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Decisione

60.2015.66

Reclamo contro il decreto di tassazione della nota professionale del difensore d'ufficio emanato dal GPC sedente in materia di applicazione della pena. LAG. LEPM

30 aprile 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i cantoni hanno mantenuto una competenza residua; è il caso dell’ambito

dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed

in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi

in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

1.2.

L'art.

10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −

in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a prolungare (lit. c), sopprimere

le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (lit.

d), nonché ad adottare le decisioni relative alla soppressione di una misura

terapeutica stazionaria (lit. g) e le decisioni relative alla liberazione condizionale

da una misura terapeutica stazionaria (lit. i).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.3.

Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere

l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del

merito.

Giusta l’art. 12 LAG le decisioni in materia di

assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti

all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni

dell’autorità concedente (cpv. 1). Il ricorso è proponibile con il rimedio

giuridico applicabile per impugnare il merito (cpv. 2).

La

fattispecie nell’ambito della quale è stato nominato l’avv. PI 1 riguarda le misure

terapeutiche stazionarie, nonché la loro rivalutazione, a cui è stato sottoposto

RE 1 a seguito della sentenza di condanna 24.3.2011 di cui si è detto sopra.

Il

decreto di tassazione 11.2.2015 emanato dal giudice dei provvedimenti coercitivi,

sedente in materia di applicazione della pena, in applicazione dell’art. 10

LAG, è quindi impugnabile (ai sensi dell’art. 393 ss. CPP) alla Corte dei

reclami penali, autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le

decisioni del giudice dell’applicazione della pena ex art. 12 LAG in combinazione

con l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

2. 2.1.

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In

particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.

Il gravame, inoltrato in data 20/23.2.2015 alla Corte

dei reclami penali, contro il decreto di tassazione 11.2.2015 del giudice dei

provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), è tempestivo e - come detto -

proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, in combinazione con l’art. 12

LAG.

2.3.

RE

1, nella sua qualità di imputato che reputa troppo elevata la retribuzione del

difensore d’ufficio, è pacificamente legittimato a reclamare contro il decreto

di tassazione 11.2.2015, in quanto, ai sensi dell’art. 6 LAG (applicabile su

rinvio dell’art. 9 LAG), la persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo

Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della

sua situazione economica lo permette.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

3. 3.1.

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui

chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se

la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio

gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi

diritti;

Ai

sensi dell’art. 4 LAG al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese

delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo

la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle

inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

3.2.

Alla

fattispecie è dunque applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

3.2.1.

Considerandi

Il

predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel

caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione copre il dispendio di tempo essenziale ad

un’efficace difesa nel procedimento (Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale

e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso stesso.

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di

CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Se la pratica è stata particolarmente

impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo

comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario

può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del

praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4

cpv. 3 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori

fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni

feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora;

l’onorario del praticante legale è stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).

3.2.2

Per

la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità

(cfr. per es. decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha

inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa

essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

4.

4.1.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha approvato la nota professionale

9/10.12.2014 dell’avv. PI 1 per la somma di CHF 5'110.80, così come esposta dal

legale, senza dunque apportare alcuna detrazione alla stessa.

4.2

Con

reclamo 20/23.2.2015 RE 1 fa “ricorso al pagamento della fattura di CHF 5'110.80”, facendo notare di

aver segnalato l’avv. PI 1 all’Ordine degli avvocati in quanto non l’avrebbe diligentemente

assistito e sarebbe dunque inadempiente nei suoi confronti (reclamo 20/23.2.2015,

p. 1).

RE

1.

non censura quindi le singole prestazioni indicate nella nota professionale del

difensore, ma si limita a ritenere che “l’ammontare delle prestazioni (...)

non corrisponde al lavoro svolto”, riconoscendolo unicamente per la somma

totale di CHF 800.-- (reclamo 20/23.2.2015, p. 1).

4.3

Come visto, dagli atti risulta che

l’avv. PI 1 è stato nominato difensore d’ufficio il 4.9.2012, nell’ambito

dell’inc. GPC __________ (cfr. doc. 9). Il suo mandato è proseguito anche

nell’ambito dell’inc. GPC __________, sino all’intervento dell’avv. __________,

in data 25/27.11.2014 (doc. 58, inc. GPC __________).

4.3.1

Da un accurato esame dell’inc. GPC __________

risulta - tra l’altro -, che l’avv. PI 1 ha ricevuto in copia le svariate

decisioni emanate dal giudice dei provvedimenti coercitivi, nonché altri atti,

al fine di esaminarli.

Tra i più importanti figurano il decreto

di nomina 4.9.2012 del perito (doc. 8), la perizia psichiatrica 5/8.10.2012

della dr.ssa med. __________ (doc. 14 e 17), lo scritto 30.11.2012 alla Commissione

per l’esame dei condannati pericolosi (doc. 22) e la decisione 28.3.2013 del

giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di liberazione condizionale

dalla misura terapeutica stazionaria (doc. 31).

L’avv. PI 1 ha poi partecipato a diversi

verbali di discussione: il 20.11.2012 (doc. 21), il 17.5.2013 (doc. 35) e

l’11.6.2013 (doc. 44).

La nota professionale dell’avv. PI 1

attesta inoltre, per quanto concerne tale incarto, svariati colloqui con il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nonché con il reclamante nel corso del

procedimento di rivalutazione della misura terapeutica stazionaria.

4.3.2

Esaminando pure l’inc. GPC __________

risulta che l’avv. PI 1 ha ricevuto - per disamina - svariati atti e/o

decisioni, tra cui: il decreto di nomina 27.11.2013 del perito (doc. 10), la

perizia psichiatrica 30.4.2014 del dr. med. __________ (doc. 30 e 31) nonché la

richiesta di preavviso 7.7.2014 alla Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi (doc. 40) con la relativa risposta 5.9.2014 (doc. 49 e 51).

L’avv. PI 1, in nome e per conto di RE 1,

ha poi: chiesto in data 3.12.2013 un congedo per il giorno di Natale (doc. 12),

chiesto una delucidazione della perizia di cui sopra in data 30.5.2014 (doc.

32) ed inviato delle osservazioni il 27.10.2014 (doc. 57).

Risulta poi che lo stesso ha partecipato

ai verbali di udienza il 26.6.2014 (doc. 37) ed il 25.9.2014 (doc. 54).

Anche

per questo incarto, la nota professionale qui in questione attesta svariati

colloqui con il magistrato e con il cliente.

4.3.3

In siffatte circostanze, si deve concludere che il

decreto di tassazione qui impugnato approvi, anche senza una valutazione specifica

di ogni singola posta indicata nella nota professionale 9/10.12.2014, quanto

effettivamente effettuato dal difensore nell’ambito dei citati procedimenti nel

rispetto dei principi esposti ai considerandi 3.2.1. e 3.2.2..

Le contestazioni di RE 1 in merito

all’operato e/o ad ipotetiche inadempienze dell’avv. PI 1 esulano dalla

presente procedura di reclamo: le stesse andranno - se del caso - vagliate

dall’Ordine degli avvocati, peraltro già interpellato dal reclamante.

4.4

Il

decreto di tassazione 11.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente

in materia di applicazione della pena, è meritevole di tutela.

5.

Il

gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente. All’avv. PI 1, che ha personalmente redatto le osservazioni, non

sono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 10 ss. LAG,

10 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera