60.2015.384
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di vigilanza sanitaria quale istante
23 dicembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.384
Lugano
23 dicembre 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/20.11.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nell’ABB __________,
passato in giudicato;
premesso che la richiesta datata 16.10.2015 è giunta al
Ministero pubblico il medesimo giorno, che per il tramite del procuratore
pubblico Pamela Pedretti l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
19/20.11.2015, comunicando che nulla osta
da parte del Ministero pubblico affinché gli atti istruttori siano visionati
dall’autorità istante;
rilevato che il dr. med. PI 2, __________ (patr. da:
avv. PR 1, __________), interpellato da questa Corte, non ha presentato
osservazioni in merito alla presente richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________ i coniugi __________ e __________, per il tramite del loro
patrocinatore avv. __________, hanno presentato un esposto penale al Ministero
pubblico riguardo ai fatti accaduti il __________ presso l’__________ in occasione
del parto del loro secondogenito __________, per le ipotesi di reato di lesioni
colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) ai danni di quest’ultimo (soffrendo in particolare
Fatti
di una grave encefalopatia
ipossica-ischemica con gravi danni cerebrali permanenti) e di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) ai danni di
__________ (avendo in particolare subito la rottura dell’utero), sfociata nel
decreto di abbandono 19.12.2014 emanato dal procuratore pubblico Pamela
Pedretti (subentrato nell’inchiesta in sostituzione dell’allora procuratore
pubblico Amos Pagnamenta) a favore del dr. med. PI 2 (ABB __________).
Il
summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato
impugnato presso questa Corte.
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte
(essendo l’incarto penale in questione nel frattempo stato archiviato) – il sostituto capoufficio dell’Ufficio di sanità, in
nome e per conto della IS 1, richiamando gli art. 41 LPMed, 23, 53 e 59 LSan (relativi alla sua competenza per
istruire delle denunce trasmessele direttamente dai pazienti e dei casi
affidatele dal DSS) e l’art. 101 cpv. 2 CPP (relativo all’esame degli atti di
un procedimento penale pendente da parte di altre autorità per la trattazione
di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi oppongono
interessi pubblici o privati preponderanti), domanda di poter accedere al summenzionato
incarto penale e di poter ottenere la trasmissione, in copia, del medesimo
rispettivamente (qualora l’incarto fosse voluminoso) di poterlo esaminare
presso gli uffici del Ministero pubblico (per il tramite dei funzionari
dell’Ufficio di sanità che fungono da segretariato per la stessa IS 1), per
valutare compiutamente la fattispecie. Precisa al proposito di essere stato informato da __________ e __________ di aver sporto denuncia/querela penale
(per il tramite del loro legale) nei confronti del dr. med. PI 2 per l’ipotesi
di reato di lesioni colpose gravi e che il procedimento penale sarebbe tuttora
pendente.
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta. Il
dr. med. PI 2, dal canto suo, interpellato da questa Corte (per il tramite del
suo patrocinatore) non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone
che esercitano liberamente una professione medica universitaria sul territorio
cantonale; tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare
osservare gli obblighi professionali (art. 41 cpv. 1 e cpv. 2 LPMed).
Il
paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona prossima
possono presentare una denuncia alla Commissione di vigilanza ai sensi
dell’art. 21 LSan per violazione dei diritti del paziente (art. 4 del
Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria del 27.10.1992, RL
6.1.1.1.2.; cfr. anche www.ti.ch/ufficiosanita - cosa facciamo - Commissione di
vigilanza sanitaria).
La
Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall’art.
21 LSan e può proporre al CdS l’ammonimento, l’applicazione delle sanzioni
previste dagli art. 95 ss. LSan e la revoca dell’autorizzazione al libero esercizio
della professione ai sensi dell’art. 59 LSan (art. 24 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a –
lit. c LSan).
L’esercizio
nel Cantone di un’attività sanitaria è sottoposto a vigilanza (art. 53 cpv. 1 LSan).
Il
medico è un operatore sanitario con formazione universitaria giusta l’art. 54
cpv. 1 lit. a LSan: il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione (art. 54
cpv. 2 LSan).
Il DSS è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione
all’esercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dall’art. 54
LSan (art. 55 cpv. 1 LSan).
L’art. 56 LSan subordina l’autorizzazione al libero esercizio a determinate
condizioni. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’autorizzazione è
rifiutata (art. 59 cpv. 1 LSan); se le stesse vengono meno, è invece revocata
per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a LSan).
L’autorizzazione
può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o
di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica
professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi
violazioni delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal Titolo
Considerandi
II (art. 5 – 21 LSan) [art. 59 cpv. 2 lit. b LSan], e in caso di violazione
delle norme deontologiche, segnalata dagli Ordini professionali, dopo verifica
del CdS; nei casi di lieve entità può essere pronunciato l’ammonimento (art. 59
cpv. 2 lit. c LSan).
L’ammonimento
e la revoca sono pronunciati dal CdS, sentito l’avviso della Commissione di
vigilanza giusta l’art. 24 LSan (art. 59 cpv. 3 LSan). Ove le circostanze lo
esigono il CdS può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo,
l’autorizzazione (art. 59 cpv. 4 LSan).
5.2
Nel
caso in disamina – tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerati in
particolare le competenze della IS 1 ai sensi della LSan e il contenuto del procedimento
penale sfociato nell’ABB __________ a favore del medico – appare dato un interesse
giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
della IS 1 che prevale sui diritti personali del dr. med. PI 2 (__________).
Gli
atti istruttori dell’incarto penale in questione potrebbero essere, in effetti,
potenzialmente utili alla IS 1 qui istante a valutare un’eventuale violazione
dei diritti dei pazienti __________ e __________ ai sensi della LSan a
proposito dei fatti accaduti il __________.
In siffatte
circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa
Corte autorizza un funzionario dell’Ufficio di sanità, in nome e per conto
della IS 1, ad esaminare presso il Ministero pubblico gli atti istruttori
dell’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________, concordando i tempi e
le modalità di accesso con il procuratore pubblico Pamela Pedretti,
compatibilmente con i suoi impegni.
Il funzionario è, se del caso,
autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze. Va da sé che il
medesimo è legato al segreto professionale.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPMed, la LSan e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera