60.2015.417
Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento in sezione chiusa. Pericolo di fuga per straniero residente all'estero, privo di autorizzazioni, senza legami professionali e familiari con il terri
15 gennaio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.417
Lugano
15 gennaio 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/14.12.2015 presentato
da
RE 1 c/o Strutture
carcerarie, Lugano,
contro
la decisione di collocamento iniziale 10.12.2015
emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in
materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 16/17.12.2015 del
procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante le quali, esposte le proprie
considerazioni, ha chiesto la reiezione del gravame;
preso atto dello scritto 16/17.12.2015 in cui il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni da
presentare;
richiamato lo scritto 17/18.12.2015 del procuratore
pubblico Pamela Pedretti, con cui senza esporre osservazioni particolari si è
rimesso al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreti d’accusa 4.04.2011 (DA __________) e, rispettivamente,17.09.2012 (DA __________)
del Ministero Pubblico (passati in giudicato) RE 1 (__________1971) è stato
condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.−
ciascuna, (per complessivi CHF 4'500.−) sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni nonché alla multa di CHF 1'600.− (per guida in
stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza
dei doveri in caso d’infortunio), e, rispettivamente, alla pena pecuniaria di
30 aliquote giornaliere da CHF 30.− ciascuna (per complessivi CHF 900.−)
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (per infrazioni alla
LF sugli stranieri).
b. Con
decreto del 9.12.2013 del Ministero pubblico (passato in giudicato il
10.07.2014) ad RE 1 è stata inflitta la pena pecuniaria di 120 aliquote
giornaliere da CHF 100.− ciascuna (per complessivi CHF 12'000.−), a
valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP in relazione alle
pene pecuniarie di cui ai due precedenti decreti d’accusa del 4.04.2011 e
17.09.2012, avendo egli nuovamente delinquito (guida in stato di inattitudine)
durante il rispettivo periodo di prova.
La pena pecuniaria è stata comminata con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una
pena detentiva di 120 giorni (DAC __________).
c. In
data 1.12.2014 il Procuratore pubblico ha emanato un nuovo decreto d’accusa nei
confronti del qui reclamante (passato in giudicato il 9.02.2015), con cui gli è
stata inflitta la pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.−
ciascuna (per complessivi CHF 1'200.−), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, oltre la multa di CHF 400.−, per infrazione
alla LF sugli stranieri (entrata illegale e attività lucrativa senza autorizzazione).
La multa è stata inflitta con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. Infine
il magistrato inquirente ha prolungato di 1 anno il periodo di prova della pena
pecuniaria decretata il 17.09.2012 (DA __________).
d. Considerato
che le diffide di pagamento sono rimaste inevase e che ogni tentativo di
incasso da parte dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) non
è stato possibile risultando il qui reclamante di ignota dimora, su richiesta di
tale ufficio il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 30.09.2015 ha
pubblicato una richiesta di ricerca nazionale del luogo di dimora di RE 1
(allegato 10, inc. GPC __________).
Lo stesso giorno il giudice ha inviato uno scritto a
quest’ultimo, in cui, ritenuto il versamento di un acconto di CHF 900.−,
ha commutato la pena pecuniaria residua (di cui al decreto d’accusa 9.12.2013)
e la multa (di cui al decreto d’accusa 1.12.2014), rimaste impagate, in 115
giorni di pena detentiva da espiare. Il magistrato ha poi ricordato la
possibilità di provvedere in ogni momento al pagamento della pena pecuniaria e
della multa (di complessivi CHF 11'500.−) oppure di prendere contatto con
il proprio Ufficio onde concordare i tempi e le modalità di esecuzione della
pena detentiva sostitutiva (allegato 12, inc. GPC __________).
e. A
quanto sopra RE 1 non ha dato alcun seguito. Sennonché egli agli inizi di dicembre
2015 è tornato a delinquere sul nostro territorio [entrata e soggiorno illegali,
sfociati nel decreto d’accusa 7.12.2015 (DA 5455/2015) per cui il procuratore
pubblico ha proposto la pena detentiva di 90 giorni da espiare], così che in
data 6.12.2015 è stato posto in arresto.
f. Con
scritto 7.12.2015 (notificato anche al detenuto stesso in carcere) il giudice
dei provvedimenti coercitivi, preso atto dell’avvenuto arresto del qui
reclamante, ha chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie di voler
trattenere RE 1 una volta conclusa la detenzione preventiva in corso, onde
fargli espiare i 115 giorni di pena detentiva sostitutiva (allegato 13, inc.
GPC __________).
Il medesimo giorno il giudice ha altresì provveduto a revocare, con
effetto immediato, la richiesta 30.09.2015 di ricerca nazionale del luogo di
dimora (allegato 15, inc. GPC __________).
g. Con
tempestivo fax del 7.12.2015 il Capo sorvegliante del Carcere giudiziario La
Farera, Lugano, ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi
l’avvenuto rilascio di RE 1 dalla carcerazione preventiva e la sua
contemporanea incarcerazione nel Carcere giudiziario, come richiesto dal
magistrato (allegato 16, inc. GPC __________).
h. In
data 10.12.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di
applicazione della pena, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in
sezione chiusa.
