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Decisione

60.2015.65

Reclamo contro il decreto di tassazione del procuratore pubblico della nota professionale del difensore d'ufficio

1 aprile 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a.Dopo aver

ricevuto un rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 7/9.10.2013 (AI 1, inc.

MP __________), nonché un rapporto di documentazione fotografica 17.7/9.10.2013

(AI 2), con decreto 23.10.213 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione

nei confronti di PI 1 per titolo di truffa e incendio intenzionale (AI 3).

b. In

riferimento all’art. 132 CPP in combinazione con l’art. 133 CPP, con decreto

24.1.2014, il magistrato inquirente ha nominato l’avv. RE 1 quale difensore

d’ufficio di PI 1 con effetto a partire dal 22.1.2014 (AI 14).

c. In

data 13.3.2014 il procuratore pubblico ha esteso l’istruzione penale nei confronti

di PI 1 per il reato di sviamento della giustizia (AI 19).

d. In

data 16.9.2014 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente

chiusura dell’istruzione penale, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono

per tutti i reati ipotizzati ed invitando il difensore d’ufficio a trasmettere

la sua nota d’onorario al Ministero Pubblico entro il 16.10.2014 (AI 24).

e. Nel termine impartitogli, con scritto 16/17.10.2014,

l’avv. RE 1 ha inviato al magistrato inquirente la sua nota professionale di

CHF 1’778.20, di cui CHF 1'485.-- di onorario, CHF 161.50 di spese (comprese le

trasferte) e CHF 131.70 di IVA (AI 28).

Il procedimento nei confronti PI 1 è

sfociato nel decreto di abbandono 20.11.2014 (ABB __________).

f. Con

decreto 4.2.2015 il procuratore pubblico ha tassato la nota professionale di

cui sopra, approvandola per CHF 1'616.85, di cui 1'335.60 di onorario, CHF

161.50 di spese (trasferte comprese) e CHF 119.75 di IVA.

Il magistrato inquirente ha ritenuto

eccessivo il tempo esposto di 90 minuti per la trasferta __________ (andata e

ritorno) del 12.5.2014, approvandola per 60 minuti, riconoscendo pertanto 445

minuti alla tariffa oraria di CHF 180.---, per complessivi CHF 1'335.60.

g. Con

gravame 19/20.2.2015 l’avv. RE 1 impugna il suddetto decreto, postulando

l’accoglimento del reclamo e l’approvazione della sua nota professionale per

complessivi CHF 1'778.20, comprensivi di onorario, spese e IVA.

Il reclamante evidenzia innanzitutto un

errore di calcolo nel decreto impugnato, nella misura in cui il procuratore

pubblico detrae, dal tempo orario indicato dal difensore di 8 ore e 15 minuti

(ovvero 495 minuti), 30 minuti, giungendo ad un importo di 445 minuti.

Tale importo sarebbe, con ogni

evidenzia, errato. Il risultato corretto della citata detrazione sarebbe

infatti 465 minuti; all’importo riconosciuto dal magistrato inquirente andrebbe

quindi aggiunto - in ogni caso - l’onorario relativo alla differenza di 20

minuti.

Ritiene poi la riduzione operata dal

magistrato inquirente in merito alla trasferta __________ (andata e ritorno) “insostenibile”

ed arbitraria (reclamo 19/20.2.2015, p. 3).

Sarebbe in ogni caso valido il principio

sancito nella decisione emanata da questa Corte in data 2.6.2014 (inc. __________)

secondo cui nella tassazione di note d’onorario relative a trasferte si deve

prendere in considerazione la situazione concreta in merito alla praticabilità

delle strade.

In altre parole, “bisogna tenere

conto dell’effettivo tempo impiegato per la trasferta, tenuto conto

dell’intensità del traffico” (reclamo 19/20.2.2015, p. 4).

Conclude affermando che nel caso

concreto, il tempo esposto nella nota professionale in questione corrisponde a

quanto effettivamente impiegato per percorrere la tratta citata, avvenuta peraltro

la mattina (andata), in un momento in cui il traffico è particolarmente

sostenuto.

Ritiene infine che la decurtazione

operata mancherebbe di fondamento, e per di più il procurate pubblico non

avrebbe neppure indicato su quali criteri si sia basato per giungere a tale

conclusione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, in materia di retribuzione, il difensore

d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in

Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv.

2.

LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado

(cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

Con

il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e

6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 19/20.2.2015 alla Corte dei

reclami penali, contro il decreto di tassazione 4.2.2015 del procuratore

pubblico Francesca Lanz, è tempestivo e

proponibile giusta l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3

L’avv.

RE 1, nominato difensore d’ufficio di PI 1 nell’ambito del procedimento di cui

all’inc. MP __________, con decreto 24.1.2014 (AI 14), è pacificamente legittimato

a reclamare ex l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF 6B_151/2013 del

26.9.2013

consid. 1. e 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.).

Il gravame è

di conseguenza ricevibile in ordine.

2.2.1

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento

penale a carico del patrocinato.

Al

caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

2.2

Il

predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel

caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio

di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –

N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI

/ L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario

proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti

del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER,

art. 135 CPP n. 6).

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte,

decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata

particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze

speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche,

l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar).

L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori

dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni

feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora

(art. 5a Rtar).

Per

la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità

(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha

inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa

essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.

3.1.

Il

reclamante si duole innanzitutto di un errore di calcolo nella detrazione

operata dal magistrato inquirente, laddove riconosce un totale di 445 minuti di

tempo, partendo dalle 8 ore e 15 minuti (ovvero 495 minuti) indicate dal legale

e sottraendo 30 minuti.

Ora, ci si trova evidentemente

confrontati ad un mero errore di calcolo, in quanto sottraendo 30 minuti dai

495.

minuti indicati nella nota professionale, si ottiene un risultato di 465

minuti e non di 445 minuti, come erroneamente ritenuto dal procuratore pubblico.

Tale censura non va approfondita oltre in quanto il reclamo merita pieno

accoglimento, come si dirà di seguito, proprio sul principio della decurtazione,

di modo che anche l’errore è sanato.

3.2

3.2.1

Il procuratore pubblico ha decurtato 30

minuti, dai 90 minuti esposti nella nota in questione, relativi alla trasferta __________,

andata e ritorno, del 12.5.2014. Il magistrato inquirente si è limitato a

ritenere che “in concreto appare eccessivo il tempo esposto per la trasferta”

(decreto di tassazione 4.2.2015, p. 1).

A torto.

3.2.2

Come rettamente indicato dall’avv. RE 1,

questa Corte, nella sentenza 2.6.2014 ha ribadito il principio, già sancito in

precedenza (decisioni CRP inc. 60.2013.455 del 6.5.2014 e inc. 60.2011.204 del

5.7

) secondo cui “nella

tassazione della nota d’onorario per prestazioni riferite a trasferte, si deve

considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle

strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti

molto dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a

dipendenza del giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata

(mattina, pomeriggio o sera)”

(decisione CRP inc. 60.2014.26 del 2.6.2014 consid. 4.2.2.).

3.2.3

Alla

luce della citata giurisprudenza, il magistrato inquirente, nella valutazione

del tempo esposto relativo alla trasferta del 12.5.2014, avrebbe dunque dovuto

tenere conto della situazione concreta, valutando la possibile intensità del

traffico, all’orario di percorrenza della tratta in questione.

La

decurtazione di 30 minuti dal tempo esposto dal legale, peraltro operata senza

motivazione alcuna e quindi in maniera forfettaria, non può essere condivisa.

Il

tempo esposto di 90 minuti per la trasferta __________, avvenuta il 12.5.2014,

tra le 08.15 - 09.15 (andata) e le 11.00 - 11.30 (ritorno), relativa all’esame

atti da parte del legale (cfr. AI 23), appare ragionevole.

Non

va inoltre dimenticato che l’andata è avvenuta in un momento della giornata (tra

le 08.15 - 09.15) in cui il traffico è notoriamente congestionato su quella tratta

di percorso.

La

trasferta del 12.5.2014 relativa alla suddetta tratta viene dunque approvata così

come esposta dal legale nella nota in questione, segnatamente per 90 minuti.

3.3

In

siffatte circostanze, la nota professionale 16.10.2014 presentata dall’avv. RE

1è approvata nel suo complesso per CHF 1'778.20, di cui CHF 1'485.-- di onorario,

CHF 161.50 di spese (comprese le trasferte) e CHF 131.70 di IVA.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 CHF 300.-- a titolo di

ripetibili di questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, il

Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ Il

dispositivo n. 1. del decreto 4.2.2015 del procuratore pubblico Francesca Lanz è

riformato come segue:

“La

nota professionale in oggetto è approvata per

-

onorario fr. 1'485.--

-

spese + trasf. fr. 161.50

-

IVA 8% fr. 131.70

-

totale fr. 1'778.20

a

carico dello Stato (318.058 CRB 165).”

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera