giurisprudenza federale impone al giudice competente di esaminare se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

norme di condotta, non sia più favorevole alla risocializzazione dell’agente, che

non l’esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4.).

Si

ritiene infatti che giunti a questo stadio, l’espiazione dell’ulteriore resto

di pena serve ad impedire la perpetrazione di nuovi reati durante tale periodo

ma non oltre, così che non deve essere un modo per semplicemente spostare il

problema della recidiva ad altra data, segnatamente a fine pena.

Dal

punto di vista della prevenzione speciale qualora la liberazione condizionale

offrisse dei vantaggi circa la duratura risoluzione o la disattivazione del

problema, che al contrario l’espiazione completa non offrirebbe, la prima

situazione (la liberazione condizionale) ha priorità sulla seconda (l’espiazione,

che in realtà non risolve il problema ma lo rimanda temporaneamente), in tutti

quei casi in cui tali vantaggi sono accertati e appaiono sensati. Nei casi in

cui l’espiazione del resto di pena minaccia soltanto di aggravare l’incapacità

dell’agente a tenere un comportamento conforme alle norme in libertà, la

liberazione condizionale accompagnata da appropriate norme di condotta e dall’assistenza

riabilitativa permette di evitare tali aspetti nocivi con un tempestivo e

graduale accompagnamento nella vita in libertà. Ciò comporta due ulteriori

vantaggi: da un lato il liberato condizionalmente è stimolato a rispettare le

norme di condotta impostegli poiché sa che in caso di un suo comportamento errato

si espone all’espiazione integrale della pena, e dall’altro lato l’autorità ha

la possibilità di intervenire nel caso in cui in libertà dovessero sorgere dei

problemi, ripristinando l’esecuzione della pena o impartendo nuove norme di

condotta di ordine sociale e terapeutico atte a risolvere o rendere inefficaci

tali problemi (DTF 124 IV 193 consid. 4.bb).

Questa

Corte auspica quindi che, giunti a questo stadio dell’esecuzione della pena, le

preposte autorità realizzino in tempi brevi un concreto e chiaro programma di

inserimento sociale e professionale del reclamante in un luogo ben definito prendendo

contatto con i competenti servizi e organi (e parrebbe che lo scritto 15.1.2016

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, prodotto dalla Difesa, vada in

questo senso), in modo che il giudice dei provvedimenti coercitivi in occasione

del prossimo termine utile per la valutazione della libertà condizionale, o se

del caso prima, vagli compiutamente se la concessione della liberazione anticipata

accompagnata dall’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e da precise norme di

condotta giusta l’art. 94 CP offre una migliore soluzione dal punto di vista

della prevenzione speciale (offrendo al reclamante un valido sostegno nei

deficit in lui riscontrati e migliorando altresì la sua prognosi circa il

rischio di recidiva) rispetto alla prospettiva di eseguire il resto di pena, ai

sensi della giurisprudenza più sopra descritta. In caso di rifiuto il

magistrato è inoltre tenuto ad esporne chiaramente i motivi.

6.

Il

reclamante ha chiesto anche in questa sede di poter beneficiare dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Essendo rimaste immutate le sue (ristrette) condizioni

economiche, già constatate nel precedente giudizio di questa Corte del

27.5.2015

(inc. CRP 60.2014.327), richiamate le ivi esposte considerazioni, e

visto che il gravame non appariva d’acchito privo di possibilità di successo,

anche in questa sede si giustifica l’assistenza di un legale, rispettivamente, la

concessione del beneficio del gratuito patrocinio, oltre il prescindere dal

prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86, 93 segg. CP, 379 segg., 439

CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante

è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 2'500.-- a titolo di indennità

per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera