60.2015.353
Istanza di ispezione degli atti. Università/dottorando quali istanti
5 novembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.353
Lugano
5 novembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.06./14.10.2015 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ai
considerandi di una decisione emanata dal Tribunale penale cantonale, nel
frattempo passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 11.06.2015 è giunta al
Tribunale penale cantonale il 26.06.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il 14.10.2015, unitamente alla sentenza __________ (inc. TPC __________),
senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Fatti
1. Il
__________ il presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Marco Villa, ha emanato una sentenza di condanna a carico di una persona
e l’ha ritenuto autore colpevole di ripetuta tentata truffa, ripetuta falsità
in documenti e istigazione a falsa testimonianza (inc. TPC __________).
Nell’ambito del summenzionato procedimento penale è
stata allestita una perizia calligrafica (sentenza __________, consid. 8 g, p.
13, inc. TPC __________).
In data __________ – dopo l’annuncio di
appello 16.12.2011 confermato con dichiarazione d’appello 28.02.2012 presentato
dall’imputato contro la suindicata sentenza – la Corte di appello e di revisione
penale ha stralciato dai ruoli il procedimento avendo l’imputato, tra l’altro,
dichiarato di rinunciare al proseguimento della causa (inc. CARP __________).
La sentenza in questione è dunque passata in giudicato.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza (redatta in lingua francese e trasmessa dal Tribunale
penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte) __________,
dottorando presso l’IS 1, domanda l’accesso ai considerandi della suddetta
sentenza che si riferiscono alla perizia calligrafica allestita da alcuni
esperti (Dr. __________, Dr. __________ e M. __________) del predetto istituto
universitario.
A
sostegno della sua richiesta precisa che nell’ambito della sua tesi di
dottorato, sotto la supervisione del Prof. __________, egli si occupa di
perizie calligrafiche. Una parte del suo progetto riguarda in particolare
l’utilizzo di tali perizie in ambito giudiziario. Lo scopo della richiesta è
strettamente scientifico e i dati saranno trattati in maniera confidenziale.
3.
Come
esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni
in merito.
4.
Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti
nella presente richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nella
sentenza __________ (inc. TPC __________), nel frattempo passata in giudicato.
La tesi in materia di perizie calligrafiche ha indubbiamente un interesse
scientifico. A ciò aggiungasi che la perizia allestita nel corso del
procedimento penale sfociato nella citata sentenza e ivi menzionata, è stata redatta
da alcuni esperti dell’IS 1 qui istante.
A
tutela della sfera privata delle persone coinvolte, le persone che avranno accesso
alla sentenza sono legate al segreto.
Va
da sé che dati utili per la tesi che saranno eventualmente estrapolati dalla
sentenza dovranno essere anonimizzati nel rispetto del diritto di essere
sentito delle parti coinvolte.
Di
conseguenza la sentenza __________ emanata dalla Corte delle assise correzionali
di __________ (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia conforme
all’originale, all’istante unitamente alla presente decisione, con le limitazioni
di cui sopra.
5.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stanti la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera