60.2015.98
Istanza di ispezione degli atti. Giudicatura di pace quale istante
20 maggio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.98
Lugano
20 maggio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.03.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di
abbandono, nel frattempo passato in giudicato, ai fini dell’istruttoria di
una causa civile;
premesso che la richiesta datata 11.03.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 13.05.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno;
richiamate le osservazioni 18.03.2015 del magistrato
inquirente, mediante le quali comunica che nulla osta alla richiesta postulata;
rilevato che PI 2, __________, interpellato da questa
Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito della causa civile promossa dal
calciatore __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro la __________
(patr. da: avv. __________, __________), il 27.03.2013 dinanzi alla IS 1 è
stato sentito in qualità di teste PI 2. In quell’occasione quest’ultimo ha in
sostanza dichiarato che la firma (in nome e per conto della predetta società) in
calce all’accordo stipulato il 1.03.2012 tra le parti in causa ["(….), mediante il quale a detto atleta sarebbe stato garantito un contratto “__________”
per le stagioni __________ e __________" (decreto di abbandono 26.01.2015, ABB __________, p.
1)] non sarebbe la sua.
Con
scritto 5.03.2014 il giudice di pace del circolo di __________ ha segnalato al
Ministero pubblico che durante le successive udienze le parti in causa hanno sostenuto
che il summenzionato teste avrebbe dichiarato il falso, adducendo inoltre che
nemmeno la perizia calligrafica sarebbe stata d’ausilio.
Il
30.04.2014 il procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale ed ha
conferito l’incarico alla Polizia di interrogare l’imputato. Il 15.10.2014 è stato
allestito il relativo rapporto.
Il
4.11.2014 il magistrato inquirente ha conferito un ulteriore incarico alla
Polizia, segnatamente di interrogare un teste (__________). Il 31.12.2014 è
stato allestito il relativo rapporto.
Il
14.01.2015 il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura
dell’istruzione penale nei confronti di PI 2 per il reato di falsa
testimonianza in relazione alle dichiarazioni rilasciate durante la sua
audizione presso la IS 1 il 27.03.2013 prospettando l’emanazione di un decreto
di abbandono.
Il
26.01.2015 è stato decretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti
di PI 2 per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza (ABB __________).
2. Con la presente istanza il giudice di pace del
circolo di __________ chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato
decreto di abbandono, poiché le motivazioni in esso contenute potrebbero essere
determinanti per la vertenza civile.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non
si è opposto alla presente richiesta. PI 2, dal canto suo, interpellato da
questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come
ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza
ammette la richiesta se:
(i) si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
4. Nella fattispecie in esame appare certamente data
una connessione tra la causa civile (di cui si è detto poc’anzi) pendente
presso la Giudicatura di pace qui istante (quale autorità giudiziaria ai sensi
degli art. 28 ss. LOG) e il procedimento penale sfociato nell’ABB __________. PI
2, sentito in qualità di teste dinanzi alla IS 1, è stato segnalato al Ministero
pubblico dallo stesso giudice di pace per l’ipotesi di reato di falsa
testimonianza proprio in relazione alla sua deposizione resa nell’ambito della
summenzionata vertenza civile. Il decreto richiesto potrebbe dunque assumere
rilevanza ai fini del giudizio civile. In casu è quindi dato un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di
conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa
Corte trasmetterà il decreto di abbandono richiesto all’autorità istante.
Questa
Corte autorizza inoltre – sempre dopo il passaggio in giudicato della presente
decisione – il giudice di pace del circolo di __________, se del caso, ad
esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori dell’incarto MP __________,
concordando le modalità e i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea
Pagani, compatibilmente con i suoi impegni.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese, stante la natura della causa pendente presso l’autorità istante.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
Considerandi
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera