60.2015.99
Istanza di ispezione degli atti. studenti universitari quali istanti
1 aprile 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.99
Lugano
1 aprile 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.02.2015 – completata il 12/13.03.2015 – presentata
da
IS 1
IS 2
tendente ad ottenere la trasmissione delle sentenze emanate
nell’ambito di un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta 17.02.2015 è stata inviata,
via e-mail, alla Divisione della giustizia, che il medesimo giorno l’ha
trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per
competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 17/19.02.2015,
senza formulare osservazioni in merito;
richiamati gli scritti 23.02.2015 di questa Corte e
12/13.03.2015 dei qui istanti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la presente istanza, completata il 12/13.03.2015, IS 1 e IS 2, due studenti presso l’Università
di __________, chiedono, in sintesi, la trasmissione delle sentenze del caso __________.
A
sostegno della loro richiesta affermano di svolgere una ricerca di storia contemporanea
svizzera riguardo allo "__________" nell’ambito di un seminario di
master denominato "__________", sotto la sorveglianza del Prof. __________.
Sarebbero, tra l’altro, intenzionati a ricostruire la genesi dello scandalo,
partendo dalle parti coinvolte con l’approfondimento di certi aspetti rimasti
oscuri.
2. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
3. Nella
fattispecie in esame – visti in particolare i motivi che stanno alla base della
presente richiesta, il contenuto delle sentenze di cui gli studenti istanti
postulano la trasmissione e la finalità perseguita – si deve ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nel procedimento
penale archiviato oltre trent’anni fa. In effetti, lo "__________", risalente agli anni sessanta/settanta, ha avuto delle ripercussioni
sull’intero settore bancario/finanziario anche a livello internazionale. Dallo
stesso trae (tra l’altro) le sue origini la __________. La ricerca di cui si
occupano i qui istanti ha indubbiamente un interesse sia scientifico, sia pubblico,
trattandosi di un tema di grande attualità.
In
siffatte circostanze, la sentenza __________ della Corte delle assise criminali
(in re __________), la sentenza __________ della Corte di cassazione e di revisione
penale (inc. __________) e infine la sentenza __________ del Tribunale federale
(inc. Str. __________) vengono trasmesse, in copia, agli istanti unitamente
alla presente decisione.
Va
da sé che le citate sentenze potranno essere utilizzate da IS 1 e da IS 2 (entrambi
evidentemente tenuti al segreto d’ufficio/professionale) unicamente per il
lavoro di ricerca in questione e in particolare nel rispetto degli interessi
privati/della sfera personale delle persone coinvolte, omettendo perciò di
indicare i nomi degli imputati.
4. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera