60.2015.350
Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante
5 novembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.350
Lugano
5 novembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 9/13.10.2015 presentata
da
IS
1
tendente ad ottenere (per quanto interessa la
competenza di questa Corte) la trasmissione, in copia, di tutti i decreti,
passati in giudicato, a carico di una curatelata;
premesso che la richiesta datata 9.10.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 12.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 13.10.2015, postulandone la
reiezione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto datato 9.10.2015 (spedito al Ministero
pubblico e trasmesso, per competenza, a questa Corte il 13.10.2015 a valere
quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG) il IS 1, per il tramite della curatrice __________,
chiede la trasmissione, in copia, di tutti i decreti emanati a carico della sua
curatelata PI 2 e degli atti dei procedimenti penali pendenti e conclusi a suo
carico.
A sostegno della sua richiesta ha
allegato copia di un documento datato 25.01.2013, denominato "CREDENZIALE", di cui si dirà in
seguito.
2. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la reiezione dell’istanza.
A suo giudizio la lettera di credenziali non indicherebbe in nessun punto la facoltà
di accedere agli atti di procedimenti penali pendenti o conclusi riguardanti la
persona di PI 2.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. 4.1.
Fatti
I
curatori del IS 1 (IS 1) assumono mandati dalle Autorità regionali di
protezione quando le stesse istituiscono misure di protezione per le persone in
difficoltà. Si prendono a carico persone con una situazione particolare e si
occupano di problematiche personali e amministrative (gestione del patrimonio).
L’obiettivo è di instaurare un rapporto di fiducia con l’interessato e di integrarlo,
a medio termine, nella rete sociale attivando contatti professionali e sociali per
riacquisire una certa autonomia (cfr. __________).
In
particolare è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare
bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento
(art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la
cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche
(art. 398 cpv. 2 CC). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti
civili (art. 398 cpv. 3 CC).
4.2.
Va anzitutto rilevato che la curatrice
chiede di ottenere – per quanto concerne la competenza di questa Corte – la trasmissione,
in copia, di tutti i decreti emanati in ambito penale a carico della sua
curatelata (con i relativi incarti), senza però precisare i motivi alla base
della sua richiesta, come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante
giurisprudenza di questa Corte.
A ciò aggiungasi che la sua istanza
sembra, prima facie, esulare dalle mansioni attribuitele dall’ARP __________, sede di __________
(di seguito ARP __________).
Dalla copia del documento datato
Considerandi
25.01
, intitolato "CREDENZIALE", prodotto in questa sede si evince che la citata autorità, richiamando una risoluzione del
12.10
/2.11.2010 dell’allora CTR __________, ha confermato la nomina di __________
del IS 1 di __________, quale curatrice generale di PI 2, in applicazione
dell’art. 398 CC.
L’ARP __________ ha altresì precisato
che "(…). Compito della curatrice generale è quello di amministrare e
conservare i beni della curatelata, nonché occuparsi, nella misura richiesta
dalle circostanze, delle cure personali. Per quanto riguarda la gestione
amministrativa la curatrice ha facoltà di raccogliere tutte le informazioni
inerenti il patrimonio della curatelata, depositato presso istituti bancari, di
aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per
cassette di sicurezza" ("CREDENZIALE" 25.01.2013 annesso
all’istanza 9/13.10.2015, doc. CRP 1.a).
Non
va infine dimenticato che l’accesso da parte della curatrice a eventuali incarti
penali conclusi (archiviati) rispettivamente a decisioni di natura penale, nel
frattempo passate in giudicato, emanate a carico della sua curatelata costituisce
un’ingerenza nella sua sfera privata che deve essere, di principio, tutelata.
Ne
discende che in casu, a giudizio di questa Corte, non è dato un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della curatrice qui istante prevalente sui diritti
personali di PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, di eventuali decisioni
penali (passate in giudicato) emanate a suo carico.
Qualora la curatrice dovesse, in maniera imprescindibile, necessitare di
eventuali decisioni penali, passate in giudicato, concernente PI 2, essa potrà
formulare a questa Corte una nuova istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, indicando però
nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che deve essere necessariamente
in connessione con le mansioni affidatele dall’ARP __________, come stabilito
dal credenziale datato 25.01.2013.
5.
Alla
luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere conseguentemente respinta.
Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della
particolarità della fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera