60.2015.93
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta parzialmente accolta (a tutela della sfera personale/privata delle altre persone coinvolte)
14 aprile 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.93
Lugano
14 aprile 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 1°.03.2015, spedita il 3.03.2015 e ricevuta il
6.03.2015 – emendata il 21/26.03.2015 – presentata da
RE 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
alcuni verbali d’interrogatorio inerenti a procedimenti penali nel frattempo
archiviati che lo hanno interessato personalmente in veste di imputato,
nonché copia di alcuni allegati del procedimento penale di cui all’incarto
CRP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 1°.03.2015, spedita
il 3.03.2015 è giunta al Tribunale penale
cantonale il 5.03.2015, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6.03.2015, unitamente agli incarti TPC __________, __________ e __________,
senza presentare osservazioni in merito;
richiamato lo scritto emendato il 21/26.03.2015 del
qui istante, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 3.09.2010 la Corte delle assise correzionali di __________ ha emanato una
sentenza di condanna a carico di RE 1 per vari titoli di reato e lo ha conseguentemente
condannato (inc. TPC __________).
Con
decisione 14.03.2011 la Corte di appello e di revisione penale ha accolto ai
sensi dei considerandi il ricorso presentato dall’imputato, annullando la summenzionata
decisione e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise correzionali per
un nuovo giudizio (inc. CARP __________).
A
seguito del predetto rinvio, il 5.09.2011 la Corte delle assise criminali ha emanato
una sentenza di condanna a carico di RE 1 e lo ha in particolare riconosciuto
autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione
Fatti
di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto,
ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida senza
l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in caso di
infortunio (inc. TPC __________).
Con
giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente
accolto l’appello presentato dall’imputato, riducendo a ventiquattro mesi la
pena detentiva, confermando in sostanza la condanna dei summenzionati reati.
Con
sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua
ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del
__________).
2. Il
16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto RE 1
autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a
decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi
il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________).
Con
sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale
accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di
coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità.
Riconoscendogli di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, gli ha in
particolare inflitto una pena detentiva di dieci mesi (da dedursi il carcere
preventivo sofferto).
Il
__________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’imputato (decisione TF __________ del __________).
3. Con
decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________)
questa Corte, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto ai sensi dei
considerandi le richieste 26/27.11.2014 e 5/9.12.2014 presentate da RE 1, qui
istante, mediante le quali ha trasmesso a quest’ultimo copia della sentenza
3.09.2010 e del relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________),
copia della sentenza 5.09.2011 e del relativo verbale del dibattimento
2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e copia della sentenza
16.12.2013 e del relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli
allegati) (inc. TPC __________).
In
data 24.02.2015 questa Corte, sempre in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG,
ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 25/29.01.2015 presentata da RE 1, mediante la quale gli ha ritrasmesso,
in copia, la sentenza 3.09.2010 e il relativo verbale del dibattimento
2/3.09.2010 (inc. TPC __________), la sentenza 5.09.2011 e il relativo verbale
del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e infine la
sentenza 16.12.2013 e il relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli
allegati) (inc. TPC __________) (inc. CRP
__________).
4. Con
la presente istanza – emendata, su richiesta 12.03.2015 di questa Corte, il
21/26.03.2015 – IS 1 domanda prima di tutto la trasmissione dei verbali
d’interrogatorio di __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ (recte: __________), __________ e __________ inerenti ai
summenzionati procedimenti penali.
A
sostegno della sua richiesta il qui istante precisa di essere stato l’imputato
principale del processo, di non avere mai avuto la possibilità di visionare i
verbali richiesti, sostenendo contestualmente "(…) di aver reclamato
per la sostituzione dell’Avvocato __________ per avermi legato le mani
nel primo processo presso la Corte dei reclami penali (inc. __________). Per
non avermi dato le copie dei verbali del processo con sentenza CARP.__________ " (scritto
di emendamento 21/26.03.2015, doc. CRP 3).
Postula
inoltre la trasmissione, in copia, delle osservazioni del procuratore pubblico
Paolo Bordoli e dell’avv. __________ e della decisione dell’incarto CRP __________,
Considerandi
nel frattempo archiviato, in cui questa Corte aveva respinto il suo reclamo
19/24.09.2013 presentato contro la decisione 18.09.2013 emanata dal procuratore
pubblico Paolo Bordoli mediante la quale ha rifiutato la sua richiesta di
sostituzione del difensore d’ufficio (avv. __________) nell’ambito del procedimento
penale di cui all’incarto MP __________.
5.
Stante
l’esito della presente decisione riguardo alla richiesta di trasmissione dei
verbali d’interrogatorio in questione, questa Corte ha deciso di non interpellare
le relative parti coinvolte.
Per
quanto concerne, per contro, l’incarto CRP __________ questa Corte non ha
interpellato il procuratore pubblico Paolo Bordoli e l’allora difensore
d’ufficio del qui istante (avv. __________), essendo stato RE 1 legittimato a
reclamare in veste di imputato con difesa d’ufficio.
6.
6.1.
L’art.
62.
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6.2
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei
procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste
di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
7.
7.1.
Ora, con riferimento alla richiesta del
qui istante di ottenere la trasmissione di alcuni verbali d’interrogatorio
(cfr., al proposito, considerando 4. della presente decisione), dal punto di vista dell’interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della giurisprudenza di questa Corte, non si
può negare a priori un interesse dell’istante, essendo stato parte, in qualità
di imputato, dei procedimenti penali di cui agli incarti penali TPC __________, __________ e __________, nel frattempo
archiviati.
A giudizio di questa Corte, nella
ponderazione degli interessi delle parti in gioco – in particolare in
considerazione del contenuto dei verbali d’interrogatorio richiesti nonché della
natura dei reati per i quali l’imputato, qui istante, è stato condannato – non
si può ritenere che sia dato un interesse giuridico legittimo (sufficiente)
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG di RE 1 prevalente sui diritti personali delle
persone interrogate dinanzi alla Polizia/al Ministero pubblico (di cui il qui
istante chiede il relativo verbale). La tutela della sfera privata e personale di
queste ultime persone è dunque, in casu, preponderante. Ciò in quanto l’istante
è stato (tra l’altro) condannato per ripetuta minaccia, coazione e ripetute vie
di fatto. Neppure è pensabile di concedere i verbali con delle limitazioni,
considerato che l’istante è stato condannato per ripetuta disobbedienza a
decisioni dell’autorità.
Ne discende che l’istanza deve essere
respinta in relazione alla richiesta del qui istante di ottenere la
trasmissione dei verbali d’interrogatorio in questione.
7.2
Per
quanto concerne, per contro, l’incarto CRP __________ giova anzitutto evidenziare
che le osservazioni e le dupliche dell’avv. __________ rispettivamente del
procuratore pubblico Paolo Bordoli così come la sentenza 11.11.2013 (inc. __________)
sono già state (debitamente) trasmesse al qui istante.
In
siffatte circostanze, questa Corte trasmette nuovamente a RE 1 copia della documentazione
da lui postulata in questa sede – segnatamente copia delle osservazioni PP
7.10.2013
(doc. CRP 5) e delle osservazioni PP 15/16.10.2013 (doc. CRP 14),
copia degli scritti 7/8.10.2013 (doc. CRP 6), 7/8.10.2013 (doc. CRP 7) e
17/18.10.2013 (doc. CRP 15) tutti e tre dell’avv. __________, e copia della sentenza
11.11.2013
dell’incarto CRP __________ – unitamente alla presente decisione,
essendo dato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG.
8.
L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando. Si prescinde dal prelievo
di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai summenzionati
procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera