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Decisione

60.2015.40

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante

2 marzo 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di ripetuto danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP per avere intenzionalmente

danneggiato le autovetture di proprietà dei querelanti ed ha proposto la sua

condanna alla pena di dieci giorni da espiare, alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di quindici giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.01.2001 e al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente

foro per eventuali pretese di risarcimento, e meglio come descritto nel DAP __________.

Il

13.12.2002 IS 1 ha interposto opposizione al succitato decreto.

Con

sentenza 17.02.2003 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha

dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuto danneggiamento come descritto nel

DAP __________ e ha confermato la pena proposta dal magistrato inquirente (inc. __________).

La

suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato, poiché le parti non

hanno chiesto la motivazione scritta della sentenza e non hanno formulato alcuna

dichiarazione di ricorso.

2. Con ulteriore decreto di accusa 20.11.2007 il

procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato d'accusa dinanzi alla

Pretura penale del Cantone Ticino IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena

detentiva di dieci giorni, in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 CP, al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente

foro per le loro pretese di natura civile, siccome ritenuto colpevole di furto

"per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre 2006, per

procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto:

1.1. a

danno della __________ __________ una cassetta postale del valore di CHF

1'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);

1.2. a

danno del Comune __________ __________ una bacheca con la planimetria del

Comune del valore di CHF 3'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);",

nonché

di danneggiamento "per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre

2006, al fine di commettere i reati descritti al punto precedente,

intenzionalmente danneggiato:

2.1. a

danno della __________ il sostegno della cassetta postale,

2.2. a

danno del Comune __________ __________ i due montanti in metallo zincato di

forma quadrata che sostenevano la bacheca; (danni non quantificati dalle parti

civili)" (DA __________),

al

quale con scritto 4/5.12.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione.

Il

29.09.2008 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha dichiarato IS 1

autore colpevole di furto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel DA __________ e lo ha condannato, in contumacia, all’esecuzione

di quaranta ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare, al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro

per le pretese di corrispondente natura (inc. __________).

Considerandi

Il

13.01.2010

il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi,

in applicazione dell’art. 39 CP, ha commutato la summenzionata pena in dieci

giorni da espiare (inc. __________).

3.

Con

la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa

Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, dei suoi incarti penali (ndr. archiviati

presso la Pretura penale), "(…),

più precisamente tutto ciò che riguarda la mia persona, sentenze, denuncie,

ecc.", allegando parimenti una

fotocopia della sua carta d’identità, senza però indicare i motivi che stanno

alla base della sua richiesta (istanza 28/30.01.2015, doc. CRP 1.a).

Come

esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito

all’istanza.

Questa Corte non ha ritenuto necessario

interpellare le altre parti coinvolte nei summenzionati procedimenti penali nel

frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di

accusato ai sensi del previgente CPP TI) ai medesimi.

4.

L’art.

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai

sensi del previgente CPP TI) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli

deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI

si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle

parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.

Nella fattispecie in esame – nonostante non abbia

precisato i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse

giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la

trasmissione degli atti istruttori essenziali dei sum-menzionati procedimenti

penali nel frattempo archiviati, segnatamente delle decisioni/dei decreti di

cui agli incarti __________ e __________ della Pretura penale, poiché l’hanno

interessato personalmente in veste di parte.

Di

conseguenza il decreto di accusa 12.01.2001 (DAP __________), il decreto di

accusa 9.12.2002 (DAP __________), il verbale del dibattimento 17.02.2003 (AI 5

– inc. __________), la sentenza 17.02.2003 (AI 6 – inc. __________), rispettivamente

il decreto di accusa 20.11.2007 (DA __________), il verbale del dibattimento

29.09.2008

(AI 17 – inc. __________), la sentenza 29.09.2008 (AI 19 – inc. __________)

e la decisione 13.01.2010 del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________

/ AI 26 – inc. __________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente

alla presente decisione.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai citati

procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera