60.2015.34
Istanza di ispezione degli atti. Servizio centrale dello stato civile quale istante
26 febbraio 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.34
Lugano
26 febbraio 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.02.2014/27.01.2015 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un certificato medico attestante il decesso di una persona per completare il
relativo incarto;
premesso che la richiesta datata 26.02.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 27.02.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte soltanto il 27.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________ PI 2 (__________) è stato rinvenuto privo di vita nel salotto della
sua abitazione ubicata a __________. A seguito di ciò è stato aperto d’ufficio un
procedimento penale per accertare l’esatta causa del suo decesso. In data __________
l’Istituto cantonale di patologia di __________ ha allestito, su incarico
dell’allora sostituto procuratore pubblico Luca Marcellini, il relativo
rapporto, che è stato trasmesso al Ministero pubblico il giorno successivo.
L’incarto penale è poi stato archiviato (ABB __________).
2. Con
la presente richiesta il IS 1, per il tramite dell’Ufficiale responsabile, con
riferimento al decesso di PI 2, afferma in particolare che l’allora Ufficiale
dello stato civile di __________ avrebbe omesso di documentare la sua morte
nell’apposito registro e che agli atti non risulterebbe alcun certificato medico
debitamente sottoscritto attestante il suo decesso.
Visti
la particolarità della fattispecie, la natura e la finalità della presente
istanza, questa Corte ha rinunciato ad interpellare gli eredi di ┼PI 2 per
presentare eventuali osservazioni in merito all’istanza.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27
CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente richiesta
– è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del IS
1 ad ottenere la trasmissione, in copia, del certificato medico manoscritto allestito
il __________ dal dr. med. __________ attestante il decesso di PI 2, il cui
contenuto appare sufficiente per completare l’incarto in questione.
Di
conseguenza il citato certificato medico viene trasmesso, in copia, al IS 1 unitamente
alla presente decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese in considerazione della natura e della finalità
della presente richiesta.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera