60.2015.61
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
9 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.61
Lugano
9 marzo 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/18.02.2015 – emendata con scritto datato 3.03.2015
(spedito il 5.03.2015 e pervenuto a questa Corte il 6.03.2015) – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare i
"verbali di udienza" di un procedimento penale nel frattempo
archiviato che lo riguarda personalmente (inc. TPC __________);
premesso che la richiesta priva di data e firma è
stata inviata, via fax, al Tribunale penale cantonale l’1.02.2015, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.02.2015, unitamente alla sentenza
14.03.2014 e i relativi verbali (inc. TPC __________);
ritenuto che con scritto 23.02.2015 questa Corte ha
invitato IS 1 ad emendare la sua richiesta;
preso atto che con scritto datato 3.03.2015,
debitamente firmato, spedito il 5.03.2015 e ricevuto da questa Corte il
6.03.2015, IS 1 espone i motivi alla base della sua richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 14.03.2014 la Corte delle assise criminali di __________ ha emanato una
sentenza di condanna a carico, tra l’altro, di IS 1 (inc. TPC __________);
che
la summenzionata decisione è passata in giudicato il medesimo giorno, non
essendo stata impugnata (cfr. art. 437 cpv. 1 e 2 CPP);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale
cantonale a questa Corte il 18.02.2015 ed emendata con scritto datato 3.03.2015
– IS 1 chiede di essere autorizzato a visionare i verbali di udienza del procedimento penale in
questione "(…) trattandosi di atti e documenti necessari per la mia
difesa, nel procedimento di riconoscimento della sentenza elvetica, promosso
dalla Procura della Repubblica, presso la Corte d’Appello di __________. Essendo
imminente l’udienza per la decisione di merito. (…)" (scritto datato
3.03.2015, doc. CRP 3);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento
penale sfociato nella sentenza di condanna 14.03.2014 (inc. TPC __________),
passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di
imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 14.03.2014 (inc. TPC __________)
e dei relativi verbali, considerato che il procedimento penale nel frattempo archiviato
l’ha interessato personalmente in veste di parte e ritenuto inoltre che egli
necessiterebbe della citata documentazione dinanzi alle autorità penali __________;
che
di conseguenza il verbale del dibattimento datato 14.01.2014, il verbale del
dibattimento datato 7.03.2014, il verbale d’interrogatorio degli imputati
(allegato 1 al verbale del dibattimento) datato 7.03.2014, il dispositivo della
sentenza (allegato 2 al verbale del dibattimento) datato 14.03.2014 e infine la
sentenza 14.03.2014 dell’incarto TPC __________ vengono trasmessi, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel
frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera