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Decisione

60.2015.418

Reclamo dell'imputato contro la tassazione della nota professionale del difensore d'ufficio effettuata dal procuratore pubblico. nullità del decreto

16 dicembre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

partire dal 2010 il procuratore pubblico Paolo Bordoli ha aperto diversi procedimenti

penali a carico dell’avv. RE 1 (tra gli altri procedimenti: inc. MP 2010.10322,

2010.10723, 2010.10727, 2013.11926, 2014.1450, 2014.3138 e 2014.9896).

b. Con

decreto 3.7.2012 il magistrato inquirente, considerato che si era in presenza

di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP) e che l’imputata, nonostante ingiunzione,

non aveva designato un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1

CPP), ha nominato l’avv. PI 1 difensore d’ufficio dell’avv. RE 1.

Questa

Corte, con giudizio 5.10.2012, ha respinto il gravame 4.7.2012 di quest’ultima

contro detto decreto (inc. 60.2012.272).

Il

30.4.2013 il Tribunale federale, adito dall’imputata, ha respinto, nella misura

in cui era ammissibile, il ricorso (inc.1B_699/2012).

c. In

data 6.5.2015 l’avv. PI 1 ha presentato la nota professionale per il periodo

15.7.2013 – 6.5.2015 per tassazione.

d. Il

26.8.2015 il pubblico ministero – ritenuto che l’11/15.5.2015 l’avv. PI 1 aveva

comunicato (recte: chiesto) di non più patrocinare l’imputata e che

quest’ultima non aveva dato seguito all’invito di data 15.5.2015 di designare

un nuovo difensore, richiamata tra l’altro la sentenza 30.4.2013 del Tribunale

federale, fatto infine riferimento agli art. 133 s. CPP – ha revocato la nomina

dell’avv. PI 1 quale difensore d’ufficio con effetto dal 15.5.2015 e ha

contestualmente nominato l’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio con

effetto dal 7.8.2015.

e. Il

28.8.2015, annullati i precedenti atti di accusa 27.2.2014 (ACC 27/2014) e

21.10.2014 (ACC 106/2014), ritornati al magistrato inquirente dal giudice Marco

Villa per completazione, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti

dell’imputata per ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di

cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, estorsione

(tentata), sub. coazione (tentata), ripetuta coazione, ripetuta soppressioni di

documento, ripetuta diffamazione, ingiuria e ripetuta violazione del segreto

professionale (ACC 110/2015).

f. Con

gravame 14/15.9.2015 l’avv. RE 1 ha chiesto, rivendicando il diritto di difendersi

da sola, che il decreto 26.8.2015 fosse annullato e che la nomina del difensore

d’ufficio fosse revocata. Il procedimento è ancora pendente (inc. 60.2015.317).

g. Con

decreto 24.11.2015 il pubblico ministero, ricordati i principi applicabili, ha approvato

la nota professionale in CHF 13'011.85.

h. Con

reclamo 14/15.12.2015 l’avv. RE 1 contesta la tassazione che sarebbe avvenuta

in maniera arbitraria ed illegittima.

Delle

argomentazioni si dirà se necessario in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il gravame – inoltrato in data 14/15.12.2015 dall’avv.

RE 1 contro il decreto di tassazione 24.11.2015 del procuratore pubblico, a lei

pervenuto il 3.12.2015 – è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci

giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

La

reclamante, imputata nel procedimento in cui era stata nominata l’avv. PI 1

quale suo difensore d’ufficio, è legittimata ad impugnare il decreto di

tassazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello stesso, in

particolare con riferimento a quanto disposto dall’art. 135 cpv. 4 CPP

richiamato nella motivazione del decreto di tassazione (“Non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano, l’imputata condannata a pagare le

spese procedurali è tenuta a: a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione

o al Cantone; b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione

ufficiale e l’onorario integrale”) [cfr. sul tema decisione 60.2014.349 del

22.1.2015

consid. 3.4.].

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

La

retribuzione del difensore d’ufficio – che è designato in applicazione degli

art. 132 s. CPP – è disciplinata all’art. 135 CPP.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la

sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale

ha un credito di diritto pubblico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015

consid. 2.4.) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Il

pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un

tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità

giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento

(art. 135 cpv. 2 CPP).

3.2

Il

procedimento è diretto, fino all’abbandono dello stesso o fino alla promozione

dell’accusa, dal pubblico ministero (art. 61 lit. a CPP). La competenza del

procuratore pubblico termina quindi con l’abbandono del procedimento cresciuto

in giudicato, con il decreto di accusa cresciuto in giudicato e con la

promozione dell’accusa (caso, quest’ultimo, al quale è equiparato il decreto di

accusa che, a’ sensi dell’art. 356 cpv. 1 ultima frase CPP, diviene atto di

accusa) [BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 7; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 61 CPP n. 3].

Giusta

l’art. 328 CPP la causa è infatti pendente davanti al giudice dal deposito

dell’atto di accusa (cpv. 1); con la pendenza della causa i poteri concernenti

il procedimento passano al giudice (cpv. 2).

Dal deposito dell’atto di accusa la direzione del procedimento viene dunque

immediatamente trasferita al presidente dell’autorità collegiale o al giudice

unico (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 328 CPP n. 1/2;

Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 328 CPP n. 2). Da questo momento il procuratore

pubblico non ha più competenze procedurali (BSK StPO – J. STEPHENSON / R.

ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 328 CPP n. 2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit.,

art. 328 CPP n. 4).

3.3

Con

atto di accusa 28.8.2015 il magistrato inquirente ha deferito la reclamante davanti

alla Corte delle assise criminali, di modo che la causa è oggi pendente davanti

al giudice (art. 328 cpv. 1 CPP).

Ne

consegue che al momento dell’emanazione del decreto 24.11.2015, stante il

tenore dell’art. 328 cpv. 2 CPP, il procuratore pubblico non poteva più essere

la persona che “dirige il procedimento” in applicazione dell’art. 61

lit. a CPP e di conseguenza essere competente per tassare la suddetta nota

professionale.

Il

decreto di tassazione 24.11.2015 è pertanto nullo siccome prolato da un’autorità non più competente, ovvero incompetente,

nullità da constatarsi d’ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità

giudicante (decisioni TF 6B_640/2012 del 10.5.2013 consid. 1.1.;6B_339/2012

dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.), potendo la nullità anche essere accertata

nell’ambito di una procedura di ricorso (decisione TPF BB.2012.45 del 9.5.2012

p. 3).

Nel

caso di specie non sono peraltro date le circostanze straordinarie riconosciute

da questa Corte nel giudizio 60.2015.157 del 16.11.2015 (consid. 2.6.), in cui

si era – eccezionalmente – ammessa la competenza del procuratore pubblico a tassare

la nota professionale di un difensore d’ufficio in considerazione della già

avvenuta emanazione della sentenza di merito contro l’imputato.

In

concreto spetterà dunque alla Corte delle assise criminali, davanti alla quale

l’avv. RE 1 è stata deferita il 28.8.2015, tassare la nota professionale

6.5.2015

dell’avv. PI 1.

4.

L’impugnativa

è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano

ripetibili, la reclamante – giurista di formazione – avendo agito personalmente

e il gravame essendo stato accolto per ragioni differenti da quelle invocate

nel ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ E’

constatata la nullità del decreto 24.11.2015 del procuratore pubblico Paolo

Bordoli nel procedimento inc. ACC 110/2015.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

-

Il presidente La

cancelliera