60.2015.38
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
24 febbraio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.38
Lugano
24 febbraio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/29.01.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere nuovamente la trasmissione, in
copia, di tre sentenze (passate in giudicato) e i relativi verbali del dibattimento
che lo concernono personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________)
questa Corte, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto le richieste 26/27.11.2014
e 5/9.12.2014 presentate da IS 1, qui istante, mediante le quali ha trasmesso a
quest’ultimo copia della sentenza 3.09.2010 e del relativo verbale del
dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), copia della sentenza 5.09.2011
e del relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________)
e copia della sentenza 16.12.2013 e del relativo verbale del dibattimento
16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________);
che con la presente richiesta IS 1 postula nuovamente la trasmissione
della summenzionata documentazione, poiché "(…)
sono andate perse o non sono arrivate al destinatario che si trova fuori dalla
Svizzera", affermando parimenti di aver spedito le copie richieste ad
una (non meglio specificata) Corte per posta A e che non appena riceverà i
documenti qui richiesti li rispedirà alla predetta autorità per posta
raccomandata (doc. CRP 1);
che questa Corte non ha ritenuto necessario
interpellare le altre parti ai summenzionati procedimenti penali nel frattempo
archiviati [cfr., nel dettaglio, le decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e
11.12.2014 (inc. CRP __________) alla cui lettura si rimanda per brevità],
essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) ai medesimi;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – viste le precedenti decisioni di questa Corte di
cui agli incarti CRP __________ e __________ il cui contenuto viene richiamato
integralmente in questa sede – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo
di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia,
della postulata documentazione, poiché i procedimenti penali, nel frattempo
archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che l’istante necessita di questa documentazione per presentarla
dinanzi ad una (non meglio precisata) Corte estera;
che
di conseguenza la sentenza 3.09.2010 e il
relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), la sentenza
5.09.2011 e il relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati)
(inc. TPC __________) e infine la sentenza 16.12.2013 e il relativo verbale del
dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________) vengono (ri)trasmessi, in copia, al qui istante unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera