60.2015.369
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del previgente CPP TI quale istante
11 novembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.369
Lugano
11 novembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.10/5.11.2015 presentata da
IS 1 patr.
da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 8.10.2015 è stata
spedita al Ministero pubblico, cui è giunta il 9.10.2015, che l’ha trasmessa
alla Pretura penale il 12/13.10.2015, che a sua volta l’ha trasmessa, per
competenza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 4/5.11.2015, senza
formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dell’infortunio occorso il __________, a __________, ai danni dell’__________
IS 1 (__________), il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di
accusa __________ mediante il quale il procuratore pubblico Antonio Perugini ha
posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome
ritenuto colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia giusta l’art. 229
cpv. 1 CP "per avere, nella sua veste di direttore della ditta __________
di __________, intenzionalmente trascurato di far rispettare le regole
riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei parapetti di
protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli operai da
lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi,
come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro",
così come di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 CP "per avere
negligentemente cagionato al suo operaio IS 1, le gravi lesioni corporali
documentate nel certificato medico __________ della Clinica __________ di __________,
a seguito della sua caduta dall’altezza di 6,5 metri dove si trovava a lavorare
su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria scelta di
omettere il montaggio dei prescritti parapetti di protezione", ed ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote da CHF 180.--
cadauna, per complessivi CHF 16’200.--, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Con
sentenza (motivata) __________ (statuendo sull’opposizione interposta il 21/22.10.2008
dall’accusato, per il tramite del suo patrocinatore) il giudice della Pretura
penale Giovanni Celio ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione
per negligenza delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 2 CP e di lesioni
colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP e l’ha parimenti prosciolto dall’accusa di
violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CP). L’ha
quindi condannato alla pena pecuniaria (ridotta) di sessanta aliquote da CHF
180.-- ciascuna, per un ammontare complessivo di CHF 10’800.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1’000.-- (mancante nel
decreto di accusa) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________).
L’11.06.2010
l’accusato ha inoltrato dichiarazione di ricorso avverso la predetta sentenza.
La sentenza motivata è stata intimata alle parti il 24.06.2010. Entro il
termine di venti giorni dalla sua intimazione, non è stata però presentata la
motivazione del ricorso. Con decreto 31.08.2010 il giudice della Pretura penale
ha quindi dichiarato definitiva la sentenza __________ (inc. __________). L’incarto
penale è pertanto stato archiviato.
Giova rilevare che nell’ambito del
summenzionato procedimento penale il 25/26.05.2009 l’avv. PR 1 ha comunicato
alla Pretura penale di aver assunto il patrocinio di IS 1, mentre il
25/28.05.2009 quest’ultimo si è costituito parte civile (ai sensi del
previgente CPP TI).
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa
Corte – l’avv. PR 1, richiamando il procedimento penale di cui sopra
nell’ambito del quale ha patrocinato IS 1 in qualità di vittima/parte civile (ai
sensi del previgente CPP TI), postula l’autorizzazione a visionare tutti gli atti
dell’incarto, senza però indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta.
Come
esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito.
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento
penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo
archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di parte civile ai
sensi del previgente CPP TI) al medesimo.
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di parte civile ai
sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti,
dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art.
8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4. Nella
fattispecie in esame – nonostante l’avv. PR 1 abbia omesso di precisare i
motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 e, di riflesso, del suo patrocinatore, in applicazione dell’art.
62 cpv. 4 LOG, ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto __________, nel
frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente
in veste di parte.
Va inoltre rilevato che dalla copia della
procura datata 22.05.2009, prodotta agli atti in sede di Pretura penale,
risulta che IS 1 aveva conferito procura all’avv. PR 1 riguardo all’infortunio sul
lavoro occorsogli il __________, a __________, allo scopo di rappresentarlo in
sede penale, ma anche in sede amministrativa, assicurativo sociale e di responsabilità
civile (AI 8 – inc. __________). Non è dunque escluso che il legale necessiti
di eventuale documentazione del procedimento penale in questione per tutelare
gli interessi di IS 1 in altra sede.
In
siffatte circostanze l’avv. PR 1 è autorizzato – per motivi di economia e di
praticità (avendo il suo studio legale sede a __________) – presso questa
Corte, ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto __________ della
Pretura penale, concordando i tempi e le modalità di accesso con i
collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare
Fatti
i documenti utili per le sue incombenze.
5. L’istanza
Considerandi
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale
di cui all’incarto __________, nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera