60.2015.60
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Pericolo di recidiva visti i precedenti penali e ciò anche in caso di rimpatrio al paese d'origine
18 maggio 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.60
Lugano
18 maggio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.2.2015 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 9.2.2015 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, mediante
la quale il reclamante non è stato posto al beneficio della liberazione
condizionale (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 20/23.2.2015 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, in cui dichiara di confermare il contenuto e le
conclusioni della decisione impugnata;
visto lo scritto 20/23.2.2015 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, con cui comunica di non avere nessuna osservazione
particolare da formulare e propone la reiezione del reclamo, rimettendosi comunque
al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 13.5.2014 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena
detentiva ferma di 22 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, (a
valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla condanna del 14.6.2010 della
Corte d’appello di __________), avendolo riconosciuto autore colpevole di
ripetuto furto aggravato siccome commesso per mestiere (consumato e tentato),
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza
autorizzazione, ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità
civile, falsità in certificati, infrazione alla LF sugli stranieri (inc. __________).
Con decisione 16.10.2014 la Corte di appello e di revisione penale ha
respinto il gravame interposto da RE 1 ed ha confermato integralmente il
giudizio di primo grado (inc. CARP 17.2014.169).
Questa
sentenza è cresciuta in giudicato.
b. Il
17.12.2014 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona ha ordinato
l’allontanamento di RE 1 dal nostro paese, non appena scarcerato (all. 3, inc.
GPC __________) mentre con decisione 13.1.2015 l’Ufficio federale della migrazione,
Berna, ha emanato nei suoi confronti il divieto d’entrata valido sino al
gennaio 2030 (all. 12, inc. GPC __________).
c. Nel
dicembre 2014 è stato adottato il Piano di esecuzione della pena (PES), al
quale anche il condannato ha aderito. Nello stesso non è stata di principio
prevista una progressione nell’esecuzione della pena, segnatamente con il
regime dei congedi e il collocamento in sezione aperta. Ciò tenuto conto del fatto
che RE 1 non ha legami con il nostro territorio e nemmeno intende e potrà risiedervi,
e considerato il rischio che egli si sottragga all’esecuzione della pena come accaduto
in precedenza in __________, paese dove risiedeva dopo essere emigrato dall’__________
(all. 4, inc. GPC __________).
d. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione 2.1.2015, ha collocato il
condannato in sezione chiusa, avendo concluso per l’esistenza di un concreto
rischio di fuga e di recidiva.
Ritenuto che l’esecuzione della pena ha avuto inizio
il 13.5.2014, considerati 62 giorni di carcerazione preventiva (dal 29.11.2013
al 29.1.2014) e stante che il condannato è stato posto in esecuzione anticipata
della pena a decorrere dal 30.1.2014, il giudice ha altresì determinato i
seguenti termini di espiazione della pena:
1/3 09.07.2014
1/2 29.10.2014
2/3 17.02.2015
Termine
pena 28.09.2015.
d. Avvicinandosi
il termine dei 2/3 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla
procedura di liberazione condizionale. Raccolto il preavviso (favorevole alla
condizione di un rimpatrio in __________) dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa
e della Direzione del penitenziario (negativo per un alto rischio di recidiva)
e sentito il detenuto in data 5.2.2015, il giudice dei provvedimenti coercitivi,
con decisione 9.2.2015, dopo aver riassunto i fatti, ricordato le norme
applicabili e ripreso la dottrina e la giurisprudenza pertinenti, non ha posto RE
1 al beneficio della liberazione condizionale.
In modo particolare il giudice ha evidenziato la recidiva del reclamante,
precedentemente giudicato in __________ ad una pena detentiva di 8 anni. Ha
osservato che il reclamante, durante l’esecuzione della stessa, si è sottratto
all’affidamento in comunità concessogli dalle autorità __________, per prontamente
venire nel nostro paese a commettere una serie di furti, oggetto della condanna
di cui sta attualmente espiando la pena. Il giudice non ha quindi creduto
all’asserito intento del reclamante di voler, dopo il suo rilascio, far rientro
nel proprio paese di origine per rifarsi una vita e stare vicino al proprio
figlio ma l’ha giudicato un espediente per ottenere la liberazione anticipata.
Tanto più che le proposte di lavoro prodotte da RE 1 non sarebbero, a suo avviso,
sufficientemente concrete e verificate.
Il
magistrato ha altresì sottolineato che in caso di liberazione condizionale il reclamante
si troverebbe in una situazione sostanzialmente analoga a quella in cui si era
trovato in __________ dopo essere emigrato dall’__________, ovverossia che poco
tempo dopo il suo arrivo in Europa dal paese d’origine ha delinquito in modo
reiterato e anche in periodo di “latitanza”.
Il giudice ha quindi concluso per l’esistenza in concreto di una
prognosi che “(quo al rischio di recidiva) non può essere che sfavorevole”
(decisione 9.2.2015, p. 6), e che non può venire mitigata né dalle
dichiarazioni d’intenti e di emendamento di RE 1, né dal suo buon comportamento
in carcere.
Infine
il magistrato rileva che “una liberazione condizionale ai 2/3 con allontanamento
verso __________ comporterebbe pure la «sottrazione» del condannato al residuo
di pena (importante) che egli dovrebbe ancora scontare in __________”
(decisione 9.2.2015, p. 6).
e. Con
scritto 17/18.2.2015 RE 1 insorge contro la suddetta decisione. Ribadisce la
sua sincera e concreta volontà di emendamento e di cambiar vita, facendo
rientro in __________ in seno alla sua famiglia, segnatamente dalla moglie e
dal figlio, e riconosce gli sbagli commessi e di non avere più un futuro in Europa.
Evidenzia la serietà e concretezza delle due offerte di lavoro trovate nel suo
paese di origine (una in particolare presso un suo precedente datore di lavoro).
Sottolinea di non aver mai delinquito prima del 2007, e di aver sino ad allora
lavorato onestamente, rilevando che la sua professionalità e competenza trova
conferma nell’aver svolto le mansioni ricevute presso il carcere La Stampa a
soddisfazione di tutti.
f. Delle
ulteriori argomentazioni si dirà − se necessario per il giudizio − in corso
di motivazione nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014
consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 17/18.2.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 9.2.2015 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), il gravame è tempestivo
oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257,
n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la
sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che
chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.
2.
CP).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.3
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.1.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014
del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;
6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid.
1.
; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui
non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa
non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la
giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni
TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013,
consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_842/2013
del 31.3.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;
6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.7.2011, consid.
1.4
;6B_714/2010 del 4.1.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.7.2009 consid.
1.1
; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle
quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni
sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento
(DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il
rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o
definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un
nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe
minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in
cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore
rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il
patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.1
, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata
limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,
rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente
scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata
dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione
TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della
liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti
(cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.
1801).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, è accertato e non è nemmeno contestato, che il 17.2.2015 RE 1 ha
raggiunto la soglia oggettiva minima prevista dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione
condizionale, ovverossia i 2/3 della pena detentiva (22 mesi) che gli è stata inflitta
dalla Corte delle assise criminali con sentenza 13.5.2014, dedotto il carcere preventivo
sofferto e l’esecuzione anticipata della pena (per totali 360 giorni).
3.2
Con
riguardo alla condotta tenuta durante l’esecuzione della pena, dagli atti risulta
un comportamento positivo.
Al
proposito la Direzione delle Strutture carcerarie, con scritto 26.1.2015, ha
riferito di un comportamento buono con il personale e con i codetenuti, di un
buon rendimento nel lavoro presso la squadra manutenzione interna, ed ha
evidenziato che il reclamante non è incorso in nessuna sanzione disciplinare.
3.3
Contestata
è invece nel caso in esame l’esistenza o meno di un concreto pericolo di
recidiva. Il giudice dei provvedimenti coercitivi conclude per l’affermativa,
in considerazione in buona sostanza del passato recidivistico del reclamante e
la di lui situazione personale. Quest’ultimo per contro nega tale pericolo, ritenuto
il suo rimpatrio in __________, la vicinanza dei suoi stretti familiari, le
concrete prospettive di lavoro nel suo paese d’origine e la sua ferma volontà
di emendamento.
3.4
Nato
e cresciuto in __________, a __________, RE 1 (__________1969) ha frequentato
le scuole dell’obbligo sino al secondo anno delle scuole secondarie, per poi
lavorare in diversi settori senza acquisire nessun diploma. La madre, casalinga,
vive in __________, dove pure vi risiedono i suoi 5 fratelli. Il padre è già
deceduto. Nel dicembre 2006 è emigrato in __________, dove ha lavorato per 6
mesi in una ditta che fabbricava microchip industriali, e nel seguito ha fatto
l’imbianchino lavorando al nero. Sino al 2011 è stato al beneficio di un
permesso di soggiorno, che una volta scaduto non ha più rinnovato, dandosi
quindi alla clandestinità e facendo piccoli lavori occasionali al nero. Nel
2009.
ha sposato una cittadina __________, di origine __________, con cui già
conviveva da oltre una ventina d’anni (in __________, in __________ e in __________)
e dalla quale nel 2000 ha avuto un figlio. Dal 2011 si è separato dalla moglie,
che attualmente risiede in __________ col figlio.
Incensurato
in Svizzera, dove è entrato illegalmente e con documenti falsi soltanto per
delinquere, in __________ è stato oggetto di due procedimenti penali. Il
14.6.2010
la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 8 anni di detenzione
e alla multa di EUR 1'000.-- per i titoli di rapina, detenzione illegale di
armi, lesione personale, ricettazione e associazione per delinquere, e in data
22.6.2010
il Tribunale di __________ lo ha condannato ad un’ammenda di EUR
60.
--. Come ammesso dallo stesso reclamante davanti alla Corte di merito ticinese,
della condanna italiana a 8 anni di detenzione, egli ha espiato soltanto 3 anni
e 8 mesi tra il 2008 e il 2011, in quanto si è sottratto alla comunità alla
quale era stato affidato in esecuzione pena (a seguito dei suoi consumi di
sostanza stupefacente), così che gli rimarrebbe una pena residua da scontare in
__________ di 3 anni e 9 mesi (sentenza 13.5.2014 della Corte delle assise criminali,
p. 9-10 e sentenza 16.10.2014 della Corte di appello e di revisione penale, p.
5-7).
3.5
L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa in
data 22.1.2014, richiamato il PES e tenuto conto della buona evoluzione durante
l’esecuzione della pena (stante che il reclamante ha mantenuto il suo impegno
lavorativo, ha rispettato le norme istituzionali in maniera precisa, ha tenuto
un comportamento corretto, ha mantenuto buone relazioni con il personale e con
i co-detenuti e ha collaborato attivamente sia all’elaborazione del PES che al
chiarimento della sua posizione),
ha preavvisato favorevolmente la liberazione condizionale di RE 1 alla
condizione di un suo rimpatrio. In effetti, a parere di detto ufficio, con un
ritorno in __________ la prognosi dell’interessato potrebbe migliorare, stante
la vicinanza dei familiari, e in particolare oltre la presenza dei fratelli,
quella della madre, presso cui potrebbe risiedere, e del figlio adolescente “a
cui l’interessato sembra sinceramente volersi riavvicinare e a cui fa
regolarmente pervenire tramite il proprio avvocato un sostegno finanziario”
(preavviso 22.1.2014 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, p. 2, allegato
3, inc. GPC __________).
Negativo
è invece stato il parere espresso il 26.1.2015 dalla Direzione delle strutture
carcerarie, che ha concluso per un rischio di recidiva molto elevato a fronte
del passato recidivistico del reclamante, che ha visto quest’ultimo sottrarsi dall’esecuzione
della pena inflittagli in __________ dopo soli tre mesi da quando era stato
affidato ai servizi sul territorio, per poi venire in Svizzera a commettere “un’impressionante
numero di reati su un lasso di tempo molto breve, cessati solo grazie
all’arresto” (preavviso 26.1.2015 della Direzione delle strutture
carcerarie cantonali, allegato 4, inc. GPC __________). Non ha inoltre ritenuto
sufficientemente concreto il progetto di reinserzione in __________.
3.6
Ora,
dagli atti, e come visto più sopra, emerge che RE 1 all’età di 37 anni è emigrato
dal suo paese d’origine in __________ alla ricerca di un futuro migliore.
Tuttavia − malgrado la vicinanza della compagna e del figlio (di non
ancora 10 anni d’età), e malgrado fosse al beneficio di un regolare permesso di
soggiorno e avesse un lavoro − dopo poco tempo dal suo arrivo in __________,
egli si è dato al crimine, organizzandosi per venire in Svizzera con il preciso
intento di commettere furti in appartamenti, realizzati tra il 2007 e il 2008
in 4 occasioni nei Cantoni di Zurigo e di Nidwaldo, e deliquendo altresì in __________,
così da incorrere nella pesante condanna a 8 anni di detenzione. Non per nulla
impressionato da tale importante pena e non avendo funto da deterrente nemmeno
l’essere rimasto in carcere per oltre 3 anni, egli non ha colto l’opportunità
offertagli dalle autorità __________ di allontanarsi dalla tossicodipendenza e
dal mondo della delinquenza e di recuperare, fra l’altro, la sua figura di padre
responsabile per il proprio figlio (a quel momento tredicenne), allorquando è
stato affidato in comunità. Egli si è sottratto alla stessa, ricadendo nei
consumi di sostanza stupefacente, ed è prontamente tornato all’opera sul nostro
territorio, dapprima spingendosi Oltralpe per perpetrare nell’aprile 2013 dei
furti in 4 occasioni, e nel novembre 2013 nel nostro cantone colpendo ben 11
abitazioni sull’arco di due settimane (facendo uso di documenti falsi, in
quanto ricercato in __________ per terminare di espiare la pena residua). Ciò
che gli è valso l’aggravante del mestiere, avendo egli, per la Corte di prime
cure (confermata dall’istanza superiore), dato prova di “essere un
professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi,
procurandosi l’attrezzatura necessaria, l’autovettura intestata a un prestanome
(…) nonché il materiale necessario per verificare la qualità dei preziosi
sottratti” (sentenza 13.5.2014 della Corte delle assise criminali, p. 22),
oltre a essersi procacciato dei documenti di legittimazione falsi, traendo dal
provento dei furti “una sua fonte di reddito non solo accessorio, ma
addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno” (sentenza
13.5.2014
della Corte delle assise criminali, p. 17). Infatti dal 2011 egli non
aveva una fissa dimora, non aveva un lavoro e viveva in __________ solo grazie
ad espedienti. Il suo agire delittuoso è cessato soltanto con il suo arresto.
In
dette circostanze la Corte di prime cure (confermata dall’istanza superiore),
con riferimento alla sospensione condizionale della pena, ha quindi ritenuto
che per il reclamante la prognosi fosse palesemente negativa e che non sussistessero
in concreto circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP atte ad
annullare tale conclusione.
3.7
L’elevato
rischio di recidiva, valutato dalla Corte del merito, non è eliminato o ridotto
in modo sostanziale dalla situazione prospettata per il reclamante in caso di
liberazione condizionale.
Oggi
quarantaseienne, con problemi di salute, con debiti alle spalle, senza un
diploma professionale, colpito da un ordine di allontanamento e dal divieto
d’entrata sino al 2030, egli non ha in Svizzera alcuna possibilità di
reinserimento sociale, né vi è la possibilità di adottare per lui misure
finalizzate a questo scopo sul territorio elvetico. In __________, dove dal
2011.
viveva di espedienti, in una situazione per sua scelta di illegalità, gli
si prospetta il ritorno in carcere, siccome ricercato per espiare il residuo di
pena di oltre 3 anni di detenzione. Pertanto il rischio che egli, in caso di
liberazione anticipata, si dia nuovamente alla clandestinità dandosi al crimine
per trovare di che sostentarsi è ancora molto elevato quanto concreto. Ciò non
migliora nemmeno nel caso di un suo rimpatrio al paese d’origine, paese dal
quale proprio era emigrato per cercare un futuro migliore, vista la precaria
situazione economica in cui versava, e che non è nel frattempo migliorata. La
presenza in __________ della madre, ormai anziana e dalla quale è lontano da
quasi una decina d’anni, della moglie, da cui vive separato dal 2011, e del
figlio, ormai adolescente, unitamente alla sua asserita volontà di emendamento
(come emerge dal verbale d’udienza del 5.2.2015 e dal gravame presentato in
questa sede), non sono atte a scongiurare l’ancora alto pericolo di una
ricaduta nell’attività criminale a fronte di un passato penale come il suo. Ciò
ove più si considera che le proposte lavorative prospettate dal reclamante nel
suo paese di provenienza, secondo la documentazione prodotta, costituiscono semplici
promesse d’impiego dalle quali non si può desumere le condizioni di lavoro e la
situazione finanziaria che effettivamente gli si prospetterebbe. Inoltre, siccome
all’estero, si preclude ogni possibilità di ordinare norme di condotta o la
sottoposizione all’assistenza riabilitativa onde monitorare l’effettivo inizio
e il mantenimento di una di queste palesate attività lavorative.
Già
in __________ il reclamante, allora trentottenne, pur attivo professionalmente,
e con la vicinanza della compagna di lunga data e la responsabilità di crescere
un figlio piccolo in età scolastica, ha preferito abbandonare il guadagno onesto,
per vivere nella clandestinità e trarre di che sostentarsi con i proventi del
suo agire illecito. Egli ha dimostrato una preoccupante determinazione al
crimine e spregiudicatezza. In effetti neppure con una pesante condanna alle
spalle, dopo aver provato le dure condizioni della vita carceraria per quasi la
metà della pena inflittagli in __________, non ha in qualche modo provato a
recuperare il rapporto di padre responsabile verso il proprio figlio e di riprendere
la vita onesta. Egli ha scientemente scelto di mandare all’aria l’opportunità
offertagli dalle autorità __________ di uscire dall’ambiente malavitoso e dalla
tossicodipendenza, ed ha pervicacemente proseguito nel crimine facendo mestiere
del furto. Attività illecita questa che si è interrotta soltanto con il suo arresto.
In
conclusione, per tutto quanto sin qui visto, non ci sono in concreto elementi
sufficienti per ritenere che in caso di una liberazione anticipata la
pericolosità del reclamante sarebbe minore, stante la testé descritta recidiva
del reclamante, anche dopo essergli stata offerta un’agevolazione nella pena e
la possibilità di dimostrare l’effettiva volontà di emendamento. Gli elementi
positivi dati dal buon comportamento in carcere e il suo buon impegno
lavorativo in esecuzione di pena, non sono tali da modificare, in una
ponderazione degli elementi rilevanti e pertinenti per una liberazione
condizionale, la prognosi sostanzialmente negativa che pesa sul reclamante a
fronte della sua determinazione a vivere nel crimine dimostrata in passato e
della gravità dei reati commessi in __________ come in Svizzera.
Di
conseguenza la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi
con cui ha negato al reclamante la concessione del beneficio della liberazione
condizionale in ragione della prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva,
merita tutela.
4.
Il
reclamo è respinto. Date le particolarità del caso e la situazione economica difficile
del reclamante, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393
ss., 439 CPP, 10 e 12 LEPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
-
Direzione delle Strutture
carcerarie cantonali, Lugano;
-
Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, Lugano.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera