60.2015.6
Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante
14 gennaio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.6
Lugano
14 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 7.10.2014/8.01.2015
presentata da
IS
1
patr.
da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di
un incarto penale nel frattempo archiviato che la concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 7.10.2014 è stata
anticipata via fax al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il
tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte
l’8.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in base al rapporto di contravvenzione alla LStup allestito dalla Polizia il
18.08.2014 riguardante IS 1, in data 25.08.2014 il procuratore pubblico Marisa
Alfier ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di
quest’ultima, ammonendola formalmente (consumo saltuario di cocaina), e meglio
come ivi descritto (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non
essendo stato impugnato presso questa Corte;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1,
la trasmissione di tutti gli atti del summenzionato procedimento penale, in
particolare dei verbali d’interrogatorio 29.07.2014 e 12.08.2014 (doc. CRP 1.a
e 1.b), senza tuttavia precisare i motivi che stanno alla base della sua
richiesta;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni
in merito all’istanza;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base della presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv.
4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto
NLP __________ (già incarto MP __________), segnatamente del rapporto di contravvenzione
alla LStup 18.08.2014 (contenente i verbali d’interrogatorio richiesti), poiché
il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente
in veste di parte;
che
di conseguenza il rapporto di contravvenzione alla LStup 18.08.2014 viene
trasmesso, in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla
presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera