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Decisione

60.2015.74

Reclamo contro la modalità di intimazione di una sentenza. ricevibilità. tempestività

17 marzo 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2015.74

Lugano

17 marzo 2015/asp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.2.2015 presentato

da

RE 1

contro

la modalità di intimazione

della sentenza 26.7.2012 emanata dalla Pretura penale (inc. __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che, a

seguito di opposizione al decreto d’accusa del 26.10.2010 (DA __________), e

dopo un dibattimento a cui il reclamante non si è presentato, con decisione 26.7.2012

il giudice della Pretura penale ha condannato RE 1 (per violazione di domicilio

ripetuta e minaccia ripetuta) alla pena pecuniaria di sessanta aliquote di CHF

30.-- cadauna, per complessivi CHF 1'800.--, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 600.--, nonché al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese (inc. __________), notificando la decisione

mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale, essendo d’ignota dimora (n. __________

del __________, p. __________);

che, con

decisione 8.10.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha commutato la pena della sentenza 26.7.2012 in

venti giorni di pena detentiva sostitutiva per mancato pagamento della multa di

CHF 600.--; l’esecuzione della pena era iniziata il 7.10.2014 e sarebbe terminata

Considerandi

il 27.10.2014 (inc. GPC __________);

che in data

17.11.2014

il reclamante ha chiesto all’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative (di seguito UIPA) la decisione 26.7.2012 che lo aveva condannato;

che con

scritto 24.11.2014 l’UIPA ha inviato al reclamante copia di detta sentenza;

che con

scritto 19.1.2015 il reclamante conferma di aver ricevuto la sentenza

26.7

, censurando il fatto che non gli fosse stata mai notificata, e ponendo

alcune domande al riguardo;

che con

scritto 6.2.2015 il giudice della Pretura penale (cui era stata trasmessa, per

evasione, la missiva) ha fissato un termine al reclamante per indicare se il

suo scritto 19.1.2015 dovesse essere trattato quale reclamo;

che con

scritto 18.2.2015 il reclamante ha comunicato che la missiva 19.1.2015 doveva

essere trattata quale reclamo, di modo che la medesima è stata trasmessa, per

competenza, a questa Corte;

che giusta

l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni

dalla ricezione della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami

penali un reclamo nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;

che la

decisione impugnata, datata 26.7.2012, oltre ad essere stata pubblicata sul Foglio

ufficiale in data __________ (FU n. __________, p. __________), è stata in ogni

caso ancora trasmessa dall’UIPA il 24.11.2014 al reclamante, che l’ha ricevuta,

come si evince dal suo successivo scritto 19.1.2015;

che il

termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere

al più tardi alla fine del mese di novembre del 2014 (anche tenendo conto del

periodo di giacenza di una raccomandata) ed è venuto a scadere nel corso del

mese di dicembre 2014;

che l’invio del reclamo, datato

19.1

, e qualificato come tale con lo scritto 18.2.2015, è certamente avvenuto

dopo la scadenza del termine per presentare il gravame;

che pertanto con

decreto 25.2.2015 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in

merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio al diritto di

essere sentito e al divieto di formalismo eccessivo;

che lo

scritto 5/6.3.2015 del reclamante, inviato nel termine assegnato, non prende

posizione sulla tempestività;

che di

conseguenza il gravame è irricevibile in quanto tardivo, con tassa di giustizia,

contenuta al minimo, e spese a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme applicabili,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a

carico di RE 1 __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera