60.2015.418
Reclamo dell'imputato contro la tassazione della nota professionale del difensore d'ufficio effettuata dal procuratore pubblico. nullità del decreto
16 dicembre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.418
Lugano
16 dicembre 2015/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 14/15.12.2015 presentato da
RE 1, ,
contro
il decreto 24.11.2015 del procuratore pubblico Paolo
Bordoli inerente alla tassazione della nota professionale 6.5.2015 dell’avv. PI
1, __________, già suo difensore d’ufficio nel procedimento a suo carico
sfociato nell’ACC 110/2015 del 28.8.2015;
ritenuto che, in considerazione del manifesto esito
del gravame, non sono state chieste osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
partire dal 2010 il procuratore pubblico Paolo Bordoli ha aperto diversi procedimenti
penali a carico dell’avv. RE 1 (tra gli altri procedimenti: inc. MP 2010.10322,
2010.10723, 2010.10727, 2013.11926, 2014.1450, 2014.3138 e 2014.9896).
b. Con
decreto 3.7.2012 il magistrato inquirente, considerato che si era in presenza
di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP) e che l’imputata, nonostante ingiunzione,
non aveva designato un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1
CPP), ha nominato l’avv. PI 1 difensore d’ufficio dell’avv. RE 1.
Questa
Corte, con giudizio 5.10.2012, ha respinto il gravame 4.7.2012 di quest’ultima
contro detto decreto (inc. 60.2012.272).
Il
30.4.2013 il Tribunale federale, adito dall’imputata, ha respinto, nella misura
in cui era ammissibile, il ricorso (inc.1B_699/2012).
c. In
data 6.5.2015 l’avv. PI 1 ha presentato la nota professionale per il periodo
15.7.2013 – 6.5.2015 per tassazione.
d. Il
26.8.2015 il pubblico ministero – ritenuto che l’11/15.5.2015 l’avv. PI 1 aveva
comunicato (recte: chiesto) di non più patrocinare l’imputata e che
quest’ultima non aveva dato seguito all’invito di data 15.5.2015 di designare
un nuovo difensore, richiamata tra l’altro la sentenza 30.4.2013 del Tribunale
federale, fatto infine riferimento agli art. 133 s. CPP – ha revocato la nomina
dell’avv. PI 1 quale difensore d’ufficio con effetto dal 15.5.2015 e ha
contestualmente nominato l’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio con
effetto dal 7.8.2015.
e. Il
28.8.2015, annullati i precedenti atti di accusa 27.2.2014 (ACC 27/2014) e
21.10.2014 (ACC 106/2014), ritornati al magistrato inquirente dal giudice Marco
Villa per completazione, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti
dell’imputata per ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di
cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, estorsione
(tentata), sub. coazione (tentata), ripetuta coazione, ripetuta soppressioni di
documento, ripetuta diffamazione, ingiuria e ripetuta violazione del segreto
professionale (ACC 110/2015).
f. Con
gravame 14/15.9.2015 l’avv. RE 1 ha chiesto, rivendicando il diritto di difendersi
da sola, che il decreto 26.8.2015 fosse annullato e che la nomina del difensore
d’ufficio fosse revocata. Il procedimento è ancora pendente (inc. 60.2015.317).
g. Con
decreto 24.11.2015 il pubblico ministero, ricordati i principi applicabili, ha approvato
la nota professionale in CHF 13'011.85.
h. Con
reclamo 14/15.12.2015 l’avv. RE 1 contesta la tassazione che sarebbe avvenuta
in maniera arbitraria ed illegittima.
Delle
argomentazioni si dirà se necessario in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il gravame – inoltrato in data 14/15.12.2015 dall’avv.
RE 1 contro il decreto di tassazione 24.11.2015 del procuratore pubblico, a lei
pervenuto il 3.12.2015 – è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci
giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
La
reclamante, imputata nel procedimento in cui era stata nominata l’avv. PI 1
quale suo difensore d’ufficio, è legittimata ad impugnare il decreto di
tassazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello stesso, in
particolare con riferimento a quanto disposto dall’art. 135 cpv. 4 CPP
richiamato nella motivazione del decreto di tassazione (“Non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano, l’imputata condannata a pagare le
spese procedurali è tenuta a: a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione
o al Cantone; b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione
ufficiale e l’onorario integrale”) [cfr. sul tema decisione 60.2014.349 del
22.1.2015
consid. 3.4.].
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
La
retribuzione del difensore d’ufficio – che è designato in applicazione degli
art. 132 s. CPP – è disciplinata all’art. 135 CPP.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la
sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale
ha un credito di diritto pubblico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015
consid. 2.4.) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Il
pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un
tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità
giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento
(art. 135 cpv. 2 CPP).
3.2
Il
procedimento è diretto, fino all’abbandono dello stesso o fino alla promozione
dell’accusa, dal pubblico ministero (art. 61 lit. a CPP). La competenza del
procuratore pubblico termina quindi con l’abbandono del procedimento cresciuto
in giudicato, con il decreto di accusa cresciuto in giudicato e con la
promozione dell’accusa (caso, quest’ultimo, al quale è equiparato il decreto di
accusa che, a’ sensi dell’art. 356 cpv. 1 ultima frase CPP, diviene atto di
accusa) [BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 7; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 61 CPP n. 3].
Giusta
l’art. 328 CPP la causa è infatti pendente davanti al giudice dal deposito
dell’atto di accusa (cpv. 1); con la pendenza della causa i poteri concernenti
il procedimento passano al giudice (cpv. 2).
Dal deposito dell’atto di accusa la direzione del procedimento viene dunque
immediatamente trasferita al presidente dell’autorità collegiale o al giudice
unico (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 328 CPP n. 1/2;
Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 328 CPP n. 2). Da questo momento il procuratore
pubblico non ha più competenze procedurali (BSK StPO – J. STEPHENSON / R.
ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 328 CPP n. 2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit.,
art. 328 CPP n. 4).
3.3
Con
atto di accusa 28.8.2015 il magistrato inquirente ha deferito la reclamante davanti
alla Corte delle assise criminali, di modo che la causa è oggi pendente davanti
al giudice (art. 328 cpv. 1 CPP).
Ne
consegue che al momento dell’emanazione del decreto 24.11.2015, stante il
tenore dell’art. 328 cpv. 2 CPP, il procuratore pubblico non poteva più essere
la persona che “dirige il procedimento” in applicazione dell’art. 61
lit. a CPP e di conseguenza essere competente per tassare la suddetta nota
professionale.
Il
decreto di tassazione 24.11.2015 è pertanto nullo siccome prolato da un’autorità non più competente, ovvero incompetente,
nullità da constatarsi d’ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità
giudicante (decisioni TF 6B_640/2012 del 10.5.2013 consid. 1.1.;6B_339/2012
dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.), potendo la nullità anche essere accertata
nell’ambito di una procedura di ricorso (decisione TPF BB.2012.45 del 9.5.2012
p. 3).
Nel
caso di specie non sono peraltro date le circostanze straordinarie riconosciute
da questa Corte nel giudizio 60.2015.157 del 16.11.2015 (consid. 2.6.), in cui
si era – eccezionalmente – ammessa la competenza del procuratore pubblico a tassare
la nota professionale di un difensore d’ufficio in considerazione della già
avvenuta emanazione della sentenza di merito contro l’imputato.
In
concreto spetterà dunque alla Corte delle assise criminali, davanti alla quale
l’avv. RE 1 è stata deferita il 28.8.2015, tassare la nota professionale
6.5.2015
dell’avv. PI 1.
4.
L’impugnativa
è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano
ripetibili, la reclamante – giurista di formazione – avendo agito personalmente
e il gravame essendo stato accolto per ragioni differenti da quelle invocate
nel ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ E’
constatata la nullità del decreto 24.11.2015 del procuratore pubblico Paolo
Bordoli nel procedimento inc. ACC 110/2015.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
-
Il presidente La
cancelliera