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Decisione

60.2015.81

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Pericolo di recidiva per precedenti penali (reati patrimoniali+altri) sebbene prospetta inserimento in com

3 agosto 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 28.10.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore

colpevole di rapina aggravata, ripetuto furto (in parte tentato e in parte di

lieve entità), ripetuto danneggiamento (in parte di lieve entità), violazione

di domicilio, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, ripetuta guida

senza autorizzazione, ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza assicurazione

per la responsabilità civile e abuso delle targhe, ripetuta infrazione alla LF

sugli stranieri, minaccia, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

falsità in documenti e abuso di carte di credito, e lo ha condannato alla pena

detentiva di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Pena

quest’ultima a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria

di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna di cui al decreto d’accusa del

14.02.2013 (inc. TPC 72.2013.108/128).

b. Adita

con gravame 7.01.2013, la Corte di appello e di revisione penale con sentenza

2.04.2014 ha prosciolto RE 1 dalle imputazioni di abuso di carte di credito e

di falsità in documenti (limitatamente ad un episodio), confermando invece

tutti gli altri reati, e lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6

mesi, dedotto il carcere preventivo già subito, a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna

inflittagli con decreto d’accusa del 14.02.2013. Egli è inoltre stato

condannato al versamento di una multa di CHF 100.--, con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva

di 1 giorno (inc. CARP 17.2013.260/17.2014.8).

La

sentenza è passata in giudicato.

c. La

Sezione della popolazione in data 13.06.2014 ha emanato nei confronti di RE 1 una

decisione di allontanamento, dopo avergli, a seguito delle condanne penali

subite, già revocato l’8.07.2010 il permesso di domicilio.

Dal canto suo l’allora Ufficio federale della

migrazione (UFM) in data 24.07.2014 ha prolungato a tempo indeterminato il

divieto d’entrata emanato nei confronti del reclamante. In precedenza il

medesimo Ufficio aveva emesso il 30.05.2011 un primo divieto d’entrata valido

fino al 29.05.2016 e in data 22.05.2012 un secondo divieto d’entrata valido dal

30.05.2016 al 29.05.2021.

d. Con

decisione 16.06.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il

collocamento di RE 1 in sezione chiusa (inc. GPC __________).

Ritenuto

che il reclamante, malgrado comunicazioni e diffide non aveva provveduto al

pagamento della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- inflittagli con decreto d’accusa del 14.02.2013 e nemmeno della multa di CHF 100.-- di cui alla sentenza

del 28.10.2013 della Corte delle assise criminali, e visto altresì che la

procedura d’incasso non aveva potuto essere in concreto intrapresa, il giudice

ha nel contempo commutato tali pene in complessivi 31 giorni di pena detentiva.

Di conseguenza, considerato che l’espiazione della pena ha avuto inizio il

2.04.2014, dedotto il carcere preventivo già scontato e ritenuto che dal

19.07.2013 il reclamante è stato posto in anticipata esecuzione di pena, il

magistrato, nel medesimo giudizio, ha determinato i seguenti termini di esecuzione:

1/3 15.04.2014

1/2 19.09.2014

2/3 23.02.2015

Fine

pena 04.01.2016

e. Avvicinatosi

il termine dei 2/3 di esecuzione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

provveduto ad avviare d’ufficio la procedura per l’esame della liberazione

condizionale ed ha raccolto i preavvisi delle autorità interessate.

Richiamate

le decisioni di condanna di primo e di secondo grado, visto il Piano

dell’esecuzione della pena (PES), valutati i preavvisi espressi dall’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa (favorevole alla condizione di un’ammissione in

una comunità terapeutica), dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali

(negativo) e dal Servizio medico delle Strutture carcerarie, come pure sentito

il reclamante in udienza del 13.01.2015 e ricordate le norme di legge e la

giurisprudenza applicabili, il giudice dei provvedimenti coercitivi, con

decisione 19.02.2015, ha rifiutato la concessione della liberazione

condizionale a RE 1.

Il

giudice ha in particolare ricordato la lunga serie di precedenti penali del

reclamante e ha osservato come quest’ultimo dopo solo una settimana dalla sua ultima

scarcerazione è tornato a delinquere mentre che a distanza di 5 mesi dalla

stessa è stato

nuovamente arrestato per i reati di cui attualmente si trova in detenzione.

Egli ha rilevato come il di lui comportamento in espiazione di pena non è

sufficiente e nemmeno è indizio di un cambiamento caratteriale rilevante, a

fronte delle sue assenze ingiustificate dal lavoro e del suo comportamento in

sezione con il personale di custodia per cui si è visto infliggere una sanzione

disciplinare per insubordinazione e rifiuto d’ordine. Inoltre ha giudicato

insufficiente e poco chiara la documentazione che attesterebbe l’ammissione del

reclamante in una comunità terapeutica in Italia, il cui effettivo

proseguimento, a suo avviso, non potrebbe essere in concreto controllato.

Il

magistrato ha pertanto concluso per l’esistenza di un “rischio concreto che

egli lasci la comunità e torni a delinquere commettendo reati analoghi a quelli

per i quali è stato più volte condannato” (decisione 19.02.2015 del giudice

dei provvedimenti coercitivi, p. 7). Inoltre, vista la vicinanza geografica di

detta comunità terapeutica con il nostro territorio, il giudice ha ritenuto che

non è da escludere che il reclamante, come successo in passato, possa far

ritorno in Svizzera, in violazione del divieto d’entrata e dell’ordine di

allontanamento, siccome vi risiedono la sua compagna e i suoi parenti più

stretti.

f. Con

reclamo 2/3.03.2015, emendato il 13/16.03.2015, RE 1 chiede di essere posto al

beneficio della liberazione condizionale con effetto immediato, ovverossia a

partire dall’e-missione della decisione di questa Corte.

In

buona sostanza il reclamante, dopo aver riassunto i fatti, illustrato il

contenuto dei preavvisi espressi dalle autorità interpellate e le sue

dichiarazioni all’udienza del 13.01.2015 davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi, nonché dopo aver richiamato le norme e la giurisprudenza

applicabili, pur non contestando i suoi precedenti penali, pone in risalto il

suo notevole cambiamento di comportamento rispetto al passato, come emergerebbe

pure dal preavviso espresso dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Evidenzia

che egli è attualmente riuscito ad uscire dalla tossicodipendenza, come

confermato dallo scritto del Servizio medico delle Strutture carcerarie, e ad

allontanarsi di conseguenza dal mondo della droga. Dipendenza questa che, a suo

dire, oltre all’assenza di un progetto concreto e al necessario sostegno al

momento delle sue precedenti scarcerazioni, è sempre stata responsabile delle

sue ricadute nell’agire illecito. Contesta che il suo comportamento in

espiazione della pena sia stato insufficiente. Come spiegato nell’udienza del

13.01.2015, le sue assenze dal lavoro sarebbero riconducibili alla sua paura di

ritorsioni da parte di altri detenuti per non aver egli partecipato ad uno

sciopero avvenuto in carcere nel luglio 2014. Inoltre sostiene che la multa

disciplinare pronunciata il 4.02.2015 non avrebbe tenuto conto che egli non si

sarebbe presentato al lavoro per ragioni di salute, mentre che la sanzione disciplinare

inflittagli il 9.09.2014 si fonderebbe su un malinteso, sul quale non gli sarebbe

stata data la possibilità di spiegarsi. Sottolinea altresì che fino al luglio

2014 il PES attesta un comportamento corretto, adeguato e rispettoso, sostanzialmente

migliorato rispetto al passato, come pure un buon impegno lavorativo in

espiazione di pena.

Pone

in evidenza il serio impegno e la concreta volontà di integrarsi, dopo il suo

rilascio, nella vita sociale e lavorativa in Italia. Ciò che sarebbe comprovato

dalle numerose lettere inviate alle varie comunità terapeutiche d’oltre confine

e dalla sua domanda di trasferimento in un carcere italiano. Ottenuta la

disponibilità della comunità __________ ad accoglierlo, sostiene che “la liberazione

condizionale è quindi sicuramente più favorevole alla sua risocializzazione che

non l’esecuzione completa della pena (…). L’esecuzione completa della pena

rischierebbe seriamente di compromettere un’altra volta un suo reinserimento

sociale” (reclamo 13/16.03.2015, p. 10).

Il

reclamante chiede infine di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

g. Con

osservazioni 18/20.03.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi postula la

reiezione del gravame, rilevando che le asserzioni del reclamante circa il suo

cambiamento di vita e di comportamento non sarebbero sorrette da elementi oggettivi

e si scontrerebbero con la realtà dei fatti, così come esposti nella decisione

impugnata. Sottolinea la precarietà della di lui situazione personale e

professionale che contribuisce a fondare la prognosi negativa. Infine rileva

come il reclamante non abbia esposto chiaramente quali norme e quali procedure

permetterebbero di garantire una vigilanza sul proseguimento del prospettato percorso

comunitario.

h. Con

scritto 30/31.03.2015 di replica RE 1 ribadisce la concretezza del suo importante

cambiamento di comportamento rispetto al passato. Cambiamento che da un lato

sarebbe dimostrato dal fatto di non soffrire attualmente più di problemi legati

alla tossicodipendenza e dall’altro lato − come confermato dal preavviso espresso dall’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa − dal suo cambiamento di attitudine più orientato verso

il futuro,

comprovato dal suo impegno nel cercare una soluzione una volta posto in libertà

onde permettergli di stabilirsi in Italia. Sottolinea la concretezza dell’aiuto

prospettatogli dalla comunità terapeutica __________ che gli permetterebbe di

ricominciare una vita, trovare un lavoro e programmare un inserimento sociale

in Italia, ribadendo che conseguentemente la liberazione condizionale sarebbe

più favorevole alla sua risocializzazione rispetto all’esecu-zione completa

della pena. Assevera infine che le difficoltà delle autorità svizzere di

sorvegliare il periodo di prova correlato alla liberazione condizionale non

deve condurre ad una situazione più sfavorevole per il detenuto straniero.

i. Con

osservazioni 2/3.04.2015 di duplica il giudice dei provvedimenti coercitivi

rileva come il reclamante non abbia chiarito quali normative sarebbero garanti

della vigilanza e del controllo del suo prospettato percorso in comunità o, più

in generale, del suo comportamento durante la liberazione condizionale. Nel contempo

evidenzia come la liberazione condizionale gli sia stata rifiutata sulla base

di una prognosi altamente sfavorevole circa il pericolo di recidiva (per un

ritorno nel nostro paese nonostante il divieto d’entrata e per l’alta

probabilità che egli commetta nuovi reati in Svizzera come in Italia). Non

invece per il pericolo di fuga e non perché il reclamante sarebbe cittadino

straniero senza permesso per rimanere in Svizzera.

l. Il

procuratore pubblico, dal canto suo, non ha formulato osservazioni particolari,

chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −

in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni

relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;

6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.

3.

;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.

2.1

).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrato

il 2/3.03.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 19.02.2015 del

giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata il 23.02.2015,

il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b

LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1.

quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre

mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore,

né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art.

86.

CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la

sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che

chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.

2.

CP).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in

pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133

IV 201, consid. 2.3).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime

il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p.

1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF

6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,

consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi

intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la

nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che

la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua

validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013

del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201,

consid. 2.2.).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,

consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009

consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti per determinare se è possibile correre il

rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o

definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un

nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe

minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in

cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è

minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il

patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Di fronte a pene privative della libertà di durata

limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,

rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente

scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata

dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione

TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della

liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti

(cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.

1801).

3.

3.1.

Nel caso concreto è pacificamente ammesso ed accertato

che il reclamante il 23.02.2015 ha raggiunto i 2/3 della pena detentiva

complessiva, che egli è chiamato ad eseguire.

3.2

Con

riguardo alla condotta tenuta da RE 1 in esecuzione della pena, il PES −

elaborato nel giugno 2014 ed approvato nel luglio 2014, a cui pure il

reclamante ha aderito − fa stato di un buon comportamento in carcere,

migliorato rispetto

alle precedenti detenzioni. Dal punto di vista relazionale vi si rileva un atteggiamento

del reclamante isolato, poco partecipe alla vita del piano e confinato in cella

la sera. Per quanto riguarda la sua attitudine al lavoro, quale addetto alla lavanderia,

la stessa è pure stata giudicata buona, evidenziando come egli si è dimostrato

impegnato, molto disponibile, motivato e versatile. Pure buona è stata valutata

la sua relazione con il personale di custodia, venendo considerato il suo

comportamento corretto, adeguato, rispettoso e ancora una volta migliorato

rispetto alle passate carcerazioni.

In

data 9.09.2014 RE 1 è incorso in una sanzione disciplinare di 3 giorni di isolamento

cellulare di rigore per rifiuto d’ordine ed insubordinazione. Nel contempo in

ambito lavorativo egli ha cumulato numerose assenze considerate arbitrarie, per

le quali il 10.09.2014 ha ricevuto un richiamo scritto con ingiunzione di ripresa

del lavoro.

Pertanto

la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, nel suo preavviso (sfavorevole)

del 3.12.2014, ha valutato insufficiente il comportamento assunto dal reclamante

“con il personale di custodia e sul lavoro e quindi non degno della fiducia

accresciuta indispensabile per l’ottenimento della liberazione condizionale”

(scritto 3.12.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,

allegato 3, inc. GPC __________).

Il

reclamante dal canto suo, nell’audizione del 13.01.2015 da parte dell’Ufficio

del giudice dei provvedimenti coercitivi, non ha negato tali assenze ma ne ha

contestato il carattere arbitrario. A suo avviso le stesse sarebbero dovute al

fatto di non aver preso parte, nel luglio 2014, ad uno sciopero dei detenuti,

così egli si sarebbe rinchiuso in cella per la paura di rappresaglie da parte

di questi ultimi nei suoi confronti. Circa il procedimento disciplinare subito

egli lo riconduce ad un malinteso con il personale di custodia: egli infatti

non avrebbe fatto rientro nella propria cella come ordinatogli perché avrebbe

atteso di poter di nuovo effettuare una telefonata non andata poco prima a buon

fine in quanto la linea sarebbe stata occupata.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha acquisito agli atti la cartella di

lavoro di RE 1 (doc. 10, inc. GPC __________). Dalla stessa emergono: il

26/31.03.2014 2 assenze ingiustificate, il 7/8.04.2014 altre 2 assenze

ingiustificate, il 12/13.05.2015 ancora 2 assenze ingiustificate, il

14/17/21.07.2014 3 giorni di assenza ingiustificata, il 19/26.11.2014 2 assenze

ingiustificate e il 2/5/12.01.2015 di nuovo 3 giorni di assenza ingiustificata,

per totali 14 giorni di assenza senza giustificazione tra il marzo 2014 e il

gennaio 2015.

Ora,

se le 3 assenze del luglio 2014 potrebbero essere ricondotte ai problemi asseriti

dal reclamante a seguito dello sciopero avvenuto in tale mese, ciò non può

valere per quelle precedenti e nemmeno per quelle successive dei mesi di novembre

2014.

e gennaio 2015 molto più lontane nel tempo e pure posteriori al richiamo

scritto del 10.09.2014.

Sia

come sia, per questa Corte, seppure l’attitudine al lavoro del reclamante è offuscata

da diverse interruzioni per assenze rimaste ingiustificate e malgrado la

sanzione disciplinare pronunciata nei suoi confronti, nel complesso il suo comportamento

tenuto in carcere non presenta insufficienze di gravità tale da assurgere a

motivo autonomo per escludere la liberazione condizionale. Nondimeno di detto

comportamento può essere tenuto conto nella valutazione generale − da

effettuarsi al momento della decisione da prendere sulla liberazione condizionale

− circa la prognosi sulla futura condotta in libertà.

3.3

3.3.1

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha in buona sostanza formulato una prognosi

sfavorevole circa il pericolo di recidiva, a fronte della lunga serie di precedenti

penali, oltre che del comportamento tenuto dal reclamante in carcere non

considerato sufficiente e nemmeno indizio di un cambiamento caratteriale rilevante,

come pure non avendo ritenuto il progetto di entrare in una comunità terapeutica

oltre confine (per la poco chiara documentazione agli atti, per l’impossibilità

di esercitare alcuna vigilanza sul proseguimento di tale percorso comunitario e

per la vicinanza con il nostro paese) sufficientemente atto a scongiurare il

rischio che egli possa far ritorno nel nostro paese malgrado il divieto

d’entrata, nonché tornare a delinquere in Svizzera come in Italia commettendo

reati analoghi a quelli per i quali egli è stato più volte condannato.

Dal

canto suo il reclamante contesta l’esistenza di una prognosi sfavorevole in

ragione del suo importante cambiamento di attitudine rispetto al passato, del

suo buon comportamento in esecuzione di pena, del suo allontanamento dalla tossicodipendenza

e dal mondo della droga, nonché per il suo serio e concreto progetto di entrare

in una comunità terapeutica in Italia, atto a dargli un sostegno e un aiuto per

una integrazione nella vita sociale e lavorativa nel suo paese d’origine.

3.3.2

In

data 3.12.2014, come visto in precedenza, la Direzione delle Strutture carcerarie

cantonali ha rilasciato un preavviso negativo circa la liberazione condizionale,

avendo, da un lato, giudicato

insufficiente il comportamento del reclamante nei confronti del personale di custodia

e sul lavoro (a seguito della sanzione disciplinare di 3 giorni di isolamento

cellulare di rigore inflittagli il 9.09.2014 per rifiuto d’ordine ed

insubordinazione, come pure del cumulo di un gran numero di assenze arbitrarie

sfociate nel richiamo scritto del 10.09.2014) e avendo, dall’altro lato, considerato

“la lista impressionante di precedenti penali e quindi il passato fortemente

recidivistico del detenuto”, così da concludere che “le condizioni

imposte per l’ottenimento della liberazione condizionale non siano al momento

attuale date” (scritto 3.12.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie

cantonali, doc. 3, inc. GPC __________).

L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa in data 16.12.2014 ha per contro formulato

preavviso favorevole alla liberazione condizionale “a condizione si possa

realizzare l’ammissione in una comunità terapeutica in Italia” (scritto

16.12.2014

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, p. 4, allegato 4, inc.

GPC __________). L’Ufficio, pur constatando che dal punto di vista

professionale nulla si è modificato rispetto al passato, ovverossia che RE 1

non ha mai portato a termine una formazione e non ha mai trovato un posto di

lavoro fisso atto a sostentarlo, ha dato atto “di un cambiamento importante

di attitudine” (scritto 16.12.2014 dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa, p. 3, allegato 4, inc. GPC __________). Egli infatti anziché

chiedere alleggerimenti di pena si sarebbe concentrato soprattutto “sulla

preparazione del suo futuro fuori dal carcere, cosciente anche di dover

prendere seriamente in considerazione un progetto di vita in Italia”

(scritto 16.12.2014 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, p. 3, allegato

4, inc. GPC __________) Egli si sarebbe mostrato attivo e determinato nel

perseguire l’obiettivo di venire collocato in una comunità terapeutica in

Italia dopo la sua liberazione. Avrebbe infatti compreso “la sua grande

difficoltà a gestirsi in libertà” e “concorda che l’appoggio su una

struttura residenziale e terapeutica è indispensabile perché crei le basi del

vivere quotidiano nella legalità e che lo accompagni nel processo di reintegrazione

in un paese, come l’Italia, nel quale non ha mai vissuto e dove, a parte

qualche lontana parente non ha nessuno” (scritto 16.12.2014 dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, p. 3, allegato 4, inc. GPC __________).

Il

Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi il 5.01.2015, per

parte sua, ha constatato che contrariamente alle precedenti carcerazioni RE 1 “durante

la carcerazione attuale (dal 05.06.2013) non ha richiesto alcun trattamento e

non ha presentato problemi di natura psichica” (scritto 5.01.2015 del

Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ticinesi, allegato 5, inc.

GPC __________).

Il

PES non prevede alcuna forma di progressione nell’esecu-zione della pena, visto

l’alto rischio di recidiva e di fuga, così che dalla fase 1 − che ha per obiettivo il rispetto delle regole, la definizione del

quadro di vita futuro con la presa di contatto con un centro terapeutico in

Italia, alla condizione di: un buon comportamento e il rispetto delle regole,

il mantenimento del posto di lavoro e la scelta del centro terapeutico − passa alla fase 2 della liberazione condizionale, in cui è previsto il

trasferimento in Italia e l’entrata in un centro terapeutico (doc. 6 allegato

al reclamo 9.09.2014).

3.3.3

Sulla

sua vita anteriore, dagli atti emerge che, RE 1, oggi trentacinquenne, cittadino

italiano, è nato e cresciuto a __________, dove ha frequentato le scuole

dell’obbligo sino alla terza media. Ha due fratelli ed una sorella maggiore,

con i quali non intrattiene relazioni. Mantiene invece costanti rapporti con la

madre, docente di religione, e con l’attuale compagna, che gli rendono regolarmente

visita in penitenziario. Il padre è deceduto allorquando egli era poco meno che

ventenne.

Dopo

le scuole dell’obbligo RE 1 ha iniziato alcuni apprendistati (meccanico e

montatore di impianti sanitari), che però non ha portato a termine,

asseritamente per un’allergia ai prodotti che si usavano nei cantieri. Neppure ha

terminato la successiva scuola di gerente, essendo intervenuto il suo arresto.

In quest’ambito tra il 2000 ed il 2005 ha avuto in gestione un paio di bar del __________

(per la durata di circa un anno ciascuno) e successivamente una mensa

scolastica per alcuni mesi. Dal lato finanziario egli percepisce un importo

fisso di CHF 800.-- mensili, relativi all’affitto di due camere nell’abitazione

in usufrutto alla madre, la quale pure gli verserebbe un modesto contributo

mensile di al massimo CHF 200.--, come accertato dalla Corte di prime cure.

Dall’estratto

dell’Ufficio di esecuzione, esaminato al momento del giudizio di merito di

primo grado, emergono a suo carico 30 esecuzioni in corso per oltre CHF

200'000.-- nonché 15 attestati di carenza beni per oltre CHF 60'000.--. A ciò

sono venuti ad aggiungersi gli importi da versare agli accusatori privati a

titolo di risarcimento del danno per quasi CHF 20'000.--.

Come

accertato nella sentenza 28.10.2013 della Corte delle assise criminali sulla

base dell’estratto del casellario giudiziale svizzero, RE 1, malgrado l’età

giovane, vanta una lunga serie di precedenti penali. Tra il 1999 e il 2013 egli

ha subito ben 10 condanne, per le quali egli ha espiato quasi 7 anni di carcere,

e meglio (sentenza 28.10.2013 della Corte delle assise criminali, p. 11-13,

inc. TPC 72.2013.108/128):

-

con decreto d'accusa del 21 giugno

1999.

è stato condannato per ripetuto furto (consumato e tentato), ripetuta

violazione di domicilio e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni;

-

con decreto d'accusa dell'11

giugno 2001 è stato condannato per furto, deposito di monete false, ripetuta

messa in circolazione di monete false (commessa e mancata), abuso delle targhe,

ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuto furto d'uso, ripetuta

circolazione senza licenza di condurre, contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico, falsa testimonianza, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla pena di 90 giorni di detenzione,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa

di CHF 300.--;

-

con decreto d'accusa del 2

novembre 2004 è stato condannato per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

alla multa di CHF 100.--;

-

con sentenza del 12 maggio 2005

della Pretura penale è stato condannato per ripetuto furto, ripetuto abuso di

impianto per l'elaborazione di dati (consumato e tentato), furto d'uso,

circolazione senza licenza di condurre e ricettazione alla pena di 75 giorni di

detenzione;

-

con sentenza del 13 febbraio 2007

della Corte delle assise correzionali di Mendrisio è stato condannato per

incendio intenzionale, ripetuto furto (in parte tentato), ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio, ricettazione, abuso di un impianto per

l'elaborazione dati (tentato), ripetuto furto d'uso (tentato e consumato),

ripetuta circolazione senza licenza di condurre, minaccia, esibizionismo,

impedimento di atti dell'autorità, infrazione alle norme della circolazione stradale,

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, contravvenzione alla legge

sull'ordine pubblico, ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla pena detentiva di 30 mesi;

-

con sentenza del 12 marzo 2008

della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per ripetuto

furto (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio,

ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza licenza di condurre alla pena

detentiva di 12 mesi. Nei suoi confronti è inoltre stato ordinato il

trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP;

-

con sentenza del 20 maggio 2010

della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per furto

aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, guida

senza licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla

pena detentiva di 20 mesi a valere quale pena unica, richiamata la decisione

del 21 ottobre 2008 del Giudice dell'applicazione della pena;

-

con decreto d'accusa del 12 aprile

2011.

è stato condannato per furto (consumato e tentato), danneggiamento,

ripetuta guida senza licenza di condurre e ripetuta contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti alla pena detentiva di 60 giorni nonché alla multa di CHF

200.

--;

-

con sentenza del 26 settembre 2011

della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per ripetuto

furto aggravato (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta

violazione di domicilio, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti alla pena detentiva di 18 mesi, a valere quale pena

unica ai sensi dell'art. 89 cpv. 6 CP e quale pena parzialmente aggiuntiva a

quella di cui al decreto d'accusa del 12 aprile 2011;

-

con decreto d'accusa del 14

febbraio 2013 è stato condannato per ripetuta infrazione alla LF sugli

stranieri (entrata illegale) alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da

CHF 30.-cadauna, corrispondenti a CHF 900.--, ritenuto che con decisione

8.7.2010

la Sezione della popolazione gli aveva revocato il permesso di

domicilio e l’allora Ufficio federale della migrazione il 30.05.2011 aveva

emanato nei suoi confronti un divieto d’entrata valido fino al 29.05.2016.

Infine

il 28.10.2013, come già visto, il reclamante è incorso nella condanna della

Corte delle assise criminali per numerosi reati − fra cui infrazioni già

commesse in passato sia contro il patrimonio (culminate dalla rapina aggravata),

sia della circolazione stradale e sia della legislazione sugli stranieri −, per cui

gli è stata inflitta la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, a cui poi si sono

aggiunti altri 31 giorni di pena detentiva conseguenti alla decisione di

commutazione 16.06.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi della pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (inflitta con decreto

d’accusa del 14.2.2013) e della multa di CHF 100.-- (inflitta con sentenza

28.10

), per le quali egli si trova oggi ancora in carcere.

Orbene,

pur avendo egli avuto un’infanzia del tutto normale al di fuori di problemi

famigliari particolari ed economici, non ancora diciannovenne egli è incappato

nei primi problemi con la giustizia perpetrando dei furti e consumando sostanze

stupefacenti. Sull’arco di poco più di 4 anni, oltre ai reati contro il

patrimonio, si sono aggiunti un rilevante numero di altri reati nell’ambito del

commercio di monete false, della falsità in atti, della circolazione stradale e

del trasporto pubblico, contro l’amministrazione della giustizia e contro la

regolamentazione in materia di stranieri nonché infrazioni con una componente

di violenza quali la rapina e la minaccia, in un susseguirsi di arresti e di

carcerazioni, per le quali, senza tener conto dell’attuale detenzione, egli ha espiato

quasi 7 anni di carcere, che, nonostante la vicinanza della madre e della

compagna, non hanno avuto su di lui alcun effetto monitorio.

Come

accertato dalla Corte di prime cure, ottenuta l’ultima volta la libertà il

7.01

, già dopo alcuni giorni è ricaduto nel delinquere “violando

sistematicamente la legge, entrando e soggiornando in Svizzera in barba al

divieto d’entrata emanato nei suoi confronti e, in una preoccupante escalation,

consumava eroina, falsificava la firma di sua madre per ottenere carte di credito

(…), guidava motoveicoli senza aver mai conseguito la patente, rubava,

minacciava pesantemente i famigliari fino ad arrivare, il 4 giugno 2013, a

commettere un reato oggettivamente grave come quello di rapina, per di più,

come detto, munendosi di un’arma pericolosa (una baionetta militare, ndr),

incurante dell’enorme spavento procurato alla commessa della panetteria, avendo

di mira solo l’obiettivo di procurarsi, con la minaccia dell’arma, a tutti i

costi soldi facili. La colpa di RE 1 è quindi grave per la facilità e la

propensione che dimostra nel delinquere, dal momento che nell’arco di qualche

mese ha commesso numerosi reati, comprovando di essere disposto a tutto pur di

racimolare qualche soldo.” (sentenza 28.10.2013, p. 22, inc. TPC

72.2013

/128).

Il

reclamante ha ricondotto il suo delinquere alla tossicodipendenza, dalla quale

egli, contrariamente al passato, asserisce di esserne uscito definitivamente, volendo

chiudere quel capitolo della sua vita. Al dibattimento di primo grado egli ha sostenuto

di non sentire più il bisogno - né fisico, né psichico - di assumere stupefacenti.

Ciò che ha confermato anche in sede di appello.

In effetti il medico

del carcere, nel certificato 21.10.2013 emesso in relazione al dibattimento di

primo grado, aveva accertato che RE 1 non era dipendente né psichicamente né

fisicamente da farmaci o da sostanze psico-attive. Ciò che ha riconfermato in

occasione del procedimento in ambito della liberazione condizionale attestando,

nello scritto 5.01.2015, che dall’ultimo arresto del reclamante, quest’ultimo

non ha richiesto alcun trattamento e non ha

presentato problemi di natura psichica.

La Corte di prime

cure, nella commisurazione della pena, ha quindi tenuto conto del fatto che il

reclamante ha cessato il consumo di sostanze stupefacenti, ma ha ritenuto

essere il bisogno di ottenere denaro facile il motivo che lo ha spinto a

nuovamente delinquere, tant’è che non gli è valsa l’attenuante specifica di cui

all’art. 19 CP.

Ora,

all’età di 35 anni RE 1 si

ritrova senza licenza media, senza una formazione professionale conclusa, in

una situazione economica disastrata, con pesanti debiti, con una forte recidiva

alle spalle, anche specifica, per reati che dimostrano un crescendo di violenza

e pericolosità, siccome al furto si è per finire aggiunta la rapina a mano di

un’arma giudicata pericolosa e con l’obbligo di integrarsi nella vita sociale e lavorativa in Italia, paese dove egli

mai ha risieduto e dove, tranne qualche lontano parente, non ha nessuno che gli

possa offrire sostegno.

Colpito

da un ordine di allontanamento e da un divieto d’entrata per tempo indeterminato

pronunciati dalle competenti autorità amministrative, al reclamante è infatti preclusa

qualsiasi possibilità di reinserimento nel tessuto sociale in Svizzera come

pure l’adozione di misure finalizzate a questo scopo sul nostro territorio.

Neppure gli è permesso di rientrare presso i suoi parenti stretti (la mamma) e

la compagna residenti in Ticino, per trovarvi sostegno e aiuto.

In

tale preoccupante situazione la prognosi circa il pericolo di una recidiva non

può che essere sfavorevole.

Onde

scongiurare l’alto pericolo che egli ricada nel crimine è indispensabile che,

al suo rilascio, egli venga inserito in una struttura ben istituzionalizzata, in

grado di offrirgli da subito una soluzione abitativa e un sostegno finanziario concreti

e sicuri nel tempo, nonché un accompagnamento e un controllo efficienti, atti a

garantirgli un’integrazione sia a livello sociale che lavorativo, in un paese

dove egli altrimenti si troverebbe allo sbaraglio.

Il reclamante, con l’aiuto dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, ha proposto di venire inserito, al suo rilascio,

nella Comunità __________ sita a __________ (__________), che si è dichiarata

disponibile ad accoglierlo.

Dalla

documentazione agli atti, tuttavia, tale struttura non sembra a questa Corte,

essere sufficiente ad eliminare o a ridurre in modo sostanziale l’alto rischio

di recidiva così come valutato sopra.

Innanzitutto

i contatti con detta struttura sono intervenuti esclusivamente tra la

responsabile della stessa e l’assistente sociale dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa, senza la visita di detta struttura. Il reclamante non ha mai

avuto un qualsiasi colloquio personale con qualche operatore della Comunità

onde valutarne i suoi bisogni reali ed elaborare un progetto con degli

obiettivi chiari e concreti. Come visto sopra, RE 1, non necessita di un

programma generale per uscire dalla tossicodipendenza, quanto piuttosto abbisogna

di un sostegno concreto e duraturo nel tempo per inserirsi socialmente e

professionalmente in un paese in cui non ha contatti e conoscenze, onde

risollevarsi dalla sua difficile situazione economica e quindi non più ricadere

nel crimine. Infatti, come accertato dalla Corte di merito, confermata in sede

di appello, l’agire illecito del reclamante è da ricondurre alla sua ricerca di

denaro facile a fronte di una pesante situazione debitoria e non invece ad un

problema di tossicodipendenza.

L’inserimento

in comunità, secondo il testo della dichiarazione 9.02.2015 rilasciata dalla

responsabile suora __________, è previsto “in regime di Arresti Domiciliari,

ovvero in Affidamento ai Servizi Sociali” (doc. 9, allegato al reclamo

13/16.03.2015), ciò che non sembra essere il caso per il reclamante, che si

sottoporrebbe al percorso terapeutico esclusivamente in modo volontario. Egli

infatti, sempre secondo la documentazione in atti (doc. 9, allegato al reclamo

13/16.03.2015), ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il proprio

consenso prima del suo inserimento nella comunità, come pure di sospendere e/o

interrompere tale percorso per vari motivi, prima del termine ritenuto indispensabile

dal personale della struttura.

La

possibilità che egli possa sottrarsi al percorso comunitario e quindi darsi alla

latitanza, per fare illegalmente ritorno in Svizzera, paese in cui ha i legami

più forti, e/o che possa ricadere nel crimine onde trovare di che sostentarsi,

è molto concreta e alta. Malgrado i suoi buoni propositi e l’asserito serio

cambiamento di attitudine verso il suo futuro, il reclamante in carcere (e

quindi in ambiente coercitivo e sorvegliato) ha dimostrato con la sua discontinuità

nel lavoro impostogli ancora la presenza di una preoccupante fragilità di

carattere.

Pertanto,

per tutto quanto visto, esistendo anche per questa Corte un alto pericolo di

recidiva, la liberazione condizionale in dette circostanze non può essere

concessa e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata

merita tutela.

4.

4.1.

Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto

di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

4.2

A

seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario

adattare il diritto cantonale al diritto federale.

In

materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002

sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata

la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice

dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di

ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata

una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)

del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a

disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto

la loro competenza a legiferare.

È

il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1

CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

In

una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti ricordato che la

procedura della liberazione condizionale e le vie di ricorso non sono

direttamente regolate dal CPP (decisione TF 6B_719/2014 del 21.4.2015, consid.

1.1

)

Giusta

l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a

designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma

discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui

reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

La

procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,

bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di

vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e

dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente

tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

L’istanza

che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche

all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

Trattandosi,

nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio,

che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto,

l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari,

situazione questa non realizzata in concreto.

Pur

considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa

importanza, l’esistenza di una prognosi negativa a fronte del pesante passato

penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per cui un

esito positivo appare, d’acchito, sfavorevole.

Di

conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito

patrocinio.

Considerata

la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che

nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da

cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare

in questa sede la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439

CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

per conoscenza:

- Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,

Lugano;

- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera