60.2015.46
Istanza di ispezione degli atti. già accusatrice privata quale istante
9 febbraio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.46
Lugano
9 febbraio 2015/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 26.01./6.02.2015
presentata da
IS
1
patr.
da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del
verbale del dibattimento 17.05.2013 del procedimento penale di cui
all’incarto __________ della Pretura penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 26.01.2015 è giunta
alla Pretura penale il 27.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza ex art.
62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.02.2015, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto d’accusa 11.04.2011, emanato in esito al procedimento penale
avviato su querele 20.09.2006 di IS 1, 6.03.2007 di __________ e 13.04.2010 di
entrambe queste società, il procuratore pubblico ha ritenuto PI 3 autore colpevole
di danneggiamento e violazione di domicilio (ripetuta) e ha proposto la sua condanna
alla pena pecuniaria di CHF 2'800.--
(corrispondente a venti aliquote giornaliere da CHF 140.-- cadauna), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 600.--
e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio
come descritto nel DA __________;
che il 17.05.2013 il giudice
della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dall’imputato, ha
confermato le imputazioni contenute nel decreto d’accusa e ha condannato PI 3 alla
pena pecuniaria di CHF 2'100.-- (riducendo le aliquote giornaliere), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--
(riducendo di CHF 100.-- quella proposta dal procuratore pubblico) e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, inc. __________);
che
il 16.10.2014 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale accoglimento
dell’appello presentato dall’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di
danneggiamento e violazione di domicilio, lo ha nondimeno prosciolto dall’imputazione
di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1. del decreto
d’accusa 11.04.2011 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinque aliquote
giornaliere di CHF 140.-- cadauna, per un totale di CHF 700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (cfr., nel dettaglio, inc. __________);
che la predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non
essendo stata impugnata presso l’Alta Corte;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1,
la trasmissione, in copia e anticipato via fax, del verbale del dibattimento
Fatti
17.05.2013 (inc. __________), richiamando la sentenza con motivazione
17.05.2013 emanata dalla Pretura penale (doc. CRP 1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo
archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata)
al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice
privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
Considerandi
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
(rispettivamente del suo patrocinatore avv. PR 1) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG
ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.05.2013
(AI 21 – inc. __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato
l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che
di conseguenza il verbale di dibattimento richiesto viene trasmesso (anticipato
via fax), in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente
decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera