60.2015.387
Reclamo di un subappaltatore contro una risoluzione del Consiglio di Stato che lo esclude da commesse pubbliche e gli infligge una pena pecuniaria. ricevibilità del gravame
25 novembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.387
Lugano
25 novembre 2015/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/20.11.2015 presentato
da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la risoluzione n. __________ del Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino (CdS) del 4.11.2015 nell’ambito del procedimento
amministrativo per infrazione al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 15.3.2001 (CIAP) e alla Legge cantonale sulle commesse pubbliche del
20.2.2001 (LCPubb);
ritenuto che, in considerazione dell’esito, questa
Corte non ha ritenuto di ordinare uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
relazione ad un pubblico concorso indetto l’8.2.2008 dalla Città di __________,
all’aggiudicazione della commessa al __________, nonché al subappalto alla __________
SA, è poi emerso che una parte dei lavori era stata ulteriormente subappaltata
alla ditta qui reclamante.
b. In
data 9.7.2015 l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (USLA) ha avviato una procedura
amministrativa per infrazione al CIAP e alla LCPubb, nell’ambito della quale la
società qui reclamante ha potuto prendere posizione con scritto 19.10.2015.
c. Con
la decisione qui impugnata, resa in applicazione dell’art. 45 LCPubb, il CdS ha
escluso la ditta reclamante da tutte le commesse pubbliche per sei mesi ed ha
contestualmente comminato alla stessa una pena pecuniaria di CHF 6'500.--.
La decisione indica, quale via d’impugnazione, il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) nel termine di 30 giorni.
d. Con
il proprio gravame, intitolato reclamo e presentato nel termine di dieci giorni
a questa Corte, la reclamante fa riferimento all’art. 393 cpv. 1 CPP, agli art.
45, 45a e 45b LCPubb, alla Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni
(LPcontr) e alla sentenza DTF 140 I 252, ritenendo applicabile la LPcontr per
qualificare la sanzione pecuniaria quale sanzione penale. Chiede pertanto
l’annullamento della sanzione pecuniaria per manifesta violazione della LPcontr
e, conseguentemente, delle norme del CPP a cui la legge cantonale rimanda.
Considerandi
1.
1.1.
Preliminarmente
occorre interrogarsi sulla proponibilità a questa Corte del gravame presentato
dalla reclamante.
Si
tratta di stabilire se si è in presenza di una procedura contravvenzionale a carattere
penale, con l’intervento di un’autorità penale delle contravvenzioni (ai sensi
degli art. 12 lit. c e 17 CPP), o se si è in presenza di una procedura di carattere
puramente amministrativo, con sanzioni di medesima natura.
1.2
Questa
seconda soluzione s’impone. Per diversi motivi, di seguito esposti.
Anzitutto,
in un’interpretazione letterale, il titolo marginale dell’art. 45 LCPubb
(“Sanzioni amministrative”) risulta essere chiaro, facendo propendere per la sazione
amministrativa.
Per
contro, non immediatamente chiaro è il testo dell’art. 45b LCPubb riguardo al
suo campo di applicazione, in particolare a sapere se il rimando che contiene
si riferisca unicamente all’art. 45a LCPubb, o anche all’art. 45 LCPubb. La
prima soluzione sembra più logica, in un’interpretazione letterale e
sistematica del testo legislativo: l’art. 45a LCPubb è chiaramente una contravvenzione,
punita con una multa; l’art. 45 prevede invece una pena pecuniaria, che
penalmente non può essere la sanzione di una contravvenzione.
Infine,
la sanzione è intervenuta nell’ambito e alla fine di una procedura amministrativa,
e non in una procedura penale.
1.3
Ad
ogni buon conto, la decisione del TF richiamata anche dal reclamante (DTF 140 I
252) risolve definitivamente la questione. In quel caso, come nel presente, la
sanzione pecuniaria è stata comminata contestualmente ad un’esclusione (limitata
nel tempo) dalle commesse pubbliche. In quel caso, la sanzione pecuniaria era più
pesante, addirittura tre volte tanto quella del presente caso.
Ebbene
l’Alta Corte non ha avuto dubbi nel ritenere che la “pena pecuniaria” comminata
in base all’art. 45 LCPubb costituisse “indubbiamente una sanzione
amministrativa” (cons. 1.1.).
Non
s’intravvedono motivi per discostarsi da tale perentoria conclusione. Tale non
può essere la censura (sollevata nel reclamo) di mancata invocazione (in quel
caso) dell’applicabilità della LPcontr. Come detto, l’art. 45b LCPubb, poco
chiaro, fa propendere per una sua non applicazione all’art. 45 LCPubb.
1.4
Per
tutte queste ragioni la via del reclamo, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, è
esclusa.
Il
gravame viene trasmesso, per evasione, al TRAM.
Data
la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 12, 17 e 393 ss. CPP, 45, 45a e 45b
LCPubb, la LPcontr ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è
irricevibile.
§ Di conseguenza
il gravame 19/20.11.2015 della RE 1, __________, viene trasmesso al TRAM.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera