60.2015.65
Reclamo contro il decreto di tassazione del procuratore pubblico della nota professionale del difensore d'ufficio
1 aprile 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.65
Lugano
1 aprile 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 19/20.2.2015 presentato da
RE 1
contro
il decreto di tassazione 4.2.2015 della sua nota
professionale concernente la difesa d’ufficio di PI 1, __________, emanato dal
procuratore pubblico Francesca Lanz nell’ambito del procedimento inc. MP __________;
richiamato lo scritto 25/26.2.2015 del magistrato
inquirente, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Dopo aver
ricevuto un rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 7/9.10.2013 (AI 1, inc.
MP __________), nonché un rapporto di documentazione fotografica 17.7/9.10.2013
(AI 2), con decreto 23.10.213 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione
nei confronti di PI 1 per titolo di truffa e incendio intenzionale (AI 3).
b. In
riferimento all’art. 132 CPP in combinazione con l’art. 133 CPP, con decreto
24.1.2014, il magistrato inquirente ha nominato l’avv. RE 1 quale difensore
d’ufficio di PI 1 con effetto a partire dal 22.1.2014 (AI 14).
c. In
data 13.3.2014 il procuratore pubblico ha esteso l’istruzione penale nei confronti
di PI 1 per il reato di sviamento della giustizia (AI 19).
d. In
data 16.9.2014 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione penale, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono
per tutti i reati ipotizzati ed invitando il difensore d’ufficio a trasmettere
la sua nota d’onorario al Ministero Pubblico entro il 16.10.2014 (AI 24).
e. Nel termine impartitogli, con scritto 16/17.10.2014,
l’avv. RE 1 ha inviato al magistrato inquirente la sua nota professionale di
CHF 1’778.20, di cui CHF 1'485.-- di onorario, CHF 161.50 di spese (comprese le
trasferte) e CHF 131.70 di IVA (AI 28).
Il procedimento nei confronti PI 1 è
sfociato nel decreto di abbandono 20.11.2014 (ABB __________).
f. Con
decreto 4.2.2015 il procuratore pubblico ha tassato la nota professionale di
cui sopra, approvandola per CHF 1'616.85, di cui 1'335.60 di onorario, CHF
161.50 di spese (trasferte comprese) e CHF 119.75 di IVA.
Il magistrato inquirente ha ritenuto
eccessivo il tempo esposto di 90 minuti per la trasferta __________ (andata e
ritorno) del 12.5.2014, approvandola per 60 minuti, riconoscendo pertanto 445
minuti alla tariffa oraria di CHF 180.---, per complessivi CHF 1'335.60.
g. Con
gravame 19/20.2.2015 l’avv. RE 1 impugna il suddetto decreto, postulando
l’accoglimento del reclamo e l’approvazione della sua nota professionale per
complessivi CHF 1'778.20, comprensivi di onorario, spese e IVA.
Il reclamante evidenzia innanzitutto un
errore di calcolo nel decreto impugnato, nella misura in cui il procuratore
pubblico detrae, dal tempo orario indicato dal difensore di 8 ore e 15 minuti
(ovvero 495 minuti), 30 minuti, giungendo ad un importo di 445 minuti.
Tale importo sarebbe, con ogni
evidenzia, errato. Il risultato corretto della citata detrazione sarebbe
infatti 465 minuti; all’importo riconosciuto dal magistrato inquirente andrebbe
quindi aggiunto - in ogni caso - l’onorario relativo alla differenza di 20
minuti.
Ritiene poi la riduzione operata dal
magistrato inquirente in merito alla trasferta __________ (andata e ritorno) “insostenibile”
ed arbitraria (reclamo 19/20.2.2015, p. 3).
Sarebbe in ogni caso valido il principio
sancito nella decisione emanata da questa Corte in data 2.6.2014 (inc. __________)
secondo cui nella tassazione di note d’onorario relative a trasferte si deve
prendere in considerazione la situazione concreta in merito alla praticabilità
delle strade.
In altre parole, “bisogna tenere
conto dell’effettivo tempo impiegato per la trasferta, tenuto conto
dell’intensità del traffico” (reclamo 19/20.2.2015, p. 4).
Conclude affermando che nel caso
concreto, il tempo esposto nella nota professionale in questione corrisponde a
quanto effettivamente impiegato per percorrere la tratta citata, avvenuta peraltro
la mattina (andata), in un momento in cui il traffico è particolarmente
sostenuto.
Ritiene infine che la decurtazione
operata mancherebbe di fondamento, e per di più il procurate pubblico non
avrebbe neppure indicato su quali criteri si sia basato per giungere a tale
conclusione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, in materia di retribuzione, il difensore
d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in
Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv.
2.
LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado
(cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Con
il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e
6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 19/20.2.2015 alla Corte dei
reclami penali, contro il decreto di tassazione 4.2.2015 del procuratore
pubblico Francesca Lanz, è tempestivo e
proponibile giusta l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3
L’avv.
RE 1, nominato difensore d’ufficio di PI 1 nell’ambito del procedimento di cui
all’inc. MP __________, con decreto 24.1.2014 (AI 14), è pacificamente legittimato
a reclamare ex l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF 6B_151/2013 del
26.9.2013
consid. 1. e 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.).
Il gravame è
di conseguenza ricevibile in ordine.
2.2.1
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento
penale a carico del patrocinato.
Al
caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
2.2
Il
predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel
caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio
di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario
proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti
del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER,
art. 135 CPP n. 6).
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte,
decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata
particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze
speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche,
l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar).
L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori
dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni
feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora
(art. 5a Rtar).
Per
la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti
le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della
legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità
(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha
inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,
riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa
essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso
per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di
apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.
3.1.
Il
reclamante si duole innanzitutto di un errore di calcolo nella detrazione
operata dal magistrato inquirente, laddove riconosce un totale di 445 minuti di
tempo, partendo dalle 8 ore e 15 minuti (ovvero 495 minuti) indicate dal legale
e sottraendo 30 minuti.
Ora, ci si trova evidentemente
confrontati ad un mero errore di calcolo, in quanto sottraendo 30 minuti dai
495.
minuti indicati nella nota professionale, si ottiene un risultato di 465
minuti e non di 445 minuti, come erroneamente ritenuto dal procuratore pubblico.
Tale censura non va approfondita oltre in quanto il reclamo merita pieno
accoglimento, come si dirà di seguito, proprio sul principio della decurtazione,
di modo che anche l’errore è sanato.
3.2
3.2.1
Il procuratore pubblico ha decurtato 30
minuti, dai 90 minuti esposti nella nota in questione, relativi alla trasferta __________,
andata e ritorno, del 12.5.2014. Il magistrato inquirente si è limitato a
ritenere che “in concreto appare eccessivo il tempo esposto per la trasferta”
(decreto di tassazione 4.2.2015, p. 1).
A torto.
3.2.2
Come rettamente indicato dall’avv. RE 1,
questa Corte, nella sentenza 2.6.2014 ha ribadito il principio, già sancito in
precedenza (decisioni CRP inc. 60.2013.455 del 6.5.2014 e inc. 60.2011.204 del
5.7
) secondo cui “nella
tassazione della nota d’onorario per prestazioni riferite a trasferte, si deve
considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle
strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti
molto dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a
dipendenza del giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata
(mattina, pomeriggio o sera)”
(decisione CRP inc. 60.2014.26 del 2.6.2014 consid. 4.2.2.).
3.2.3
Alla
luce della citata giurisprudenza, il magistrato inquirente, nella valutazione
del tempo esposto relativo alla trasferta del 12.5.2014, avrebbe dunque dovuto
tenere conto della situazione concreta, valutando la possibile intensità del
traffico, all’orario di percorrenza della tratta in questione.
La
decurtazione di 30 minuti dal tempo esposto dal legale, peraltro operata senza
motivazione alcuna e quindi in maniera forfettaria, non può essere condivisa.
Il
tempo esposto di 90 minuti per la trasferta __________, avvenuta il 12.5.2014,
tra le 08.15 - 09.15 (andata) e le 11.00 - 11.30 (ritorno), relativa all’esame
atti da parte del legale (cfr. AI 23), appare ragionevole.
Non
va inoltre dimenticato che l’andata è avvenuta in un momento della giornata (tra
le 08.15 - 09.15) in cui il traffico è notoriamente congestionato su quella tratta
di percorso.
La
trasferta del 12.5.2014 relativa alla suddetta tratta viene dunque approvata così
come esposta dal legale nella nota in questione, segnatamente per 90 minuti.
3.3
In
siffatte circostanze, la nota professionale 16.10.2014 presentata dall’avv. RE
1è approvata nel suo complesso per CHF 1'778.20, di cui CHF 1'485.-- di onorario,
CHF 161.50 di spese (comprese le trasferte) e CHF 131.70 di IVA.
4.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 CHF 300.-- a titolo di
ripetibili di questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, il
Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ Il
dispositivo n. 1. del decreto 4.2.2015 del procuratore pubblico Francesca Lanz è
riformato come segue:
“La
nota professionale in oggetto è approvata per
-
onorario fr. 1'485.--
-
spese + trasf. fr. 161.50
-
IVA 8% fr. 131.70
-
totale fr. 1'778.20
a
carico dello Stato (318.058 CRB 165).”
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera