60.2015.92
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. abuso di autorità
23 aprile 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.92
Lugano
23 aprile 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 11/12.3.2015 presentato
da
RE
1
contro
il decreto di non luogo a procedere 3.3.2015 emanato
dal procuratore generale John Noseda nell’ambito del procedimento penale
dipendente da suo scritto 27.2/2.3.2015 (NLP __________);
visto lo scritto 13/16.3.2015 del magistrato
inquirente, mediante il quale comunica di riconfermarsi integralmente nella
decisione impugnata;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. RE
1, ingegnere automobilistico, lamenta il fatto che, a partire dal 2000, uno o
più procuratori pubblici avrebbero deciso di non conferirgli più alcun mandato
peritale in ambito di infortunistica stradale.
Lo
stesso ritiene di essere stato escluso, in maniera sistematica, dai procuratori
pubblici - della sezione di polizia -, i quali conferirebbero i mandati per eseguire
perizie giudiziarie ad un unico perito, discriminando in questo modo lo stesso RE
1.
b. Su
tale questione, in data 8.6.2012, è stata presentata un’interrogazione al Consiglio
di Stato, il quale – mediante la risposta 8.7.2014 – non ha ravvisato (sostanzialmente)
irregolarità nel sistema di attribuzione dei mandati da parte del Ministero
pubblico (cfr. doc. 1.B allegato al reclamo 11/12.3.2015).
c. RE
1 ha segnalato più volte il problema al Consiglio della Magistratura, che - da
ultimo - con sentenza 23.1.2015 ha ricordato che l’art. 184 CPP attribuisce al
magistrato titolare del procedimento la competenza di nominare un perito.
Nel merito il Consiglio della
Magistratura ha poi determinato che il Ministero pubblico, tra il 2002 ed il
2012, avrebbe assegnato 43 casi, dei quali 23 affidati ad un unico perito e id
restanti 20 ripartiti fra sei diversi periti, precisando che tali cifre non
contemplano i mandati assegnati direttamente dalla polizia.
Pur non ravvisando un comportamento
contrario alla legalità, il Consiglio ha esortato il Ministero pubblico “affinché
si adoperi per ripartire, fra i diversi professionisti disponibili, nel modo migliore
possibile questi mandati peritali così da fugare, a priori, l’insorgere di
qualsiasi sospetto di favoritismo o di altra natura” (sentenza 23.1.2015,
p. 3, inc. CdM __________).
d. Con
scritto 3/11.3.2014 RE 1 ha chiesto al procuratore generale un incontro al fine
di risolvere il problema relativo ai mandati peritali in materia di infortunistiche
del traffico, nell’ambito di quali lo stesso RE 1 verrebbe – sistematicamente –
escluso da tutti i procuratori pubblici.
Per tale questione è stato aperto dal Ministero
pubblico un incarto di carattere amministrativo (inc. AMM __________).
e. Nell’ambito
di tale incarto e sulla scorta di quanto sancito dal Consiglio della Magistratura
nella sentenza di cui sopra, il procuratore generale, con scritto 13.2.2015, ha
comunicato a RE 1 di aver “esortato i magistrati della sezione polizia
affinché si adoperino per ripartire, fra i diversi professionisti disponibili i
mandati peritali”, precisando di attivarsi per verificarne l’applicazione
nell’ambito dei rendiconti annuali.
Il procuratore generale ha ritenuto invece
che non sarebbero “dati gli estremi per l’apertura di un procedimento per
abuso di autorità per le ragioni menzionate nella suddetta sentenza del
Consiglio della Magistratura” (inc. AMM __________).
f. In
data 27.2./2.3.2015 RE 1 ha contestato lo scritto di cui al considerando precendente,
affermando che “quanto accertato e le relative conseguenze – il centinaio di
casi e la mia totale esclusione dai mandati peritali giudiziari – sono di considerevole
entità”, ciò che comporterebbe la sussistenza di tutti gli estremi per
l’apertura di un procedimento, indipendentemente dalla sentenza del Consiglio
della Magistratura.
g. A
seguito di tale scritto il Ministero pubblico ha aperto un incarto penale (inc.
MP __________), nell’ambito del quale, il procuratore generale, in data
3.3.2015, ha confermato a RE 1 di non ritenere “dati gli estremi per
l’apertura di un’istruzione, i Magistrati avendo agito nell’ambito delle loro
competenze e conformemente alle disposizioni procedurali”, infomandolo
altresì che tale scritto era da considerare alla stregua di un decreto di non
luogo a procedere (NLP __________).
h. Con
gravame 11/12.3.2015 RE 1 impugna la suddetta decisione 3.3.2015 chiedendone
l’annullamento e l’apertura dell’istruzione.
Il reclamante, dopo aver ripercorso i
fatti, in particolare in merito all’interrogazione al Consiglio di Stato ed
all’ulteriore corrispondenza intercorsa, afferma che, dal sito internet
dell’ing. __________, risulterebbe un’attribuzione a quest’ultimo di circa un
centinaio di mandati in materia penale.
Tale dato sarebbe noto a tutte le
autorità occupatesi della questione e dimostrerebbe che la discriminazione
asseritamente subita in questi anni sia “voluta” e non una semplice “coincidenza”
(reclamo 11/12.3.2015, p. 3).
Afferma che in base al principio di
indipendenza dei magistrati, l’attività dell’autorità penale dovrebbe fondarsi
“esclusivamente sul diritto e sull’equità, senza essere soggetta
all’influenza di fattori estranei all’analisi del singolo procedimento penale
né ad istruzioni da parte di altre autorità” (reclamo 11/12.3.2015, p. 4).
In siffatte circostanze, i procuratori
pubblici, proprio per il rispetto dovuto anche da loro all’indipendenza, “non
sono e non erano legittimati a decidere regole (affidamento dei mandati peritali
ad un unico perito privilegiato) al di fuori del singolo procedimento penale di
loro specifica competenza” (reclamo 11/12.3.2015, p. 4).
Ritiene che agendo in tale modo, i
procuratori pubblici, avrebbero violato la Costituzione federale, nonché
commesso un abuso di autorità ex art. 312 CP.
Delle ulteriori argomentazioni addotte
dal reclamante, si dirà, laddove necessario, nei considerandi successivi.
1. 1.1.
Giusta
Fatti
i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il
decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato l’11/12.3.2015 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non
luogo a procedere 3.3.2015 (NLP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze
di forma e motivazione sono rispettate.
1.3.
RE
1 nel reclamo che qui ci occupa, in merito al conferimento dei mandati peritali,
è l’abuso di autorità ai sensi dell’art.
312 CP, secondo cui sono puniti i membri di un’autorità o i funzionari che
abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un
indebito profitto o di recar danno ad altri (cfr. reclamo 11/12.3.2015, p. 6).
Tale
disposizione protegge, da una parte, l’interesse dello Stato a disporre di
membri/funzionari leali e, dall’altra, l’interesse dei cittadini a non essere
esposti ad un potere statale incontrollato ed arbitrario (PC – CP, art. 312 CP
n. 3).
RE
1, quale destinatario della decisione impugnata che reputa che non siano dati “gli estremi per l’apertura di un’istruzione, i Magistrati
avendo agito nell’ambito delle loro competenze e conformemente alle
disposizioni procedurali” (NLP __________), è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del suddetto giudizio.
Considerandi
2.
Il reclamo
contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza
di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente
al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi
di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora
non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o
quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di
cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per
principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su
oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta
una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma
occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra
conclusione che merita approfondimento.
3.
3.1.
Il procuratore generale, nel decreto di non
luogo a procedere 3.3.2015 impugnato, non fa alcun riferimento ad ipotesi di reato,
ritenendo che non sarebbero dati gli estremi per l’apertura di un’istruzione,
avendo i magistrati inquirenti agito nell’ambito delle loro competenze e
conformemente alle disposizioni procedurali (NLP __________).
Tuttavia,
nello scritto (13.2.2015) precedente il decreto impugnato, il magistrato
inquirente aveva comunicato a RE 1 che non sarebbero “dati gli estremi per
l’apertura di un procedimento per abuso di autorità per le ragioni menzionate
nella (...) sentenza del Consiglio della Magistratura” (inc. AMM __________)
3.2
In
siffatte circostanze, considerato che la comunicazione 27.2/2.3.2015 di RE 1
che ha dato avvio al procedimento penale qui in questione, è stata inviata in risposta
allo scritto 13.2.2015 di cui sopra, ed in assenza di altre precise indicazioni,
in questa sede si può esaminare unicamente l’ipotesi di reato di abuso di autorità,
anche senza espresso riferimento nel NLP __________.
3.3
Ora,
anche a prescindere dal fatto che nel gravame il reclamante non si confronta
con i presupposti oggettivi e soggettivi di tale reato, e neppure indica contro
chi lo ipotizzerebbe, parlando in generale dei “procuratori pubblici della
sezione di Polizia” (cfr. reclamo 11/12.3.2015, p. 6), dagli atti non
emergono circostanze concrete che permettano di giungere alla conclusione che -
nell’ambito dell’attribuzione dei mandati peritali - i procuratori pubblici
abbiano abusato del loro potere arrecando danno a RE 1,
Non va inoltre dimenticato, come
ritenuto dal Consiglio della Magistratura, che ai procuratori pubblici non può
essere imposta la scelta di un perito piuttosto che un altro nell’attribuzione
dei mandati, ciò né dal procuratore generale, né - come visto - dal Consiglio
stesso.
L’art. 184 cpv. 1 CPP, secondo cui il
perito è nominato da chi dirige il procedimento, attribuisce infatti proprio al
procuratore pubblico, nell’ambito delle inchieste penali che dirige, la competenza
esclusiva di nominare un perito, di sua scelta, laddove sia necessario.
In siffatte circostanze, questa Corte non può far altro che confermare
quanto ritenuto dal procuratore generale nel decreto impugnato.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 312 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393
ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
].
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera