60.2015.9
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale amministrativo quale istante
11 febbraio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.9
Lugano
11 febbraio 2015/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelleria
sedente per statuire sull’istanza 13.10.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e
a fotocopiare gli atti istruttori degli incarti di cui ai decreti del __________
e del __________ emanati dalla Magistratura dei minorenni a carico di PI 1 ai
fini dell’istruttoria del procedimento amministrativo in materia di rifiuto
di rilascio del permesso di domicilio;
premesso che lo scambio degli allegati effettuato tra
le parti nell’ambito della procedura di cui all’incarto CRP __________ vale anche
per il presente incarto;
richiamato lo scritto 7.11.2014 della Magistratura dei
minorenni, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 10/11.11.2014 e
24/25.11.2014 (duplica) di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
e la la replica 17.11.2014 del IS 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che la Magistratura dei minorenni ha
rinunciato a presentare osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
A carico di PI 1 (__________), cittadino __________,
sono stati emanati tre decreti dal sostituto magistrato dei minorenni Fabiola
Gnesa, segnatamente il __________ (decisione no. PRLA __________ – inc. __________
e inc. __________), il __________ (decisione no. PRPE __________ – inc. __________)
e infine il __________ (decisione no. SORV __________ SORV-DECO – inc. __________
e inc. __________).
Fatti
I
tre summenzionati decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo
stati impugnati.
1.2.
Dall’incarto
TRAM __________ risulta inoltre che il __________ il procuratore pubblico
Nicola Respini ha posto PI 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente
a quindici aliquote da CHF 30.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, quale pena aggiuntiva alla misura protettiva della
sorveglianza, nonché alla pena detentiva di sessanta giorni, sospesa condizionalmente
per un anno, decretata nei suoi confronti dalla Magistratura dei minorenni il
2.04.2010, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
spese, con l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale la cui eliminazione
soggiace all’art. 369 CP, e meglio come descritto nel DA __________ (cfr. copia
DA __________ dell’incarto dell’Ufficio della migrazione, Servizio stranieri/Stati
terzi riguardante PI 1 inserito nell’incarto STR.__________ del Servizio dei
ricorsi del CdS facente parte dell’incarto __________ del IS 1).
1.3.
Infine,
dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 20.01.2015 risulta che il
24.10.2013 è stato emanato un ulteriore decreto di accusa a carico di PI 1 per
i reati di cui all’art. 96 cpv. 3 LCStr ("Far
guidare senza licenza di circolazione o targhe di controllo", "Far
guidare senza assicurazione di responsabilità civile") e all’art. 97 cpv. 1 LCStr, ("Cessioni abusive di licenze e / o targhe di
controllo") in relazione ai fatti avvenuti l’__________.
L’Untersuchungsamt di __________ ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'000.-- (corrispondente a
cinquanta aliquote da CHF 40.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di quattro anni e alla multa di CHF 900.--. Il predetto
decreto risulta essere passato in giudicato il medesimo giorno (doc. CRP 3 –
inc. __________).
2. Con
la presente istanza il IS 1, per il tramite del giudice delegato Matteo
Cassina, chiede di ottenere la messa a disposizione degli atti dei procedimenti
penali sfociati nel decreto __________ e nel decreto __________ della
Magistratura dei minorenni a carico di PI 1 con la facoltà di estrarne
eventualmente delle copie.
A
sostegno della sua richiesta il giudice delegato, richiamando in particolare
l’art. 64 vLPamm e l’art. 62 cpv. 4 LOG, precisa che è pendente dinanzi al IS 1
un ricorso presentato da PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), contro la
decisione __________ (no. __________) del Consiglio di Stato in materia di
rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio (doc. CRP 1 – inc. __________).
Lo
stesso giorno il giudice delegato ha presentato a questa Corte un’altra istanza
di ispezione degli atti ex art. 62 cpv. 4 LOG tendente ad ottenere la messa a disposizione
della summenzionata documentazione in materia di diniego dell’attinenza comunale
riguardante sempre la persona di PI 1, oggetto di un separato giudizio (cfr.,
al proposito, decisione 11.02.2015, inc. CRP __________), trattandosi di due
procedure amministrative distinte.
3. Come
esposto in entrata, la Magistratura dei minorenni si è rimessa al giudizio di
questa Corte, rinunciando a presentare osservazioni di duplica (doc. CRP 5 e
doc. CRP 9 – inc. __________).
Con le sue osservazioni 10/11.11.2014 PI 1 si oppone alla trasmissione della documentazione
richiesta, trattandosi di condanne da lui subite quando egli era minorenne, che
peraltro non figurerebbero più a casellario giudiziale, essendo state eliminate.
In seguito egli si sarebbe perfettamente conformato all’ordinamento e alla
sicurezza pubblici e non avrebbe più dato adito ad alcuna lagnanza. L’istanza
disattenderebbe quanto sancito dall’art. 369 cpv. 7 CP e la recente
giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe chiara al proposito (doc. CRP 6 – inc. __________).
Con replica 17.11.2014 il giudice delegato ribadisce la sua richiesta
di acquisire agli atti gli incarti penali sfociati nei decreti __________ e __________
inerenti a PI 1, poiché conterrebbero elementi rilevanti suscettibili di
influire sul giudizio che il IS 1 dovrà emanare nell’evasione dei ricorsi
presentati da quest’ultimo avverso le decisioni emanate dal Consiglio di Stato
in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente
di una mancata concessione dell’attinenza comunale. Rileva al riguardo che in
entrambi gli ambiti giuridici le condanne penali cancellate dal casellario
giudiziale potrebbero, in determinati casi, entrare in linea di considerazione
allo scopo di valutare la reputazione e il livello di integrazione di una
persona, richiamando il Manuale sulla cittadinanza dell’Ufficio federale della
migrazione per le questioni in materia di naturalizzazione e una decisione del
Tribunale federale per il diritto degli stranieri (doc. CRP 8 – inc. __________).
Con duplica 24/25.11.2014 PI 1 ribadisce che era ancora minorenne
allorquando ha subito le condanne e che pertanto le considerazioni esposte dal
giudice delegato non potrebbero trovare applicazione al caso in esame, e ciò
nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre non sarebbe giustificato
da alcun interesse pubblico preponderante. In conclusione si rimette nondimeno
al prudente giudizio di questa Corte (doc. CRP 10 – inc. __________).
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come
ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza
ammette la richiesta se:
(i) si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. 5.1.
La
competenza del IS 1 a statuire in materia di rifiuto di rilascio del permesso
di domicilio contro la risoluzione __________ (no. __________) del CdS discende
dall’art. 9 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell’8.06.1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
5.2.
Giusta
l’art. 34 cpv. 2 LStr il permesso di domicilio (ordinario) può essere rilasciato
allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale
sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli
ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora
(lit. a) e se non sussistono motivi di revoca secondo l’art. 62 LStr (lit. b).
In
particolare è motivo di revoca ai sensi dell’art. 62 lit. c LStr se lo
Considerandi
straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo
l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una
minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
L’art.
60.
OASA – che richiama l’art. 34 cpv. 2 LStr e l’art. 96 LStr (esercizio del potere
discrezionale) – precisa che prima del rilascio del permesso di domicilio si
deve verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente
nonché il suo grado d’integrazione.
Inoltre
è data violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici ai sensi l’art. 80
OASA – norma che richiama l’art. 62 lit. c e l’art. 63 lit. b LStr – in caso,
tra l’altro, di mancato di rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni
delle autorità (cpv. 1 lit. a).
5.3
5.3.1
Con
la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo
quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito
dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP).
L’art.
365.
CP – che sostituisce il previgente art. 359 CP – dispone che l’Ufficio
federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni
(art. 367 cpv. 1 CP), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono
iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in
relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili
della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).
5.3.2
Il
contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP.
Il
cpv. 3 della predetta disposizione prevede che le sentenze pronunciate contro
minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è una
privazione della libertà (art. 25 DPMin) [lit. a], un collocamento (art. 15
DPMin) [lit. b], un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) [lit. c] oppure
un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di
accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin) [lit. d]. Le sentenze pronunciate
contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è
un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di
accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin) [art. 366 cpv. 3bis CP].
Nel
casellario giudiziale figurano soltanto le condanne per le quali sono previste
delle sanzioni più gravi contemplate dal diritto penale minorile, allo scopo di
evitare l’azione di stigmatizzazione della repressione penale esercitata nei
confronti dei minori e tenere conto del carattere sporadico di buona parte
della criminalità minorile. Con riferimento alla criminalità dei minori non si
è voluto però rinunciare ad ogni iscrizione, poiché in caso di condanna di un
adulto bisogna poter disporre di informazioni relative a reati gravi commessi
durante la sua adolescenza [Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del
Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile
del 21.09.1998, p. 1845].
5.3.3
Secondo
l’art. 369 cpv. 3 CP le sentenze che contengono come pena principale una pena
detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale,
una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate
d'ufficio dopo dieci anni.
Le sentenze che contengono una pena con la
condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto rilasciato
a privati se il condannato ha superato con successo il periodo di prova (art.
371.
cpv. 3bis CP).
5.3.4
L’art. 369 cpv. 7 CP stabilisce esplicitamente che le
iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere
ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
Nell’ambito
della giurisprudenza del Tribunale federale il summenzionato divieto di
utilizzazione (Verwertungsverbot) viene nondimeno relativizzato: l’Alta
Corte ammette delle eccezioni per i periti e per le autorità di polizia degli
stranieri (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 3. ed., art. 369 CP n. 9 ss.).
Il
Tribunale federale, in materia di revoca del permesso di domicilio, ha
stabilito che nella ponderazione degli interessi nell’ambito del diritto degli
stranieri, il divieto di utilizzazione ai sensi dell’art. 369 cpv. 7 CP va relativizzato
nella misura in cui alle autorità di polizia degli stranieri non è vietato di
inglobare, nella valutazione del comportamento dello straniero durante la sua
intera permanenza in Svizzera, dati penalmente rilevanti che si troverebbero
nei loro atti o di cui sarebbero rispettivamente verrebbero a conoscenza in
altro modo, in particolare quei dati che hanno dato adito ad un ammonimento da
parte della polizia degli stranieri dopo la loro eliminazione dal casellario
giudiziale (decisione TF 2C_841/2013 del 18.11.2013 consid. 2; decisione TF
2C_136/2013 del 30.10.2013 consid. 4.2. e rif.; BSK Strafrecht II –
P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 11 e rif.). I reati penali che sono remoti
non assumono, di regola, una grande importanza, in particolare se si tratta di
errori esigui (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 11).
Nella
decisione 2C_136/2013 del 30.10.2013 consid. 4.2. l’Alta Corte ha inoltre condiviso
l’opinione dell’autorità di prima istanza secondo la quale si può prendere in
considerazione il comportamento assunto dallo straniero durante il suo
soggiorno di lunga durata in Svizzera, anche allorquando l’interessato non è stato
ammonito dall’Ufficio degli stranieri.
6.
Come visto, il __________ il procuratore pubblico
Nicola Respini ha posto PI 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome
ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ed ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente a
quindici aliquote da CHF 30.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, quale pena aggiuntiva alla misura protettiva
della sorveglianza, nonché alla pena detentiva di sessanta giorni, sospesa
condizionalmente per un anno, decretata nei suoi confronti dalla Magistratura
dei minorenni il __________, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e spese, con l’iscrizione della condanna a casellario
giudiziale la cui eliminazione soggiace all’art. 369 CP (DA __________). Il
predetto decreto è passato in giudicato il __________.
La
summenzionata condanna figura ancora iscritta a casellario giudiziale, non
essendo trascorsi i dieci anni previsti dall’art. 369 cpv. 3 CP.
Per
quanto concerne le condanne subite da PI 1 da minorenne va rilevato che
dall’estratto del casellario giudiziale 20.01.2015 risulta soltanto la pena
inflittagli il __________ [decisione no. SORV __________ SORV-DECO – inc. __________
e inc. __________, in cui è stato ritenuto autore colpevole di violenza carnale
(art. 190 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP) ed è stato condannato a
sottostare alla misura protettiva della sorveglianza, a sessanta giorni di detenzione,
dedotti sedici giorni di carcere preventivo già sofferto, la cui esecuzione è
stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno].
Le
decisioni del __________ e del __________ (cfr., al proposito, considerando
1.1
della presente decisione) sono, per contro, state eliminate d’ufficio e
non figurano più a casellario giudiziale.
Tutto
ciò ponderato, a giudizio di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del RE 1 a consultare gli atti
istruttori limitatamente agli incarti penali __________ e __________ riguardanti
PI 1 entrambi sfociati nel decreto __________ (decisione no. SORV __________/FG/mr
SORV-DECO), in considerazione del fatto che la predetta condanna è ancora
iscritta a casellario giudiziale e non è ancora stata eliminata d’ufficio e della
gravità dei reati da lui commessi in età adolescenziale [violenza carnale (art.
190.
cpv. 1 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP)]. In tal modo l’autorità
istante potrà comunque avere un quadro più completo sulla sua persona per valutare
la sua reputazione e il livello di integrazione durante la sua permanenza in
Svizzera.
Di
conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – gli
incarti penali __________ e __________ della Magistratura dei minorenni riguardanti
PI 1 vengono trasmessi, in originale, al IS 1 con l’obbligo di restituirli alla
predetta autorità, al più tardi, a procedimento amministrativo concluso.
Il
giudice delegato è – se necessario – autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti
necessari ai fini del suo giudizio.
7.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Visti la natura e la finalità della richiesta, si prescinde dal
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CP, la DPMin, la LStr,
la OASA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera