60.2016.10
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
22 gennaio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2016.10
Lugano
22 gennaio 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 7/13.1.2016 presentata
da
IS
1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare l’incarto
penale MP __________ sfociato nell’ABB __________ rispettivamente nel DA __________,
entrambi passati in giudicato;
premesso che la richiesta datata 7.1.2016 è stata
consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il
tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 13.1.2016, unitamente all’incarto MP __________, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta il 15.1.2010 da __________ nei confronti
di suo marito IS 1 per le ipotesi di reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento
e disobbedienza a decisioni dell’autorità, completata il 9.6.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 2.2.2015
[mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta disobbedienza a
decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP ed ha proposto la sua condanna
alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile per far valere le sue
pretese, e meglio come descritto nel DA __________], e dall’altro lato nel
decreto di abbandono 2.2.2015 per i reati di bancarotta fraudolenta e frode nel
pignoramento e trascuranza degli obblighi di mantenimento (ABB __________);
che entrambi i decreti sono regolarmente passati in giudicato, non
essendo stati impugnati;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede di poter visionare l’incarto penale MP __________ "(…) ed
ogni altra documentazione che sia in qualche modo collegata ad esso o relativa
ad altri procedimenti precedenti o successivi di cui non sono a conoscenza" (istanza
7/13.1.2015, doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice
privata nel procedimento penale di cui sopra, nel frattempo archiviato, essendo
il qui istante stato parte (in qualità d’imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità d’imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, art. 8, p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo
di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
l’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ rispettivamente
nell’ABB __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò va aggiunto che egli potrebbe avere bisogno di alcuni atti
istruttori in sede civile;
che
di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 ad esaminare presso il Ministero
pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ e nell’ABB __________,
concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Marisa
Alfier, compatibilmente con i suoi impegni;
che
egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili per le
sue incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al suddetto procedimento penale, nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera