60.2015.55
Reclamo contro ordine di perquisizione e sequestro carte e registrazioni. obbligo di consegna. procedura sigillamento
20 maggio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.55
Lugano
20 maggio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 12.2.2015 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015
emanato dal procuratore generale John Noseda nell’ambito del procedimento
penale aperto a suo carico per titolo di registrazione
clandestina di conversazioni (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 17.2.2015 e 27.2.20215
(duplica) del magistrato inquirente, mediante le quali chiede di respingere il
gravame, rispettivamente comunica di non avere osservazioni di duplica da presentare;
visti gli scritti 16/18.2.2015 di PI 2 e 18/20.2.2015
di PI 1, con i quali comunicano di non avere particolari osservazioni da
formulare;
vista la replica 24/25.2.2015 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
considerato che PI 1 e PI 2, interpellati, non hanno
presentato osservazioni di duplica;
richiamato lo scritto 24/26.2.2015 delle __________,
di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Con
esposto 9/10.10.2013 PI 2 e PI 1, membri del sindacato __________, hanno
querelato RE 1, per titolo di registrazione clandestina di conversazioni (art.
179 ter CP).
In sostanza RE 1, nella sua qualità di
dipendente e responsabile stampa delle __________, unitamente a dei colleghi,
avrebbe presenziato a diversi colloqui con rappresentanti di parti sociali ed
enti pubblici - nel corso del 2013 - nell’ambito di un progetto relativo
all’utilizzo di spazi delle officine __________ a __________.
Durante uno dei citati incontri,
segnatamente in data 11.9.2013, il querelato avrebbe ammesso, dinnanzi a
svariate persone, di aver registrato - mediante il suo telefono cellulare - la
precedente riunione del 3.9.2013.
Da qui il presente procedimento penale
(cfr. AI 1, inc. MP __________).
b. In data 16.1.2014 il procuratore generale ha decretato
l’apertura dell’istruzione nei confronti di RE 1 per il reato di registrazione
clandestina di conversazioni (AI 2).
c. Dopo
aver ricevuto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 6/14.11.2014 (AI
10), il magistrato inquirente - in data 20.11.2014 - ha comunicato alle parti
la chiusura dell’istruzione penale, prospettando la promozione dell’accusa
giusta gli artt. 324 ss. CPP per il reato menzionato nei confronti di RE 1, indicando
altresì che eventuali istanze probatorie andavano presentate entro il 3.12.2014
(AI 11).
d. In
data 17.12.2014, dopo aver ottenuto una proroga del termine di cui sopra,
l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha presentato un’istanza volta a
richiedere l’interrogatorio di altre persone presenti all’incontro
dell’11.9.2013, nonché l’assunzione agli atti - tra l’altro - di una perizia
tecnica esperita da “__________(chief information security officer delle __________)
ed __________, esperto del centro forense ICT delle __________, ed attestante
che il telefono cellulare non è stato utilizzato per alcun tipo di registrazione
in data 3.09.2013” (istanza probatoria 17.12.2014, p. 2, AI 14).
Sulla scorta di tale referto tecnico, RE
1 ha pure richiesto al magistrato inquirente una perizia giudiziaria ex art.
182 e ss. CPP atta a confermare e verificare la perizia svolta da __________.
e. In
data 18.12.2014 il procuratore generale ha conferito mandato alla polizia (fase
dell’istruzione) di “stabilire, alla luce dei dati contenuti nella perizia
allegata, se il fatto che nel telefono analizzato non sia stata rinvenuta
alcuna traccia di una registrazione in data 3 settembre 2014, significhi che è
escluso che con tale telefono sia stata eseguita una registrazione in tale data”
e di “stabilire se RE 1 abbia in uso altre utenze telefoniche” (AI 16).
f. In
data 19.12.2014 RE 1 ha trasmesso al procuratore generale la versione originale
della perizia 7.12.2014 di cui sopra (AI 17), già allegata in precedenza in
versione pdf (cfr. AI 15).
g. Con
decisione 5.2.2015, non intimata a RE 1, il magistrato inquirente ha inviato a __________
un ordine di perquisizione e sequestro, volto a sapere “sulla base di quali
costatazioni tecniche ha tratto la conclusione esposta nella perizia di parte”.
Contestualmente è stata ordinata “la trasmissione della copia dell’analisi
forense completa (dati UFED)” effettuata dal perito il 4.12.2014 (AI 19).
h. Con
gravame 12.2.2015 RE 1 impugna la suddetta decisione, postulando – in via
preliminare – la concessione dell’effetto sospensivo, con contestuale comunicazione
al destinatario della citata decisione di non trasmettere alcuna documentazione
o presa di posizione al Ministero pubblico, prima dell’evasione del reclamo.
Nel merito, chiede l’annullamento del suddetto provvedimento ed il rinvio
dell’incarto al Ministero pubblico per nuova decisione.
Afferma innanzitutto che la decisione
impugnata escluderebbe “in modo inammissibile il diritto del signor RE 1 a
partecipare all’assunzione di rilevanti prove, relative all’accusa che il PP ha
anticipato voler promuovere” (reclamo 12.2.2015, p. 4). Verrebbero dunque
lesi l’art. 29 Cost. e sul piano procedurale gli art. 107 cpv. 1 lit. b, 147 e
182 ss. CPP.
Il magistrato inquirente non avrebbe poi
preso posizione sull’istanza probatoria 17.12.2014 del reclamante, e, senza neppure
informare l’imputato, violando quindi già solo per tale motivo l’art. 107 CCP e
riaprendo l’istruttoria che prima aveva ritenuto completa, avrebbe chiesto “all’estensore
della perizia di parte una dettagliata spiegazione tecnica, nonché ulteriore
documentazione tecnica e da condividersi con una speciale unità tecnica della
Polizia, (...)” (reclamo 12.2.2015, p. 5).
Ne discende che la decisione avversata
escluderebbe “la partecipazione della difesa alla raccolta di una prova
tecnica probabilmente decisiva nella fattispecie” (reclamo 12.2.2015, p.
5). “Tale esclusione è tuttavia inammissibile in quanto già dati ora i
presupposti per esperire, tramite perizia giudiziaria, la verifica delle conclusioni
della perizia di parte, e conseguente assunzione dei risultati agli atti quale
prova, non già nella forma di rapporto di polizia scientifica (come vorrebbe la
Procura), ma come perizia giudiziaria, e quindi con la partecipazione della
difesa garantita dagli art. 182 ss. CPP” (reclamo 12.2.2015, p. 5).
RE 1 ritiene che, vista l’importanza di
tale prova, nel caso concreto l’imputato dovrebbe - legittimamente -
partecipare all’assunzione della stessa esercitando tutti i diritti
accordatigli dagli art. 182 e ss. CPP, e non - come visto - venirne escluso, a
suo pregiudizio, considerato che gli verrebbe impedita ogni “partecipazione
alla definizione degli aspetti tecnici da verificare, come palesato nella
decisione impugnata, nemmeno formalmente intimatagli” (reclamo 12.2.2015,
p. 6).
Nella fattispecie, essendo dati i
presupposti per ordinare una perizia giudiziaria, se non vi si procede, vengono
lesi i diritti della difesa. In questo la decisione impugnata sarebbe
inadeguata ed “espressione di un abuso di apprezzamento della Procura, che
(...) deve semmai accogliere integralmente l’istanza probatoria 17 dicembre 2014” (reclamo 12.2.2015, p.
6).
Il modo di procedere messo in atto dal
procuratore generale sarebbe inoltre contrario al principio di celerità ed
economia di procedura, in quanto il referto della polizia non avrebbe comunque
qualità di perizia giudiziaria, ciò che comporterebbe la richiesta di una
successiva perizia giudiziaria.
La decisione impugnata sarebbe poi
inadeguata, in quanto non sarebbe dato a sapere il motivo delle limitazioni dei
diritti della difesa e violerebbe il principio della buona fede in quanto
sarebbe “diametralmente opposta a quanto precedentemente comunicato
all’imputato”, segnatamente la chiusura dell’istruzione di cui AI 11
(reclamo 12.2.2015, p. 7).
Infine la decisione avversata violerebbe
inoltre il diritto di essere sentito del reclamante, in quanto non conterrebbe
un’adeguata motivazione.
Fatti
i. Con
decreto 12.2.2015 il presidente di questa Corte ha concesso parziale effetto
sospensivo al reclamo, “nel senso che i dati richiesti con l’ordine del 5.2.2015
vengono trasmessi direttamente a questa Corte e non saranno a disposizione delle
parti fino all’emanazione della decisione” (doc. 2, inc. CRP).
l. Delle osservazioni del procuratore generale, così
come della replica di RE 1, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
m. Con scritto 24/26.2.2105, ed in risposta al decreto
12.2.2015 di cui sopra, le __________ hanno inviato a questa Corte “il disco
rigido contenente l’estrazione fisica dell’iPhone del Sig. RE 1, nonché il
relativo rapporto del sig. __________ e la bolla di consegna”, precisando
altresì che si tratta di un cellulare aziendale, nel quale sono dunque presenti
dati protetti dal segreto d’affari, nonché altre informazioni confidenziali che
non avrebbero alcuna relazione con il procedimento penale in questione.
Per tale motivo hanno richiesto l’apposizione di
sigilli ex art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 12.2.2015 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine 5.2.2015, è
tempestivo.
1.3
RE
1, imputato nel contesto
dell’inc. MP __________, e detentore/titolare
del telefono aziendale in questione, è pacificamente legittimato a reclamare ex
art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del decreto impugnato.
2.
Con la decisione 5.2.2015 - impugnata in questa
sede -, è stato ordinato a __________, nella sua veste di perito di parte, di comunicare
“sulla base di quali costatazioni tecniche ha tratto la conclusione esposta
nella perizia di parte”. È stato altresì ordinato di trasmettere “copia
dell’analisi forense completa (dati __________)” effettuata dallo stesso perito
il 4.12.2014 (AI 19).
Nella
fattispecie in esame si è quindi in presenza di un ordine di consegna ai sensi
dell’art. 265 CPP [secondo cui il detentore di oggetti e valori patrimoniali
che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli (cpv. 1 )], emanato nell’ambito
della perquisizione di carte e registrazioni giusta gli art. 246 ss. CPP.
Indicando nell’ordine in questione la
trasmissione della copia dell’analisi forense (dati __________) eseguita (cfr.
AI 19), il magistrato inquirente ha infatti inteso quanto previsto dall’art.
246.
CPP secondo cui carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre
registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e
all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba
presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.
3.
In
tale ambito, ai sensi dell’art. 248 CPP le carte, le registrazioni e altri
oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere
perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non
deporre, oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati
né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1).
Rientra nella nozione di “altri motivi”
ai sensi della disposizione di cui sopra ogni interesse giuridicamente protetto
al mantenimento del segreto, come segnatamente segreti di fabbricazione o di affari
oppure segreti privati degni di protezione (PC – CPP, art. 248 CPP n. 2-4).
La
domanda di apposizione dei sigilli non deve rivestire una forma particolare e
dev’essere posta - nell’ambito di un obbligo di trasmissione ex art. 265 CPP -
al momento della consegna effettiva delle carte e/o registrazioni al magistrato
inquirente, che apporrà formalmente i sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del
24.3.2014
consid. 2.2.).
4.
4.1.
Questa
Corte ha già avuto modo di determinare che la procedura di apposizione dei
sigilli è un rimedio giuridico sui generis, che prevale sul reclamo ex art. 393
ss., di modo che un reclamo presentato contemporaneamente contro un ordine di
perquisizione e sequestro non è ricevibile (cfr. sentenze CRP 21.4.2015 inc.
CRP __________ e __________).
È infatti il giudice del dissigillamento
che deve esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale
questione pregiudiziale (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7).
4.2
Il
reclamo giusta l’art. 393 CPP entra - tra l’altro - in considerazione solo se
le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento
del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014
consid. 2.2.).
Al
momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro;
la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo
l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248
CPP n. 62).
5.
5.1.
Il
reclamante, in sede di replica ha – tra le altre cose – affermato che “i
dati del cellulare dell’imputato contengono anche segreti professionali e
commerciali dell’imputato e delle __________, di cui il Sig. RE 1 è capo
dell’Ufficio stampa”, ragione per cui, anche sotto tale profilo, la perizia
giudiziaria sarebbe lo strumento più adatto (replica 24/25.2.2015, p. 3).
Inoltre,
come riportato nei considerandi in fatto, con scritto 24/26.2.2105, __________,
nella sua qualità di legal counsel delle __________ ha inviato a questa
Corte - tra l’altro - “il disco rigido contenente l’estrazione fisica
dell’iPhone del Sig. ____________________”, precisando altresì che si
tratta di un cellulare aziendale, nel quale sarebbero presenti dati protetti
dal segreto d’affari e che non avrebbero alcuna relazione con il procedimento
penale in questione. Per tale motivo ha richiesto l’apposizione dei sigilli ex
art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP).
Il reclamante prima, e le __________ dopo,
nella loro qualità di datore di lavoro, hanno dunque invocato segreti d’affari
e commerciali, contenuti nel telefono aziendale in uso a RE 1.
5.2
In
siffatte circostanze, nella fattispecie in esame, quanto sollevato dal reclamante
e dalle __________ impone dunque la procedura di sigillamento, ciò che – come
visto – esclude il reclamo ex art. 393 CPP.
Le
censure sollevate da RE 1 devono di conseguenza essere riproposte nell’ambito
di tale procedura.
Spetterà
poi al giudice del dissigillamento determinare se i segreti invocati giustifichino
il mantenimento dei sigilli.
Il
gravame è dunque irricevibile in merito all’ordine di perquisizione e sequestro
5.2.2015
Considerato
come l’apposizione dei sigilli sia stata richiesta a questa Corte, contestualmente
alla trasmissione del disco rigido di cui sopra, lo stesso viene trasmesso al
procuratore generale per i suoi incombenti, in scatola chiusa, unitamente alla
presente decisione.
6.
Il
gravame è irricevibile per quanto attiene l’ordine di perquisizione e sequestro
5.2.2015
La richiesta di apposizione di sigilli è evasa ai
sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente. Non sono assegnate ripetibili, non avendo PI 1 e PI 2 fatto capo
ai servizi di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 246 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015 è irricevibile.
§. La richiesta di apposizione dei sigilli è evasa
ai sensi dei considerandi.
2. Il
parziale effetto sospensivo concesso al gravame con decreto 12.2.2015 dal
presidente di questa Corte è revocato.
3. La
tassa di giustizia di CHF 900.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono
poste, a carico di RE 1, __________.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera