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Decisione

60.2015.346

Istanza di ispezione degli atti. Municipio quale istante

27 novembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

la presente istanza (trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art.

62 cpv. 4 LOG, a questa Corte) il RA 1, quale autorità di nomina di PI 2 (__________),

docente presso la scuola elementare di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione

di un’eventuale decisione emanata a carico di quest’ultimo nell’ambito del

procedimento penale di cui all’incarto MP __________, essendo i fatti accaduti

in stretta connessione con la sua attività professionale.

b. Con

le sue osservazioni 15/16.10.2015 il patrocinatore di PI 2 chiede in particolare

al RA 1 di chiarire, con la dovuta precisione, l’interesse giuridico legittimo

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, in modo tale da potersi esprimere in merito.

Postula, in via principale, di annullare il termine di dieci giorni

assegnatogli per presentare eventuali osservazioni fintanto che il Municipio

non avrà completato la sua istanza; in via subordinata, di prorogare di

ulteriori dieci giorni il termine assegnatogli.

c. Con

replica 27/28.10.2015 il RA 1 ribadisce che, quale autorità di nomina, ritiene

di avere un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto della

decisione, nel frattempo passata in giudicato, emanata a carico di PI 2.

A

sostegno della sua richiesta precisa che i fatti all’origine del procedimento penale

sarebbero avvenuti durante l’attività scolastica e che sarebbe pendente un

procedimento amministravo disciplinare a carico dello stesso docente per fatti

che potrebbero essere analoghi. Si rimette in ogni caso al prudente giudizio di

questa Corte, precisando nondimeno di riservarsi di trarre le conclusioni che

s’imporrebbero da un’eventuale opposizione del docente alla trasmissione della

decisione richiesta.

d. Con duplica 12/13.11.2015 il patrocinatore di PI 2

evidenzia come non sarebbe dato di riconoscere in cosa consista l’interesse

giuridico legittimo del RA 1 istante che prevale sui diritti personali del

docente ad esaminare, in maniera indiscriminata, gli atti istruttori di un

procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 8.4.2013 (passato in

giudicato). Il RA 1 riferisce di un procedimento amministrativo disciplinare

aperto nei confronti di PI 2 per fatti che potrebbero essere analoghi a quelli

contenuti nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Sembra, dunque, che

non sia informato sul contenuto del citato procedimento. In realtà i fatti al

vaglio della Magistratura sarebbero stati perfettamente conosciuti anche dal RA

1, essendo stato oggetto di una precedente procedura amministrativa

disciplinare sfociata nella decisione 2.5.2012 del CdS (mediante la quale aveva

annullato, per questioni procedurali, la decisione 20.9.2011 del RA 1 di infliggere

al docente un ammonimento). Il RA 1 avrebbe avuto la facoltà di riaprire in

maniera corretta la procedura, ma vi ha rinunciato. Il RA 1 non sostiene di

aver riaperto la procedura amministrativa disciplinare per i fatti accaduti nel

2011, ma si limiterebbe ad affermare di avere un interesse all’esame per confrontare

tali fatti ad altri fatti analoghi asseritamente oggetto di una nuova procedura

amministrativa disciplinare. Ciò non configurerebbe un interesse giuridico

legittimo sufficiente giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG. Segnala parimenti di aver

presentato ricorso contro la decisione 6.10.2015 di apertura di una nuova

procedura disciplinare. Conclude, non avendo PI 2 nulla da nascondere, di

rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

1.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art.

27.

CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

2.

2.1.

Dall’incarto penale trasmesso a questa Corte risulta in

particolare che in data 20.9.2011 il RA 1 ha inflitto un formale ammonimento a PI

2.

riguardo a fatti accaduti il __________, in occasione di un’uscita scolastica

nel bosco, ai danni di un allievo (AI 6 – inc. MP __________).

In data 2.5.2012 il CdS, su proposta del Servizio dei ricorsi, ha

accolto il ricorso 5.10.2011 presentato da PI 2 ed ha contestualmente annullato

la summenzionata decisione, non essendo state rispettate le formalità

procedurali previste dall’art. 36 LORD (cfr., nel dettaglio, copia decisione

no. __________ del 2.5.2012 annessa alla duplica 12/13.11.2015, doc. CRP 9).

Il

Municipio non ha più avviato un’altra procedura a carico del docente in merito

alla predetta fattispecie (scritto 5.12.2012, AI 15 – inc. MP __________).

In

data 20/24.10.2011, sempre a proposito dei presunti fatti accaduti il __________

ai danni del figlio __________, __________ (la madre del minorenne) ha sporto

querela penale nei confronti del docente PI 2 per le ipotesi di reato di vie di

fatto e di ingiuria, sfociata nel decreto di abbandono __________ (ABB __________)

emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella. Il citato decreto è

regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.

2.2

In

data 6.10.2015 il RA 1 ha ordinato

l’apertura di una procedura amministrativa a carico di PI 2. Nella sua

risoluzione il RA 1 ha elencato diversi fatti/circostanze che a suo dire

potrebbero configurare delle violazioni alla Legge e ai regolamenti della

scuola e ai doveri di servizio. Tra i vari episodi è stata pure menzionata la

fattispecie di cui sopra ["(…) Nel corso dell’anno scolastico __________ (PI 2) ha manifestato dei comportamenti lesivi

della persona e dei diritti dell’allievo, e quindi segnatamente ma non solo

degli art. 58 cpv. 1 della Legge sulla scuola e 10 del Regolamento delle Scuole

comunali, nei confronti dell’allievo __________; si rinvia all’episodio del __________

di cui all’ammonimento 20 settembre 2011, annullato per vizi di procedura, ma

non solo (…)" (copia

risoluzione municipale no. __________ del 5.10.2015, datata 6.10.2015, allegata

alla duplica 12/13.11.2015, doc. CRP 9)].

In data 6.11.2015 PI 2 ha impugnato la

summenzionata decisione al Servizio dei ricorsi del CdS, dove è ancora pendente

(copia ricorso 6.11.2015 allegata alla duplica 12/13.11.2015, doc. CRP 9).

3.

Occorre

dunque stabilire se l’interesse manifestato dall’autorità di nomina istante ad

ottenere la trasmissione del decreto di abbandono in questione sia fondato e

prevalente sui diritti personali di PI 2, docente presso la scuola elementare

di __________, il quale ricopre dunque un ruolo pedagogico ed educativo molto

delicato e sensibile nell’ambito della scuola.

3.1

Come

noto alle parti la scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della

persona e della società, istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione

dei Comuni (art. 1 cpv. 1 e 2 Legge della scuola del 1°.2.1990) [RL 5.1.1.1, di

seguito LSC], la cui finalità è la promozione, con la collaborazione della

famiglia e di altre istituzioni educative, dello sviluppo armonico di persone

in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare

sempre più le istanze di giustizia e di libertà (art. 2 cpv. 1 LSc e art. 2

cpv. 2 lit. a – lit. d LSc per i dettagli). Si tratta di uno dei compiti

sociali più delicati, in particolar modo laddove riferita a bambini in tenera

età, per la LSc, infatti, la scuola dell’infanzia e quella elementare devono

favorire il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà

motorie, affettive e cognitive (art. 1 cpv. 1 della Legge sulla scuola

dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996, RL 5.1.5.1). Questo

sviluppo deve essere armonico.

La

scuola elementare prosegue l’attività educativa della scuola dell’infanzia,

proponendosi parimenti di far acquisire agli allievi gli elementi di base del

sapere (art. 1 cpv. 3 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola

elementare del 7.2.1996). In questi compiti scuola e famiglia sono chiamati a

collaborare al raggiungimento degli scopi educativi voluti dal legislatore adottando

modalità specifiche al proprio ruolo (art. 1 cpv. 4 della Legge sulla scuola

dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996). È indubbio quindi che in

un tale contesto il docente svolga un ruolo molto delicato e importante.

La

nomina e l’incarico dei docenti, il cui conferimento deve essere conforme alla

Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15.3.1995

(RL 2.5.4.1, di seguito LORD), compete ai Municipi (art. 7 cpv. 1 e cpv. 2

della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996;

art. 2 cpv. 1 lit. b LORD). La legge (art. 22 cpv. 1 LORD) impone in

particolare ai dipendenti di agire in conformità alle leggi e agli interessi

dello Stato, mostrandosi degni della stima e della fiducia richieste dalla

funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello

svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata (art. 23 cpv. 1 LORD).

Non solo azioni contrarie agli interessi dello Stato non sono ammissibili ma

neppure possono essere tollerati comportamenti scorretti o indecorosi

nell’esercizio delle funzioni o nella vita privata, tali da minare la fiducia

riposta nei dipendenti dall’autorità di nomina (e quindi dalla cittadinanza

intera), comportamenti che pregiudichino l’immagine della pubblica amministrazione.

Un comportamento contrario al contegno e alla dignità richieste potrebbe

giustificare la disdetta del rapporto d’impiego (sentenza 2.7.2003 del Tribunale

cantonale amministrativo, consid. 2.2., inc. __________).

In

particolare al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della

salute e della dignità dell’allievo; sono in ogni caso vietate le percosse

(art. 25 LORD).

L’autorità di nomina ha pertanto un sicuro interesse a conoscere fatti

e/o circostanze utili a valutare l’idoneità delle persone incaricate dell’insegnamento.

3.2

Tenuto conto di tutto quanto sopra

esposto, a giudizio di questa Corte il RA 1 ha un interesse giuridico legittimo

ex art. 62 cpv. 4 LOG che in concreto prevale sui diritti personali di PI 2.

L’episodio di cui all’ABB __________

(passato in giudicato), è accaduto in ambito scolastico (in occasione di

un’uscita nel bosco con l’intera classe in cui è stato coinvolto un allievo). È

pertanto corretto che il RA 1 conosca l’esito del procedimento penale, nel

frattempo archiviato, non essendo stato parte al procedimento ai sensi del CPP.

È importante per l’autorità istante essere informata sulla valutazione penale

di quanto accaduto quel giorno per avere un quadro completo della fattispecie

(successa quattro anni fa) e dell’agire di PI 2. Occorre ricordare comunque al RA

1.

che il contenuto e l’esito dell’ABB in questione sono a favore del docente.

In siffatte circostanze questa Corte –

dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – trasmetterà al RA 1

copia del decreto di abbandono __________ (ABB __________).

4.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente

considerando. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LORD, la LSc, la Legge

sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera