60.2015.40
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
2 marzo 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.40
Lugano
2 marzo 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/30.01.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti istruttori
degli incarti penali nel frattempo archiviati presso la Pretura penale, che
lo concernono personalmente;
premesso che la richiesta datata 27.01.2015, spedita
il 28.01.2015, è giunta alla Pretura penale il 29.01.2015, che l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte il
29/30.01.2015, unitamente agli incarti __________ e __________, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito delle querele 29.09.2002 e 30.09.2002 sporte da due persone nei confronti
di IS 1 per l’ipotesi di reato di danneggiamento in relazione ai fatti accaduti a __________ il __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato il 9.12.2002 in un unico decreto di accusa, mediante il quale il
procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora
competente pretore del distretto di __________ IS 1 siccome ritenuto colpevole
Fatti
di ripetuto danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP per avere intenzionalmente
danneggiato le autovetture di proprietà dei querelanti ed ha proposto la sua
condanna alla pena di dieci giorni da espiare, alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di quindici giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.01.2001 e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente
foro per eventuali pretese di risarcimento, e meglio come descritto nel DAP __________.
Il
13.12.2002 IS 1 ha interposto opposizione al succitato decreto.
Con
sentenza 17.02.2003 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha
dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuto danneggiamento come descritto nel
DAP __________ e ha confermato la pena proposta dal magistrato inquirente (inc. __________).
La
suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato, poiché le parti non
hanno chiesto la motivazione scritta della sentenza e non hanno formulato alcuna
dichiarazione di ricorso.
2. Con ulteriore decreto di accusa 20.11.2007 il
procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato d'accusa dinanzi alla
Pretura penale del Cantone Ticino IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena
detentiva di dieci giorni, in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 CP, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente
foro per le loro pretese di natura civile, siccome ritenuto colpevole di furto
"per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre 2006, per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto:
1.1. a
danno della __________ __________ una cassetta postale del valore di CHF
1'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);
1.2. a
danno del Comune __________ __________ una bacheca con la planimetria del
Comune del valore di CHF 3'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);",
nonché
di danneggiamento "per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre
2006, al fine di commettere i reati descritti al punto precedente,
intenzionalmente danneggiato:
2.1. a
danno della __________ il sostegno della cassetta postale,
2.2. a
danno del Comune __________ __________ i due montanti in metallo zincato di
forma quadrata che sostenevano la bacheca; (danni non quantificati dalle parti
civili)" (DA __________),
al
quale con scritto 4/5.12.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione.
Il
29.09.2008 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha dichiarato IS 1
autore colpevole di furto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel DA __________ e lo ha condannato, in contumacia, all’esecuzione
di quaranta ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare, al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro
per le pretese di corrispondente natura (inc. __________).
Considerandi
Il
13.01.2010
il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi,
in applicazione dell’art. 39 CP, ha commutato la summenzionata pena in dieci
giorni da espiare (inc. __________).
3.
Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa
Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, dei suoi incarti penali (ndr. archiviati
presso la Pretura penale), "(…),
più precisamente tutto ciò che riguarda la mia persona, sentenze, denuncie,
ecc.", allegando parimenti una
fotocopia della sua carta d’identità, senza però indicare i motivi che stanno
alla base della sua richiesta (istanza 28/30.01.2015, doc. CRP 1.a).
Come
esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito
all’istanza.
Questa Corte non ha ritenuto necessario
interpellare le altre parti coinvolte nei summenzionati procedimenti penali nel
frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di
accusato ai sensi del previgente CPP TI) ai medesimi.
4.
L’art.
62.
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del previgente CPP TI) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.
Nella fattispecie in esame – nonostante non abbia
precisato i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse
giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la
trasmissione degli atti istruttori essenziali dei sum-menzionati procedimenti
penali nel frattempo archiviati, segnatamente delle decisioni/dei decreti di
cui agli incarti __________ e __________ della Pretura penale, poiché l’hanno
interessato personalmente in veste di parte.
Di
conseguenza il decreto di accusa 12.01.2001 (DAP __________), il decreto di
accusa 9.12.2002 (DAP __________), il verbale del dibattimento 17.02.2003 (AI 5
– inc. __________), la sentenza 17.02.2003 (AI 6 – inc. __________), rispettivamente
il decreto di accusa 20.11.2007 (DA __________), il verbale del dibattimento
29.09.2008
(AI 17 – inc. __________), la sentenza 29.09.2008 (AI 19 – inc. __________)
e la decisione 13.01.2010 del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________
/ AI 26 – inc. __________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai citati
procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera