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Decisione

60.2015.91

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Pericolo di recidiva (violenza contro moglie x vedere figli) di richiedente l'asilo senza permesso che non vuole lasciare la

2 settembre 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 5.05.2014 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena

detentiva di 5 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre

il pagamento della multa di CHF 100.--, avendolo riconosciuto autore colpevole

di tentato omicidio intenzionale, nei confronti della moglie, di tentata

interruzione della gravidanza, di ripetute vie di fatto contro il proprio

coniuge e di vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e

doveva aver cura, nei confronti dei suoi due figli minorenni (inc. TPC

72.2014.41).

b. Con

sentenza 21.01.2015 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale

accoglimento degli appelli presentati dal qui reclamante risp. dall’accusatrice

privata, ha riconosciuto RE 1 colpevole di tentato omicidio intenzionale (nei

confronti della moglie), tentata interruzione della gravidanza, ripetute vie di

fatto contro il proprio coniuge, ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli

dei quali aveva la custodia e doveva aver cura, come pure di violazione del

dovere d’assistenza o educazione, mentre lo ha prosciolto, nell’ambito di

quest’ultimo reato, da episodi di percosse nei confronti dei figli precedenti

il 3.01.2013, come pure da percosse e insulti nei confronti della moglie

davanti ai figli. La Corte, ricommisurata la pena, lo ha quindi condannato alla

pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere già sofferto, oltre al

pagamento della multa di CHF 100.-- (inc. CARP 17.2014.161+182).

Questa

sentenza è passata in giudicato.

c. Il

3.02.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione

della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo

valutato in concreto un elevato rischio di fuga (inc. GPC __________).

d. L’esecuzione

della pena, formalmente iniziata il 21.01.2015, dedotti 748 giorni di carcere

preventivo, è giunta al primo terzo il 2.02.2014, alla metà pena il 17.08.2014

e ai due terzi il 2.03.2015. La fine pena è prevista al 2.04.2016 (decisione di

collocamento iniziale 3.02.2015, inc. GPC __________).

e. Avvicinatasi

la soglia dei due terzi dell’esecuzione della pena, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura per statuire sulla

liberazione condizionale.

Dopo aver raccolto e preso atto dei preavvisi delle

autorità interessate e aver sentito RE 1 il 24.02.2015, il giudice dei provvedimenti

coercitivi in data 25.02.2015, riassunti i fatti e ricordata la giurisprudenza

applicabile, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale.

Il

giudice in buona sostanza ha concluso per una prognosi negativa circa il rischio

di recidiva, considerate in modo particolare l’opposizione del qui reclamante a

rientrare in patria, l’assenza di un progetto concreto tendente ad aiutarlo ad

integrarsi nella società, e segnatamente la mancanza di alloggio e lavoro, unitamente

al fatto che il rischio di agiti violenti verso la moglie sarebbe ancora concreto

(come l’avrebbero pure evidenziato i periti giudiziari). Il magistrato ha

altresì rilevato che il rischio di recidiva relativo a reati contro la vita e

l’integrità personale, sarebbe non solo concreto ma anche elevato, visto che i

rapporti del reclamante con la moglie e i figli non sarebbero chiari e che egli

vorrebbe ancora incontrarli, tant’è che non vorrebbe divorziare dalla moglie se

non unicamente nel caso in cui non avesse alternative (inc. GPC __________).

f. Con

reclamo 9.03.2015 RE 1 − per il tramite del proprio patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1 − chiede, in accoglimento del proprio gravame, che gli

venga concessa la liberazione condizionale.

Esordisce

sottolineando come la Corte di appello e di revisione penale ha ricondotto la

pena detentiva a 3 anni e 3 mesi, riconoscendo, fra l’altro, “che l’autore

ha agito in un grave stato dissociativo e meglio come descritto dal Dr. Med __________,

che si distanzia comunque poco da una totale irresponsabilità” (reclamo

9.03.2015, p. 2).

Prendendo

atto del preavviso negativo espresso dalla Direzione delle Strutture

carcerarie, osserva come egli abbia mantenuto un buon comportamento in carcere,

senza aver suscitato lamentele né avere mai avuto alcun problema con il personale

di custodia e con gli altri detenuti, e come abbia svolto un’attività con profitto.

Contesta l’asserzione della Direzione del carcere, secondo cui egli non riconoscerebbe

la gravità dei fatti alla base della sua condanna, ponendo in evidenza come

egli, al contrario, avrebbe capito i propri sbagli, tanto da non dormire la

notte, ed osserva che durante la propria detenzione avrebbe riflettuto e “imparato

la lezione”. Evidenzia che durante tutta l’istruttoria egli “non ha mai

contestato la gravità dei fatti, ma si è limitato a dire che non ricordava più

nulla dei fatti oggetto del procedimento penale” (reclamo 9.03.2015, p. 3).

Pone l’accento sulle sue difficoltà a farsi comprendere, esprimendosi

egli in lingua tigrina e osserva come non sia stato utilizzato un interprete

per approfondire quanto preavvisato dagli uffici amministrativi interessati.

Con

riferimento al preavviso emesso dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, che

ha ritenuto prematura la liberazione condizionale per il rischio di recidiva,

il reclamante contesta come detta autorità sia giunta a tale conclusione teoricamente

senza dare alcuna motivazione e precisazione al riguardo, e in contrapposizione

al parere dei periti giudiziari che avrebbero escluso il rischio di reiterazione

degli atti.

Egli

non porterebbe alcuna colpa per l’assenza di un progetto di reintegrazione, reintegrazione

che dovrebbe avvenire in Italia, paese in cui egli avrebbe presentato, per la

prima volta, domanda d’asilo.

Sostiene

inoltre che le vittime non necessiterebbero di alcuna protezione particolare, non

nutrendo egli alcun sentimento di vendetta nei loro confronti, ma provando

piuttosto rimorsi per aver compreso i propri sbagli.

Assevera

che l’impossibilità ad instaurare un trattamento psicoterapeutico per una cura

limitata alla sola gestione medicamentosa sintomatica non è imputabile al

reclamante, bensì è dovuta alla barriera linguistica ed evidenzia nel contempo

il preavviso favorevole alla liberazione condizionale espresso dal Servizio di

psichiatria delle Strutture carcerarie.

Infine

egli postula nella procedura davanti a questa Corte la nomina a difensore

d’ufficio dell’avv. PR 1 e “l’assunzione da parte dello Stato delle spese e

competenze che i Giudici vorranno determinare nel loro ammontare” (reclamo

9.03.2015, p. 6).

g. Con

osservazioni 16/18.03.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi sottolinea in

primo luogo che il buon comportamento tenuto in carcere − non

contestato né nella decisione impugnata né nei preavvisi espressi dalle

autorità interessate − deve costituire la norma e non servire per escludere

la pericolosità futura dell’interessato.

Osserva poi che i preavvisi degli uffici preposti sono stati riassunti

e discussi nell’audizione del 24.02.2015 con l’ausilio dell’interprete, così

che il reclamante ne conosceva il contenuto e avrebbe potuto, tramite

l’interprete, prendere posizione sugli stessi se lo avesse ritenuto necessario.

Evidenzia

altresì che la difesa sostiene che il progetto di reinserimento deve avvenire

in Italia (senza tuttavia specificarne gli estremi) mentre RE 1 ha dichiarato

di non intendere lasciare la Svizzera, fintanto che sarà al beneficio del

permesso N. Il magistrato rileva al proposito che la questione circa la

residenza del reclamante non è ancora stata evasa e nemmeno esiste una decisione

di riammissione da parte dell’Italia (né l’interessato né il difensore si

sarebbero peraltro attivati in tal senso).

In

caso di liberazione anticipata, osserva il giudice, non è dato sapere dove il reclamante

andrebbe ad abitare e come occuperebbe le sue giornate, a cui va aggiunta la

precarietà della sua situazione famigliare.

Esclude

infine che l’imposizione di semplici norme di condotta sia sufficiente a

scongiurare il pericolo che egli reiteri con atti violenti contro la moglie

anche nel tentativo di vedere o di sottrarre alla stessa i figli.

h. Il

reclamante non presenta osservazioni di replica, mentre il procuratore pubblico

dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −

in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni

relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza

(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrato

il 9.03.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 25.02.2015 del

giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________7), notificata il 26.02.2015, il gravame è tempestivo

oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1.

quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre

mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la

sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che

chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.

2.

CP).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014,

consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si

esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,

p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014

del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;

6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid.

1.

; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui

non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa

non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la

giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni

TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013,

consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.

2.1

;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011, consid.

1.4

;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009

consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht

I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti per determinare se è possibile correre il

rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o

definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un

nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe

minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in

cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore

rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il

patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.01

, consid. 3.1.).

Di fronte a pene privative della libertà di durata

limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,

rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente

scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata

dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione

TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della

liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti

(cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.

1801).

3.

3.1.

Nel

caso in esame è pacificamente ammesso ed

accertato che il reclamante il 2.03.2015 ha raggiunto la soglia oggettiva minima

dei 2/3 (richiesta dall’art. 86 cpv. 1 CP) della pena detentiva, che egli è

chiamato ad eseguire.

3.2

Con

riguardo alla condotta tenuta durante l’esecuzione della pena, dagli atti risulta

un comportamento positivo.

Come

accertato dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, il reclamante

ha tenuto un buon comportamento sia con il personale di custodia e sia con i

codetenuti, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare, mentre ha svolto

il suo lavoro presso il laboratorio intermedio con risultato giudicato sufficiente.

3.3

Contestato

è in concreto l’esistenza o meno di un pericolo di recidiva. Il giudice dei

provvedimenti coercitivi conclude per l’affermativa, in considerazione in buona

sostanza dell’opposizione del reclamante a rientrare in patria, alla mancanza

di un progetto concreto di reintegrazione nella società (in specie la mancanza

di alloggio e lavoro) unitamente al rischio concreto e, a suo avviso, elevato, che

egli possa ripetere agiti violenti verso la moglie.

Il reclamante dal canto suo nega il rischio di recidiva, ritenuto che

ha capito i propri errori e non nutre sentimenti di vendetta verso il proprio

coniuge e, secondo il difensore, la sua reintegrazione avverrebbe in Italia,

paese in cui avrebbe introdotto la sua prima richiesta d’asilo.

3.4

La

Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha espresso in data 10.02.2015

preavviso negativo “in considerazione che, da quanto affermato in sede di

colloquio odierno con la Direzione, non intende lasciare il nostro paese,

siccome detentore di un Permesso N (domanda di Asilo aperta) rilasciatogli per

ricongiungimento famigliare e siccome in Svizzera vivono 3 dei suoi figli. Non

ha un valido progetto di reinserzione siccome non sa ancora dove andrà ad

abitare e non ha trovato lavoro (…). Indipendentemente dal buon

comportamento assunto in Penitenziario, non si ritengono ossequiati i

presupposti per il rilascio della liberazione condizionale. In particolare il

rischio di recidiva appare ancora elevato visto e considerato che non sembra

riconoscere la gravità dei fatti che lo hanno portato alla condanna”

(scritto 10.02.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,

allegato 5, inc. GPC 400.2015.7).

Pure

negativo è stato il preavviso rilasciato dall’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa il 13.02.2015, che − pur evidenziando delle difficoltà linguistiche che

hanno impedito la possibilità di approfondire la coscienza e gli aspetti di

responsabilità dell’interessato per gli atti commessi − ha

ritenuto prematura la liberazione condizionale, stante che “allo stato

attuale il rischio di reiterazione di atti minacciosi o violenti nei confronti

della moglie, vista l’incertezza del quadro di vita e di riferimento

dell’interessato è importante” (scritto 13.02.2015 dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa, allegato 6, inc. GPC 400.2015.7).

Il

medico del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ha per contro

espresso preavviso favorevole, non avendo “rilevato alcun scompenso al di là

di qualche lamentela psicosomatica poco o per nulla corrispondente alla terapia

in atto”, pur avendo evidenziato che “a causa della barriera linguistica

non è stato possibile instaurare alcun trattamento psicoterapeutico e la cura

si è limitata alla gestione medicamentosa sintomatica con buon successo”

(scritto 11.02.2015 del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie

ticinesi, allegato 4, inc. GPC 400.2015.7).

3.5

Dagli

atti emerge che RE 1, (__________1983), cittadino eritreo, primo figlio di una

fratria di 5, è nato e cresciuto in un piccolo villaggio rurale al confine con

l’Etiopia in una famiglia di agricoltori di religione cristiana ortodossa. In

sede di appello egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola fino alla

dodicesima classe, conseguendo il diploma di meccanico di macchinari.

Nel 2003, da una relazione con una donna divorziata,

avrebbe avuto un primo figlio, che avrebbe riconosciuto ma di cui non si

sarebbe mai occupato.

Nell’aprile

2004, all’età di 21 anni, mentre ancora frequentava la scuola, ha sposato __________

(__________1984) dalla quale ha avuto tre figli, nati nel 2005, 2008 e 2013. Il

matrimonio sarebbe stato organizzato dalle rispettive famiglie, dopo aver sentito

il parere dei due giovani. Dal 2006 RE 1 ha prestato servizio militare restando

assente da casa anche per diversi mesi e subendo pure delle carcerazioni. Nel

corso del 2008 egli avrebbe deciso di fuggire dalla base militare in cui era

stanziato, per intraprendere una nuova vita. Viaggiando a piedi ed in automobile

avrebbe raggiunto dapprima l’__________, poi sarebbe passato al __________,

quindi sarebbe nel seguito giunto in __________, dove vi sarebbe rimasto per

alcuni mesi, prima di imbarcarsi in direzione dell’Italia. Il 22.11.2009

sarebbe sbarcato a __________. Secondo quanto da lui dichiarato in inchiesta, RE

1.

in Italia avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato e vi avrebbe soggiornato

per circa 2 anni e mezzo, senza avere né lavoro, né fissa dimora.

La

moglie, nel frattempo, siccome vittima di angherie da parte delle autorità eritree,

decide di emigrare con i (allora) due figli. Pure loro hanno dapprima raggiunto

l’__________, per poi passare in __________ e da lì, con l’aiuto di un

passatore si sarebbero imbarcati su un volo a destinazione di un paese, dal quale

in auto avrebbero raggiunto la Svizzera. Il 23.08.2011 a Basilea essa ha presentato

domanda di asilo, ottenendo un permesso N. La donna e i due bambini sarebbero

poi stati trasferiti nel __________,

per poi andare al Centro della Croce Rossa di __________ e nel seguito essere

trasferiti in un appartamento a __________. Riconosciuti quali rifiugiati essi

hanno ottenuto un permesso B per stranieri.

Nel

maggio 2012 RE 1 ha lasciato l’Italia per giungere il 9.05.2012 a Vallorbe,

dove ha presentato domanda d’asilo ed ha ottenuto un permesso N per richiedenti

l’asilo. Trasferito a Basilea il 31.05.2012 egli ha poi raggiunto la moglie e i

figli in Ticino. Dall’1.06.2012 e fino al suo arresto, avvenuto il 3.01.2013,

ha beneficiato dell’assistenza.

In

Svizzera il reclamante risulta incensurato prima dei fatti di cui alla condanna

per la quale si trova in espiazione di pena.

In

relazione ai reati commessi, la Corte del merito di primo grado ha accertato

che il 3.01.2013 RE 1 “ha selvaggiamente picchiato la moglie con oggetti

contundenti, in presenza dei figli, ha dato sfogo alla sua rabbia per ragioni

inconsistenti, sapendo che la moglie era incinta e che, così, poteva provocare

non solo il decesso della consorte ma anche della creatura che ella portava in

grembo (…) ha, inoltre, dimostrato di non aver avuto particolari

scrupoli nel continuare a picchiare la moglie incinta anche già quando la

stessa era ormai priva di difesa, segno evidente di mancanza di rispetto verso

la vittima e le donne in generale” (sentenza 5.05.2014 della Corte delle

assise criminali, p. 97, inc. TPC 72.2014.41). Così che il reclamante ha

realizzato, fra l’altro, i reati di tentato omicidio intenzionale e di tentata

interruzione della gravidanza nei confronti del coniuge.

In

sede di appello la Corte di appello e di revisione penale, confermando i suddetti

reati ha pure accertato che precedentemente ai fatti del 3.01.2013 il reclamante

aveva colpito il coniuge con almeno due sberle (realizzando il reato di ripetute

vie di fatto contro il proprio coniuge), nonché schiaffeggiato in un numero

imprecisato di occasioni i propri due figli (adempiendo il reato di ripetute

vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva avere

cura). Inoltre per aver il 3.01.2015 picchiato la moglie in presenza dei figli

la Corte ha pure confermato il reato di violazione del dovere di assistenza o

educazione, per aver in tal modo esposto a pericolo il loro sviluppo fisico o

psichico.

Nella

fase predibattimentale il reclamante è stato sottoposto ad una prima perizia

psichiatrica, allestita il 26.08.2013 dal dr. __________. Il 22.11.2013 il

procuratore pubblico ha disposto un nuovo esame peritale a cura della dott.ssa __________,

che in data 22.01.2014 ha trasmesso il proprio referto al magistrato inquirente.

In

inchiesta riguardo ai fatti accaduti il 3.01.2015 il reclamante aveva spiegato

“di non ricordare ma di non avere motivo per mettere in discussione la bontà

delle testimonianze raccolte” (sentenza CARP 21.01.2015, p. 22, inc. CARP

17.2014

+182). La Corte di appello e di revisione penale, in estrema

sintesi, pur avendo accertato che RE 1 aveva mentito sul fatto di aver iniziato

a picchiare la moglie in risposta ad un suo morso, ha ritenuto la conclusione

di entrambi i periti secondo cui il reclamante non aveva simulato un’amnesia retrograda e che egli aveva agito

in uno stato dissociativo che aveva provocato un restringimento del campo della

coscienza che si era focalizzata unicamente sulla moglie con esclusione della

realtà circostante (sentenza CARP

21.01

, p. 26, 46 e 49, inc. CARP 17.2014.161+182).

Di

conseguenza, sulla base delle conclusioni delle perizie giudiziarie e delle testimonianze

agli atti, la Corte di appello e di revisione penale, ha valutato in medio/grave

il grado di scemata imputabilità del reclamante per tutta l’azione delittuosa,

riducendo di conseguenza la pena detentiva inflittagli.

3.6

Ora,

da quanto in atti e nemmeno la difesa lo contesta, il reclamante, a seguito

dell’introduzione della sua domanda d’asilo nel nostro paese, è stato posto al

beneficio di un permesso N (nel frattempo scaduto) ed è stato trasferito in

Ticino per ricongiungersi al proprio coniuge e ai figli al beneficio di un

permesso B, in quanto riconosciuto loro lo statuto di asilanti.

Nessuna

decisione definitiva in merito alla sua richiesta d’asilo e nemmeno alcuna

decisione di allontanamento dal nostro territorio risulta essere stata presa nei

suoi confronti dalle competenti autorità federali. D’altro canto, da quanto in

atti, non risulta sia stata emessa una decisione di riammissione da parte

dell’Italia, avendo RE 1, secondo quanto sostenuto dal suo patrocinatore, deposto

in precedenza una domanda d’asilo in Italia.

Il

reclamante, che difficilmente nelle suddette condizioni potrà ottenere nel nostro

paese lo statuto d’asilo, allo stato attuale non gode di alcun progetto serio e

concreto di reinserimento sociale in Svizzera. Nemmeno in Italia nessuna struttura

è pronta a farsi carico del suo mantenimento e della sua risocializzazione.

Malgrado

le asserzioni del patrocinatore nel proprio reclamo − secondo

cui sarà nella vicina penisola il luogo in cui il suo assistito ricostruirà il

suo progetto di vita − già al dibattimento davanti alla Corte di primo grado

RE 1, assistito dall’interprete, ha esternato il suo proposito di voler restare

nel nostro paese, segnatamente accanto alla moglie, sperando in un suo perdono

(sentenza CARP 21.01.2015, p. 10, inc. CARP 17.2014.161+182). Confrontato in quell’occasione

con l’intenzione della moglie di voler divorziare da lui e di non volerlo più

rivedere, egli ha asserito di non essere, di principio, intenzionato a

divorziare e di amare i propri figli (sentenza CARP 21.01.2015, p. 10, inc.

CARP 17.2014.161+182).

Ancora

davanti all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi nell’udienza del

24.02.2015

il reclamante, in presenza dell’interprete e dopo aver sentito i

pareri espressi dalle autorità interpellate, ha esternato la volontà di non

divorziare per i propri figli. Egli ha più volte ribadito la sua volontà di

restare accanto a loro e di poterli far crescere, assicurando di aver egli ora

capito i propri sbagli (verbale di udienza 24.02.2015, p. 2, allegato 9, inc.

GPC __________).

Come

accertato dalla Corte di appello e di revisione penale (sentenza CARP

21.01

, p. 51, inc. CARP 17.2014.161+182) entrambi i periti giudiziari

hanno considerato il rischio di recidiva ridotto (per il dr. __________) o

minimo (per la dott.ssa __________: “se una situazione di stress intenso

dovesse verificarsi di nuovo o se egli non potesse acquisire degli strumenti

per diminuirne gli effetti, vi sarebbe il pericolo di commettere nuovi reati,

ma questa eventualità resta minima”, perizia 22.01.2014 della dott.ssa

Alessandra Canuto, AI 164, inc. TPC 72.2014.41).

Il

dr. __________, al momento della sua valutazione, ha precisato che “il

contatto con i famigliari, in particolare con la moglie, è interrotto, e

bisognerà prestare attenzione al suo eventuale ripristino (anche a prescindere

da quanto avvenuto il 3.01.2013) vista la conflittualità già presente prima dei

fatti (…) se ci dovessero essere contatti tra il peritando e la moglie, gli

stessi dovrebbero essere mediati da qualcuno. Un incontro spontaneo tra i due

adesso mi sembra da evitare” (sentenza CARP 21.01.2015, p. 51, inc. CARP

17.2014

+182). Il medesimo medico psichiatra, in risposta al quesito

peritale a sapere quali reati il reclamante potrebbe commettere in futuro e

circa la probabilità che ciò avvenga, ha evidenziato che “la probabilità che

il periziando commetta nuovi reati non dipende tanto dalla sua personalità o

dal suo precedente, quanto da ciò che lo attende a conclusione dell’iter

giudiziario. Un attento accompagnamento sociale appare, in quest’ottica,

indispensabile, per evitare che egli, in condizioni sociali, famigliari ed

economiche difficili e già affetto da una sindrome da disadattamento che

potrebbe prolungarsi ed aggravarsi in altre patologie, possa mettersi a rischio

di commettere nuovi reati” (perizia 26.08.2013 del dr. __________, p. 40,

AI 130, inc. TPC 72.2014.41).

Orbene,

considerata, come visto sopra, la mancanza di una chiara volontà di lasciare il

nostro paese, l’assenza in ogni caso di un concreto e serio progetto di

reinserimento sociale, così come la sua difficile situazione economica e la non

chiara situazione familiare essendo egli determinato a stare accanto ai propri

figli, qualora fosse posto in libertà anticipata, è con un’alta probabilità che

il reclamante nell’intento di rivedere i suoi figli si vedrebbe confrontato con

il proprio coniuge, che al contrario non intende perdonarlo e quindi riunirsi a

lui. In tali circostanze si ricreerebbe una pericolosa situazione conflittuale

famigliare, che unitamente alla sindrome di disadattamento riscontrata dai

periti in RE 1, rende alto e concreto il

rischio che il reclamante possa reiterare atti violenti nei confronti della moglie,

alla quale sono affidati i figli.

Pertanto per tutto quanto visto, la decisione impugnata merita tutela e

il ricorso ha da essere respinto.

4.

4.1.

Il

reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto di essere messo al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in relazione alla

procedura davanti a questa Corte.

4.2

A

seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario

adattare il diritto cantonale al diritto federale.

In

materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del

3.06.2002

sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata

modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al

giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di

ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata

una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)

del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a

disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto

la loro competenza a legiferare.

È

il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1

CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

In

una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti ricordato che la

procedura della liberazione condizionale e le vie di ricorso non sono

direttamente regolate dal CPP (decisione TF 6B_719/2014 del 21.4.2015, consid.

1.1

).

Giusta

l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a

designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma

discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui

reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

La

procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,

bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di

vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e

dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente

tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

L’istanza

che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche

all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

Trattandosi,

nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio, che

pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza

di un legale risulta necessaria solo in casi particolari.

Ora,

nel caso concreto, le difficoltà linguistiche del reclamante e la specificità

della sua situazione personale giustificano l’assistenza di un rappresentante

legale che tuteli i suoi diritti nella procedura di reclamo davanti a questa

Corte, reclamo che per l’insieme delle circostanze del caso particolare non

risultava d’acchito privo di probabilità di successo. Pertanto il beneficio del

gratuito patrocinio viene concesso e al patrocinatore d’ufficio, nominato nella

persona dell’avv. PR 1, viene riconosciuta una congrua indennità per le spese

di patrocinio.

Considerata

inoltre la precaria situazione economica del reclamante come emerge dagli atti,

e ritenuto che nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore

d’ufficio (da cui si può ammettere l’assenza dei mezzi finanziari necessari),

si prescinde dal prelevare, in questa sede, la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439

CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

Al

patrocinatore d’ufficio, nominato in questa sede nella persona dell’avv. PR 1,

è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 900.-- a titolo di indennità

per le spese di patrocinio nella procedura di reclamo dinanzi a questa Corte.

3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

- ;

per conoscenza:

- Direzione delle strutture carcerarie cantonali,

Lugano;

- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera