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Decisione

60.2015.350

Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

5 novembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I

curatori del IS 1 (IS 1) assumono mandati dalle Autorità regionali di

protezione quando le stesse istituiscono misure di protezione per le persone in

difficoltà. Si prendono a carico persone con una situazione particolare e si

occupano di problematiche personali e amministrative (gestione del patrimonio).

L’obiettivo è di instaurare un rapporto di fiducia con l’interessato e di integrarlo,

a medio termine, nella rete sociale attivando contatti professionali e sociali per

riacquisire una certa autonomia (cfr. __________).

In

particolare è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare

bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento

(art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la

cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche

(art. 398 cpv. 2 CC). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti

civili (art. 398 cpv. 3 CC).

4.2.

Va anzitutto rilevato che la curatrice

chiede di ottenere – per quanto concerne la competenza di questa Corte – la trasmissione,

in copia, di tutti i decreti emanati in ambito penale a carico della sua

curatelata (con i relativi incarti), senza però precisare i motivi alla base

della sua richiesta, come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante

giurisprudenza di questa Corte.

A ciò aggiungasi che la sua istanza

sembra, prima facie, esulare dalle mansioni attribuitele dall’ARP __________, sede di __________

(di seguito ARP __________).

Dalla copia del documento datato

Considerandi

25.01

, intitolato "CREDENZIALE", prodotto in questa sede si evince che la citata autorità, richiamando una risoluzione del

12.10

/2.11.2010 dell’allora CTR __________, ha confermato la nomina di __________

del IS 1 di __________, quale curatrice generale di PI 2, in applicazione

dell’art. 398 CC.

L’ARP __________ ha altresì precisato

che "(…). Compito della curatrice generale è quello di amministrare e

conservare i beni della curatelata, nonché occuparsi, nella misura richiesta

dalle circostanze, delle cure personali. Per quanto riguarda la gestione

amministrativa la curatrice ha facoltà di raccogliere tutte le informazioni

inerenti il patrimonio della curatelata, depositato presso istituti bancari, di

aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per

cassette di sicurezza" ("CREDENZIALE" 25.01.2013 annesso

all’istanza 9/13.10.2015, doc. CRP 1.a).

Non

va infine dimenticato che l’accesso da parte della curatrice a eventuali incarti

penali conclusi (archiviati) rispettivamente a decisioni di natura penale, nel

frattempo passate in giudicato, emanate a carico della sua curatelata costituisce

un’ingerenza nella sua sfera privata che deve essere, di principio, tutelata.

Ne

discende che in casu, a giudizio di questa Corte, non è dato un interesse giuridico

legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della curatrice qui istante prevalente sui diritti

personali di PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, di eventuali decisioni

penali (passate in giudicato) emanate a suo carico.

Qualora la curatrice dovesse, in maniera imprescindibile, necessitare di

eventuali decisioni penali, passate in giudicato, concernente PI 2, essa potrà

formulare a questa Corte una nuova istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, indicando però

nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che deve essere necessariamente

in connessione con le mansioni affidatele dall’ARP __________, come stabilito

dal credenziale datato 25.01.2013.

5.

Alla

luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere conseguentemente respinta.

Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della

particolarità della fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera