60.2015.389
Istanza di ispezione degli atti. azionista quale istante
27 novembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.389
Lugano
27 novembre 2015/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.11.2015 presentata da
rappr. da: IS 1,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
la documentazione sequestrata nell’ambito di un procedimento penale, nel
frattempo archiviato, inerente a una società;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
1. Nell’ambito
del dibattimento nel procedimento penale aperto a carico di PI 3 sfociato nella
sentenza di condanna emanata il __________ dalla Corte delle assise
correzionali di __________ a suo carico, PI 2 ha ritirato la querela da lei
sporta nei confronti dell’imputato per l’ipotesi di reato di appropriazione
indebita semplice, avendo le parti trovato un accordo. In particolare tutte le
azioni della __________, con sede a __________, sono state attribuite e
consegnate, seduta stante, all’accusatrice privata PI 2. Il procedimento penale,
limitatamente a quest’ipotesi di reato, è stato stralciato dai ruoli (inc. TPC __________).
2. Con
la presente istanza la IS 1, con sede a __________, chiede, in nome e per conto
di PI 2, di ottenere la documentazione inerente alla __________ sequestrata nel
corso dell’istruzione per permettere la ricostruzione dell’attività svolta
dalla società nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
A sostegno della sua richiesta precisa in particolare che PI 2, ora
azionista al 100% della società, non ha mai avuto a che fare con la stessa e
non conosce la sua situazione. Avrebbe ricevuto il bilancio inerente agli anni
2011-2012 da cui non risulterebbero debiti. Il suo amministratore, nonostante
sia stato diffidato a intraprendere iniziative in nome e per conto della
società, avrebbe inoltrato i bilanci 2013/2014 che rispecchierebbero quelli
precedenti. PI 2 avrebbe però riscontrato una situazione debitoria della
società ammontate a quasi CHF 100'000.--. Non avendo alcun documento riguardante
la società, si è rivolta alla IS 1, qui istante, per ottenere informazioni e delucidazioni
in merito.
3. Questa Corte ha rinunciato a chiedere osservazioni
alle parti coinvolte nel procedimento penale in questione, essendo PI 2
azionista nella misura del 100% della __________ e avendo la stessa un interesse
ad ottenere della documentazione limitatamente alla predetta società.
4. L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che
ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – visti i motivi alla base
della presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo ex
art. 62 cpv. 4 LOG da parte di PI 2, quale azionista dell’intero pacchetto
azionario della __________, ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare la
documentazione inerente alla citata società sequestrata nell’ambito del procedimento
penale di cui all’incarto TPC __________. In effetti, tale documentazione
potrebbe essere potenzialmente utile all’istante per procedere alla
ricostruzione della situazione finanziaria della società negli anni precedenti.
Di
conseguenza questa Corte autorizza un collaboratore della IS 1, in nome e per
conto di PI 2, ad esaminare presso il Tribunale penale cantonale tutti i documenti
utili e necessari per la ricostruzione della situazione patrimoniale e debitoria
della __________ sequestrati nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto TPC __________ (cfr., al proposito, i verbali di sequestro __________
dell’incarto TPC __________), concordando i tempi e le modalità di accesso con
Fatti
i collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni.
Questa
Corte autorizza inoltre il collaboratore della IS 1, sempre in nome e per conto
Considerandi
di PI 2, ad asportare tutta la documentazione inerente alla __________.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le
spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera