60.2015.74
Reclamo contro la modalità di intimazione di una sentenza. ricevibilità. tempestività
17 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
60.2015.74
Lugano
17 marzo 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.2.2015 presentato
da
RE 1
contro
la modalità di intimazione
della sentenza 26.7.2012 emanata dalla Pretura penale (inc. __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che, a
seguito di opposizione al decreto d’accusa del 26.10.2010 (DA __________), e
dopo un dibattimento a cui il reclamante non si è presentato, con decisione 26.7.2012
il giudice della Pretura penale ha condannato RE 1 (per violazione di domicilio
ripetuta e minaccia ripetuta) alla pena pecuniaria di sessanta aliquote di CHF
30.-- cadauna, per complessivi CHF 1'800.--, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 600.--, nonché al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (inc. __________), notificando la decisione
mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale, essendo d’ignota dimora (n. __________
del __________, p. __________);
che, con
decisione 8.10.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha commutato la pena della sentenza 26.7.2012 in
venti giorni di pena detentiva sostitutiva per mancato pagamento della multa di
CHF 600.--; l’esecuzione della pena era iniziata il 7.10.2014 e sarebbe terminata
Considerandi
il 27.10.2014 (inc. GPC __________);
che in data
17.11.2014
il reclamante ha chiesto all’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative (di seguito UIPA) la decisione 26.7.2012 che lo aveva condannato;
che con
scritto 24.11.2014 l’UIPA ha inviato al reclamante copia di detta sentenza;
che con
scritto 19.1.2015 il reclamante conferma di aver ricevuto la sentenza
26.7
, censurando il fatto che non gli fosse stata mai notificata, e ponendo
alcune domande al riguardo;
che con
scritto 6.2.2015 il giudice della Pretura penale (cui era stata trasmessa, per
evasione, la missiva) ha fissato un termine al reclamante per indicare se il
suo scritto 19.1.2015 dovesse essere trattato quale reclamo;
che con
scritto 18.2.2015 il reclamante ha comunicato che la missiva 19.1.2015 doveva
essere trattata quale reclamo, di modo che la medesima è stata trasmessa, per
competenza, a questa Corte;
che giusta
l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni
dalla ricezione della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami
penali un reclamo nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;
che la
decisione impugnata, datata 26.7.2012, oltre ad essere stata pubblicata sul Foglio
ufficiale in data __________ (FU n. __________, p. __________), è stata in ogni
caso ancora trasmessa dall’UIPA il 24.11.2014 al reclamante, che l’ha ricevuta,
come si evince dal suo successivo scritto 19.1.2015;
che il
termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere
al più tardi alla fine del mese di novembre del 2014 (anche tenendo conto del
periodo di giacenza di una raccomandata) ed è venuto a scadere nel corso del
mese di dicembre 2014;
che l’invio del reclamo, datato
19.1
, e qualificato come tale con lo scritto 18.2.2015, è certamente avvenuto
dopo la scadenza del termine per presentare il gravame;
che pertanto con
decreto 25.2.2015 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in
merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio al diritto di
essere sentito e al divieto di formalismo eccessivo;
che lo
scritto 5/6.3.2015 del reclamante, inviato nel termine assegnato, non prende
posizione sulla tempestività;
che di
conseguenza il gravame è irricevibile in quanto tardivo, con tassa di giustizia,
contenuta al minimo, e spese a carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme applicabili,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a
carico di RE 1 __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera