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Decisione

60.2015.46

Istanza di ispezione degli atti. già accusatrice privata quale istante

9 febbraio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

17.05.2013 (inc. __________), richiamando la sentenza con motivazione

17.05.2013 emanata dalla Pretura penale (doc. CRP 1.a);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, imputato nel procedimento

penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo

archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata)

al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice

privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

Considerandi

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

(rispettivamente del suo patrocinatore avv. PR 1) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG

ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.05.2013

(AI 21 – inc. __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato

l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che

di conseguenza il verbale di dibattimento richiesto viene trasmesso (anticipato

via fax), in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente

decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante

già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera