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Decisione

60.2015.92

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. abuso di autorità

23 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il

decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2.

Il gravame, inoltrato l’11/12.3.2015 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non

luogo a procedere 3.3.2015 (NLP __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze

di forma e motivazione sono rispettate.

1.3.

RE

1 nel reclamo che qui ci occupa, in merito al conferimento dei mandati peritali,

è l’abuso di autorità ai sensi dell’art.

312 CP, secondo cui sono puniti i membri di un’autorità o i funzionari che

abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un

indebito profitto o di recar danno ad altri (cfr. reclamo 11/12.3.2015, p. 6).

Tale

disposizione protegge, da una parte, l’interesse dello Stato a disporre di

membri/funzionari leali e, dall’altra, l’interesse dei cittadini a non essere

esposti ad un potere statale incontrollato ed arbitrario (PC – CP, art. 312 CP

n. 3).

RE

1, quale destinatario della decisione impugnata che reputa che non siano dati “gli estremi per l’apertura di un’istruzione, i Magistrati

avendo agito nell’ambito delle loro competenze e conformemente alle

disposizioni procedurali” (NLP __________), è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del suddetto giudizio.

Considerandi

2.

Il reclamo

contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza

di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente

al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi

di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora

non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o

quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di

cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per

principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su

oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta

una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma

occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra

conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

Il procuratore generale, nel decreto di non

luogo a procedere 3.3.2015 impugnato, non fa alcun riferimento ad ipotesi di reato,

ritenendo che non sarebbero dati gli estremi per l’apertura di un’istruzione,

avendo i magistrati inquirenti agito nell’ambito delle loro competenze e

conformemente alle disposizioni procedurali (NLP __________).

Tuttavia,

nello scritto (13.2.2015) precedente il decreto impugnato, il magistrato

inquirente aveva comunicato a RE 1 che non sarebbero “dati gli estremi per

l’apertura di un procedimento per abuso di autorità per le ragioni menzionate

nella (...) sentenza del Consiglio della Magistratura” (inc. AMM __________)

3.2

In

siffatte circostanze, considerato che la comunicazione 27.2/2.3.2015 di RE 1

che ha dato avvio al procedimento penale qui in questione, è stata inviata in risposta

allo scritto 13.2.2015 di cui sopra, ed in assenza di altre precise indicazioni,

in questa sede si può esaminare unicamente l’ipotesi di reato di abuso di autorità,

anche senza espresso riferimento nel NLP __________.

3.3

Ora,

anche a prescindere dal fatto che nel gravame il reclamante non si confronta

con i presupposti oggettivi e soggettivi di tale reato, e neppure indica contro

chi lo ipotizzerebbe, parlando in generale dei “procuratori pubblici della

sezione di Polizia” (cfr. reclamo 11/12.3.2015, p. 6), dagli atti non

emergono circostanze concrete che permettano di giungere alla conclusione che -

nell’ambito dell’attribuzione dei mandati peritali - i procuratori pubblici

abbiano abusato del loro potere arrecando danno a RE 1,

Non va inoltre dimenticato, come

ritenuto dal Consiglio della Magistratura, che ai procuratori pubblici non può

essere imposta la scelta di un perito piuttosto che un altro nell’attribuzione

dei mandati, ciò né dal procuratore generale, né - come visto - dal Consiglio

stesso.

L’art. 184 cpv. 1 CPP, secondo cui il

perito è nominato da chi dirige il procedimento, attribuisce infatti proprio al

procuratore pubblico, nell’ambito delle inchieste penali che dirige, la competenza

esclusiva di nominare un perito, di sua scelta, laddove sia necessario.

In siffatte circostanze, questa Corte non può far altro che confermare

quanto ritenuto dal procuratore generale nel decreto impugnato.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 312 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393

ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

].

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera