60.2015.91
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Pericolo di recidiva (violenza contro moglie x vedere figli) di richiedente l'asilo senza permesso che non vuole lasciare la
2 settembre 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.91
Lugano
2 settembre 2015/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9.03.2015 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 25.02.2015 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale ha rifiutato la liberazione condizionale (inc.
GPC __________);
visto lo scritto 12/16.03.2015 del procuratore
pubblico Paolo Bordoli, in cui dichiara di non avere osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 16/18.03.2015 del giudice
dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante le quali postula la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 5.05.2014 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena
detentiva di 5 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre
il pagamento della multa di CHF 100.--, avendolo riconosciuto autore colpevole
di tentato omicidio intenzionale, nei confronti della moglie, di tentata
interruzione della gravidanza, di ripetute vie di fatto contro il proprio
coniuge e di vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e
doveva aver cura, nei confronti dei suoi due figli minorenni (inc. TPC
72.2014.41).
b. Con
sentenza 21.01.2015 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale
accoglimento degli appelli presentati dal qui reclamante risp. dall’accusatrice
privata, ha riconosciuto RE 1 colpevole di tentato omicidio intenzionale (nei
confronti della moglie), tentata interruzione della gravidanza, ripetute vie di
fatto contro il proprio coniuge, ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli
dei quali aveva la custodia e doveva aver cura, come pure di violazione del
dovere d’assistenza o educazione, mentre lo ha prosciolto, nell’ambito di
quest’ultimo reato, da episodi di percosse nei confronti dei figli precedenti
il 3.01.2013, come pure da percosse e insulti nei confronti della moglie
davanti ai figli. La Corte, ricommisurata la pena, lo ha quindi condannato alla
pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere già sofferto, oltre al
pagamento della multa di CHF 100.-- (inc. CARP 17.2014.161+182).
Questa
sentenza è passata in giudicato.
c. Il
3.02.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione
della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo
valutato in concreto un elevato rischio di fuga (inc. GPC __________).
d. L’esecuzione
della pena, formalmente iniziata il 21.01.2015, dedotti 748 giorni di carcere
preventivo, è giunta al primo terzo il 2.02.2014, alla metà pena il 17.08.2014
e ai due terzi il 2.03.2015. La fine pena è prevista al 2.04.2016 (decisione di
collocamento iniziale 3.02.2015, inc. GPC __________).
e. Avvicinatasi
la soglia dei due terzi dell’esecuzione della pena, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura per statuire sulla
liberazione condizionale.
Dopo aver raccolto e preso atto dei preavvisi delle
autorità interessate e aver sentito RE 1 il 24.02.2015, il giudice dei provvedimenti
coercitivi in data 25.02.2015, riassunti i fatti e ricordata la giurisprudenza
applicabile, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale.
Il
giudice in buona sostanza ha concluso per una prognosi negativa circa il rischio
di recidiva, considerate in modo particolare l’opposizione del qui reclamante a
rientrare in patria, l’assenza di un progetto concreto tendente ad aiutarlo ad
integrarsi nella società, e segnatamente la mancanza di alloggio e lavoro, unitamente
al fatto che il rischio di agiti violenti verso la moglie sarebbe ancora concreto
(come l’avrebbero pure evidenziato i periti giudiziari). Il magistrato ha
altresì rilevato che il rischio di recidiva relativo a reati contro la vita e
l’integrità personale, sarebbe non solo concreto ma anche elevato, visto che i
rapporti del reclamante con la moglie e i figli non sarebbero chiari e che egli
vorrebbe ancora incontrarli, tant’è che non vorrebbe divorziare dalla moglie se
non unicamente nel caso in cui non avesse alternative (inc. GPC __________).
f. Con
reclamo 9.03.2015 RE 1 − per il tramite del proprio patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1 − chiede, in accoglimento del proprio gravame, che gli
venga concessa la liberazione condizionale.
Esordisce
sottolineando come la Corte di appello e di revisione penale ha ricondotto la
pena detentiva a 3 anni e 3 mesi, riconoscendo, fra l’altro, “che l’autore
ha agito in un grave stato dissociativo e meglio come descritto dal Dr. Med __________,
che si distanzia comunque poco da una totale irresponsabilità” (reclamo
9.03.2015, p. 2).
Prendendo
atto del preavviso negativo espresso dalla Direzione delle Strutture
carcerarie, osserva come egli abbia mantenuto un buon comportamento in carcere,
senza aver suscitato lamentele né avere mai avuto alcun problema con il personale
di custodia e con gli altri detenuti, e come abbia svolto un’attività con profitto.
Contesta l’asserzione della Direzione del carcere, secondo cui egli non riconoscerebbe
la gravità dei fatti alla base della sua condanna, ponendo in evidenza come
egli, al contrario, avrebbe capito i propri sbagli, tanto da non dormire la
notte, ed osserva che durante la propria detenzione avrebbe riflettuto e “imparato
la lezione”. Evidenzia che durante tutta l’istruttoria egli “non ha mai
contestato la gravità dei fatti, ma si è limitato a dire che non ricordava più
nulla dei fatti oggetto del procedimento penale” (reclamo 9.03.2015, p. 3).
Pone l’accento sulle sue difficoltà a farsi comprendere, esprimendosi
egli in lingua tigrina e osserva come non sia stato utilizzato un interprete
per approfondire quanto preavvisato dagli uffici amministrativi interessati.
Con
riferimento al preavviso emesso dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, che
ha ritenuto prematura la liberazione condizionale per il rischio di recidiva,
il reclamante contesta come detta autorità sia giunta a tale conclusione teoricamente
senza dare alcuna motivazione e precisazione al riguardo, e in contrapposizione
al parere dei periti giudiziari che avrebbero escluso il rischio di reiterazione
degli atti.
Egli
non porterebbe alcuna colpa per l’assenza di un progetto di reintegrazione, reintegrazione
che dovrebbe avvenire in Italia, paese in cui egli avrebbe presentato, per la
prima volta, domanda d’asilo.
Sostiene
inoltre che le vittime non necessiterebbero di alcuna protezione particolare, non
nutrendo egli alcun sentimento di vendetta nei loro confronti, ma provando
piuttosto rimorsi per aver compreso i propri sbagli.
Assevera
che l’impossibilità ad instaurare un trattamento psicoterapeutico per una cura
limitata alla sola gestione medicamentosa sintomatica non è imputabile al
reclamante, bensì è dovuta alla barriera linguistica ed evidenzia nel contempo
il preavviso favorevole alla liberazione condizionale espresso dal Servizio di
psichiatria delle Strutture carcerarie.
Infine
egli postula nella procedura davanti a questa Corte la nomina a difensore
d’ufficio dell’avv. PR 1 e “l’assunzione da parte dello Stato delle spese e
competenze che i Giudici vorranno determinare nel loro ammontare” (reclamo
9.03.2015, p. 6).
g. Con
osservazioni 16/18.03.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi sottolinea in
primo luogo che il buon comportamento tenuto in carcere − non
contestato né nella decisione impugnata né nei preavvisi espressi dalle
autorità interessate − deve costituire la norma e non servire per escludere
la pericolosità futura dell’interessato.
Osserva poi che i preavvisi degli uffici preposti sono stati riassunti
e discussi nell’audizione del 24.02.2015 con l’ausilio dell’interprete, così
che il reclamante ne conosceva il contenuto e avrebbe potuto, tramite
l’interprete, prendere posizione sugli stessi se lo avesse ritenuto necessario.
Evidenzia
altresì che la difesa sostiene che il progetto di reinserimento deve avvenire
in Italia (senza tuttavia specificarne gli estremi) mentre RE 1 ha dichiarato
di non intendere lasciare la Svizzera, fintanto che sarà al beneficio del
permesso N. Il magistrato rileva al proposito che la questione circa la
residenza del reclamante non è ancora stata evasa e nemmeno esiste una decisione
di riammissione da parte dell’Italia (né l’interessato né il difensore si
sarebbero peraltro attivati in tal senso).
In
caso di liberazione anticipata, osserva il giudice, non è dato sapere dove il reclamante
andrebbe ad abitare e come occuperebbe le sue giornate, a cui va aggiunta la
precarietà della sua situazione famigliare.
Esclude
infine che l’imposizione di semplici norme di condotta sia sufficiente a
scongiurare il pericolo che egli reiteri con atti violenti contro la moglie
anche nel tentativo di vedere o di sottrarre alla stessa i figli.
h. Il
reclamante non presenta osservazioni di replica, mentre il procuratore pubblico
dichiara di non avere osservazioni da formulare.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza
(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.07.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 9.03.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 25.02.2015 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________7), notificata il 26.02.2015, il gravame è tempestivo
oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1.
quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la
sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che
chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.
2.
CP).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014,
consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si
esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss,
p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014
del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;
6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid.
1.
; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui
non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa
non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la
giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni
TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013,
consid. 2.1.;6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;
6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid.
2.1
;6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.07.2011, consid.
1.4
;6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009
consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht
I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il
rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o
definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un
nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe
minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in
cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore
rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il
patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.01
, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata
limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,
rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente
scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata
dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione
TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della
liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti
(cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.
1801).
3.
3.1.
Nel
caso in esame è pacificamente ammesso ed
accertato che il reclamante il 2.03.2015 ha raggiunto la soglia oggettiva minima
dei 2/3 (richiesta dall’art. 86 cpv. 1 CP) della pena detentiva, che egli è
chiamato ad eseguire.
3.2
Con
riguardo alla condotta tenuta durante l’esecuzione della pena, dagli atti risulta
un comportamento positivo.
Come
accertato dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, il reclamante
ha tenuto un buon comportamento sia con il personale di custodia e sia con i
codetenuti, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare, mentre ha svolto
il suo lavoro presso il laboratorio intermedio con risultato giudicato sufficiente.
3.3
Contestato
è in concreto l’esistenza o meno di un pericolo di recidiva. Il giudice dei
provvedimenti coercitivi conclude per l’affermativa, in considerazione in buona
sostanza dell’opposizione del reclamante a rientrare in patria, alla mancanza
di un progetto concreto di reintegrazione nella società (in specie la mancanza
di alloggio e lavoro) unitamente al rischio concreto e, a suo avviso, elevato, che
egli possa ripetere agiti violenti verso la moglie.
Il reclamante dal canto suo nega il rischio di recidiva, ritenuto che
ha capito i propri errori e non nutre sentimenti di vendetta verso il proprio
coniuge e, secondo il difensore, la sua reintegrazione avverrebbe in Italia,
paese in cui avrebbe introdotto la sua prima richiesta d’asilo.
3.4
La
Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha espresso in data 10.02.2015
preavviso negativo “in considerazione che, da quanto affermato in sede di
colloquio odierno con la Direzione, non intende lasciare il nostro paese,
siccome detentore di un Permesso N (domanda di Asilo aperta) rilasciatogli per
ricongiungimento famigliare e siccome in Svizzera vivono 3 dei suoi figli. Non
ha un valido progetto di reinserzione siccome non sa ancora dove andrà ad
abitare e non ha trovato lavoro (…). Indipendentemente dal buon
comportamento assunto in Penitenziario, non si ritengono ossequiati i
presupposti per il rilascio della liberazione condizionale. In particolare il
rischio di recidiva appare ancora elevato visto e considerato che non sembra
riconoscere la gravità dei fatti che lo hanno portato alla condanna”
(scritto 10.02.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali,
allegato 5, inc. GPC 400.2015.7).
Pure
negativo è stato il preavviso rilasciato dall’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa il 13.02.2015, che − pur evidenziando delle difficoltà linguistiche che
hanno impedito la possibilità di approfondire la coscienza e gli aspetti di
responsabilità dell’interessato per gli atti commessi − ha
ritenuto prematura la liberazione condizionale, stante che “allo stato
attuale il rischio di reiterazione di atti minacciosi o violenti nei confronti
della moglie, vista l’incertezza del quadro di vita e di riferimento
dell’interessato è importante” (scritto 13.02.2015 dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, allegato 6, inc. GPC 400.2015.7).
Il
medico del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ha per contro
espresso preavviso favorevole, non avendo “rilevato alcun scompenso al di là
di qualche lamentela psicosomatica poco o per nulla corrispondente alla terapia
in atto”, pur avendo evidenziato che “a causa della barriera linguistica
non è stato possibile instaurare alcun trattamento psicoterapeutico e la cura
si è limitata alla gestione medicamentosa sintomatica con buon successo”
(scritto 11.02.2015 del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie
ticinesi, allegato 4, inc. GPC 400.2015.7).
3.5
Dagli
atti emerge che RE 1, (__________1983), cittadino eritreo, primo figlio di una
fratria di 5, è nato e cresciuto in un piccolo villaggio rurale al confine con
l’Etiopia in una famiglia di agricoltori di religione cristiana ortodossa. In
sede di appello egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola fino alla
dodicesima classe, conseguendo il diploma di meccanico di macchinari.
Nel 2003, da una relazione con una donna divorziata,
avrebbe avuto un primo figlio, che avrebbe riconosciuto ma di cui non si
sarebbe mai occupato.
Nell’aprile
2004, all’età di 21 anni, mentre ancora frequentava la scuola, ha sposato __________
(__________1984) dalla quale ha avuto tre figli, nati nel 2005, 2008 e 2013. Il
matrimonio sarebbe stato organizzato dalle rispettive famiglie, dopo aver sentito
il parere dei due giovani. Dal 2006 RE 1 ha prestato servizio militare restando
assente da casa anche per diversi mesi e subendo pure delle carcerazioni. Nel
corso del 2008 egli avrebbe deciso di fuggire dalla base militare in cui era
stanziato, per intraprendere una nuova vita. Viaggiando a piedi ed in automobile
avrebbe raggiunto dapprima l’__________, poi sarebbe passato al __________,
quindi sarebbe nel seguito giunto in __________, dove vi sarebbe rimasto per
alcuni mesi, prima di imbarcarsi in direzione dell’Italia. Il 22.11.2009
sarebbe sbarcato a __________. Secondo quanto da lui dichiarato in inchiesta, RE
1.
in Italia avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato e vi avrebbe soggiornato
per circa 2 anni e mezzo, senza avere né lavoro, né fissa dimora.
La
moglie, nel frattempo, siccome vittima di angherie da parte delle autorità eritree,
decide di emigrare con i (allora) due figli. Pure loro hanno dapprima raggiunto
l’__________, per poi passare in __________ e da lì, con l’aiuto di un
passatore si sarebbero imbarcati su un volo a destinazione di un paese, dal quale
in auto avrebbero raggiunto la Svizzera. Il 23.08.2011 a Basilea essa ha presentato
domanda di asilo, ottenendo un permesso N. La donna e i due bambini sarebbero
poi stati trasferiti nel __________,
per poi andare al Centro della Croce Rossa di __________ e nel seguito essere
trasferiti in un appartamento a __________. Riconosciuti quali rifiugiati essi
hanno ottenuto un permesso B per stranieri.
Nel
maggio 2012 RE 1 ha lasciato l’Italia per giungere il 9.05.2012 a Vallorbe,
dove ha presentato domanda d’asilo ed ha ottenuto un permesso N per richiedenti
l’asilo. Trasferito a Basilea il 31.05.2012 egli ha poi raggiunto la moglie e i
figli in Ticino. Dall’1.06.2012 e fino al suo arresto, avvenuto il 3.01.2013,
ha beneficiato dell’assistenza.
In
Svizzera il reclamante risulta incensurato prima dei fatti di cui alla condanna
per la quale si trova in espiazione di pena.
In
relazione ai reati commessi, la Corte del merito di primo grado ha accertato
che il 3.01.2013 RE 1 “ha selvaggiamente picchiato la moglie con oggetti
contundenti, in presenza dei figli, ha dato sfogo alla sua rabbia per ragioni
inconsistenti, sapendo che la moglie era incinta e che, così, poteva provocare
non solo il decesso della consorte ma anche della creatura che ella portava in
grembo (…) ha, inoltre, dimostrato di non aver avuto particolari
scrupoli nel continuare a picchiare la moglie incinta anche già quando la
stessa era ormai priva di difesa, segno evidente di mancanza di rispetto verso
la vittima e le donne in generale” (sentenza 5.05.2014 della Corte delle
assise criminali, p. 97, inc. TPC 72.2014.41). Così che il reclamante ha
realizzato, fra l’altro, i reati di tentato omicidio intenzionale e di tentata
interruzione della gravidanza nei confronti del coniuge.
In
sede di appello la Corte di appello e di revisione penale, confermando i suddetti
reati ha pure accertato che precedentemente ai fatti del 3.01.2013 il reclamante
aveva colpito il coniuge con almeno due sberle (realizzando il reato di ripetute
vie di fatto contro il proprio coniuge), nonché schiaffeggiato in un numero
imprecisato di occasioni i propri due figli (adempiendo il reato di ripetute
vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva avere
cura). Inoltre per aver il 3.01.2015 picchiato la moglie in presenza dei figli
la Corte ha pure confermato il reato di violazione del dovere di assistenza o
educazione, per aver in tal modo esposto a pericolo il loro sviluppo fisico o
psichico.
Nella
fase predibattimentale il reclamante è stato sottoposto ad una prima perizia
psichiatrica, allestita il 26.08.2013 dal dr. __________. Il 22.11.2013 il
procuratore pubblico ha disposto un nuovo esame peritale a cura della dott.ssa __________,
che in data 22.01.2014 ha trasmesso il proprio referto al magistrato inquirente.
In
inchiesta riguardo ai fatti accaduti il 3.01.2015 il reclamante aveva spiegato
“di non ricordare ma di non avere motivo per mettere in discussione la bontà
delle testimonianze raccolte” (sentenza CARP 21.01.2015, p. 22, inc. CARP
17.2014
+182). La Corte di appello e di revisione penale, in estrema
sintesi, pur avendo accertato che RE 1 aveva mentito sul fatto di aver iniziato
a picchiare la moglie in risposta ad un suo morso, ha ritenuto la conclusione
di entrambi i periti secondo cui il reclamante non aveva simulato un’amnesia retrograda e che egli aveva agito
in uno stato dissociativo che aveva provocato un restringimento del campo della
coscienza che si era focalizzata unicamente sulla moglie con esclusione della
realtà circostante (sentenza CARP
21.01
, p. 26, 46 e 49, inc. CARP 17.2014.161+182).
Di
conseguenza, sulla base delle conclusioni delle perizie giudiziarie e delle testimonianze
agli atti, la Corte di appello e di revisione penale, ha valutato in medio/grave
il grado di scemata imputabilità del reclamante per tutta l’azione delittuosa,
riducendo di conseguenza la pena detentiva inflittagli.
3.6
Ora,
da quanto in atti e nemmeno la difesa lo contesta, il reclamante, a seguito
dell’introduzione della sua domanda d’asilo nel nostro paese, è stato posto al
beneficio di un permesso N (nel frattempo scaduto) ed è stato trasferito in
Ticino per ricongiungersi al proprio coniuge e ai figli al beneficio di un
permesso B, in quanto riconosciuto loro lo statuto di asilanti.
Nessuna
decisione definitiva in merito alla sua richiesta d’asilo e nemmeno alcuna
decisione di allontanamento dal nostro territorio risulta essere stata presa nei
suoi confronti dalle competenti autorità federali. D’altro canto, da quanto in
atti, non risulta sia stata emessa una decisione di riammissione da parte
dell’Italia, avendo RE 1, secondo quanto sostenuto dal suo patrocinatore, deposto
in precedenza una domanda d’asilo in Italia.
Il
reclamante, che difficilmente nelle suddette condizioni potrà ottenere nel nostro
paese lo statuto d’asilo, allo stato attuale non gode di alcun progetto serio e
concreto di reinserimento sociale in Svizzera. Nemmeno in Italia nessuna struttura
è pronta a farsi carico del suo mantenimento e della sua risocializzazione.
Malgrado
le asserzioni del patrocinatore nel proprio reclamo − secondo
cui sarà nella vicina penisola il luogo in cui il suo assistito ricostruirà il
suo progetto di vita − già al dibattimento davanti alla Corte di primo grado
RE 1, assistito dall’interprete, ha esternato il suo proposito di voler restare
nel nostro paese, segnatamente accanto alla moglie, sperando in un suo perdono
(sentenza CARP 21.01.2015, p. 10, inc. CARP 17.2014.161+182). Confrontato in quell’occasione
con l’intenzione della moglie di voler divorziare da lui e di non volerlo più
rivedere, egli ha asserito di non essere, di principio, intenzionato a
divorziare e di amare i propri figli (sentenza CARP 21.01.2015, p. 10, inc.
CARP 17.2014.161+182).
Ancora
davanti all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi nell’udienza del
24.02.2015
il reclamante, in presenza dell’interprete e dopo aver sentito i
pareri espressi dalle autorità interpellate, ha esternato la volontà di non
divorziare per i propri figli. Egli ha più volte ribadito la sua volontà di
restare accanto a loro e di poterli far crescere, assicurando di aver egli ora
capito i propri sbagli (verbale di udienza 24.02.2015, p. 2, allegato 9, inc.
GPC __________).
Come
accertato dalla Corte di appello e di revisione penale (sentenza CARP
21.01
, p. 51, inc. CARP 17.2014.161+182) entrambi i periti giudiziari
hanno considerato il rischio di recidiva ridotto (per il dr. __________) o
minimo (per la dott.ssa __________: “se una situazione di stress intenso
dovesse verificarsi di nuovo o se egli non potesse acquisire degli strumenti
per diminuirne gli effetti, vi sarebbe il pericolo di commettere nuovi reati,
ma questa eventualità resta minima”, perizia 22.01.2014 della dott.ssa
Alessandra Canuto, AI 164, inc. TPC 72.2014.41).
Il
dr. __________, al momento della sua valutazione, ha precisato che “il
contatto con i famigliari, in particolare con la moglie, è interrotto, e
bisognerà prestare attenzione al suo eventuale ripristino (anche a prescindere
da quanto avvenuto il 3.01.2013) vista la conflittualità già presente prima dei
fatti (…) se ci dovessero essere contatti tra il peritando e la moglie, gli
stessi dovrebbero essere mediati da qualcuno. Un incontro spontaneo tra i due
adesso mi sembra da evitare” (sentenza CARP 21.01.2015, p. 51, inc. CARP
17.2014
+182). Il medesimo medico psichiatra, in risposta al quesito
peritale a sapere quali reati il reclamante potrebbe commettere in futuro e
circa la probabilità che ciò avvenga, ha evidenziato che “la probabilità che
il periziando commetta nuovi reati non dipende tanto dalla sua personalità o
dal suo precedente, quanto da ciò che lo attende a conclusione dell’iter
giudiziario. Un attento accompagnamento sociale appare, in quest’ottica,
indispensabile, per evitare che egli, in condizioni sociali, famigliari ed
economiche difficili e già affetto da una sindrome da disadattamento che
potrebbe prolungarsi ed aggravarsi in altre patologie, possa mettersi a rischio
di commettere nuovi reati” (perizia 26.08.2013 del dr. __________, p. 40,
AI 130, inc. TPC 72.2014.41).
Orbene,
considerata, come visto sopra, la mancanza di una chiara volontà di lasciare il
nostro paese, l’assenza in ogni caso di un concreto e serio progetto di
reinserimento sociale, così come la sua difficile situazione economica e la non
chiara situazione familiare essendo egli determinato a stare accanto ai propri
figli, qualora fosse posto in libertà anticipata, è con un’alta probabilità che
il reclamante nell’intento di rivedere i suoi figli si vedrebbe confrontato con
il proprio coniuge, che al contrario non intende perdonarlo e quindi riunirsi a
lui. In tali circostanze si ricreerebbe una pericolosa situazione conflittuale
famigliare, che unitamente alla sindrome di disadattamento riscontrata dai
periti in RE 1, rende alto e concreto il
rischio che il reclamante possa reiterare atti violenti nei confronti della moglie,
alla quale sono affidati i figli.
Pertanto per tutto quanto visto, la decisione impugnata merita tutela e
il ricorso ha da essere respinto.
4.
4.1.
Il
reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto di essere messo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in relazione alla
procedura davanti a questa Corte.
4.2
A
seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario
adattare il diritto cantonale al diritto federale.
In
materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del
3.06.2002
sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata
modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al
giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di
ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata
una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG)
del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a
disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto
la loro competenza a legiferare.
È
il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1
CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
In
una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti ricordato che la
procedura della liberazione condizionale e le vie di ricorso non sono
direttamente regolate dal CPP (decisione TF 6B_719/2014 del 21.4.2015, consid.
1.1
).
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma
discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui
reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3
La
procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,
bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di
vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e
dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente
tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.
L’istanza
che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche
all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.
Trattandosi,
nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio, che
pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza
di un legale risulta necessaria solo in casi particolari.
Ora,
nel caso concreto, le difficoltà linguistiche del reclamante e la specificità
della sua situazione personale giustificano l’assistenza di un rappresentante
legale che tuteli i suoi diritti nella procedura di reclamo davanti a questa
Corte, reclamo che per l’insieme delle circostanze del caso particolare non
risultava d’acchito privo di probabilità di successo. Pertanto il beneficio del
gratuito patrocinio viene concesso e al patrocinatore d’ufficio, nominato nella
persona dell’avv. PR 1, viene riconosciuta una congrua indennità per le spese
di patrocinio.
Considerata
inoltre la precaria situazione economica del reclamante come emerge dagli atti,
e ritenuto che nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore
d’ufficio (da cui si può ammettere l’assenza dei mezzi finanziari necessari),
si prescinde dal prelevare, in questa sede, la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439
CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
Al
patrocinatore d’ufficio, nominato in questa sede nella persona dell’avv. PR 1,
è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 900.-- a titolo di indennità
per le spese di patrocinio nella procedura di reclamo dinanzi a questa Corte.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
- ;
per conoscenza:
- Direzione delle strutture carcerarie cantonali,
Lugano;
- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera