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Decisione

60.2015.56

Reclamo del procuratore pubblico contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, agente in materia di applicazione della pena, che non ha emanato ordini di arresto al fine di esecuzione

7 settembre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d’accusa dell’11.11.2013 (DA 2013.4811) PI 3 è stato condannato a una

pena pecuniaria pari a 60 aliquote giornaliere di CHF 30.-- l’una, non sospesa condizionalmente,

per appropriazione semplice. L’invio raccomandato è stato spedito l’11.11.2013

in via __________ a __________: è ritornato al Ministero pubblico il 14.1.2014.

b. Con

decreto d’accusa del 27.2.2014 (DA 2014.841) PI 3 è stato condannato a una pena

pecuniaria pari a 20 aliquote giornaliere di CHF 30.-- l’una, sospesa

condizionalmente per un periodo di un anno, e alla multa di CHF 200.-- (sostituita

da una pena detentiva di tre giorni nel caso in cui non fosse stata pagata) per

entrata e soggiorno illegali. L’invio raccomandato è stato spedito il 27.2.2014

in via __________ a __________: è ritornato al Ministero pubblico il 18.4.2014.

c. In

data 13.6.2014 PI 3 è stato nuovamente fermato e mantenuto in carcerazione

preventiva fino al giorno dopo, quando è stato trasferito nel Canton Soletta

per scontare una pena di 30 giorni.

d. Sempre

il 13.6.2014 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha pubblicato

sul FU il termine scadente il 25.8.2014 per il pagamento della pena pecuniaria comminata

con il DA 2013.4811.

e. A

seguito del fermo del 13.6.2014, con decreto d’accusa del 25.6.2014 (DA

2014.2818) PI 3 è stato condannato ad una pena detentiva di 40 giorni, non sospesa

condizionalmente, alla revoca della sospensione condizionale della pena

pecuniaria del DA del 27.2.2014 (DA 2014.841) per entrata illegale, soggiorno illegale,

ripetuta ingiuria, vie di fatto e danneggiamento.

Considerandi

La

notificazione del decreto è avvenuta il 27.6.2014, per il tramite delle

autorità solettesi nel carcere di Olten.

f. In

data 13.7.2014 PI 3 è stato scarcerato.

g. In

data 31.7.2014 il Ministero pubblico ha inviato all’Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi i DA 2014.2818 e 2014.841 per il collocamento iniziale di PI 3 (inc.

GPC 850.2014.716).

h. Dopo

una pubblicazione sul foglio ufficiale del 14.10.2014, in data 18.12.2014

l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha chiesto l’esecuzione della

pena detentiva sostitutiva della multa di CHF 200.-- comminata con il DA 2014.841

e rimasta impagata.

Il

medesimo giorno, lo stesso Ufficio ha richiesto l’esecuzione della pena detentiva

sostitutiva della pena pecuniaria comminata con DA 2013.4811 rimasta impagata.

i.

Con decisione 4.2.2015 (inc. GPC 850.2014.716) il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha ritenuto non date le condizioni per l’emanazione di un ordine d’arresto ai

fini dell’esecuzione della pena, in particolare in considerazione del fatto che

PI 3, nel periodo dal 13.6.2014 al 13.7.2014, era in detenzione in Svizzera,

circostanza questa nota al Ministero pubblico.

Nella

motivazione della decisione ha ritenuto perlomeno dubbia l’eseguibilità della

pena erogata con il DA 2014.2818, con riferimento all’art. 75 CP e a una

sentenza di questa Corte (del 6.7.2012, inc. 60.2012.147).

Il

magistrato ha sospeso la procedura, indicando che la stessa avrebbe potuto essere

riavviata, se del caso, qualora fosse stata segnalata (o nota) la presenza in

Svizzera di PI 3.

Nel

Dispositivo

dispositivo, il magistrato ha indicato che non si procedeva all’emanazione di

ordine d’arresto ai fini dell’esecuzione della pena e che la procedura

d’esecuzione era sospesa.

j.

Con gravame del 16.2.2015 il procuratore pubblico indica dapprima di ricorrere

anche a nome dei due altri procuratori che hanno emanato decreti d’accusa contro

PI 3.

Il

procuratore pubblico fa una premessa sull’art. 75 cpv. 6 CP (chiedendo a questa

Corte di rivedere una propria giurisprudenza citata dal giudice dei provvedimenti

coercitivi), argomenta riguardo all’intimazione delle decisioni (che sarebbe

stata fatta in modo corretto), contesta l’applicazione dell’art. 75 cpv. 6 CP,

contesta la possibilità di sospendere la procedura di emanazione dell’ordine

d’arresto (ai fini di esecuzione per procedere ai sensi dell’art. 11 LEPM) per

concludere che la decisione impugnata sarebbe anche inadeguata e notificata in

modo errato.

k.

Dello scambio degli allegati si dirà, se del caso, nel seguito della presente

decisione.

1. 1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L'art.

10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino,

il giudice dei provvedimenti coercitivi, giusta l'art. 73 LOG) la competenza di

emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione della pena e

l’ordine d’arresto (lit. k).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Inoltrato

il 16.2.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 4.2.2015 del

giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2014.716), il gravame è tempestivo

oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

Il

procuratore pubblico reclamante, che ha emanato il terzo decreto d’accusa in

ordine cronologico, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP:

ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del

giudizio, riconosciuto dalla legge medesima.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

La

contestazione, sollevata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, circa la rappresentanza

o meno del procuratore pubblico reclamante degli altri due colleghi (che

avevano emesso i due precedenti decreti d’accusa in ordine cronologico) può

rimanere aperta, in particolare per quanto si dirà a proposito della notificazione

dei primi due decreti d’accusa.

1.4.

Nella

presente procedura occorre anche chinarsi sul contenuto della decisione

impugnata, con riferimento ai dispositivi della decisione.

Il magistrato indica dapprima (dispositivo n. 1) che

non procede all’emanazione di ordini d’arresto ai fini dell’esecuzione delle pene

comminate con i tre decreti d’accusa.

Indica

dipoi (dispositivo n. 2) che “la procedura di esecuzione è sospesa ai sensi

dei considerandi”.

Nei

considerandi, e con riferimento al dispositivo, il magistrato ha riferito che

la procedura d’esecuzione “potrà essere, se del caso, riavviata qualora

dovesse essere segnalata (o nota) ulteriore presenza in Svizzera di PI 3 che

permetta di procedere alle necessarie verifiche (…)”.

Di

modo che l’emanazione o meno di ordini d’arresto ai fini di esecuzione non è

stata definitivamente esclusa o scartata, ma semplicemente sospesa, onde

effettuare le necessarie verifiche ed i necessari accertamenti.

Impugnabile

è primariamente la sospensione prevista al dispositivo n. 2 della decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi.

2. 2.1.

La sospensione è in istituto procedurale che risponde

a una preoccupazione di logica e di economia di procedura: prima della

codificazione sul piano federale, era prevista, come sospensione provvisoria,

da quasi tutti gli ordinamenti cantonali (Commentario CPP, J. NOSEDA, art. 314 CPP

n. 1).

La sospensione va applicata restrittivamente, in

quanto può entrare in conflitto con l’imperativo di celerità (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

2. ed., art. 314 CPP n. 1).

2.2.

Nel Codice di

procedura penale (CPP) troviamo la sospensione all’art. 314 CPP, per il

Ministero pubblico nella fase d’istruzione del procedimento. Troviamo la sospensione

anche all’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP, per il tribunale di primo grado, dopo la

promozione dell’accusa.

Il Codice non prevede la sospensione nella procedura

di ricorso: la giurisprudenza l’ha estesa anche a questa fase del procedimento (decisione

TPF BB.2016.14 del 28.7.2016).

2.3.

La Legge

cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) non

prevede espressamente la sospensione.

Trattandosi però di un istituto procedurale

generalmente riconosciuto, non si vede perché non dovrebbe essere applicabile

in materia di esecuzione pene e misure, ed in particolare quando delle

verifiche previe appaiano o possono apparire indispensabili prima

dell’emanazione di una decisione, a maggior ragione se limitativa (da subito, o

potenzialmente) della libertà personale.

In questo

senso la censura sollevata dal procuratore pubblico reclamante va respinta e va

ritenuta applicabile, restrittivamente, la sospensione anche in ambito LEPM,

fermo restando la necessità della certezza della pena.

3. Sempre

per delimitare l’oggetto del reclamo e della procedura, importa sottolineare

che la decisione impugnata fa sì riferimento all’art. 75 cpv. 6 CP, ma concretamente

non lo applica.

Diversamente,

il giudice dei provvedimenti coercitivi non avrebbe sospeso la procedura, ma al

contrario avrebbe rifiutato, definitivamente, di emettere degli ordini

d’esecuzione o degli ordini d’arresto.

Pertanto,

non si entra nel merito delle censure sollevate con riferimento all’applicazione

dell’art. 75 cpv. 6 CP. Di conseguenza, non è neppure data l’occasione per questa

Corte di riesaminare ed eventualmente modificare la precedente giurisprudenza.

4. 4.1.

Un

pilastro (essenziale), su cui poggia il gravame, è la tesi del procuratore pubblico

reclamante di un’avvenuta regolare notificazione dei decreti d’accusa da parte

del Ministero pubblico, successivamente da parte dell’UIPA (reclamo pag. 3 e

4).

4.2.

Come

indicato in fatto, i primi due (in ordine cronologico) decreti d’accusa (DA 2013.4811

e DA 2014.841) sono stati inviati e notificati a PI 3 all’indirizzo di via __________

di __________.

Come

risulta dalle verifiche in Google.map e da ricerche in internet, si tratta di

un indirizzo fittizio. È una via virtuale, creata nel 2002 dalla __________ per

iscrivere all’anagrafe le persone senza fissa dimora.

Il

nome attribuito alla via virtuale è quello di una mendicante morta di stenti il

31.1.1983.

I

numeri della via, pure virtuali, pare corrispondano ai municipi della capitale.

Dopo

tredici anni di “onorato servizio”, e l’iscrizione all’anagrafe di oltre

11 mila persone in questa via, con delibera dell’11.8.2015 la __________ ha

deciso di cancellare via __________.

4.3.

In

queste condizioni, risulta che l’indirizzo a cui sono stati notificati i primi

due decreti d’accusa è fittizio: non a caso, sono ritornati non ritirati.

Forza

è allora di costatare che non vi sia stata una notificazione regolare dei primi

due decreti d’accusa, con riferimento all’art. 87 cpv. 1 CPP.

4.4.

La

necessità di una notificazione regolare riveste un’importanza notevole in materia

di decreti d’accusa, considerato come la mancata tempestiva opposizione ha per

effetto di trasformare una proposta di accusa e una proposta di sanzione in un

giudizio cresciuto in giudicato, e quindi eseguibile.

In

questa materia, la recente giurisprudenza del TF (decisione 6B_87/2016

dell’11.4.2016) ha ritenuto che non si possa applicare simultaneamente la finzione

di notificazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP (in caso d’invio raccomandato

non ritirato) con quella dell’art. 356 cpv. 4 CPP (ritiro dell’opposizione in

caso d’ingiustificata non comparsa dell’opponente al successivo dibattimento).

In

altro giudizio (decisione 6B_446/2016 del 27.6.2016) il TF ha stabilito che la

finzione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non andasse applicata a un reclamante che

aveva indicato di non aver ricevuto l’avviso dell’invio raccomandato e

sostenuto l’esistenza di disguidi postali.

In

altro giudizio, il TF ha ritenuto che in caso d’invio per posta A di un decreto

d’accusa, l’onere della prova dell’avvenuto invio e della data di notificazione

incombe all’autorità penale (DTF 142 IV 125)

Più

in generale, forza è di costatare un’evoluzione della giurisprudenza federale

particolarmente restrittiva (per le autorità penali) e garantista (per chi è oggetto

di decreti d’accusa).

4.5.

Nel

presente caso, è pacifico che i primi due decreti d’accusa (in ordine cronologico)

non siano stati notificati correttamente.

La

fittizia notificazione (per effetto dell’indirizzo __________ inesistete) non è

neppure sanabile dalle successive pubblicazioni dell’UIPA.

Allo

stato attuale, non si può considerare che le proposte di accusa e le proposte

di pena, contenute nei primi due decreti d’accusa, siano state accettate (per difetto

di opposizione) da PI 3.

Mancando

delle decisioni cresciute in giudicato, non sono date le condizioni per far

eseguire detti decreti o emettere un ordine d’arresto a tale scopo.

5. 5.1.

Rimane

il terzo decreto d’accusa (in ordine cronologico), quello del 25.6.2014 (DA

2014.2818), notificato a PI 3 tramite le autorità di esecuzione pena del Canton

Soletta (il 27.6.2014).

Pacifico

che chi ha emesso il decreto d’accusa sapesse che PI 3 stesse eseguendo una

pena in altro Cantone. Pacifico pure che PI 3 sarebbe stato scarcerato (così

come poi avvenuto) il 13.7.2014, dopo trascorso il termine di dieci giorni per

l’opposizione al decreto d’accusa 2014.2818 notificato il 27.6.2014.

In

simile situazione, chi detiene queste determinanti informazioni (dopo

l’abolizione della SEPEM, solo il Ministero pubblico, in ogni caso non

l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e neppure l’UIPA) ed intende

correttamente far eseguire la sanzione inflitta ed accettata deve farsi parte

attiva: presso l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, per cercare

di ottenere una tempestiva decisione; in difetto di ciò, prendendo in considerazione

la carcerazione preventiva o di sicurezza. Ciò che in concreto non è avvenuto.

5.2.

Nel

caso concreto, considerate per un verso la sospensione della procedura ai sensi

dei considerandi (a questo punto, limitatamente al terzo decreto d’accusa) e,

per altro verso, l’esistenza a carico di PI 3 di una misura amministrativa di divieto

d’entrata, quanto indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei propri

considerandi appariva come una soluzione adeguata: nel caso in cui PI 3 fosse stato

segnalato come presente in Svizzera, sarebbero scattati il fermo e l’arresto.

Questo avrebbe consentito di riavviare la procedura in vista dell’esecuzione

del terzo decreto, e degli altri due, qualora nel frattempo fosse stato sanato

il difetto di notificazione.

5.3.

Essendo

nel frattempo scaduto il divieto d’entrata (valido fino al 6.2.2016), occorrerà

pertanto sanare i difetti di notificazione dei primi due decreti d’accusa per

poi richiedere, in una sola volta, l’esecuzione delle pene e/o l’emissione di

ordine d’arresto a tal fine.

6. Il

reclamo è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 10 e 12 LEPM, gli art. 314, 329,

393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente la

cancelliera