Il
giudice in particolare, riassunti brevemente i fatti, ha ritenuto concreto il
rischio di fuga, stante che il detenuto è cittadino straniero, è privo di
legami con il nostro territorio ed è stato colpito da un divieto d’entrata
valido sino al 3.03.2023.
Nel
contempo il magistrato ha definito i termini di espiazione, come segue:
1/3 14.01.2016
1/2 02.02.2016
3/4 06.03.2016
fine 31.03.2016,
ed
ha ricordato la possibilità per il detenuto di procedere in ogni momento al pagamento
(integrale o parziale) della pena pecuniaria e della multa dovute, onde essere
posto in libertà rispettivamente diminuire il suo periodo di detenzione.
i. Con
scritto 10/14.12.2015 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione del giudice
dei provvedimenti coercitivi.
j. Con
osservazioni 16/17.12.2015 il procuratore pubblico Antonio Perugini, considerata
giustificata la decisione qui impugnata, chiede la reiezione del gravame,
producendo nel contempo il nuovo decreto 7.12.2015 a carico del reclamante.
k. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi e il procuratore pubblico Pamela Pedretti
rinunciano a presentare osservazioni particolari in merito al gravame.
Considerandi
1.
1.1.
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono
censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 10/14.12.2015, contro la decisione 10.12.2015
del giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca
direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e
proponibile.
2.
2.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario
chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o
in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia
alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere
meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un
penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o
alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv.
1.
CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario
per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia
e in lavoro esterno.
In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP
prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale
competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli
stabilimenti del Cantone del Ticino.
Una simile norma non è stata adottata nella
revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.
Pure è stata abbandonata la distinzione,
posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati
primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni
di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e
quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti
per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP
i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).
A
livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione
penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene
e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007),
relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento
chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è
la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse
altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli
a terzi (cpv. 1).
L'esecuzione
della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha
come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale
concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato,
sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 della medesima norma prevede
inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della
libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una
struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010,
in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra
l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione
di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre
che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo
Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in
particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene
eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite
in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata
eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un
rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi
reati (cpv. 6).
La
persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza
non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.2
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76
cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un
penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”),
a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il
rischio che egli commetta nuovi reati.
In
altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici
criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un
penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il
rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati
cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK
Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).
2.3
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto
commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in
generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come
visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p.
1793).
Per
ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente
che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente
che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F.
BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio
di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie
al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”),
i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione
professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),
nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non
si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una
possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità,
fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga
all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del
26.10
, consid. 3.;6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.;6B_577/2011 del
12.1.2012
consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da
espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere
considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile
fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un
rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando
l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia
quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio
viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”)
e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
3.
3.1.
Nel
caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento del qui reclamante in
sezione chiusa, avendo valutato l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, in
considerazione in buona sostanza della di lui cittadinaza straniera (__________)
e l’assenza di legami rilevanti con il territorio elvetico.
3.2
Ora,
dagli atti emerge che, RE 1 è nato il __________1971 a __________ ed è
cittadino di tale Repubblica. Il suo ultimo luogo di residenza noto è situato all’estero
(__________) e sul nostro territorio, privo di una qualsiasi autorizzazione, ha
risieduto e/o lavorato (sporadicamente) solo illegalmente oltre ad aver commesso
alcuni altri atti illeciti. Invero, a seguito dei primi due decreti d’accusa
emessi a suo carico, in data 8.03.2013 l’allora Ufficio federale della
migrazione (UFM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata valido
dal 4.03.2013 al 3.03.2023.
Celibe,
in Svizzera non vanta neppure un qualsiasi legame di tipo familiare.
Privo
della possibilità di inserirsi nel tessuto economico e sociale del nostro paese,
verso il quale egli vanta solo un debito con la giustizia, versando altresì in
una precaria situazione finanziaria, ritrovandosi alla soglia dei 45 anni senza
un’attività lavorativa stabile, la possibilità che egli si sottragga con la
fuga all’esecuzione della pena è altamente concreta.
Ciò
ove più si consideri come il reclamante non ha reagito alle richieste di pagamento
e alle diffide della preposta autorità amministrativa, che non ha potuto
procedere con la procedura d’incasso nei suoi confronti essendosi egli reso irreperibile,
e come soltanto grazie al suo arresto a seguito di un nuovo ulteriore procedimento
penale aperto nei suoi confronti, egli ha potuto essere reperito per eseguire
le precedenti condanne.
In
tale situazione la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata
si rivela fondata e merita tutela.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tenere
conto della situazione finanziaria del qui reclamante, sono poste a carico di
quest’ultimo, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 76, 377 CP, 279 ss., 393 ss., 439
cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del
Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture
carcerarie, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera