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Decisione

60.2015.384

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di vigilanza sanitaria quale istante

23 dicembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di una grave encefalopatia

ipossica-ischemica con gravi danni cerebrali permanenti) e di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) ai danni di

__________ (avendo in particolare subito la rottura dell’utero), sfociata nel

decreto di abbandono 19.12.2014 emanato dal procuratore pubblico Pamela

Pedretti (subentrato nell’inchiesta in sostituzione dell’allora procuratore

pubblico Amos Pagnamenta) a favore del dr. med. PI 2 (ABB __________).

Il

summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato

impugnato presso questa Corte.

2. Con

la presente istanza – trasmessa dal

Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte

(essendo l’incarto penale in questione nel frattempo stato archiviato) – il sostituto capoufficio dell’Ufficio di sanità, in

nome e per conto della IS 1, richiamando gli art. 41 LPMed, 23, 53 e 59 LSan (relativi alla sua competenza per

istruire delle denunce trasmessele direttamente dai pazienti e dei casi

affidatele dal DSS) e l’art. 101 cpv. 2 CPP (relativo all’esame degli atti di

un procedimento penale pendente da parte di altre autorità per la trattazione

di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi oppongono

interessi pubblici o privati preponderanti), domanda di poter accedere al summenzionato

incarto penale e di poter ottenere la trasmissione, in copia, del medesimo

rispettivamente (qualora l’incarto fosse voluminoso) di poterlo esaminare

presso gli uffici del Ministero pubblico (per il tramite dei funzionari

dell’Ufficio di sanità che fungono da segretariato per la stessa IS 1), per

valutare compiutamente la fattispecie. Precisa al proposito di essere stato informato da __________ e __________ di aver sporto denuncia/querela penale

(per il tramite del loro legale) nei confronti del dr. med. PI 2 per l’ipotesi

di reato di lesioni colpose gravi e che il procedimento penale sarebbe tuttora

pendente.

3. Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta. Il

dr. med. PI 2, dal canto suo, interpellato da questa Corte (per il tramite del

suo patrocinatore) non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI,

con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110

Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento

penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5. 5.1.

Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone

che esercitano liberamente una professione medica universitaria sul territorio

cantonale; tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare

osservare gli obblighi professionali (art. 41 cpv. 1 e cpv. 2 LPMed).

Il

paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona prossima

possono presentare una denuncia alla Commissione di vigilanza ai sensi

dell’art. 21 LSan per violazione dei diritti del paziente (art. 4 del

Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria del 27.10.1992, RL

6.1.1.1.2.; cfr. anche www.ti.ch/ufficiosanita - cosa facciamo - Commissione di

vigilanza sanitaria).

La

Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall’art.

21 LSan e può proporre al CdS l’ammonimento, l’applicazione delle sanzioni

previste dagli art. 95 ss. LSan e la revoca dell’autorizzazione al libero esercizio

della professione ai sensi dell’art. 59 LSan (art. 24 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a –

lit. c LSan).

L’esercizio

nel Cantone di un’attività sanitaria è sottoposto a vigilanza (art. 53 cpv. 1 LSan).

Il

medico è un operatore sanitario con formazione universitaria giusta l’art. 54

cpv. 1 lit. a LSan: il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione (art. 54

cpv. 2 LSan).

Il DSS è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione

all’esercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dall’art. 54

LSan (art. 55 cpv. 1 LSan).

L’art. 56 LSan subordina l’autorizzazione al libero esercizio a determinate

condizioni. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’autorizzazione è

rifiutata (art. 59 cpv. 1 LSan); se le stesse vengono meno, è invece revocata

per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a LSan).

L’autorizzazione

può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o

di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica

professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi

violazioni delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal Titolo

Considerandi

II (art. 5 – 21 LSan) [art. 59 cpv. 2 lit. b LSan], e in caso di violazione

delle norme deontologiche, segnalata dagli Ordini professionali, dopo verifica

del CdS; nei casi di lieve entità può essere pronunciato l’ammonimento (art. 59

cpv. 2 lit. c LSan).

L’ammonimento

e la revoca sono pronunciati dal CdS, sentito l’avviso della Commissione di

vigilanza giusta l’art. 24 LSan (art. 59 cpv. 3 LSan). Ove le circostanze lo

esigono il CdS può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo,

l’autorizzazione (art. 59 cpv. 4 LSan).

5.2

Nel

caso in disamina – tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerati in

particolare le competenze della IS 1 ai sensi della LSan e il contenuto del procedimento

penale sfociato nell’ABB __________ a favore del medico – appare dato un interesse

giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

della IS 1 che prevale sui diritti personali del dr. med. PI 2 (__________).

Gli

atti istruttori dell’incarto penale in questione potrebbero essere, in effetti,

potenzialmente utili alla IS 1 qui istante a valutare un’eventuale violazione

dei diritti dei pazienti __________ e __________ ai sensi della LSan a

proposito dei fatti accaduti il __________.

In siffatte

circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa

Corte autorizza un funzionario dell’Ufficio di sanità, in nome e per conto

della IS 1, ad esaminare presso il Ministero pubblico gli atti istruttori

dell’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________, concordando i tempi e

le modalità di accesso con il procuratore pubblico Pamela Pedretti,

compatibilmente con i suoi impegni.

Il funzionario è, se del caso,

autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze. Va da sé che il

medesimo è legato al segreto professionale.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPMed, la LSan e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera