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Decisione

60.2015.362

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

11 novembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il

suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.

2. Con

la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – IS 1 chiede di visionare gli atti del summenzionato procedimento

penale, poiché vi sarebbe un contenzioso in corso con il Municipio di __________

(doc. 1.a).

3. Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in

merito alla richiesta.

Questa

Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento

penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, essendo il

qui istante stato parte (in qualità d’imputato) al medesimo.

4. 4.1.

L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.2.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità d’imputato) nel

Considerandi

procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI

si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle

parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella

fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori

dell’incarto in questione, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato

l’ha interessato personalmente in veste di parte.

A

ciò aggiungasi che egli ha dichiarato di avere (un non meglio precisato) contenzioso

con il Municipio di __________. Dalle sue deposizioni rese in sede di polizia

si evince in ogni caso che egli sarebbe impiegato quale operaio comunale presso

il predetto comune.

Di

conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, gli

atti istruttori dell’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il

procuratore pubblico Chiara Borelli, compatibilmente con i suoi impegni.

Egli è, se del caso, autorizzato a

fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al

procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera