60.2015.66
Reclamo contro il decreto di tassazione della nota professionale del difensore d'ufficio emanato dal GPC sedente in materia di applicazione della pena. LAG. LEPM
30 aprile 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.66
Lugano
30 aprile 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 20/23.2.2015 presentato da
RE 1
contro
il decreto di tassazione di nota professionale 11.2.2015
del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di
applicazione della pena, inerente alla difesa d’ufficio operata a suo favore
dall’avv. PI 1, __________, nell’ambito dei procedimenti inc. GPC __________
e __________;
visto lo scritto 24/25.2.2015 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere
considerazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 4/5.3.2015 dell’avv. PI 1,
con cui chiede di respingere il gravame;
considerato che RE 1, interpellato, non ha presentato osservazioni
di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Con
sentenza 24.3.2011 la Corte delle assise criminali di __________, ha condannato
RE 1 siccome ritenuto colpevole di tentata rapina, estorsione (tentata e
consumata), falsità in documenti, falso allarme, tentata coazione, furto, danneggiamento
(di lieve entità), circolazione senza licenza o targhe e circolazione senza
l’assicurazione RC, condannandolo alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi, a
valere quale pena unica, sospesa giusta l’art. 57 CP per dar luogo ad un trattamento
stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (inc. TPC __________).
b.A seguito
di tale sentenza il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di
applicazione della pena, in data 1.6.2011, ha deciso il collocamento iniziale
di RE 1 presso la sezione chiusa del penitenziario __________ di __________,
per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria (inc. GPC __________).
c. Nell’ambito della procedura di rivalutazione della
misura terapeutica stazionaria, in data 4.9.2012, il giudice dei provvedimenti
coercitivi, ha nominato l’avv. PI 1 difensore d’ufficio di RE 1 con beneficio
del gratuito patrocinio (doc. 9, inc. GPC __________).
d.
Nel frattempo il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha aperto un nuovo incarto relativo alla rivalutazione
delle misure terapeutiche stazionarie di RE 1 nonché alla liberazione condizionale
da tale misura (inc. GPC __________).
Nell’ambito di tale nuovo incarto, in data 25/27.11.2014
l’avv. __________ ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi di aver
ricevuto mandato di patrocinio da RE 1, chiedendo contestualmente la revoca
della difesa d’ufficio affidata all’avv. PI 1 (doc. 58, inc. GPC __________).
e. In
data 9/10.12.2014 l’avv. PI 1 ha trasmesso al giudice dei provvedimenti coercitivi
la sua nota d’onorario, con il relativo dettaglio delle prestazioni effettuate
nell’ambito degli incarti GPC __________ e __________, per la somma totale di
CHF 5'110.80 (doc. 59, inc. GPC __________).
f. Con
decreto 11.2.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha tassato la nota di cui sopra approvandola, così
come esposta, per la cifra di CHF 5'110.80 (doc. 62, inc. GPC __________).
g. Con
gravame 20/23.2.2015 RE 1 impugna il suddetto decreto di tassazione, rilevando
di aver “accusato per inadempienza l’avv. PI 1 presso l’ordine degli Avvocati
del Canton Ticino”, in data 28.1.2015, e, precisando altresì di aver
richiesto – in data 22.1.2015 – “all’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, di non effettuare pagamenti della fattura dell’avvocato PI 1 visto
la questione aperta presso l’ordine degli Avvocati” (reclamo 20/23.2.2105,
p. 1).
Il reclamante contesta dunque “l’operato
e l’ammontare della prestazione che non corrisponde al lavoro svolto”,
calcolandolo in CHF 800.--.
Accenna infine al danno asseritamente
arrecatogli dall’avv. PI 1.
Delle
ulteriori allegazioni addotte dal reclamante, così come delle osservazioni
dell’avv. PI 1, si dirà, laddove necessario, nei considerandi successivi.
1. 1.1.
Con l’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, che
disciplina sia il patrocinio d'ufficio, sia l'assistenza giudiziaria nei
procedimenti penali – in virtù della forza derogatoria del diritto federale
–
si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale. In
questo senso è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio
d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (LAG), è stata modificata la LEPM (con
l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione
della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio
d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente
all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui
Fatti
i cantoni hanno mantenuto una competenza residua; è il caso dell’ambito
dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed
in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi
in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
1.2.
L'art.
10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a prolungare (lit. c), sopprimere
le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (lit.
d), nonché ad adottare le decisioni relative alla soppressione di una misura
terapeutica stazionaria (lit. g) e le decisioni relative alla liberazione condizionale
da una misura terapeutica stazionaria (lit. i).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.3.
Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere
l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del
merito.
Giusta l’art. 12 LAG le decisioni in materia di
assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti
all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni
dell’autorità concedente (cpv. 1). Il ricorso è proponibile con il rimedio
giuridico applicabile per impugnare il merito (cpv. 2).
La
fattispecie nell’ambito della quale è stato nominato l’avv. PI 1 riguarda le misure
terapeutiche stazionarie, nonché la loro rivalutazione, a cui è stato sottoposto
RE 1 a seguito della sentenza di condanna 24.3.2011 di cui si è detto sopra.
Il
decreto di tassazione 11.2.2015 emanato dal giudice dei provvedimenti coercitivi,
sedente in materia di applicazione della pena, in applicazione dell’art. 10
LAG, è quindi impugnabile (ai sensi dell’art. 393 ss. CPP) alla Corte dei
reclami penali, autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le
decisioni del giudice dell’applicazione della pena ex art. 12 LAG in combinazione
con l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
2. 2.1.
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
Il gravame, inoltrato in data 20/23.2.2015 alla Corte
dei reclami penali, contro il decreto di tassazione 11.2.2015 del giudice dei
provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), è tempestivo e - come detto -
proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, in combinazione con l’art. 12
LAG.
2.3.
RE
1, nella sua qualità di imputato che reputa troppo elevata la retribuzione del
difensore d’ufficio, è pacificamente legittimato a reclamare contro il decreto
di tassazione 11.2.2015, in quanto, ai sensi dell’art. 6 LAG (applicabile su
rinvio dell’art. 9 LAG), la persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo
Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della
sua situazione economica lo permette.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
3. 3.1.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui
chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se
la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio
gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi
diritti;
Ai
sensi dell’art. 4 LAG al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese
delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo
la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle
inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
3.2.
Alla
fattispecie è dunque applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
3.2.1.
Considerandi
Il
predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel
caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione copre il dispendio di tempo essenziale ad
un’efficace difesa nel procedimento (Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale
e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso stesso.
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di
CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Se la pratica è stata particolarmente
impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo
comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario
può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del
praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4
cpv. 3 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori
fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni
feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora;
l’onorario del praticante legale è stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).
3.2.2
Per
la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti
le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della
legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità
(cfr. per es. decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha
inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,
riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa
essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso
per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di
apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.
4.1.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha approvato la nota professionale
9/10.12.2014 dell’avv. PI 1 per la somma di CHF 5'110.80, così come esposta dal
legale, senza dunque apportare alcuna detrazione alla stessa.
4.2
Con
reclamo 20/23.2.2015 RE 1 fa “ricorso al pagamento della fattura di CHF 5'110.80”, facendo notare di
aver segnalato l’avv. PI 1 all’Ordine degli avvocati in quanto non l’avrebbe diligentemente
assistito e sarebbe dunque inadempiente nei suoi confronti (reclamo 20/23.2.2015,
p. 1).
RE
1.
non censura quindi le singole prestazioni indicate nella nota professionale del
difensore, ma si limita a ritenere che “l’ammontare delle prestazioni (...)
non corrisponde al lavoro svolto”, riconoscendolo unicamente per la somma
totale di CHF 800.-- (reclamo 20/23.2.2015, p. 1).
4.3
Come visto, dagli atti risulta che
l’avv. PI 1 è stato nominato difensore d’ufficio il 4.9.2012, nell’ambito
dell’inc. GPC __________ (cfr. doc. 9). Il suo mandato è proseguito anche
nell’ambito dell’inc. GPC __________, sino all’intervento dell’avv. __________,
in data 25/27.11.2014 (doc. 58, inc. GPC __________).
4.3.1
Da un accurato esame dell’inc. GPC __________
risulta - tra l’altro -, che l’avv. PI 1 ha ricevuto in copia le svariate
decisioni emanate dal giudice dei provvedimenti coercitivi, nonché altri atti,
al fine di esaminarli.
Tra i più importanti figurano il decreto
di nomina 4.9.2012 del perito (doc. 8), la perizia psichiatrica 5/8.10.2012
della dr.ssa med. __________ (doc. 14 e 17), lo scritto 30.11.2012 alla Commissione
per l’esame dei condannati pericolosi (doc. 22) e la decisione 28.3.2013 del
giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di liberazione condizionale
dalla misura terapeutica stazionaria (doc. 31).
L’avv. PI 1 ha poi partecipato a diversi
verbali di discussione: il 20.11.2012 (doc. 21), il 17.5.2013 (doc. 35) e
l’11.6.2013 (doc. 44).
La nota professionale dell’avv. PI 1
attesta inoltre, per quanto concerne tale incarto, svariati colloqui con il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nonché con il reclamante nel corso del
procedimento di rivalutazione della misura terapeutica stazionaria.
4.3.2
Esaminando pure l’inc. GPC __________
risulta che l’avv. PI 1 ha ricevuto - per disamina - svariati atti e/o
decisioni, tra cui: il decreto di nomina 27.11.2013 del perito (doc. 10), la
perizia psichiatrica 30.4.2014 del dr. med. __________ (doc. 30 e 31) nonché la
richiesta di preavviso 7.7.2014 alla Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi (doc. 40) con la relativa risposta 5.9.2014 (doc. 49 e 51).
L’avv. PI 1, in nome e per conto di RE 1,
ha poi: chiesto in data 3.12.2013 un congedo per il giorno di Natale (doc. 12),
chiesto una delucidazione della perizia di cui sopra in data 30.5.2014 (doc.
32) ed inviato delle osservazioni il 27.10.2014 (doc. 57).
Risulta poi che lo stesso ha partecipato
ai verbali di udienza il 26.6.2014 (doc. 37) ed il 25.9.2014 (doc. 54).
Anche
per questo incarto, la nota professionale qui in questione attesta svariati
colloqui con il magistrato e con il cliente.
4.3.3
In siffatte circostanze, si deve concludere che il
decreto di tassazione qui impugnato approvi, anche senza una valutazione specifica
di ogni singola posta indicata nella nota professionale 9/10.12.2014, quanto
effettivamente effettuato dal difensore nell’ambito dei citati procedimenti nel
rispetto dei principi esposti ai considerandi 3.2.1. e 3.2.2..
Le contestazioni di RE 1 in merito
all’operato e/o ad ipotetiche inadempienze dell’avv. PI 1 esulano dalla
presente procedura di reclamo: le stesse andranno - se del caso - vagliate
dall’Ordine degli avvocati, peraltro già interpellato dal reclamante.
4.4
Il
decreto di tassazione 11.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente
in materia di applicazione della pena, è meritevole di tutela.
5.
Il
gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente. All’avv. PI 1, che ha personalmente redatto le osservazioni, non
sono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 10 ss. LAG,
10 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera