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Decisione

60.2015.93

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta parzialmente accolta (a tutela della sfera personale/privata delle altre persone coinvolte)

14 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto,

ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida senza

l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in caso di

infortunio (inc. TPC __________).

Con

giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente

accolto l’appello presentato dall’imputato, riducendo a ventiquattro mesi la

pena detentiva, confermando in sostanza la condanna dei summenzionati reati.

Con

sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua

ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del

__________).

2. Il

16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto RE 1

autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a

decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,

lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi

il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________).

Con

sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale

accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di

coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Riconoscendogli di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, gli ha in

particolare inflitto una pena detentiva di dieci mesi (da dedursi il carcere

preventivo sofferto).

Il

__________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato

dall’imputato (decisione TF __________ del __________).

3. Con

decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________)

questa Corte, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto ai sensi dei

considerandi le richieste 26/27.11.2014 e 5/9.12.2014 presentate da RE 1, qui

istante, mediante le quali ha trasmesso a quest’ultimo copia della sentenza

3.09.2010 e del relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________),

copia della sentenza 5.09.2011 e del relativo verbale del dibattimento

2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e copia della sentenza

16.12.2013 e del relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli

allegati) (inc. TPC __________).

In

data 24.02.2015 questa Corte, sempre in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG,

ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 25/29.01.2015 presentata da RE 1, mediante la quale gli ha ritrasmesso,

in copia, la sentenza 3.09.2010 e il relativo verbale del dibattimento

2/3.09.2010 (inc. TPC __________), la sentenza 5.09.2011 e il relativo verbale

del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e infine la

sentenza 16.12.2013 e il relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli

allegati) (inc. TPC __________) (inc. CRP

__________).

4. Con

la presente istanza – emendata, su richiesta 12.03.2015 di questa Corte, il

21/26.03.2015 – IS 1 domanda prima di tutto la trasmissione dei verbali

d’interrogatorio di __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ (recte: __________), __________ e __________ inerenti ai

summenzionati procedimenti penali.

A

sostegno della sua richiesta il qui istante precisa di essere stato l’imputato

principale del processo, di non avere mai avuto la possibilità di visionare i

verbali richiesti, sostenendo contestualmente "(…) di aver reclamato

per la sostituzione dell’Avvocato __________ per avermi legato le mani

nel primo processo presso la Corte dei reclami penali (inc. __________). Per

non avermi dato le copie dei verbali del processo con sentenza CARP.__________ " (scritto

di emendamento 21/26.03.2015, doc. CRP 3).

Postula

inoltre la trasmissione, in copia, delle osservazioni del procuratore pubblico

Paolo Bordoli e dell’avv. __________ e della decisione dell’incarto CRP __________,

Considerandi

nel frattempo archiviato, in cui questa Corte aveva respinto il suo reclamo

19/24.09.2013 presentato contro la decisione 18.09.2013 emanata dal procuratore

pubblico Paolo Bordoli mediante la quale ha rifiutato la sua richiesta di

sostituzione del difensore d’ufficio (avv. __________) nell’ambito del procedimento

penale di cui all’incarto MP __________.

5.

Stante

l’esito della presente decisione riguardo alla richiesta di trasmissione dei

verbali d’interrogatorio in questione, questa Corte ha deciso di non interpellare

le relative parti coinvolte.

Per

quanto concerne, per contro, l’incarto CRP __________ questa Corte non ha

interpellato il procuratore pubblico Paolo Bordoli e l’allora difensore

d’ufficio del qui istante (avv. __________), essendo stato RE 1 legittimato a

reclamare in veste di imputato con difesa d’ufficio.

6.

6.1.

L’art.

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

6.2

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei

procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste

di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale

concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

7.

7.1.

Ora, con riferimento alla richiesta del

qui istante di ottenere la trasmissione di alcuni verbali d’interrogatorio

(cfr., al proposito, considerando 4. della presente decisione), dal punto di vista dell’interesse giuridico legittimo

ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della giurisprudenza di questa Corte, non si

può negare a priori un interesse dell’istante, essendo stato parte, in qualità

di imputato, dei procedimenti penali di cui agli incarti penali TPC __________, __________ e __________, nel frattempo

archiviati.

A giudizio di questa Corte, nella

ponderazione degli interessi delle parti in gioco – in particolare in

considerazione del contenuto dei verbali d’interrogatorio richiesti nonché della

natura dei reati per i quali l’imputato, qui istante, è stato condannato – non

si può ritenere che sia dato un interesse giuridico legittimo (sufficiente)

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG di RE 1 prevalente sui diritti personali delle

persone interrogate dinanzi alla Polizia/al Ministero pubblico (di cui il qui

istante chiede il relativo verbale). La tutela della sfera privata e personale di

queste ultime persone è dunque, in casu, preponderante. Ciò in quanto l’istante

è stato (tra l’altro) condannato per ripetuta minaccia, coazione e ripetute vie

di fatto. Neppure è pensabile di concedere i verbali con delle limitazioni,

considerato che l’istante è stato condannato per ripetuta disobbedienza a

decisioni dell’autorità.

Ne discende che l’istanza deve essere

respinta in relazione alla richiesta del qui istante di ottenere la

trasmissione dei verbali d’interrogatorio in questione.

7.2

Per

quanto concerne, per contro, l’incarto CRP __________ giova anzitutto evidenziare

che le osservazioni e le dupliche dell’avv. __________ rispettivamente del

procuratore pubblico Paolo Bordoli così come la sentenza 11.11.2013 (inc. __________)

sono già state (debitamente) trasmesse al qui istante.

In

siffatte circostanze, questa Corte trasmette nuovamente a RE 1 copia della documentazione

da lui postulata in questa sede – segnatamente copia delle osservazioni PP

7.10.2013

(doc. CRP 5) e delle osservazioni PP 15/16.10.2013 (doc. CRP 14),

copia degli scritti 7/8.10.2013 (doc. CRP 6), 7/8.10.2013 (doc. CRP 7) e

17/18.10.2013 (doc. CRP 15) tutti e tre dell’avv. __________, e copia della sentenza

11.11.2013

dell’incarto CRP __________ – unitamente alla presente decisione,

essendo dato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG.

8.

L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando. Si prescinde dal prelievo

di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai summenzionati

procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera