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Decisione

60.2015.55

Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro carte e registrazioni. obbligo di consegna. procedura sigillamento

20 maggio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con

decreto 12.2.2015 il presidente di questa Corte ha concesso parziale effetto

sospensivo al reclamo, “nel senso che i dati richiesti con l’ordine del 5.2.2015

vengono trasmessi direttamente a questa Corte e non saranno a disposizione delle

parti fino all’emanazione della decisione” (doc. 2, inc. CRP).

l. Delle osservazioni del procuratore generale, così

come della replica di RE 1, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

m. Con scritto 24/26.2.2105, ed in risposta al decreto

12.2.2015 di cui sopra, le __________ hanno inviato a questa Corte “il disco

rigido contenente l’estrazione fisica dell’iPhone del Sig. RE 1, nonché il

relativo rapporto del sig. __________ e la bolla di consegna”, precisando

altresì che si tratta di un cellulare aziendale, nel quale sono dunque presenti

dati protetti dal segreto d’affari, nonché altre informazioni confidenziali che

non avrebbero alcuna relazione con il procedimento penale in questione.

Per tale motivo hanno richiesto l’apposizione di

sigilli ex art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 12.2.2015 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine 5.2.2015, è

tempestivo.

1.3

RE

1, imputato nel contesto

dell’inc. MP __________, e detentore/titolare

del telefono aziendale in questione, è pacificamente legittimato a reclamare ex

art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del decreto impugnato.

2.

Con la decisione 5.2.2015 - impugnata in questa

sede -, è stato ordinato a __________, nella sua veste di perito di parte, di comunicare

“sulla base di quali costatazioni tecniche ha tratto la conclusione esposta

nella perizia di parte”. È stato altresì ordinato di trasmettere “copia

dell’analisi forense completa (dati __________)” effettuata dallo stesso perito

il 4.12.2014 (AI 19).

Nella

fattispecie in esame si è quindi in presenza di un ordine di consegna ai sensi

dell’art. 265 CPP [secondo cui il detentore di oggetti e valori patrimoniali

che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli (cpv. 1 )], emanato nell’ambito

della perquisizione di carte e registrazioni giusta gli art. 246 ss. CPP.

Indicando nell’ordine in questione la

trasmissione della copia dell’analisi forense (dati __________) eseguita (cfr.

AI 19), il magistrato inquirente ha infatti inteso quanto previsto dall’art.

246.

CPP secondo cui carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre

registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e

all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba

presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.

3.

In

tale ambito, ai sensi dell’art. 248 CPP le carte, le registrazioni e altri

oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere

perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non

deporre, oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati

né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1).

Rientra nella nozione di “altri motivi”

ai sensi della disposizione di cui sopra ogni interesse giuridicamente protetto

al mantenimento del segreto, come segnatamente segreti di fabbricazione o di affari

oppure segreti privati degni di protezione (PC – CPP, art. 248 CPP n. 2-4).

La

domanda di apposizione dei sigilli non deve rivestire una forma particolare e

dev’essere posta - nell’ambito di un obbligo di trasmissione ex art. 265 CPP -

al momento della consegna effettiva delle carte e/o registrazioni al magistrato

inquirente, che apporrà formalmente i sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del

24.3.2014

consid. 2.2.).

4.

4.1.

Questa

Corte ha già avuto modo di determinare che la procedura di apposizione dei

sigilli è un rimedio giuridico sui generis, che prevale sul reclamo ex art. 393

ss., di modo che un reclamo presentato contemporaneamente contro un ordine di

perquisizione e sequestro non è ricevibile (cfr. sentenze CRP 21.4.2015 inc.

CRP __________ e __________).

È infatti il giudice del dissigillamento

che deve esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale

questione pregiudiziale (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7).

4.2

Il

reclamo giusta l’art. 393 CPP entra - tra l’altro - in considerazione solo se

le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento

del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014

consid. 2.2.).

Al

momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro;

la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo

l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248

CPP n. 62).

5.

5.1.

Il

reclamante, in sede di replica ha – tra le altre cose – affermato che “i

dati del cellulare dell’imputato contengono anche segreti professionali e

commerciali dell’imputato e delle __________, di cui il Sig. RE 1 è capo

dell’Ufficio stampa”, ragione per cui, anche sotto tale profilo, la perizia

giudiziaria sarebbe lo strumento più adatto (replica 24/25.2.2015, p. 3).

Inoltre,

come riportato nei considerandi in fatto, con scritto 24/26.2.2105, __________,

nella sua qualità di legal counsel delle __________ ha inviato a questa

Corte - tra l’altro - “il disco rigido contenente l’estrazione fisica

dell’iPhone del Sig. ____________________”, precisando altresì che si

tratta di un cellulare aziendale, nel quale sarebbero presenti dati protetti

dal segreto d’affari e che non avrebbero alcuna relazione con il procedimento

penale in questione. Per tale motivo ha richiesto l’apposizione dei sigilli ex

art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP).

Il reclamante prima, e le __________ dopo,

nella loro qualità di datore di lavoro, hanno dunque invocato segreti d’affari

e commerciali, contenuti nel telefono aziendale in uso a RE 1.

5.2

In

siffatte circostanze, nella fattispecie in esame, quanto sollevato dal reclamante

e dalle __________ impone dunque la procedura di sigillamento, ciò che – come

visto – esclude il reclamo ex art. 393 CPP.

Le

censure sollevate da RE 1 devono di conseguenza essere riproposte nell’ambito

di tale procedura.

Spetterà

poi al giudice del dissigillamento determinare se i segreti invocati giustifichino

il mantenimento dei sigilli.

Il

gravame è dunque irricevibile in merito all’ordine di perquisizione e sequestro

5.2.2015

Considerato

come l’apposizione dei sigilli sia stata richiesta a questa Corte, contestualmente

alla trasmissione del disco rigido di cui sopra, lo stesso viene trasmesso al

procuratore generale per i suoi incombenti, in scatola chiusa, unitamente alla

presente decisione.

6.

Il

gravame è irricevibile per quanto attiene l’ordine di perquisizione e sequestro

5.2.2015

La richiesta di apposizione di sigilli è evasa ai

sensi dei considerandi.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente. Non sono assegnate ripetibili, non avendo PI 1 e PI 2 fatto capo

ai servizi di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 246 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo contro

l’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015 è irricevibile.

§. La richiesta di apposizione dei sigilli è evasa

ai sensi dei considerandi.

2. Il

parziale effetto sospensivo concesso al gravame con decreto 12.2.2015 dal

presidente di questa Corte è revocato.

3. La

tassa di giustizia di CHF 900.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono

poste, a carico di RE 1, __________.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera