60.2015.81
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Pericolo di recidiva per precedenti penali (reati patrimoniali+altri) sebbene prospetta inserimento in com
3 agosto 2015Italiano39 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.81
Lugano
3 agosto 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.03.2015 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 19.02.2015 emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della
pena, mediante la quale ha rifiutato la liberazione condizionale (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 18/20.03.2015 e 2/3.04.2015
di duplica del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui si riconferma nelle
proprie argomentazioni e conclude chiedendo la reiezione del gravame;
preso atto degli scritti 20/23.03.2015 e 2.04.2015 (duplica)
del procuratore pubblico Margherita Lanzillo, in cui comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare, richiamando le motivazioni espresse nella
decisione impugnata di cui chiede la conferma;
vista la replica 30/31.03.2015 di RE 1, mediante la
quale si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 28.10.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore
colpevole di rapina aggravata, ripetuto furto (in parte tentato e in parte di
lieve entità), ripetuto danneggiamento (in parte di lieve entità), violazione
di domicilio, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, ripetuta guida
senza autorizzazione, ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza assicurazione
per la responsabilità civile e abuso delle targhe, ripetuta infrazione alla LF
sugli stranieri, minaccia, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
falsità in documenti e abuso di carte di credito, e lo ha condannato alla pena
detentiva di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Pena
quest’ultima a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria
di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna di cui al decreto d’accusa del
14.02.2013 (inc. TPC 72.2013.108/128).
b. Adita
con gravame 7.01.2013, la Corte di appello e di revisione penale con sentenza
2.04.2014 ha prosciolto RE 1 dalle imputazioni di abuso di carte di credito e
di falsità in documenti (limitatamente ad un episodio), confermando invece
tutti gli altri reati, e lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6
mesi, dedotto il carcere preventivo già subito, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna
inflittagli con decreto d’accusa del 14.02.2013. Egli è inoltre stato
condannato al versamento di una multa di CHF 100.--, con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva
di 1 giorno (inc. CARP 17.2013.260/17.2014.8).
La
sentenza è passata in giudicato.
c. La
Sezione della popolazione in data 13.06.2014 ha emanato nei confronti di RE 1 una
decisione di allontanamento, dopo avergli, a seguito delle condanne penali
subite, già revocato l’8.07.2010 il permesso di domicilio.
Dal canto suo l’allora Ufficio federale della
migrazione (UFM) in data 24.07.2014 ha prolungato a tempo indeterminato il
divieto d’entrata emanato nei confronti del reclamante. In precedenza il
medesimo Ufficio aveva emesso il 30.05.2011 un primo divieto d’entrata valido
fino al 29.05.2016 e in data 22.05.2012 un secondo divieto d’entrata valido dal
30.05.2016 al 29.05.2021.
d. Con
decisione 16.06.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il
collocamento di RE 1 in sezione chiusa (inc. GPC __________).
Ritenuto
che il reclamante, malgrado comunicazioni e diffide non aveva provveduto al
pagamento della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- inflittagli con decreto d’accusa del 14.02.2013 e nemmeno della multa di CHF 100.-- di cui alla sentenza
del 28.10.2013 della Corte delle assise criminali, e visto altresì che la
procedura d’incasso non aveva potuto essere in concreto intrapresa, il giudice
ha nel contempo commutato tali pene in complessivi 31 giorni di pena detentiva.
Di conseguenza, considerato che l’espiazione della pena ha avuto inizio il
2.04.2014, dedotto il carcere preventivo già scontato e ritenuto che dal
19.07.2013 il reclamante è stato posto in anticipata esecuzione di pena, il
magistrato, nel medesimo giudizio, ha determinato i seguenti termini di esecuzione:
1/3 15.04.2014
1/2 19.09.2014
2/3 23.02.2015
Fine
pena 04.01.2016
e. Avvicinatosi
il termine dei 2/3 di esecuzione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
provveduto ad avviare d’ufficio la procedura per l’esame della liberazione
condizionale ed ha raccolto i preavvisi delle autorità interessate.
Richiamate
le decisioni di condanna di primo e di secondo grado, visto il Piano
dell’esecuzione della pena (PES), valutati i preavvisi espressi dall’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa (favorevole alla condizione di un’ammissione in
una comunità terapeutica), dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali
(negativo) e dal Servizio medico delle Strutture carcerarie, come pure sentito
il reclamante in udienza del 13.01.2015 e ricordate le norme di legge e la
giurisprudenza applicabili, il giudice dei provvedimenti coercitivi, con
decisione 19.02.2015, ha rifiutato la concessione della liberazione
condizionale a RE 1.
Il
giudice ha in particolare ricordato la lunga serie di precedenti penali del
reclamante e ha osservato come quest’ultimo dopo solo una settimana dalla sua ultima
scarcerazione è tornato a delinquere mentre che a distanza di 5 mesi dalla
stessa è stato
nuovamente arrestato per i reati di cui attualmente si trova in detenzione.
Egli ha rilevato come il di lui comportamento in espiazione di pena non è
sufficiente e nemmeno è indizio di un cambiamento caratteriale rilevante, a
fronte delle sue assenze ingiustificate dal lavoro e del suo comportamento in
sezione con il personale di custodia per cui si è visto infliggere una sanzione
disciplinare per insubordinazione e rifiuto d’ordine. Inoltre ha giudicato
insufficiente e poco chiara la documentazione che attesterebbe l’ammissione del
reclamante in una comunità terapeutica in Italia, il cui effettivo
proseguimento, a suo avviso, non potrebbe essere in concreto controllato.
Il
magistrato ha pertanto concluso per l’esistenza di un “rischio concreto che
egli lasci la comunità e torni a delinquere commettendo reati analoghi a quelli
per i quali è stato più volte condannato” (decisione 19.02.2015 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, p. 7). Inoltre, vista la vicinanza geografica di
detta comunità terapeutica con il nostro territorio, il giudice ha ritenuto che
non è da escludere che il reclamante, come successo in passato, possa far
ritorno in Svizzera, in violazione del divieto d’entrata e dell’ordine di
allontanamento, siccome vi risiedono la sua compagna e i suoi parenti più
stretti.
f. Con
reclamo 2/3.03.2015, emendato il 13/16.03.2015, RE 1 chiede di essere posto al
beneficio della liberazione condizionale con effetto immediato, ovverossia a
partire dall’e-missione della decisione di questa Corte.
In
buona sostanza il reclamante, dopo aver riassunto i fatti, illustrato il
contenuto dei preavvisi espressi dalle autorità interpellate e le sue
dichiarazioni all’udienza del 13.01.2015 davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi, nonché dopo aver richiamato le norme e la giurisprudenza
applicabili, pur non contestando i suoi precedenti penali, pone in risalto il
suo notevole cambiamento di comportamento rispetto al passato, come emergerebbe
pure dal preavviso espresso dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Evidenzia
che egli è attualmente riuscito ad uscire dalla tossicodipendenza, come
confermato dallo scritto del Servizio medico delle Strutture carcerarie, e ad
allontanarsi di conseguenza dal mondo della droga. Dipendenza questa che, a suo
dire, oltre all’assenza di un progetto concreto e al necessario sostegno al
momento delle sue precedenti scarcerazioni, è sempre stata responsabile delle
sue ricadute nell’agire illecito. Contesta che il suo comportamento in
espiazione della pena sia stato insufficiente. Come spiegato nell’udienza del
13.01.2015, le sue assenze dal lavoro sarebbero riconducibili alla sua paura di
ritorsioni da parte di altri detenuti per non aver egli partecipato ad uno
sciopero avvenuto in carcere nel luglio 2014. Inoltre sostiene che la multa
disciplinare pronunciata il 4.02.2015 non avrebbe tenuto conto che egli non si
sarebbe presentato al lavoro per ragioni di salute, mentre che la sanzione disciplinare
inflittagli il 9.09.2014 si fonderebbe su un malinteso, sul quale non gli sarebbe
stata data la possibilità di spiegarsi. Sottolinea altresì che fino al luglio
2014 il PES attesta un comportamento corretto, adeguato e rispettoso, sostanzialmente
migliorato rispetto al passato, come pure un buon impegno lavorativo in
espiazione di pena.
Pone
in evidenza il serio impegno e la concreta volontà di integrarsi, dopo il suo
rilascio, nella vita sociale e lavorativa in Italia. Ciò che sarebbe comprovato
dalle numerose lettere inviate alle varie comunità terapeutiche d’oltre confine
e dalla sua domanda di trasferimento in un carcere italiano. Ottenuta la
disponibilità della comunità __________ ad accoglierlo, sostiene che “la liberazione
condizionale è quindi sicuramente più favorevole alla sua risocializzazione che
non l’esecuzione completa della pena (…). L’esecuzione completa della pena
rischierebbe seriamente di compromettere un’altra volta un suo reinserimento
sociale” (reclamo 13/16.03.2015, p. 10).
Il
reclamante chiede infine di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
g. Con
osservazioni 18/20.03.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi postula la
reiezione del gravame, rilevando che le asserzioni del reclamante circa il suo
cambiamento di vita e di comportamento non sarebbero sorrette da elementi oggettivi
e si scontrerebbero con la realtà dei fatti, così come esposti nella decisione
impugnata. Sottolinea la precarietà della di lui situazione personale e
professionale che contribuisce a fondare la prognosi negativa. Infine rileva
come il reclamante non abbia esposto chiaramente quali norme e quali procedure
permetterebbero di garantire una vigilanza sul proseguimento del prospettato percorso
comunitario.
h. Con
scritto 30/31.03.2015 di replica RE 1 ribadisce la concretezza del suo importante
cambiamento di comportamento rispetto al passato. Cambiamento che da un lato
sarebbe dimostrato dal fatto di non soffrire attualmente più di problemi legati
alla tossicodipendenza e dall’altro lato − come confermato dal preavviso espresso dall’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa − dal suo cambiamento di attitudine più orientato verso
il futuro,
comprovato dal suo impegno nel cercare una soluzione una volta posto in libertà
onde permettergli di stabilirsi in Italia. Sottolinea la concretezza dell’aiuto
prospettatogli dalla comunità terapeutica __________ che gli permetterebbe di
ricominciare una vita, trovare un lavoro e programmare un inserimento sociale
in Italia, ribadendo che conseguentemente la liberazione condizionale sarebbe
più favorevole alla sua risocializzazione rispetto all’esecu-zione completa
della pena. Assevera infine che le difficoltà delle autorità svizzere di
sorvegliare il periodo di prova correlato alla liberazione condizionale non
deve condurre ad una situazione più sfavorevole per il detenuto straniero.
i. Con
osservazioni 2/3.04.2015 di duplica il giudice dei provvedimenti coercitivi
rileva come il reclamante non abbia chiarito quali normative sarebbero garanti
della vigilanza e del controllo del suo prospettato percorso in comunità o, più
in generale, del suo comportamento durante la liberazione condizionale. Nel contempo
evidenzia come la liberazione condizionale gli sia stata rifiutata sulla base
di una prognosi altamente sfavorevole circa il pericolo di recidiva (per un
ritorno nel nostro paese nonostante il divieto d’entrata e per l’alta
probabilità che egli commetta nuovi reati in Svizzera come in Italia). Non
invece per il pericolo di fuga e non perché il reclamante sarebbe cittadino
straniero senza permesso per rimanere in Svizzera.
l. Il
procuratore pubblico, dal canto suo, non ha formulato osservazioni particolari,
chiedendo la conferma della decisione impugnata.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 2/3.03.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 19.02.2015 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata il 23.02.2015,
il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b
LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1.
quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore,
né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art.
86.
CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la
sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che
chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.
2.
CP).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in
pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133
IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime
il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p.
1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF
6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010,
consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi
intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la
nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che
la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua
validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013
del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201,
consid. 2.2.).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011,
consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il
rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o
definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un
nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe
minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in
cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è
minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il
patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata
limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,
rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente
scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata
dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione
TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della
liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti
(cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.
1801).
3.
3.1.
Nel caso concreto è pacificamente ammesso ed accertato
che il reclamante il 23.02.2015 ha raggiunto i 2/3 della pena detentiva
complessiva, che egli è chiamato ad eseguire.
3.2
Con
riguardo alla condotta tenuta da RE 1 in esecuzione della pena, il PES −
elaborato nel giugno 2014 ed approvato nel luglio 2014, a cui pure il
reclamante ha aderito − fa stato di un buon comportamento in carcere,
migliorato rispetto
alle precedenti detenzioni. Dal punto di vista relazionale vi si rileva un atteggiamento
del reclamante isolato, poco partecipe alla vita del piano e confinato in cella
la sera. Per quanto riguarda la sua attitudine al lavoro, quale addetto alla lavanderia,
la stessa è pure stata giudicata buona, evidenziando come egli si è dimostrato
impegnato, molto disponibile, motivato e versatile. Pure buona è stata valutata
la sua relazione con il personale di custodia, venendo considerato il suo
comportamento corretto, adeguato, rispettoso e ancora una volta migliorato
rispetto alle passate carcerazioni.
In
data 9.09.2014 RE 1 è incorso in una sanzione disciplinare di 3 giorni di isolamento
cellulare di rigore per rifiuto d’ordine ed insubordinazione. Nel contempo in
ambito lavorativo egli ha cumulato numerose assenze considerate arbitrarie, per
le quali il 10.09.2014 ha ricevuto un richiamo scritto con ingiunzione di ripresa
del lavoro.
Pertanto
la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, nel suo preavviso (sfavorevole)
del 3.12.2014, ha valutato insufficiente il comportamento assunto dal reclamante
“con il personale di custodia e sul lavoro e quindi non degno della fiducia
accresciuta indispensabile per l’ottenimento della liberazione condizionale”
(scritto 3.12.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,
allegato 3, inc. GPC __________).
Il
reclamante dal canto suo, nell’audizione del 13.01.2015 da parte dell’Ufficio
del giudice dei provvedimenti coercitivi, non ha negato tali assenze ma ne ha
contestato il carattere arbitrario. A suo avviso le stesse sarebbero dovute al
fatto di non aver preso parte, nel luglio 2014, ad uno sciopero dei detenuti,
così egli si sarebbe rinchiuso in cella per la paura di rappresaglie da parte
di questi ultimi nei suoi confronti. Circa il procedimento disciplinare subito
egli lo riconduce ad un malinteso con il personale di custodia: egli infatti
non avrebbe fatto rientro nella propria cella come ordinatogli perché avrebbe
atteso di poter di nuovo effettuare una telefonata non andata poco prima a buon
fine in quanto la linea sarebbe stata occupata.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha acquisito agli atti la cartella di
lavoro di RE 1 (doc. 10, inc. GPC __________). Dalla stessa emergono: il
26/31.03.2014 2 assenze ingiustificate, il 7/8.04.2014 altre 2 assenze
ingiustificate, il 12/13.05.2015 ancora 2 assenze ingiustificate, il
14/17/21.07.2014 3 giorni di assenza ingiustificata, il 19/26.11.2014 2 assenze
ingiustificate e il 2/5/12.01.2015 di nuovo 3 giorni di assenza ingiustificata,
per totali 14 giorni di assenza senza giustificazione tra il marzo 2014 e il
gennaio 2015.
Ora,
se le 3 assenze del luglio 2014 potrebbero essere ricondotte ai problemi asseriti
dal reclamante a seguito dello sciopero avvenuto in tale mese, ciò non può
valere per quelle precedenti e nemmeno per quelle successive dei mesi di novembre
2014.
e gennaio 2015 molto più lontane nel tempo e pure posteriori al richiamo
scritto del 10.09.2014.
Sia
come sia, per questa Corte, seppure l’attitudine al lavoro del reclamante è offuscata
da diverse interruzioni per assenze rimaste ingiustificate e malgrado la
sanzione disciplinare pronunciata nei suoi confronti, nel complesso il suo comportamento
tenuto in carcere non presenta insufficienze di gravità tale da assurgere a
motivo autonomo per escludere la liberazione condizionale. Nondimeno di detto
comportamento può essere tenuto conto nella valutazione generale − da
effettuarsi al momento della decisione da prendere sulla liberazione condizionale
− circa la prognosi sulla futura condotta in libertà.
3.3
3.3.1
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha in buona sostanza formulato una prognosi
sfavorevole circa il pericolo di recidiva, a fronte della lunga serie di precedenti
penali, oltre che del comportamento tenuto dal reclamante in carcere non
considerato sufficiente e nemmeno indizio di un cambiamento caratteriale rilevante,
come pure non avendo ritenuto il progetto di entrare in una comunità terapeutica
oltre confine (per la poco chiara documentazione agli atti, per l’impossibilità
di esercitare alcuna vigilanza sul proseguimento di tale percorso comunitario e
per la vicinanza con il nostro paese) sufficientemente atto a scongiurare il
rischio che egli possa far ritorno nel nostro paese malgrado il divieto
d’entrata, nonché tornare a delinquere in Svizzera come in Italia commettendo
reati analoghi a quelli per i quali egli è stato più volte condannato.
Dal
canto suo il reclamante contesta l’esistenza di una prognosi sfavorevole in
ragione del suo importante cambiamento di attitudine rispetto al passato, del
suo buon comportamento in esecuzione di pena, del suo allontanamento dalla tossicodipendenza
e dal mondo della droga, nonché per il suo serio e concreto progetto di entrare
in una comunità terapeutica in Italia, atto a dargli un sostegno e un aiuto per
una integrazione nella vita sociale e lavorativa nel suo paese d’origine.
3.3.2
In
data 3.12.2014, come visto in precedenza, la Direzione delle Strutture carcerarie
cantonali ha rilasciato un preavviso negativo circa la liberazione condizionale,
avendo, da un lato, giudicato
insufficiente il comportamento del reclamante nei confronti del personale di custodia
e sul lavoro (a seguito della sanzione disciplinare di 3 giorni di isolamento
cellulare di rigore inflittagli il 9.09.2014 per rifiuto d’ordine ed
insubordinazione, come pure del cumulo di un gran numero di assenze arbitrarie
sfociate nel richiamo scritto del 10.09.2014) e avendo, dall’altro lato, considerato
“la lista impressionante di precedenti penali e quindi il passato fortemente
recidivistico del detenuto”, così da concludere che “le condizioni
imposte per l’ottenimento della liberazione condizionale non siano al momento
attuale date” (scritto 3.12.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie
cantonali, doc. 3, inc. GPC __________).
L’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa in data 16.12.2014 ha per contro formulato
preavviso favorevole alla liberazione condizionale “a condizione si possa
realizzare l’ammissione in una comunità terapeutica in Italia” (scritto
16.12.2014
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, p. 4, allegato 4, inc.
GPC __________). L’Ufficio, pur constatando che dal punto di vista
professionale nulla si è modificato rispetto al passato, ovverossia che RE 1
non ha mai portato a termine una formazione e non ha mai trovato un posto di
lavoro fisso atto a sostentarlo, ha dato atto “di un cambiamento importante
di attitudine” (scritto 16.12.2014 dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, p. 3, allegato 4, inc. GPC __________). Egli infatti anziché
chiedere alleggerimenti di pena si sarebbe concentrato soprattutto “sulla
preparazione del suo futuro fuori dal carcere, cosciente anche di dover
prendere seriamente in considerazione un progetto di vita in Italia”
(scritto 16.12.2014 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, p. 3, allegato
4, inc. GPC __________) Egli si sarebbe mostrato attivo e determinato nel
perseguire l’obiettivo di venire collocato in una comunità terapeutica in
Italia dopo la sua liberazione. Avrebbe infatti compreso “la sua grande
difficoltà a gestirsi in libertà” e “concorda che l’appoggio su una
struttura residenziale e terapeutica è indispensabile perché crei le basi del
vivere quotidiano nella legalità e che lo accompagni nel processo di reintegrazione
in un paese, come l’Italia, nel quale non ha mai vissuto e dove, a parte
qualche lontana parente non ha nessuno” (scritto 16.12.2014 dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, p. 3, allegato 4, inc. GPC __________).
Il
Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi il 5.01.2015, per
parte sua, ha constatato che contrariamente alle precedenti carcerazioni RE 1 “durante
la carcerazione attuale (dal 05.06.2013) non ha richiesto alcun trattamento e
non ha presentato problemi di natura psichica” (scritto 5.01.2015 del
Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ticinesi, allegato 5, inc.
GPC __________).
Il
PES non prevede alcuna forma di progressione nell’esecu-zione della pena, visto
l’alto rischio di recidiva e di fuga, così che dalla fase 1 − che ha per obiettivo il rispetto delle regole, la definizione del
quadro di vita futuro con la presa di contatto con un centro terapeutico in
Italia, alla condizione di: un buon comportamento e il rispetto delle regole,
il mantenimento del posto di lavoro e la scelta del centro terapeutico − passa alla fase 2 della liberazione condizionale, in cui è previsto il
trasferimento in Italia e l’entrata in un centro terapeutico (doc. 6 allegato
al reclamo 9.09.2014).
3.3.3
Sulla
sua vita anteriore, dagli atti emerge che, RE 1, oggi trentacinquenne, cittadino
italiano, è nato e cresciuto a __________, dove ha frequentato le scuole
dell’obbligo sino alla terza media. Ha due fratelli ed una sorella maggiore,
con i quali non intrattiene relazioni. Mantiene invece costanti rapporti con la
madre, docente di religione, e con l’attuale compagna, che gli rendono regolarmente
visita in penitenziario. Il padre è deceduto allorquando egli era poco meno che
ventenne.
Dopo
le scuole dell’obbligo RE 1 ha iniziato alcuni apprendistati (meccanico e
montatore di impianti sanitari), che però non ha portato a termine,
asseritamente per un’allergia ai prodotti che si usavano nei cantieri. Neppure ha
terminato la successiva scuola di gerente, essendo intervenuto il suo arresto.
In quest’ambito tra il 2000 ed il 2005 ha avuto in gestione un paio di bar del __________
(per la durata di circa un anno ciascuno) e successivamente una mensa
scolastica per alcuni mesi. Dal lato finanziario egli percepisce un importo
fisso di CHF 800.-- mensili, relativi all’affitto di due camere nell’abitazione
in usufrutto alla madre, la quale pure gli verserebbe un modesto contributo
mensile di al massimo CHF 200.--, come accertato dalla Corte di prime cure.
Dall’estratto
dell’Ufficio di esecuzione, esaminato al momento del giudizio di merito di
primo grado, emergono a suo carico 30 esecuzioni in corso per oltre CHF
200'000.-- nonché 15 attestati di carenza beni per oltre CHF 60'000.--. A ciò
sono venuti ad aggiungersi gli importi da versare agli accusatori privati a
titolo di risarcimento del danno per quasi CHF 20'000.--.
Come
accertato nella sentenza 28.10.2013 della Corte delle assise criminali sulla
base dell’estratto del casellario giudiziale svizzero, RE 1, malgrado l’età
giovane, vanta una lunga serie di precedenti penali. Tra il 1999 e il 2013 egli
ha subito ben 10 condanne, per le quali egli ha espiato quasi 7 anni di carcere,
e meglio (sentenza 28.10.2013 della Corte delle assise criminali, p. 11-13,
inc. TPC 72.2013.108/128):
-
con decreto d'accusa del 21 giugno
1999.
è stato condannato per ripetuto furto (consumato e tentato), ripetuta
violazione di domicilio e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni;
-
con decreto d'accusa dell'11
giugno 2001 è stato condannato per furto, deposito di monete false, ripetuta
messa in circolazione di monete false (commessa e mancata), abuso delle targhe,
ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuto furto d'uso, ripetuta
circolazione senza licenza di condurre, contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico, falsa testimonianza, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla pena di 90 giorni di detenzione,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa
di CHF 300.--;
-
con decreto d'accusa del 2
novembre 2004 è stato condannato per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
alla multa di CHF 100.--;
-
con sentenza del 12 maggio 2005
della Pretura penale è stato condannato per ripetuto furto, ripetuto abuso di
impianto per l'elaborazione di dati (consumato e tentato), furto d'uso,
circolazione senza licenza di condurre e ricettazione alla pena di 75 giorni di
detenzione;
-
con sentenza del 13 febbraio 2007
della Corte delle assise correzionali di Mendrisio è stato condannato per
incendio intenzionale, ripetuto furto (in parte tentato), ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, ricettazione, abuso di un impianto per
l'elaborazione dati (tentato), ripetuto furto d'uso (tentato e consumato),
ripetuta circolazione senza licenza di condurre, minaccia, esibizionismo,
impedimento di atti dell'autorità, infrazione alle norme della circolazione stradale,
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, contravvenzione alla legge
sull'ordine pubblico, ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla pena detentiva di 30 mesi;
-
con sentenza del 12 marzo 2008
della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per ripetuto
furto (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio,
ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza licenza di condurre alla pena
detentiva di 12 mesi. Nei suoi confronti è inoltre stato ordinato il
trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP;
-
con sentenza del 20 maggio 2010
della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per furto
aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, guida
senza licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla
pena detentiva di 20 mesi a valere quale pena unica, richiamata la decisione
del 21 ottobre 2008 del Giudice dell'applicazione della pena;
-
con decreto d'accusa del 12 aprile
2011.
è stato condannato per furto (consumato e tentato), danneggiamento,
ripetuta guida senza licenza di condurre e ripetuta contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti alla pena detentiva di 60 giorni nonché alla multa di CHF
200.
--;
-
con sentenza del 26 settembre 2011
della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per ripetuto
furto aggravato (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta
violazione di domicilio, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti alla pena detentiva di 18 mesi, a valere quale pena
unica ai sensi dell'art. 89 cpv. 6 CP e quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella di cui al decreto d'accusa del 12 aprile 2011;
-
con decreto d'accusa del 14
febbraio 2013 è stato condannato per ripetuta infrazione alla LF sugli
stranieri (entrata illegale) alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
CHF 30.-cadauna, corrispondenti a CHF 900.--, ritenuto che con decisione
8.7.2010
la Sezione della popolazione gli aveva revocato il permesso di
domicilio e l’allora Ufficio federale della migrazione il 30.05.2011 aveva
emanato nei suoi confronti un divieto d’entrata valido fino al 29.05.2016.
Infine
il 28.10.2013, come già visto, il reclamante è incorso nella condanna della
Corte delle assise criminali per numerosi reati − fra cui infrazioni già
commesse in passato sia contro il patrimonio (culminate dalla rapina aggravata),
sia della circolazione stradale e sia della legislazione sugli stranieri −, per cui
gli è stata inflitta la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, a cui poi si sono
aggiunti altri 31 giorni di pena detentiva conseguenti alla decisione di
commutazione 16.06.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi della pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (inflitta con decreto
d’accusa del 14.2.2013) e della multa di CHF 100.-- (inflitta con sentenza
28.10
), per le quali egli si trova oggi ancora in carcere.
Orbene,
pur avendo egli avuto un’infanzia del tutto normale al di fuori di problemi
famigliari particolari ed economici, non ancora diciannovenne egli è incappato
nei primi problemi con la giustizia perpetrando dei furti e consumando sostanze
stupefacenti. Sull’arco di poco più di 4 anni, oltre ai reati contro il
patrimonio, si sono aggiunti un rilevante numero di altri reati nell’ambito del
commercio di monete false, della falsità in atti, della circolazione stradale e
del trasporto pubblico, contro l’amministrazione della giustizia e contro la
regolamentazione in materia di stranieri nonché infrazioni con una componente
di violenza quali la rapina e la minaccia, in un susseguirsi di arresti e di
carcerazioni, per le quali, senza tener conto dell’attuale detenzione, egli ha espiato
quasi 7 anni di carcere, che, nonostante la vicinanza della madre e della
compagna, non hanno avuto su di lui alcun effetto monitorio.
Come
accertato dalla Corte di prime cure, ottenuta l’ultima volta la libertà il
7.01
, già dopo alcuni giorni è ricaduto nel delinquere “violando
sistematicamente la legge, entrando e soggiornando in Svizzera in barba al
divieto d’entrata emanato nei suoi confronti e, in una preoccupante escalation,
consumava eroina, falsificava la firma di sua madre per ottenere carte di credito
(…), guidava motoveicoli senza aver mai conseguito la patente, rubava,
minacciava pesantemente i famigliari fino ad arrivare, il 4 giugno 2013, a
commettere un reato oggettivamente grave come quello di rapina, per di più,
come detto, munendosi di un’arma pericolosa (una baionetta militare, ndr),
incurante dell’enorme spavento procurato alla commessa della panetteria, avendo
di mira solo l’obiettivo di procurarsi, con la minaccia dell’arma, a tutti i
costi soldi facili. La colpa di RE 1 è quindi grave per la facilità e la
propensione che dimostra nel delinquere, dal momento che nell’arco di qualche
mese ha commesso numerosi reati, comprovando di essere disposto a tutto pur di
racimolare qualche soldo.” (sentenza 28.10.2013, p. 22, inc. TPC
72.2013
/128).
Il
reclamante ha ricondotto il suo delinquere alla tossicodipendenza, dalla quale
egli, contrariamente al passato, asserisce di esserne uscito definitivamente, volendo
chiudere quel capitolo della sua vita. Al dibattimento di primo grado egli ha sostenuto
di non sentire più il bisogno - né fisico, né psichico - di assumere stupefacenti.
Ciò che ha confermato anche in sede di appello.
In effetti il medico
del carcere, nel certificato 21.10.2013 emesso in relazione al dibattimento di
primo grado, aveva accertato che RE 1 non era dipendente né psichicamente né
fisicamente da farmaci o da sostanze psico-attive. Ciò che ha riconfermato in
occasione del procedimento in ambito della liberazione condizionale attestando,
nello scritto 5.01.2015, che dall’ultimo arresto del reclamante, quest’ultimo
non ha richiesto alcun trattamento e non ha
presentato problemi di natura psichica.
La Corte di prime
cure, nella commisurazione della pena, ha quindi tenuto conto del fatto che il
reclamante ha cessato il consumo di sostanze stupefacenti, ma ha ritenuto
essere il bisogno di ottenere denaro facile il motivo che lo ha spinto a
nuovamente delinquere, tant’è che non gli è valsa l’attenuante specifica di cui
all’art. 19 CP.
Ora,
all’età di 35 anni RE 1 si
ritrova senza licenza media, senza una formazione professionale conclusa, in
una situazione economica disastrata, con pesanti debiti, con una forte recidiva
alle spalle, anche specifica, per reati che dimostrano un crescendo di violenza
e pericolosità, siccome al furto si è per finire aggiunta la rapina a mano di
un’arma giudicata pericolosa e con l’obbligo di integrarsi nella vita sociale e lavorativa in Italia, paese dove egli
mai ha risieduto e dove, tranne qualche lontano parente, non ha nessuno che gli
possa offrire sostegno.
Colpito
da un ordine di allontanamento e da un divieto d’entrata per tempo indeterminato
pronunciati dalle competenti autorità amministrative, al reclamante è infatti preclusa
qualsiasi possibilità di reinserimento nel tessuto sociale in Svizzera come
pure l’adozione di misure finalizzate a questo scopo sul nostro territorio.
Neppure gli è permesso di rientrare presso i suoi parenti stretti (la mamma) e
la compagna residenti in Ticino, per trovarvi sostegno e aiuto.
In
tale preoccupante situazione la prognosi circa il pericolo di una recidiva non
può che essere sfavorevole.
Onde
scongiurare l’alto pericolo che egli ricada nel crimine è indispensabile che,
al suo rilascio, egli venga inserito in una struttura ben istituzionalizzata, in
grado di offrirgli da subito una soluzione abitativa e un sostegno finanziario concreti
e sicuri nel tempo, nonché un accompagnamento e un controllo efficienti, atti a
garantirgli un’integrazione sia a livello sociale che lavorativo, in un paese
dove egli altrimenti si troverebbe allo sbaraglio.
Il reclamante, con l’aiuto dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, ha proposto di venire inserito, al suo rilascio,
nella Comunità __________ sita a __________ (__________), che si è dichiarata
disponibile ad accoglierlo.
Dalla
documentazione agli atti, tuttavia, tale struttura non sembra a questa Corte,
essere sufficiente ad eliminare o a ridurre in modo sostanziale l’alto rischio
di recidiva così come valutato sopra.
Innanzitutto
i contatti con detta struttura sono intervenuti esclusivamente tra la
responsabile della stessa e l’assistente sociale dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, senza la visita di detta struttura. Il reclamante non ha mai
avuto un qualsiasi colloquio personale con qualche operatore della Comunità
onde valutarne i suoi bisogni reali ed elaborare un progetto con degli
obiettivi chiari e concreti. Come visto sopra, RE 1, non necessita di un
programma generale per uscire dalla tossicodipendenza, quanto piuttosto abbisogna
di un sostegno concreto e duraturo nel tempo per inserirsi socialmente e
professionalmente in un paese in cui non ha contatti e conoscenze, onde
risollevarsi dalla sua difficile situazione economica e quindi non più ricadere
nel crimine. Infatti, come accertato dalla Corte di merito, confermata in sede
di appello, l’agire illecito del reclamante è da ricondurre alla sua ricerca di
denaro facile a fronte di una pesante situazione debitoria e non invece ad un
problema di tossicodipendenza.
L’inserimento
in comunità, secondo il testo della dichiarazione 9.02.2015 rilasciata dalla
responsabile suora __________, è previsto “in regime di Arresti Domiciliari,
ovvero in Affidamento ai Servizi Sociali” (doc. 9, allegato al reclamo
13/16.03.2015), ciò che non sembra essere il caso per il reclamante, che si
sottoporrebbe al percorso terapeutico esclusivamente in modo volontario. Egli
infatti, sempre secondo la documentazione in atti (doc. 9, allegato al reclamo
13/16.03.2015), ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il proprio
consenso prima del suo inserimento nella comunità, come pure di sospendere e/o
interrompere tale percorso per vari motivi, prima del termine ritenuto indispensabile
dal personale della struttura.
La
possibilità che egli possa sottrarsi al percorso comunitario e quindi darsi alla
latitanza, per fare illegalmente ritorno in Svizzera, paese in cui ha i legami
più forti, e/o che possa ricadere nel crimine onde trovare di che sostentarsi,
è molto concreta e alta. Malgrado i suoi buoni propositi e l’asserito serio
cambiamento di attitudine verso il suo futuro, il reclamante in carcere (e
quindi in ambiente coercitivo e sorvegliato) ha dimostrato con la sua discontinuità
nel lavoro impostogli ancora la presenza di una preoccupante fragilità di
carattere.
Pertanto,
per tutto quanto visto, esistendo anche per questa Corte un alto pericolo di
recidiva, la liberazione condizionale in dette circostanze non può essere
concessa e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata
merita tutela.
4.
4.1.
Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto
di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in relazione alla procedura davanti a questa Corte.
4.2
A
seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario
adattare il diritto cantonale al diritto federale.
In
materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002
sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata
la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice
dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di
ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata
una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)
del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a
disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto
la loro competenza a legiferare.
È
il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1
CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
In
una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti ricordato che la
procedura della liberazione condizionale e le vie di ricorso non sono
direttamente regolate dal CPP (decisione TF 6B_719/2014 del 21.4.2015, consid.
1.1
)
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma
discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui
reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3
La
procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,
bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di
vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e
dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente
tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.
L’istanza
che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche
all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.
Trattandosi,
nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio,
che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto,
l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari,
situazione questa non realizzata in concreto.
Pur
considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa
importanza, l’esistenza di una prognosi negativa a fronte del pesante passato
penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per cui un
esito positivo appare, d’acchito, sfavorevole.
Di
conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito
patrocinio.
Considerata
la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che
nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da
cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare
in questa sede la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439
CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
per conoscenza:
- Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,
Lugano;
- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera