60.2015.86
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
14 aprile 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.86
Lugano
14 aprile 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 1.03.2015, spedita il 2.03.2015 e ricevuta il 5.03.2015,
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli
atti istruttori del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato
nel decreto di abbandono (non motivato) 2.04.2002 (ABB __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dello scritto 18/20.07.2001, mediante il quale l’Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro ha segnalato al Ministero pubblico di __________
di aver ricevuto in data 17.07.2001 una comunicazione di sospetto ai sensi
dell’art. 9 LRD da parte dell’intermediario finanziario "__________" in relazione ad un versamento effettuato da IS 1, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
Il 7.08.2001 IS 1, su ordine del magistrato inquirente, è stato arrestato
per le ipotesi di reato di truffa e riciclaggio di denaro (AI 7) e il giorno
seguente è stato scarcerato (AI 8).
Il
2.04.2002 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha emanato un
decreto di abbandono, non motivato, nei confronti di IS 1 per insufficienza di
prove ["(…), ritenuto che
l’inchiesta esperita non ha potuto accertare l’origine criminosa del denaro
provenuto in data __________ sul conto corrente __________ __________ intestato
all’indagato" (decreto di abbandono non motivato 2.04.2002, ABB __________)].
Il summenzionato decreto è regolarmente
passato in giudicato, non essendo stata richiesta la motivazione scritta entro
il termine di dieci giorni dalla sua intimazione.
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere la trasmissione degli
atti istruttori del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, che
lo riguarda personalmente. A sostegno della sua richiesta afferma in
particolare che il suo patrocinatore vorrebbe conoscere le motivazioni alla
base di quel "Fermo", avvenuto nel mese di agosto del 2001 (doc. CRP 1).
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che:
"Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del previgente CPP TI) nel procedimento penale nel frattempo terminato,
egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad
art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4. Nella
fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti
istruttori dell’incarto penale sfociato nel decreto di abbandono (non motivato)
2.04.2002 (ABB __________) emanato a suo carico, poiché il procedimento penale
nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A
ciò aggiungasi che il suo legale vorrebbe conoscere i motivi alla base della
sua incarcerazione avvenuta nel mese di agosto 2001.
Di
conseguenza gli atti istruttori dell’incarto ABB __________ vengono trasmessi,
in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale
sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera