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Decisione

60.2015.417

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento in sezione chiusa. Pericolo di fuga per straniero residente all'estero, privo di autorizzazioni, senza legami professionali e familiari con il terri

15 gennaio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreti d’accusa 4.04.2011 (DA __________) e, rispettivamente,17.09.2012 (DA __________)

del Ministero Pubblico (passati in giudicato) RE 1 (__________1971) è stato

condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.−

ciascuna, (per complessivi CHF 4'500.−) sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni nonché alla multa di CHF 1'600.− (per guida in

stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza

dei doveri in caso d’infortunio), e, rispettivamente, alla pena pecuniaria di

30 aliquote giornaliere da CHF 30.− ciascuna (per complessivi CHF 900.−)

sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (per infrazioni alla

LF sugli stranieri).

b. Con

decreto del 9.12.2013 del Ministero pubblico (passato in giudicato il

10.07.2014) ad RE 1 è stata inflitta la pena pecuniaria di 120 aliquote

giornaliere da CHF 100.− ciascuna (per complessivi CHF 12'000.−), a

valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP in relazione alle

pene pecuniarie di cui ai due precedenti decreti d’accusa del 4.04.2011 e

17.09.2012, avendo egli nuovamente delinquito (guida in stato di inattitudine)

durante il rispettivo periodo di prova.

La pena pecuniaria è stata comminata con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una

pena detentiva di 120 giorni (DAC __________).

c. In

data 1.12.2014 il Procuratore pubblico ha emanato un nuovo decreto d’accusa nei

confronti del qui reclamante (passato in giudicato il 9.02.2015), con cui gli è

stata inflitta la pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.−

ciascuna (per complessivi CHF 1'200.−), sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni, oltre la multa di CHF 400.−, per infrazione

alla LF sugli stranieri (entrata illegale e attività lucrativa senza autorizzazione).

La multa è stata inflitta con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. Infine

il magistrato inquirente ha prolungato di 1 anno il periodo di prova della pena

pecuniaria decretata il 17.09.2012 (DA __________).

d. Considerato

che le diffide di pagamento sono rimaste inevase e che ogni tentativo di

incasso da parte dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) non

è stato possibile risultando il qui reclamante di ignota dimora, su richiesta di

tale ufficio il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 30.09.2015 ha

pubblicato una richiesta di ricerca nazionale del luogo di dimora di RE 1

(allegato 10, inc. GPC __________).

Lo stesso giorno il giudice ha inviato uno scritto a

quest’ultimo, in cui, ritenuto il versamento di un acconto di CHF 900.−,

ha commutato la pena pecuniaria residua (di cui al decreto d’accusa 9.12.2013)

e la multa (di cui al decreto d’accusa 1.12.2014), rimaste impagate, in 115

giorni di pena detentiva da espiare. Il magistrato ha poi ricordato la

possibilità di provvedere in ogni momento al pagamento della pena pecuniaria e

della multa (di complessivi CHF 11'500.−) oppure di prendere contatto con

il proprio Ufficio onde concordare i tempi e le modalità di esecuzione della

pena detentiva sostitutiva (allegato 12, inc. GPC __________).

e. A

quanto sopra RE 1 non ha dato alcun seguito. Sennonché egli agli inizi di dicembre

2015 è tornato a delinquere sul nostro territorio [entrata e soggiorno illegali,

sfociati nel decreto d’accusa 7.12.2015 (DA 5455/2015) per cui il procuratore

pubblico ha proposto la pena detentiva di 90 giorni da espiare], così che in

data 6.12.2015 è stato posto in arresto.

f. Con

scritto 7.12.2015 (notificato anche al detenuto stesso in carcere) il giudice

dei provvedimenti coercitivi, preso atto dell’avvenuto arresto del qui

reclamante, ha chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie di voler

trattenere RE 1 una volta conclusa la detenzione preventiva in corso, onde

fargli espiare i 115 giorni di pena detentiva sostitutiva (allegato 13, inc.

GPC __________).

Il medesimo giorno il giudice ha altresì provveduto a revocare, con

effetto immediato, la richiesta 30.09.2015 di ricerca nazionale del luogo di

dimora (allegato 15, inc. GPC __________).

g. Con

tempestivo fax del 7.12.2015 il Capo sorvegliante del Carcere giudiziario La

Farera, Lugano, ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi

l’avvenuto rilascio di RE 1 dalla carcerazione preventiva e la sua

contemporanea incarcerazione nel Carcere giudiziario, come richiesto dal

magistrato (allegato 16, inc. GPC __________).

h. In

data 10.12.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di

applicazione della pena, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in

sezione chiusa.

Il

giudice in particolare, riassunti brevemente i fatti, ha ritenuto concreto il

rischio di fuga, stante che il detenuto è cittadino straniero, è privo di

legami con il nostro territorio ed è stato colpito da un divieto d’entrata

valido sino al 3.03.2023.

Nel

contempo il magistrato ha definito i termini di espiazione, come segue:

1/3 14.01.2016

1/2 02.02.2016

3/4 06.03.2016

fine 31.03.2016,

ed

ha ricordato la possibilità per il detenuto di procedere in ogni momento al pagamento

(integrale o parziale) della pena pecuniaria e della multa dovute, onde essere

posto in libertà rispettivamente diminuire il suo periodo di detenzione.

i. Con

scritto 10/14.12.2015 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione del giudice

dei provvedimenti coercitivi.

j. Con

osservazioni 16/17.12.2015 il procuratore pubblico Antonio Perugini, considerata

giustificata la decisione qui impugnata, chiede la reiezione del gravame,

producendo nel contempo il nuovo decreto 7.12.2015 a carico del reclamante.

k. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi e il procuratore pubblico Pamela Pedretti

rinunciano a presentare osservazioni particolari in merito al gravame.

Considerandi

1.

1.1.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono

censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 10/14.12.2015, contro la decisione 10.12.2015

del giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca

direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e

proponibile.

2.

2.1.

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario

chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o

in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia

alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere

meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv.

1.

CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario

per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia

e in lavoro esterno.

In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP

prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale

competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli

stabilimenti del Cantone del Ticino.

Una simile norma non è stata adottata nella

revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.

Pure è stata abbandonata la distinzione,

posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati

primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni

di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e

quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti

per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP

i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).

A

livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione

penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene

e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007),

relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento

chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è

la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse

altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli

a terzi (cpv. 1).

L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato,

sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede

inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della

libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una

struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,

in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra

l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione

di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre

che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo

Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in

particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene

eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite

in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata

eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un

rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi

reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza

non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76

cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un

penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),

a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il

rischio che egli commetta nuovi reati.

In

altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici

criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il

rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati

cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK

Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

2.3

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto

commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in

generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come

visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p.

1793).

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente

che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente

che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio

di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie

al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),

i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),

nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non

si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una

possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,

fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga

all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del

26.10

, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del

12.1.2012

consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da

espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere

considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile

fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un

rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando

l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia

quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio

viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)

e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

3.

3.1.

Nel

caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento del qui reclamante in

sezione chiusa, avendo valutato l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, in

considerazione in buona sostanza della di lui cittadinaza straniera (__________)

e l’assenza di legami rilevanti con il territorio elvetico.

3.2

Ora,

dagli atti emerge che, RE 1 è nato il __________1971 a __________ ed è

cittadino di tale Repubblica. Il suo ultimo luogo di residenza noto è situato all’estero

(__________) e sul nostro territorio, privo di una qualsiasi autorizzazione, ha

risieduto e/o lavorato (sporadicamente) solo illegalmente oltre ad aver commesso

alcuni altri atti illeciti. Invero, a seguito dei primi due decreti d’accusa

emessi a suo carico, in data 8.03.2013 l’allora Ufficio federale della

migrazione (UFM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata valido

dal 4.03.2013 al 3.03.2023.

Celibe,

in Svizzera non vanta neppure un qualsiasi legame di tipo familiare.

Privo

della possibilità di inserirsi nel tessuto economico e sociale del nostro paese,

verso il quale egli vanta solo un debito con la giustizia, versando altresì in

una precaria situazione finanziaria, ritrovandosi alla soglia dei 45 anni senza

un’attività lavorativa stabile, la possibilità che egli si sottragga con la

fuga all’esecuzione della pena è altamente concreta.

Ciò

ove più si consideri come il reclamante non ha reagito alle richieste di pagamento

e alle diffide della preposta autorità amministrativa, che non ha potuto

procedere con la procedura d’incasso nei suoi confronti essendosi egli reso irreperibile,

e come soltanto grazie al suo arresto a seguito di un nuovo ulteriore procedimento

penale aperto nei suoi confronti, egli ha potuto essere reperito per eseguire

le precedenti condanne.

In

tale situazione la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata

si rivela fondata e merita tutela.

4.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tenere

conto della situazione finanziaria del qui reclamante, sono poste a carico di

quest’ultimo, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 76, 377 CP, 279 ss., 393 ss., 439

cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del

Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture

carcerarie, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera